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Document 62022TN0706

    Causa T-706/22: Ricorso proposto il 16 novembre 2022 — Nicoventures Trading e a./Commissione

    GU C 15 del 16.1.2023, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 15/46


    Ricorso proposto il 16 novembre 2022 — Nicoventures Trading e a./Commissione

    (Causa T-706/22)

    (2023/C 15/60)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Nicoventures Trading Ltd (Londra, Regno Unito) e altre 5 ricorrenti (rappresentanti: L. Van den Hende, M. Schonberg, J. Penz-Evren e P. Wytinck, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    pronunciare l’annullamento in toto dell’atto impugnato (1); e

    condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’atto impugnato eccede i poteri delegati alla Commissione ai sensi degli articoli 7, paragrafo 12, e 11, paragrafo 6, della direttiva 2014/40/UE (2), per i seguenti quattro motivi:

    regolamentando un prodotto del tabacco di nuova generazione, l’atto impugnato tratta illegittimamente un «elemento essenziale» ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, TFUE;

    l’atto impugnato introduce illegittimamente una nuova «particolare categoria di prodotto» ai sensi della direttiva 2014/40/UE e, così facendo, viola inoltre i principi generali del diritto dell’Unione della certezza del diritto e del legittimo affidamento;

    l’atto impugnato introduce una nuova «particolare categoria di prodotto» che non è conforme al sistema istituito dalla direttiva 2014/40/EU, ed è di conseguenza illegittimo; e

    l'approccio adottato dalla Commissione per valutare l’esistenza di un «mutamento sostanziale della situazione» va oltre la portata del compito conferitole.

    2.

    Secondo motivo di ricorso, vertente sul difetto di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE e sulla violazione del principio di buona amministrazione.


    (1)  Direttiva delegata (UE) 2022/2100 della Commissione, del 29 giugno 2022, che modifica la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca di talune esenzioni per i prodotti del tabacco riscaldato (GU 2022, L 283, pag. 4).

    (2)  Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).


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