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Document 62022CO0478(03)

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 novembre 2022.
Telefónica de España, SA contro Commissione europea.
Impugnazione – Procedimento sommario – Appalto pubblico – Procedura di gara – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza – Periodo precontrattuale – Periodo di status quo.
Cause C-478/22 P(R) e C-478/22 P(R)-R.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:914

 ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

22 novembre 2022 ( *1 )

«Impugnazione – Procedimento sommario – Appalto pubblico – Procedura di gara – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Urgenza – Criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza – Periodo precontrattuale – Periodo di status quo»

Nella causa C‑478/22 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 17 luglio 2022,

Telefónica de España SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da J. Blanco Carol, F.E. González‑Díaz, abogados, e P. Stuart, barrister,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da L. André e M. Ilkova, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, la Telefónica de España SA chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 14 luglio 2022, Telefónica de España/Commissione (T‑170/22 R, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2022:460), con cui quest’ultimo ha respinto la sua domanda diretta a ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione europea del 21 gennaio 2022, relativa al bando di gara DIGIT/A 3/PR/2019/010, intitolato «Servizi transeuropei per la telematica fra le amministrazioni (TESTA)», che ha informato la ricorrente che la sua offerta non era stata prescelta nell’ambito della procedura di aggiudicazione dell’appalto e che ha annunciato la sottoscrizione imminente del contratto con l’aggiudicatario prescelto (in prosieguo: la «decisione controversa») e, d’altro lato, che si ordini alla Commissione di sospendere la sottoscrizione di tale contratto.

Contesto normativo

Direttiva 89/665/CEE

2

L’articolo 2 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (GU 2014, L 94, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva 89/665»), al suo paragrafo 7 così dispone:

«Eccetto nei casi di cui agli articoli da 2 quinquies a 2 septies, gli effetti dell’esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma (...) degli articoli da 2 bis a 2 septies, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione».

3

L’articolo 2 bis, paragrafo 2, di detta direttiva enuncia quanto segue:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto (...) non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.

(...)».

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

4

L’articolo 175 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), ai suoi paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue:

«2.   Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I del presente regolamento, (...) l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.

3.   Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi».

Fatti

5

I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 9 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti nel modo seguente.

6

Il 23 maggio 2019, con un bando di gara pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019/S, 099‑238502), la Commissione ha indetto la gara d’appalto DIGIT/A 3/PR/2019/010.

7

Il 22 luglio 2020, un consorzio, composto dalla ricorrente e da altri due operatori, ha depositato un’offerta nell’ambito di detta procedura di gara d’appalto.

8

Il 18 gennaio 2022, la Commissione ha adottato la decisione di aggiudicazione seguendo le raccomandazioni del comitato di valutazione.

9

Con lettera del 21 gennaio 2022, la Commissione ha notificato alla ricorrente la decisione controversa. Con detta decisione, la Commissione ha, in particolare, comunicato alla ricorrente che il periodo di status quo di dieci giorni previsto all’articolo 175 del regolamento 2018/1046, nel corso del quale l’amministrazione aggiudicatrice deve astenersi dalla conclusione del contratto con l’aggiudicatario (in prosieguo: il «periodo di status quo»), iniziava a decorrere il giorno successivo all’invio di detta lettera e che, se giustificato da eventuali domande di sospensione o da osservazioni al riguardo, si sarebbe riservata il diritto di sospendere la firma del contratto quadro per esaminarle in maniera più approfondita. In detta stessa decisione, la Commissione ha altresì precisato che la presentazione di osservazioni relative alla procedura di aggiudicazione non poteva avere né per oggetto né per effetto di sospendere o prolungare il periodo di status quo.

10

Il 31 gennaio 2022, la ricorrente ha presentato alla Commissione osservazioni in cui individuava un certo numero di errori che la Commissione avrebbe commesso nel valutare le offerte.

11

Il 1o febbraio 2022, la Commissione ha informato tutti gli offerenti del fatto che, alla luce delle osservazioni della ricorrente, essa sospendeva la firma del contratto quadro in attesa di un esame supplementare. Il 21 marzo 2022, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che aveva completato detto esame supplementare, che aveva individuato due errori nella valutazione tecnica dell’offerta del consorzio di cui la Telefónica de España era parte e che l’ordinatore aveva confermato la decisione di aggiudicazione iniziale.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

12

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2022, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

13

Con separato atto depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e dall’altro, che si ordini alla Commissione di sospendere la firma di un contratto con l’aggiudicatario prescelto nella gara d’appalto DIGIT/A 3/PR/2019/010.

