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Document 62022TA0043

    Causa T-43/22: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS) [«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SANRIO CHARACTERS – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CARACTÈRE – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

    GU C 71 del 27.2.2023, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 71/25


    Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

    (Causa T-43/22) (1)

    («Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SANRIO CHARACTERS - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CARACTÈRE - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

    (2023/C 71/32)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Sanrio Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: V. Schmitz-Fohrmann, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e V. Ruzek, agenti)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italia)

    Oggetto

    Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 novembre 2021 (procedimento R 2460/2020-2).

    Dispositivo

    1)

    La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 novembre 2021 (procedimento R 2460/2020-2) è annullata nella parte riguardante:

    i «[s]ervizi di vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio ed ordinazione per corrispondenza in materia di borse, portamonete e portafogli; servizi di vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio ed ordinazione per corrispondenza in materia di calzature e cappelleria; servizi di vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio ed ordinazione per corrispondenza in materia di articoli sportivi», rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato;

    gli «[a]pparecchi e attrezzature di salvataggio; dispositivi di protezione personale contro gli infortuni; maschere per immersione; occhiali da sport; caschi di protezione per lo sport; maschere di protezione; tamponi per le orecchie per subacquei; tappi per le orecchie per il nuoto», appartenenti alla classe 9.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Sanrio Co. Ltd e l’EUIPO sopporteranno le proprie spese.


    (1)  GU C 119 del 14.3.2022.


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