Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0343

    Causa T-343/22: Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Mozelsio / Commissione

    GU C 284 del 25.7.2022, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 284 del 25.7.2022, p. 57–58 (GA)

    25.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 284/58


    Ricorso proposto il 9 giugno 2022 — Mozelsio / Commissione

    (Causa T-343/22)

    (2022/C 284/79)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Muriel Mozelsio (Enghien, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    ricevere il presente ricorso di annullamento/per responsabilità extracontrattuale/per valutazione incidentale della validità;

    dichiararlo ricevibile e, conseguentemente,

    in via principale

    dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile alla luce del mancato invio di un documento che stabilisse i diritti al rimborso della ricorrente, documento che avrebbe potuto arrecare un pregiudizio;

    annullare la decisione della Commissione dell’11 marzo 2022;

    e ritrasmettere il fascicolo all’Autorità abilitata a concludere contratti di assunzione, affinché essa determini l’importo da restituire alla ricorrente;

    in subordine

    dichiarare fondato il ricorso per indennizzo basato sull’arricchimento senza causa;

    condannare la Commissione a indennizzare il pregiudizio economico patito dalla ricorrente, quantificato, alla data di deposito del presente ricorso, nella somma di EUR 15 051,38 in conto capitale;

    in estremo subordine

    chiedere alla Commissione di precisare il suo metodo di calcolo e applicarlo al caso di specie;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità dell’articolo 77, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). A sostegno dell’illegittimità delle predette disposizioni, la ricorrente afferma che un funzionario o agente dovrebbe poter effettuare una scelta informata sul trasferimento dei suoi diritti pensionistici nazionali verso il sistema europeo al momento del pensionamento e non prima. Orbene, l’applicazione della norma attuale implica una differenza di trattamento rispetto a un funzionario che abbia trascorso tutta la sua carriera all’interno del sistema europeo oppure abbia preso servizio nelle istituzioni europee senza trasferire diritti pensionistici precedentemente acquisiti nel sistema pensionistico di uno Stato membro. La ricorrente ritiene, dunque, che sussista una violazione del principio di non discriminazione che determinerebbe l’illegittimità delle disposizioni impugnate.

    2.

    Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine previsti all’articolo 24 dello Statuto. La ricorrente fa valere il fatto di non aver ricevuto, al momento del trasferimento dei suoi diritti pensionistici, alcuna tabella indicante che ella aveva diritto al rimborso dell’equivalente attuariale non ridotto degli importi maturati nel suo regime nazionale d’origine e non contabilizzati nel sistema pensionistico dell’Unione.

    3.

    Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione. Secondo la ricorrente, la circostanza che taluni funzionari ricevano un rimborso al momento del trasferimento dei loro diritti pensionistici e altri no costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e una discriminazione ingiustificata.

    4.

    Quarto motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di un arricchimento senza causa a danno della ricorrente. La ricorrente rileva che, al momento del trasferimento dei suoi diritti nazionali verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea, non ha avuto luogo alcun rimborso del residuo dell’equivalente attuariale non preso in considerazione nel calcolo del suo abbuono d’anzianità.


    Top