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Document 62022TA0061

    Causa T-61/22: Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — OD / Eurojust («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riassegnazione temporanea nell’interesse del servizio – Articolo 7 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 24 dello Statuto – Provvedimento provvisorio di allontanamento – Nozione di “atto lesivo” – Responsabilità»)

    GU C 189 del 30.5.2023, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 189/29


    Sentenza del Tribunale del 19 aprile 2023 — OD / Eurojust

    (Causa T-61/22) (1)

    («Funzione pubblica - Agenti temporanei - Riassegnazione temporanea nell’interesse del servizio - Articolo 7 dello Statuto - Domanda di assistenza - Articolo 24 dello Statuto - Provvedimento provvisorio di allontanamento - Nozione di “atto lesivo” - Responsabilità»)

    (2023/C 189/38)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: OD (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

    Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (rappresentanti: A. Terstegen Verhaag e M. Castro Granja, agents, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

    Oggetto

    Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione del 17 giugno 2021, con la quale l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ha deciso di riassegnarla temporaneamente ad un posto di [riservato], nonché, per quanto necessario, la della decisione del 21 ottobre 2021, con la quale Eurojust ha respinto il suo reclamo del 22 giugno 2021, e, dall'altro, il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di tali decisioni.

    Dispositivo

    1)

    La decisione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) del 17 giugno 2021, che riassegna temporaneamente OD a un posto di [riservato] è annullata.

    2)

    Il ricorso è respinto per il resto.

    3)

    Eurojust è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da OD.


    (1)  GU C 119 del 14.3.2022.


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