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Document 62022TN0759

    Causa T-759/22: Ricorso proposto il 2 dicembre 2022 — Electrawinds Shabla South EAD/Consiglio

    GU C 71 del 27.2.2023, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 71/32


    Ricorso proposto il 2 dicembre 2022 — Electrawinds Shabla South EAD/Consiglio

    (Causa T-759/22)

    (2023/C 71/43)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Parti

    Ricorrente: Electrawinds Shabla South EAD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: M. Grozdev, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU 2022, L 261, pag. 1);

    annullare tale regolamento nella parte in cui è stabilito un tetto obbligatorio sui ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e nella parte in cui è conferito a ciascuno Stato membro il potere di riscuotere a favore dello Stato (nazionalizzare) i «ricavi eccedenti» di tali produttori (secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 9, del regolamento);

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla mancanza di competenza.

    Il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, sarebbe stato emanato in violazione del diritto dell’Unione, per incompetenza del Consiglio. L’articolo 122 TFUE stabilirebbe una competenza del Consiglio a intervenire in caso di situazione di crisi nel settore dell’energia, ma tale disposizione del Trattato avrebbe un ambito di applicazione molto circoscritto e le misure di intervento previste nel regolamento esulerebbero dallo stesso. Ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, il Consiglio può decidere le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia. Pertanto l’articolo 122 TFUE non stabilirebbe alcuna competenza legislativa del Consiglio dell’Unione europea riguardante le misure da adottare per fronteggiare una crisi energetica, ma solo una competenza ad intervenire qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

    Il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, violerebbe il principio di proporzionalità. Ai sensi dell’articolo 122 TFUE sarebbero autorizzate soltanto misure adeguate, ma l’introduzione di un tetto obbligatorio sui ricavi di mercato non sarebbe una misura adeguata, in quanto essa non si collegherebbe direttamente alla formazione del prezzo dell’energia. I prezzi si manterrebbero ed evolverebbero come sempre, con o senza una limitazione dei ricavi. Inoltre la domanda di energia e di gas naturale non cambierebbe in seguito all’introduzione di un tetto sui ricavi e di imposte sui ricavi di mercato.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà

    La mancanza di proporzionalità delle misure introdotte con il regolamento, nei limiti in cui il tetto obbligatorio sui ricavi di mercato previsto nel regolamento è imposto a produttori di energie rinnovabili, come i poteri attribuiti a ciascuno Stato membro, di riscuotere in favore dello stato (nazionalizzare) i «ricavi eccedenti» di tali produttori, violano il diritto di proprietà. L’applicazione dell’articolo 122, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU) rappresenta uno degli aspetti dell’interesse pubblico della Comunità. Pertanto, in applicazione di tale articolo potrebbero essere imposte limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà, nella misura in cui il tetto sui ricavi di mercato introdotto con il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, imposto ai produttori di energia rinnovabile, e la riscossione dei «ricavi eccedenti» a favore dello Stato non siano misure sproporzionate e non pregiudichino il contenuto essenziale di tale diritto.


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