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Dokument 62022TN0256

Causa T-256/22: Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Yanukovych / Consiglio

GU C 257 del 4.7.2022, S. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 257 del 4.7.2022, S. 31–32 (GA)

4.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 257/35


Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Yanukovych / Consiglio

(Causa T-256/22)

(2022/C 257/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-on-Don, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente; e

condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe verificato né avrebbe potuto verificare se la/e decisione/i delle autorità ucraine su cui esso si è basato al momento dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco fossero state adottate nel rispetto dei suoi diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso nello stabilire che il criterio di designazione era stato soddisfatto. In particolare, il Consiglio avrebbe accettato gli elementi forniti dalle autorità ucraine senza procedere a un adeguato esame e/o senza tener conto delle inesattezze individuate dal ricorrente. Il Consiglio avrebbe dovuto effettuare controlli aggiuntivi e richiedere ulteriori prove alle autorità ucraine, in considerazione delle osservazioni che il ricorrente ha presentato e delle prove a discarico dal medesimo prodotte; tuttavia, le indagini limitate del Consiglio sarebbero state insufficienti rispetto a quanto necessario. Di conseguenza, le sanzioni del 2022 non avrebbero una base fattuale sufficientemente solida.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i diritti di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbero stati violati, atteso che, in particolare, le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata, non necessaria e sproporzionata di tali diritti, in quanto: i) nulla suggerirebbe che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; ii) le misure interne ucraine sarebbero pienamente adeguate e sufficienti; e iii) le misure restrittive sarebbero ormai in vigore da otto anni e, ancora una volta, sarebbero state imposte sulla base di indagini preliminari che sarebbero, in realtà, chiaramente perente e/o quantomeno in una fase di totale ristagno e, per quanto riguarda una di esse, su cui il Consiglio non si sarebbe basato in nessuno dei due anni precedenti.


(1)  GU 2022, L 70, pag. 7.

(2)  GU 2022, L 70, pag. 1.


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