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Document 62023CA0174

Causa C-174/23, Twenty First Capital: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Francia) – HJ, IK, LM / Twenty First Capital SAS [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2011/61/UE – Gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) – Presupposti per l’esercizio – Articolo 13 – Politiche e prassi retributive di detti gestori – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 61 – Disposizioni transitorie]

GU C, C/2024/5775, 7.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5775/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5775/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/5775

7.10.2024

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Francia) – HJ, IK, LM / Twenty First Capital SAS

(Causa C-174/23  (1) , Twenty First Capital)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2011/61/UE - Gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) - Presupposti per l’esercizio - Articolo 13 - Politiche e prassi retributive di detti gestori - Ambito di applicazione ratione temporis - Articolo 61 - Disposizioni transitorie)

(C/2024/5775)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: HJ, IK, LM

Convenuta: Twenty First Capital SAS

Dispositivo

1)

L’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010,

dev’essere interpretato nel senso che:

gli Stati membri erano tenuti a imporre ai gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) già attivi, ai sensi di tale direttiva, prima del 22 luglio 2013 di rispettare pienamente gli obblighi relativi alle politiche e alle prassi retributive derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi a partire dalla data di rilascio della loro autorizzazione, purché avessero presentato una domanda di autorizzazione entro un anno a decorrere dal 22 luglio 2013.

2)

L’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61

dev’essere interpretato nel senso che:

l’espressione «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva» implica che i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), già attivi prima del 22 luglio 2013, devono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo di cui alla suddetta direttiva.


(1)   GU C 223 del 26. 6. 2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5775/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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