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Document 62022TN0255

Causa T-255/22: Ricorso proposto l’11 maggio 2022 — Cham Wings Airlines / Consiglio

GU C 294 del 1.8.2022, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/32


Ricorso proposto l’11 maggio 2022 — Cham Wings Airlines / Consiglio

(Causa T-255/22)

(2022/C 294/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cham Wings Airlines LLC (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1), nella parte in cui si applica alla ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio del 24 febbraio 2022 che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2), nella parte in cui si applica alla ricorrente; e

condannare il Consiglio al pagamento di tutte le spese del procedimento, comprese quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto nella valutazione dei fatti da parte del convenuto, avendo questi ritenuto che la ricorrente contribuisse alle attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione, mentre tale posizione sarebbe palesemente infondata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, in quanto le conseguenze economiche delle misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente sarebbero disastrose e sproporzionate rispetto agli obiettivi che gli atti impugnati dovrebbero perseguire, ma non conseguono.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, secondo comma, TFUE, in quanto la motivazione degli atti impugnati sarebbe puramente formale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di difesa e del diritto a un equo processo, in quanto la ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di essere ascoltata prima dell’imposizione delle misure restrittive controverse, e in quanto non avrebbe potuto esercitare correttamente il suo diritto di difesa, compreso il suo diritto a un equo processo, segnatamente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Se tale audizione preliminare si fosse svolta tempestivamente, la ricorrente avrebbe potuto informare il Consiglio circa la sua comunicazione del 13 novembre 2021 alla Commissione europea e la cessazione delle sue attività a Minsk.


(1)  GU 2022, L 46, pag. 97.

(2)  GU 2022, L 46, pag. 3.


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