14

Con l’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto detta domanda.

15

Nell’ordinanza di cui trattasi, il presidente del Tribunale ha verificato anzitutto se fosse soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.

16

In primo luogo, esso ha stabilito i criteri sulla cui base detta condizione doveva essere valutata.

17

A questo proposito, esso ha ricordato in un primo momento, al punto 27 dell’ordinanza impugnata, che, in materia di appalti pubblici, la prova della gravità del danno che conseguirebbe alla mancata sospensione della decisione controversa poteva, da sola, essere considerata sufficiente a soddisfare la condizione relativa all’urgenza, a condizione che sussistesse un fumus boni iuris sufficientemente serio. Al punto 28 di detta ordinanza, il presidente del Tribunale ha tuttavia osservato che i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza potevano essere attenuati solo nel corso della fase precontrattuale, sempre che fosse stato rispettato il periodo di status quo.

18

Inoltre, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, esso ha constatato che, nella specie, la ricorrente aveva presentato la sua domanda di provvedimenti provvisori dopo la scadenza del periodo di status quo e ne ha dedotto, al punto 30 di detta ordinanza, che non vi era motivo di attenuare i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza.

19

Infine, ai punti da 31 a 38 della suddetta ordinanza, dopo aver considerato che la ricorrente aveva avuto a disposizione, sin dall’inizio del periodo di status quo, elementi sufficienti per proporre una domanda di provvedimenti provvisori, in mancanza dei quali sarebbe stato necessario astenersi da un’applicazione puramente meccanica del periodo di status quo, esso ha confermato che i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza non potevano essere attenuati.

20

In secondo luogo, ai punti da 39 a 81 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha esaminato le voci di danno invocate dalla ricorrente e ha ritenuto che, benché quest’ultima fosse riuscita a dimostrare il rischio di insorgenza di un danno grave, essa non aveva per contro comprovato il carattere irreparabile di detto danno.

21

Alla luce di tali elementi, al punto 82 di detta ordinanza, il presidente del Tribunale ha stabilito che, nella misura in cui la ricorrente non aveva dimostrato che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta, la domanda di provvedimenti provvisori doveva essere respinta senza che si rendesse necessario pronunciarsi sull’esistenza di un fumus boni iuris, o procedere al bilanciamento degli interessi.

Conclusioni delle parti

22

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

statuire in via definitiva sulla domanda di provvedimenti provvisori o, in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese del giudizio di impugnazione.

23

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione;

statuire in via definitiva sulla domanda di provvedimenti provvisori o, in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la ricorrente alle spese.

Procedimento dinanzi alla Corte

24

Con l’ordinanza del 22 luglio 2022, Telefónica de España/Commissione [C‑478/22 P(R)–R, non pubblicata, EU:C:2022:598], adottata sul fondamento dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, il vicepresidente della Corte ha ordinato alla Commissione di astenersi dal sottoscrivere un contratto oggetto della procedura di gara DIGIT/A 3/PR/2019/010, fino all’adozione dell’ordinanza che sarebbe stata emanata per prima tra quella che avrebbe posto termine al procedimento sommario e quella che avrebbe statuito sulla presente impugnazione.

25

Inoltre, con l’ordinanza del presidente della Corte del 7 settembre 2022, Telefónica de España/Commissione [C‑478/22 P(R)–R, non pubblicata, EU:C:2022:676], la BT Global Services Belgium BV è stata ammessa a intervenire nella causa C‑478/22 P(R)‑R a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Sull’impugnazione

Argomenti

26

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, concernenti, da un lato, un errore di diritto e una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per quanto attiene alla valutazione della condizione relativa all’urgenza in materia di appalti pubblici e, dall’altro, un errore di diritto nella valutazione del carattere irreparabile del danno.

27

Con la prima parte del suo primo motivo d’impugnazione, la ricorrente sostiene che il presidente del Tribunale ha ritenuto, a torto, al punto 30 dell’ordinanza impugnata, che i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza sanciti nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], dovessero essere attenuati solo con riferimento ai ricorsi proposti prima della scadenza del periodo di status quo.

