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Document 62022TN0341

    Causa T-341/22: Ricorso proposto l’8 giugno 2022 — Deutsche Bank/EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)

    GU C 294 del 1.8.2022, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/34


    Ricorso proposto l’8 giugno 2022 — Deutsche Bank/EUIPO — Operación y Auditoria (avanza Tu negocio)

    (Causa T-341/22)

    (2022/C 294/49)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Deutsche Bank, SA Española (Madrid, Spagna) (rappresentanti: I. Valdelomar Serrano, J. Rodriguez Fuensalida, P. Ramells Higueras e A. Figuerola Moure, abogados)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR (Città del Messico, Messico)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente il marchio controverso: Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio controverso: Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea avanza Tu negocio — Domanda di registrazione n. 18 208 813

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 marzo 2022 nel procedimento R 1808/2021-5

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    constatare l’erronea applicazione, nella decisione impugnata, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

    rifiutare la protezione per tutti i servizi richiesti con la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 208 813 avanza Tu negocio (figurativo) di cui alla classe 36, e

    condannare la parte convenuta a sopportare le spese, incluse le spese di patrocinio sostenute dal ricorrente, correlate al presente procedimento.

    Motivo invocato

    Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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