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Document 62022TN0293

    Causa T-293/22: Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — PB / CRU

    GU C 257 del 4.7.2022, p. 48–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 257 del 4.7.2022, p. 44–44 (GA)

    4.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 257/48


    Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — PB / CRU

    (Causa T-293/22)

    (2022/C 257/62)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: PB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della presidente del CRU del 16 luglio 2021, che non ha disposto la riclassificazione del ricorrente a conclusione dell’esercizio di riclassificazione 2021;

    per quanto necessario, annullare la decisione del CRU del 14 febbraio 2022 con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 15 ottobre 2021 avverso la decisione che non ha disposto la sua riclassificazione;

    condannare il convenuto alle spese

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali applicabili allo svolgimento dell’esercizio di riclassificazione come previsto dall’articolo 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: le «DGE»).

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’analisi errata dell’articolo 4 delle DGE e sulla valutazione errata dei livelli di responsabilità in base alla funzione e non già in base al grado.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali del comitato misto di riclassificazione e dell’obbligo di redigere una relazione per ciascun esercizio di valutazione.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai documenti, sulla violazione dei principi di trasparenza, di prevedibilità e di certezza del diritto, nonché sulla sussistenza di una parzialità, quantomeno oggettiva, a causa dell’assenza di informazione in varie fasi della procedura

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sugli errori commessi nell’elenco dei fattori valutati

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’allegato II delle DGE e della media-obiettivo stabilita.

    7.

    Settimo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del fascicolo del ricorrente, dei suoi meriti e della sua anzianità rispetto ai colleghi appartenenti alla stessa direzione.


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