28

Essa sostiene che, nell’ottica di conciliare la garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva e il principio della certezza del diritto, i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza devono essere attenuati nel corso dell’intero periodo che precede la conclusione del contratto con l’aggiudicatario. Tale soluzione emergerebbe chiaramente dall’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], che farebbe riferimento alla «fase precontrattuale» e preciserebbe che l’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza viene meno quando l’amministrazione aggiudicatrice ha concluso il contratto con l’aggiudicatario.

29

Pertanto, la scadenza del periodo di status quo non osterebbe all’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza. L’offerente non prescelto sarebbe privato del beneficio dell’attenuazione delle condizioni applicabili per valutare l’esistenza dell’urgenza solo quando, da un lato, il contratto è stato concluso e, dall’altro, è stato rispettato il periodo di status quo. L’obbligo di rispettare il periodo di status quo non costituirebbe così un meccanismo destinato a limitare la tutela giurisdizionale di cui beneficiano gli offerenti esclusi, bensì un requisito procedurale aggiuntivo previsto a loro favore.

30

I criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza dovrebbero pertanto essere attenuati quando, come nel caso di specie, l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di posticipare la conclusione del contratto, segnatamente, perché intende riconsiderare l’aggiudicazione di un appalto pubblico alla luce delle osservazioni formulate da un offerente escluso.

31

La Commissione replica sostenendo, in primo luogo, che la prima parte del primo motivo d’impugnazione è irricevibile poiché si fonda su argomenti che non sarebbero stati sollevati in primo grado. Infatti, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la ricorrente avrebbe dedotto un danno grave e irreparabile e si sarebbe limitata a citare la giurisprudenza sull’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza in materia di appalti pubblici senza chiederne l’applicazione. Inoltre, essa non avrebbe sostenuto che la gravità del danno sarebbe sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’urgenza, né avrebbe menzionato l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente rilevante.

32

In secondo luogo, la Commissione sostiene che la prima parte del primo motivo d’impugnazione è inoperante. Essa fa valere che l’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza sancita nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], è subordinata all’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio e che tale requisito non è soddisfatto nel caso di specie. Pertanto, anche ammettendo che i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza possano essere attenuati durante l’intero periodo contrattuale, non ne conseguirebbe che la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta nel caso di specie.

33

In terzo luogo, la prima parte del primo motivo d’impugnazione sarebbe, in ogni caso, infondata.

34

Nell’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], la Corte non avrebbe infatti inteso prevedere una deroga di ampia portata alla condizione relativa all’urgenza, bensì limitare la portata della deroga sancita, in materia di appalti pubblici, dal Tribunale.

35

In tale ottica, il bilanciamento degli interessi di tutte le parti interessate giustificherebbe un’applicazione di detta deroga limitata ai ricorsi proposti in pendenza del periodo di status quo, posto che l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario hanno diritto alla certezza del diritto e alla tutela del loro interesse legittimo a una rapida conclusione del contratto, come confermerebbero sia la giurisprudenza della Corte sia quella del Tribunale. Inoltre, dalla sentenza dell’11 settembre 2014, Fastweb (C‑19/13, EU:C:2014:2194), e dall’ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione [C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984], emergerebbe che il periodo di status quo mira a consentire di contestare in giudizio l’aggiudicazione di un appalto pubblico prima che il contratto sia concluso.

36

L’argomento addotto dalla ricorrente implicherebbe peraltro l’assoggettamento del termine di proposizione delle domande di provvedimenti provvisori alla discrezione di una parte, vale a dire l’amministrazione aggiudicatrice, il che contrasterebbe con il carattere di ordine pubblico dei termini di ricorso. Detta soluzione violerebbe anche il principio della certezza del diritto, in quanto essa impedirebbe all’amministrazione aggiudicatrice e all’aggiudicatario di determinare la data a partire dalla quale i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza in questione smettono di essere attenuati.

37

Pertanto, posto che la domanda di provvedimenti provvisori sarebbe stata presentata dopo la scadenza del periodo di status quo, il presidente del Tribunale avrebbe a buon diritto stabilito che incombeva alla Telefónica de España dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile.

Analisi

Sulla ricevibilità della prima parte del primo motivo d’impugnazione

38

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché, nell’ambito di un’impugnazione, il controllo della Corte è limitato alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi o argomenti che essa non ha dedotto dinanzi al Tribunale [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 73 e giurisprudenza citata]. Un ricorrente è, tuttavia, legittimato a proporre un’impugnazione in cui fa valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla decisione stessa del Tribunale oggetto di impugnazione e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (v., in questo senso, sentenza del 4 marzo 2021, Commissione/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

39

Nel caso di specie, occorre certamente osservare che la Telefónica de España ha cercato di dimostrare, nella domanda di provvedimenti provvisori, che il danno da essa dedotto aveva carattere non soltanto grave, ma anche irreparabile, benché una siffatta prova non sia necessaria al fine di comprovare il soddisfacimento della condizione relativa all’urgenza quando i criteri di valutazione di detta condizione devono essere attenuati in conformità all’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275].

