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Document 62022TN0750
Case T-750/22: Action brought on 28 November 2022 — UniSystems Luxembourg and Unisystems systimata pliroforikis v ESMA
Causa T-750/22: Ricorso proposto il 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg e Unisystems systimata pliroforikis / ESMA
Causa T-750/22: Ricorso proposto il 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg e Unisystems systimata pliroforikis / ESMA
GU C 45 del 6.2.2023, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 45/18 |
Ricorso proposto il 28 novembre 2022 — UniSystems Luxembourg e Unisystems systimata pliroforikis / ESMA
(Causa T-750/22)
(2023/C 45/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: UniSystems Luxembourg Sàrl (Bertrange, Lussemburgo), Unisystems systimata pliroforikis monoprosopi anonymi emporiki etairia (Kallithea, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione dell’ESMA, notificata alle ricorrenti con lettera dell’ESMA datata 17 settembre 2022, di classificare come seconda l’offerta delle ricorrenti nell’attribuzione a cascata nella gara d’appalto con procedura aperta per servizi di consulenza in materia di TIC — PROC/2021/12 «Prestazione esterna di servizi informatici», e di attribuire a cascata il primo contratto della stessa gara d’appalto al consorzio primo classificato; |
— |
inoltre, condannare l’ESMA al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a causa della perdita del contratto per un importo di EUR 3 500 000 per i primi due anni di esecuzione del contratto. Nel caso in cui il contratto venga ulteriormente prorogato, come specificamente previsto, le ricorrenti chiedono l’importo addizionale corrispondente alla durata complessiva del contratto, sulla base di un importo annuale di EUR 1 750 000, effettuata la detrazione di ogni importo eventualmente corrispondente al margine lordo degli specifici contratti che saranno eseguiti dalle ricorrenti nella loro qualità di secondo contraente a cascata, fermo restando che tutti gli importi di cui sopra sono produttivi di interessi; |
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in subordine, nel caso in cui il Tribunale dovesse dichiarare che le ricorrenti non abbiano diritto al risarcimento dell’intero ammontare dei danni subiti a causa delle decisioni illegittime dell’ESMA impugnate, le ricorrenti chiedono i danni subiti a causa della perdita di chance per un importo di EUR 400 000, più interessi; |
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condannare l’ESMA a pagare le spese, legali ed accessorie, sostenute dalle ricorrenti nell’ambito del presente ricorso, anche in caso di rigetto del medesimo. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario (1) e del capitolato d’oneri: il prezzo offerto dal primo contraente a cascata è anormalmente basso, in quanto i profili specifici sono pagati al di sotto del salario minio legale in Germania e in Grecia. Per le stesse ragioni, le ricorrenti sostengono che vi è stata una violazione del capitolato d’oneri e dei principi di trasparenza e buona amministrazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto a un ricorso effettivo e delle forme sostanziali.
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(1) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).