Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TA0234

    Causa T-234/22: Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2024 – Ismailova / Consiglio [«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Nozione di associazione  – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Competenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto di proprietà e libertà d’impresa – Libertà di circolazione – Proporzionalità»]

    GU C, C/2024/3762, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3762/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3762/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie C


    C/2024/3762

    24.6.2024

    Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2024 – Ismailova / Consiglio

    (Causa T-234/22)  (1)

    (Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi - Nozione di “ associazione ” - Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC - Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 - Competenza del Tribunale - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Diritti della difesa - Diritto di proprietà e libertà d’impresa - Libertà di circolazione - Proporzionalità)

    (C/2024/3762)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Gulbakhor Ismailova (Tachkent, Uzbekistan) (rappresentanti: J. Grand d’Esnon, C. Durrleman e S. Lescanne, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen et A. Vitro, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1), e del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1), e, dall’altro alto, della decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio dell'8 aprile 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3), e, a seguito di adattamento, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio del 13 marzo 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134), e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1), nella parte in cui tali atti la riguardano.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La sig.ra Gulbakhor Ismailova è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


    (1)   GU C 237 del 20.6.2022.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3762/oj

    ISSN 1977-0944 (electronic edition)


    Top