40

Tuttavia, va sottolineato che, per poter valutare se detta condizione fosse o meno soddisfatta, il presidente del Tribunale doveva necessariamente determinare i criteri sulla cui base detta valutazione andava compiuta.

41

Pertanto, posto che la domanda di provvedimenti provvisori verteva su una decisione adottata in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, competeva al presidente del Tribunale stabilire, come ha peraltro fatto ai punti da 25 a 38 dell’ordinanza impugnata, se fosse tenuto a valutare la condizione dell’urgenza sulla base dei soli criteri generalmente applicabili nel procedimento sommario, concernenti il rischio di insorgenza di un danno grave e irreparabile, o, al contrario, ad applicare i criteri alternativi risultanti dall’ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], vale a dire l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio e di un rischio di danno grave.

42

Ciò considerato e senza che sia necessario stabilire se il richiamo a detti criteri alternativi contenuto nella domanda di provvedimenti provvisori debba essere inteso quale espressione della volontà della Telefónica de España di avvalersene, risulta che la ricorrente può, in ogni caso, dedurre, a sostegno della propria impugnazione, il fatto che il presidente del Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto attiene ai criteri sulla base dei quali condurre la valutazione della condizione relativa all’urgenza.

43

Deve pertanto essere respinta l’eccezione di irricevibilità della prima parte del primo motivo d’impugnazione, sollevata dalla Commissione.

Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo d’impugnazione

44

In via preliminare, si deve ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se risulta che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito. Tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, al bilanciamento degli interessi in gioco [ordinanza del vicepresidente della Corte del 16 settembre 2022, OT/Consiglio, C‑526/22 P(R), non pubblicata, EU:C:2022:701, punto 32 e giurisprudenza citata].

45

In particolare, come emerge dalla giurisprudenza della Corte e come osservato, in sostanza, dal presidente del Tribunale al punto 24 dell’ordinanza impugnata, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Sebbene, per stabilire la sussistenza di detto danno, non sia necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti alla luce dei quali essa ritiene che esista un reale rischio di insorgenza di un siffatto danno [ordinanza del vicepresidente della Corte del 16 settembre 2022, OT/Consiglio, C‑526/22 P(R), non pubblicata, EU:C:2022:701, punto 33 e giurisprudenza citata].

46

Tuttavia, la Corte ha stabilito che, al fine di pronunciarsi sulla condizione relativa all’urgenza nel quadro di una domanda di provvedimenti provvisori relativa a un appalto aggiudicato dall’Unione, occorreva tener conto dell’espressione del principio generale del diritto a un ricorso effettivo nel settore degli appalti pubblici contenuta nelle disposizioni della direttiva 89/665 [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 28, e del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punto 69].

47

Orbene, posto che dalle disposizioni di detta direttiva emerge che una tutela giurisdizionale effettiva impone che gli offerenti esclusi dispongano di una reale possibilità di esperire ricorso, anche ai fini dell’adozione di provvedimenti provvisori, la presa in considerazione del principio generale del diritto a un ricorso effettivo, come concretizzato da detta direttiva, comporta, in linea con quanto ha osservato il presidente del Tribunale al punto 26 dell’ordinanza impugnata, che, quando l’offerente escluso riesce a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, non gli potrà essere richiesto, al fine di dimostrare il soddisfacimento della condizione relativa all’urgenza, di comprovare che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierebbe di causargli un danno irreparabile [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punti 2941, e del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punti 6570].

48

Nel tener conto delle disposizioni di una direttiva che diano espressione concreta a un principio generale del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione non può però prescindere dal contenuto delle disposizioni stesse, nonostante il fatto che queste non siano di per sé applicabili nella specie. Più in particolare, laddove dalle disposizioni di una direttiva di tal genere emerga che il legislatore dell’Unione ha inteso stabilire un equilibrio tra i diversi interessi in gioco, il giudice dell’Unione deve tener conto di tale equilibrio nell’applicare il principio generale così concretizzato [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 31, e del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punto 71].

