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Document 62022TN0415

Causa T-415/22: Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Cipro/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

GU C 326 del 29.8.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 326/23


Ricorso proposto il 4 luglio 2022 — Cipro/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

(Causa T-415/22)

(2022/C 326/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister-at-Law, e C. Milbradt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fontana Food AB (Tyresö, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «GRILLOUMI» — Domanda di registrazione n. 15 963 291

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 aprile 2022 nel procedimento R 1284/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sostenere le proprie spese nonché le spese sopportate dalla richiedente l’annullamento.

Motivi invocati

La Commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto avrebbe erroneamente analizzato il rischio di confusione in relazione ai marchi di certificazione;

La Commissione di ricorso avrebbe inoltre violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 217/1001 nell’effettuare un’analisi erronea della somiglianza tra prodotti/servizi in tale procedimento;

La Commissione di ricorso sarebbe altresì incorsa in errore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, nel valutare il ruolo del carattere distintivo in relazione ai marchi di certificazione.


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