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Document 62023CA0054

    Causa C-54/23, Laudamotion e Ryanair: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — WY / Laudamotion GmbH, Ryanair DAC (Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria)

    GU C, C/2024/1829, 11.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1829/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1829/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/1829

    11.3.2024

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — WY / Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

    (Causa C-54/23 (1), Laudamotion e Ryanair)

    (Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 1 - Articolo 7, paragrafo 1 - Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo - Perdita di tempo - Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero - Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto - Assenza di compensazione pecuniaria)

    (C/2024/1829)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: WY

    Convenute: Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

    Dispositivo

    L’articolo 5, paragrafo 1 e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

    devono essere interpretati nel senso che:

    non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi di tali disposizioni, un passeggero del trasporto aereo che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un siffatto ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto del volo originario.


    (1)   GU C 173 del 15.5.2023.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1829/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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