49

A tale riguardo, l’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 89/665 assume un’importanza particolare nel determinare la portata dell’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza cui fa riferimento il punto 47 della presente ordinanza [v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 33, e del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punto 72].

50

La disposizione di cui trattasi stabilisce che uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma, segnatamente, dell’articolo 2 bis di detta direttiva, i poteri dell’organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

51

La suddetta disposizione comporta due conseguenze per il giudice adito mediante una domanda di provvedimenti provvisori relativa a un appalto aggiudicato dall’Unione.

52

Da un lato, oltre al fatto che dalla giurisprudenza costante della Corte risulta, in termini generali, che, nel quadro definito dall’articolo 2 della direttiva 89/665, l’offerente escluso deve disporre, sino alla conclusione del contratto, di un’effettiva possibilità di proporre una domanda di provvedimenti provvisori (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2004, Commissione/Austria, C‑212/02, non pubblicata, EU:C:2004:386, punto 23, e del 3 aprile 2008, Commissione/Spagna, C‑444/06, EU:C:2008:190, punto 39), appare che, mediante l’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, di detta direttiva, il legislatore dell’Unione ha operato una distinzione tra il periodo precedente la conclusione del contratto, nel corso del quale l’offerente escluso deve disporre di una reale possibilità di ottenere, tra l’altro, l’adozione di misure provvisorie, e il periodo successivo alla conclusione del contratto, durante il quale è possibile limitare i poteri dell’organismo responsabile delle procedure di ricorso al riconoscimento del risarcimento danni (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 1999, Alcatel Austria e a., C‑81/98, EU:C:1999:534, punto 37).

53

La presa in considerazione, da parte del giudice del procedimento sommario, dell’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, di detta direttiva implica, quindi, che i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza devono essere attenuati solo per le domande di provvedimenti provvisori proposte nel corso della fase precontrattuale [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 38].

54

Per l’intero periodo che precede la conclusione del contratto, i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza devono quindi essere attenuati nell’ottica di garantire che l’ottenimento di misure provvisorie non sia praticamente impossibile [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 30], mentre nel periodo successivo alla conclusione del contratto le limitazioni cui può essere assoggettata la tutela giurisdizionale dell’offerente escluso comportano che quest’ultimo non benefici più, in linea di principio, di detta attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza.

55

Questa limitazione nel tempo dell’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza consente di conciliare gli interessi dell’offerente escluso con quelli dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 34], nella misura in cui la conclusione del contratto genera, tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, obblighi reciproci che giustificano, in conformità del principio della certezza del diritto, un rafforzamento della tutela riconosciuta a questi ultimi contro le contestazioni mosse da terzi al contratto.

56

Dall’altro, dall’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 89/665 risulta che, dopo la conclusione del contratto, i poteri dell’organo responsabile delle procedure indicato in detta disposizione possono essere limitati a condizione che il contratto sia stato concluso conformemente all’articolo 2 bis di detta direttiva, vale a dire dopo la scadenza di un termine sospensivo.

57

Orbene, al pari del termine sospensivo previsto all’articolo 2 bis della direttiva 89/665, il periodo di status quo citato all’articolo 175 del regolamento 2018/1046 mira a evitare che l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze della decisione di aggiudicazione, procedano troppo rapidamente alla conclusione del contratto e compromettano così gravemente la tutela giurisdizionale di cui deve godere l’offerente escluso (v., per analogia, sentenza del 14 luglio 2022, EPIC Financial Consulting, C‑274/21 e C‑275/21, EU:C:2022:565, punto 63).

58

Il periodo di status quo non ha quindi per scopo di limitare la tutela giurisdizionale dell’offerente escluso nell’ottica di salvaguardare gli interessi dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario, bensì, al contrario, di garantire l’effettività di tale tutela.

59

In detta prospettiva, la scadenza del periodo di status quo assume rilevanza, per il giudice del procedimento sommario, unicamente in quanto la limitazione al periodo precontrattuale dell’applicabilità dell’attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza di cui trattasi è necessaria solo quando il contratto è stato concluso dopo tale scadenza [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punti 42, 5762].

60

Pertanto, la scadenza del periodo di status quo non può essere considerata come il termine del periodo durante il quale deve essere garantita all’offerente escluso una tutela giurisdizionale estesa e durante il quale, di conseguenza, i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza devono essere attenuati.

