Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0752

    Causa T-752/22: Ricorso proposto il 1° dicembre 2022 — Ceravolo/Parlamento

    GU C 35 del 30.1.2023, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/74


    Ricorso proposto il 1o dicembre 2022 — Ceravolo/Parlamento

    (Causa T-752/22)

    (2023/C 35/95)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Domenico Ceravolo (Noventa Padovana, Italia) (rappresentante: M. Paniz, avvocato)

    Convenuto: Parlamento europeo

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il provvedimento di «Modificazione fissazione dei diritti alla pensione di cessata attività di un ex deputato di mandato italiano al Parlamento europeo» comunicata con missiva datata 21.9.2022, ricevuta il 5.10.2022, dalla Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo avente ad oggetto: «Rideterminazione diritti alla pensione di cessata attività a seguito della deliberazione 3 marzo 2022, n. 150 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» notificato al ricorrente e, comunque, annullare la rideterminazione ed il ricalcolo dell’assegno di vitalizio erogato dal Parlamento europeo al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto e/o conseguente,

    accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento dell’assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo nella misura maturata e maturanda al momento della prima liquidazione,

    condannare lo stesso Parlamento europeo al versamento in suo favore di tutte le somme indebitamente trattenute da maggiorarsi con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della trattenuta al saldo,

    nonché condannare il Parlamento europeo a dare attuazione all’emananda sentenza ed all’immediata integrale ricostituzione dell’originaria misura dell’assegno vitalizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione della riserva di competenza dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo (articolo 25 Regolamento Interno del Parlamento europeo).

    Il ricorrente deduce l’illegittimità provvedimento impugnato in quanto assunto dal Capo Unità dell’Unità Retribuzione e diritti sociali dei deputati in assenza del necessario coinvolgimento dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, effettivo titolare delle decisioni di carattere finanziari, organizzativo e amministrativo concernente i deputati europei ai sensi del Regolamento interno del Parlamento europeo, articolo 25.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, comma 2 TFUE, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) (1); insufficiente motivazione dell’atto impugnato.

    Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto non sufficientemente motivato e ciò in violazione dell’art. 296, comma 2 TFUE e dell’articolo 41 della CDFUE.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’adozione del provvedimento impugnato in assenza di una base giuridica valida; erronea applicazione dell’Allegato III SID (regolamentazione sulle spese e indennità dei deputati) (2) ed articoli 74-75 del MAS (decisione sulle misure di applicazione dello Statuto dei deputati) (3).

    Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto assunto in assenza di una base giuridica valida, essendo l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID abrogato a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto dei Deputati (articoli 74-75 MAS).

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’errata interpretazione dell’articolo 75 delle Misure di Attuazione e degli allegati I, II e III della Regolamentazione SID. Violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei deputati e del diritto alla pensione del ricorrente.

    Il ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il Parlamento europeo ha mal interpretato ed applicato l’articolo 75 MAS e l’articolo 2, comma 1 allegato 3 SID. Il ricorrente ritiene che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso di ritenere che il rinvio agli allegati I, II e III della Regolamentazione SID contenuto nell’articolo 75 MAS, ed in particolare all’articolo 2, comma 1, dell’allegato III debba necessariamente essere inteso come riferito al trattamento applicabile mentre lo stesso allegato III era in vigore. Al contrario, l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nel senso operato dal Parlamento consente che il trattamento pensionistico del ricorrente possa essere modificato un numero indeterminato di volte, in aperta violazione dell’art. 28 Statuto dei Deputati e dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

    Infine, anche a voler sposare l’interpretazione del Parlamento europeo per il quale l’articolo 2, comma 1, allegato 3 SID imponga all’Istituzione di adeguare la pensione europea all’importo di quella prevista per i membri della Camera Bassa del Parlamento nazionale, tale operazione di adeguamento incontra un proprio limite nel diritto dell’Unione e, in ogni caso, esso può riguardare solamente l’importo e le modalità di versamento della pensione con la conseguenza che non è possibile recepire automaticamente interventi che incidano sul diritto alla pensione stesso. Orbene, nel caso di specie la misura applicata al ricorrente, per l’effetto dell’automatica trasposizione della Delibera 150/2022 da parte del Parlamento europeo, non solo ha modificato il diritto alla pensione del ricorrente, incidendo sui suoi presupposti costitutivi del medesimo per effetto di un ricalcolo retroattivo che ha trasformato il trattamento pensionistico stesso, ma presenta, altresì, evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio dell’affidamento, della certezza dei diritti, della tutela dei diritti acquisiti e del principio di uguaglianza.

    Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il Parlamento europeo, disponendo l’automatico recepimento della Delibera 150/2022 ed il conseguente ricalcolo della pensione del ricorrente con una metodologia nuova, retroattiva e dagli effetti permanenti, che va ad incidere direttamente sul diritto alla pensione, ha violato il principio di certezza giuridica, che si oppone ad una lesione dei diritti acquisiti, conformemente peraltro alla ratio dell’art. 28 dello Statuto e dell’articolo 75 delle misure di attuazione, nonché, il principio del legittimo affidamento che non consente di erodere e/o trasformare trattamenti pensionistici. Inoltre, andando a colpire i soli ex deputati europei italiani, unici destinatari di una misura che ricalcola retroattivamente con metodo contributivo trattamenti pensionistici maturati quando ancora il metodo contributivo non era stato introdotto in Italia, tale ricalcolo presenta evidenti profili di contrasto anche con il principio di uguaglianza, creando una illegittima discriminazione rispetto agli ex eurodeputati degli altri Stati membri, nonché gli eurodeputati eletti dopo il 2009 e di tutti gli altri cittadini in genere, i quali non subiscono alcun trattamento riduttivo del genere.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 della CDFUE. Violazione dell’articolo 1 protocollo 1 CEDU. Non proporzionalità del sacrificio imposto.

    Il ricorrente ritiene che il provvedimento impugnato, avendo ridotto l’importo della pensione per l’incarico di europarlamentare a lui spettante per come originariamente liquidata, incida direttamente sul proprio diritto di proprietà. Egli ritiene, inoltre, che tale ingerenza sia stata imposta in assenza di una motivazione effettiva e che abbia comportato un sacrificio sproporzionato ed irragionevole in suo danno.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione articoli 21 e 25 della CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

    Il ricorrente ritiene che attraverso il provvedimento impugnato, il Parlamento europeo, avendo recepito una misura di ricalcolo delle pensioni che, per le modalità con cui è stato congeniato va ad incidere maggiormente sui soggetti di età più avanzata, abbia egli stesso violato gli articoli 21 e 25 della CDFUE, dell’articolo 10 del TFUE e dell’articolo 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.


    (1)  GU 2016, C 202, p.389.

    (2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza ampliato del 4 novembre 1981; decisione dell’Ufficio di presidenza del 24 e 25 maggio 1982, modificata il 13 settembre 1995 e il 6 giugno 2005.

    (3)  Decisione dell’ufficio di presidenza del parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al parlamento europeo (GU 2009, C 159, p. 1).


    Top