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Document 62022TA0143

    Causa T-143/22: Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — OP / Parlamento («Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di reversibilità – Diniego di concessione – Coniuge superstite – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Articolo 80, primo comma, dello Statuto – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto – Pensione di orfano – Diniego di concessione – Nozione di “figlio a carico” – Errore di diritto»)

    GU C 252 del 17.7.2023, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 252/45


    Sentenza del Tribunale del 7 giugno 2023 — OP / Parlamento

    (Causa T-143/22) (1)

    («Funzione pubblica - Funzionari - Pensione di reversibilità - Diniego di concessione - Coniuge superstite - Requisiti di ammissibilità - Durata del matrimonio - Eccezione di illegittimità - Articolo 80, primo comma, dello Statuto - Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto - Pensione di orfano - Diniego di concessione - Nozione di “figlio a carico” - Errore di diritto»)

    (2023/C 252/52)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: OP (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

    Convenuto: Parlemento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti)

    Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2021, nella parte in cui respinge la sua domanda diretta ad ottenere una pensione di reversibilità a causa del decesso del marito, ex funzionario del Parlamento, nonché, per conto di suo figlio A, l’annullamento della medesima decisione nella parte in cui respinge la sua domanda diretta ad ottenere una pensione di orfano per il loro figlio colpito da disabilità.

    Dispositivo

    1)

    La decisione del Parlamento europeo del 7 giugno 2021 è annullata nella parte in cui rifiuta di concedere ad A una pensione di orfano.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da OP.

    4)

    Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 191 del 10.5.2022.


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