61

Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, tale soluzione non impedisce all’amministrazione aggiudicatrice e all’aggiudicatario di concludere rapidamente un contratto, poiché, in pratica, nel periodo compreso tra la scadenza del periodo di status quo e la conclusione del contratto, l’offerente escluso potrà proporre una domanda di provvedimenti provvisori da esaminarsi alla luce di criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza attenuati solo nei casi in cui l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario abbiano scelto di non concludere rapidamente detto contratto, pur avendone la possibilità.

62

Inoltre, la suddetta soluzione non ha alcun impatto sui termini di ricorso e non può pertanto essere considerata come lesiva del carattere di ordine pubblico di questi ultimi. Essa non genera nemmeno, in capo all’amministrazione aggiudicatrice e all’aggiudicatario, una situazione di incertezza quanto alla durata del periodo nel corso del quale la condizione relativa all’urgenza sarà valutata alla luce di criteri attenuati, poiché detto periodo terminerà il giorno in cui avranno scelto di concludere il contratto.

63

Di conseguenza, come osservato dal presidente del Tribunale al punto 28 dell’ordinanza impugnata, i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza in materia di appalti pubblici sono attenuati solo durante la fase precontrattuale, purché sia stato rispettato il periodo di status quo [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 1o dicembre 2021, Inivos e Inivos/Commissione, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, punto 66].

64

Nella specie, essendo pacifico che la Telefónica de España ha proposto la sua domanda di provvedimenti provvisori prima della conclusione del contratto, la data di scadenza del periodo di status quo era quindi irrilevante ai fini della determinazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza.

65

Ne consegue che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto e non ha tratto le dovute conseguenze delle proprie affermazioni ritenendo, ai punti 29 e 30 dell’ordinanza impugnata, che, posto che la domanda di provvedimenti provvisori era stata proposta dopo la scadenza del periodo di status quo, i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza di cui trattasi non dovevano essere attenuati in sede di esame di detta domanda.

66

Nemmeno l’accertamento compiuto dal presidente del Tribunale al punto 38 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la ricorrente aveva avuto a disposizione, sin dall’inizio del periodo di status quo, elementi sufficienti per proporre una domanda di provvedimenti provvisori, poteva giustificare, nella specie, la mancata attenuazione dei criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza, poiché una siffatta circostanza assume rilievo per il giudice del procedimento sommario solo qualora il contratto sia già stato concluso, dopo la scadenza del periodo di status quo, alla data della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, punti 49, 5057].

67

Ne consegue che la prima parte del primo motivo d’impugnazione è fondata.

68

L’errore di diritto commesso dal presidente del Tribunale nel determinare i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza priva di fondamento la valutazione, effettuata al punto 82 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la Telefónica de España non aveva dimostrato che detta condizione fosse soddisfatta.

69

Infatti, dalla giurisprudenza citata al punto 47 della presente ordinanza emerge che, quando i criteri di valutazione della condizione relativa all’urgenza di cui trattasi devono essere attenuati, detta condizione è soddisfatta se l’offerente escluso riesce a dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris particolarmente serio e il rischio di insorgenza di un danno grave.

70

Orbene, dal punto 64 dell’ordinanza impugnata emerge che la Telefónica de España aveva dimostrato l’esistenza di un siffatto rischio.

71

Pertanto, a torto il presidente del Tribunale ha ritenuto che la condizione relativa all’urgenza non fosse soddisfatta, senza aver preliminarmente verificato se il fumus boni iuris invocato dalla Telefónica de España presentasse un carattere particolarmente serio.

72

Ne consegue che la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve essere accolta e che occorre annullare l’ordinanza impugnata, senza che si renda necessario statuire sulla seconda parte del primo motivo e sul secondo motivo.

Sulla domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al Tribunale

73

Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte a norma dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 172 e giurisprudenza ivi citata].

74

Nella specie, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori senza esaminare i motivi d’impugnazione dedotti dalla Telefónica de España al fine di dimostrare l’esistenza di un fumus boni iuris.

75

Considerato che dal punto 71 della presente ordinanza emerge che, al fine di statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, è necessario esaminare tali motivi d’impugnazione, che vertono su diversi aspetti della procedura di gara DIGIT/A 3/PR/2019/01, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale al fine di stabilire se essi consentano di dimostrare un fumus boni iuris particolarmente serio.

Sulle spese

76

Dato che la causa è stata rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese.

 

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 14 luglio 2022, Telefónica de España/Commissione (T‑170/22 R, non pubblicata, EU:T:2022:460), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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