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Document 62022TA0519

    Causa T-519/22: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Société des produits Nestlé / EUIPO — European Food (FITNESS) («Marchio dell’Unione europea – Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni – Revoca di una decisione viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO – Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Insussistenza di un errore manifesto»)

    GU C 261 del 24.7.2023, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 261/35


    Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — Société des produits Nestlé / EUIPO — European Food (FITNESS)

    (Causa T-519/22) (1)

    («Marchio dell’Unione europea - Procedura di revoca di decisioni o di cancellazione di iscrizioni - Revoca di una decisione viziata da un errore manifesto imputabile all’EUIPO - Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 - Insussistenza di un errore manifesto»)

    (2023/C 261/48)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger Lenz, A. Lambrecht, e A-C Salger, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: European Food SA (Păntășești, Romania) (rappresentante: I. Speciac, avvocata)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 giugno 2022 (procedimento R 894/2020-1).

    Dispositivo

    1)

    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 giugno 2022 (procedimento R 894/2020-1) è annullata.

    2)

    L’EUIPO si farà carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla Société des produits Nestlé SA.

    3)

    La European Food SA si farà carico delle proprie spese.


    (1)  GU C 398 del 17.10.2022.


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