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Document 62022CO0429

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 14 marzo 2024.
VK contro N1 Interactive Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 6 – Consumatore che chiede il pagamento di una somma di denaro asseritamente vinta in un casinò online – Mancata scelta della legge applicabile – Applicazione di una legge ritenuta più favorevole a scapito della legge del paese di residenza abituale del consumatore.
Causa C-429/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:245

 ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

14 marzo 2024 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 6 – Consumatore che chiede il pagamento di una somma di denaro asseritamente vinta in un casinò online – Mancata scelta della legge applicabile – Applicazione di una legge ritenuta più favorevole a scapito della legge del paese di residenza abituale del consumatore»

Nella causa C‑429/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), con decisione del 22 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2022, nel procedimento

VK

contro

N1 Interactive ltd.,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma I»), in combinato disposto con l’articolo 4 dello stesso.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra VK, residente in Austria, e la N1 Interactive ltd., una società con sede a Malta, in merito alla legge applicabile al contratto concluso tra tali parti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 23 del regolamento Roma I è formulato come segue:

«Per quanto riguarda i contratti conclusi da soggetti considerati deboli, è opportuno proteggere tali soggetti tramite regole di conflitto di leggi più favorevoli ai loro interessi di quanto non lo siano le norme generali».

4

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», così recita:

«1.   In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a)

il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b)

il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

(...)

g)

il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo;

(...)

2.   Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3.   Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4.   Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».

5

L’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», così dispone:

«1.   Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a)

svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b)

diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo;

e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

3.   Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.

(...)».

6

L’articolo 9 del medesimo regolamento, intitolato «Norme di applicazione necessaria», prevede quanto segue:

«1.   Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.   Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

3.   Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno».

Diritto austriaco

7

L’articolo 1271 dell’Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l’«ABGB»), dispone che le scommesse effettuate in buona fede e le altre scommesse autorizzate sono vincolanti, nella misura in cui il prezzo fissato non sia stato soltanto promesso ma sia stato effettivamente pagato o depositato. La consegna del premio non può essere richiesta in giudizio.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

La N1 Interactive gestisce un casinò online da Malta e fornisce in particolare servizi in Austria attraverso la «home page» del suo sito Internet.

9

VK, che sostiene di aver accumulato vincite giocando a tale casinò online nel corso del 2020, per un importo totale corrispondente alla somma di EUR 106000, ha proposto dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) un ricorso diretto ad ottenere il pagamento, da parte della N1 Interactive, di tale somma, maggiorata degli interessi di mora.

10

La convenuta nel procedimento principale contesta la fondatezza di tale ricorso e rileva che VK ha violato le condizioni generali di vendita consentendo a un terzo di accedere al suo «account» di utente.

11

Dalla decisione di rinvio risulta che le parti del procedimento principale non hanno determinato la legge applicabile al loro contratto.

12

Dopo aver accertato la qualità di consumatore di VK, l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha respinto detto ricorso con sentenza dell’8 novembre 2021. Tenuto conto della mancata determinazione, ad opera delle parti del procedimento principale, della legge applicabile al loro contratto, tale giudice ha ritenuto che la controversia di cui al procedimento principale rientrasse nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Roma I, che determina come legge applicabile la legge del paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, vale a dire, nel caso di specie, la legge austriaca.

13

Orbene, secondo il diritto austriaco, in particolare l’articolo 1271 dell’ABGB, non è consentito agire in giudizio per il pagamento di una vincita derivante da un gioco d’azzardo. Secondo l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna), la disposizione nazionale di cui trattasi possiederebbe anche la caratteristica di una norma di applicazione necessaria, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento Roma I.

14

VK ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), giudice del rinvio, il quale condivide le conclusioni del giudice di primo grado in merito alla qualità di consumatore di VK e all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I, ma esprime dubbi sulla qualificazione come norma di applicazione necessaria dell’articolo 1271 dell’ABGB. Inoltre, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna) sottolinea che, poiché il diritto maltese non prevede disposizioni equivalenti a tale articolo, il ricorrente nel procedimento principale si troverebbe in una situazione meno sfavorevole se tale diritto si applicasse nei suoi confronti. Orbene, se il ricorrente nel procedimento principale non fosse un consumatore, il diritto maltese sarebbe applicabile in forza dell’articolo 4 del regolamento Roma I, anche in assenza di determinazione della legge applicabile ad opera delle parti del procedimento principale.

15

Peraltro, nell’ipotesi in cui le parti di un contratto concluso da un consumatore abbiano scelto la legge applicabile, quest’ultima si applicherebbe, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, solo a condizione che essa non privi il consumatore della protezione assicurata da disposizioni della legge del paese di sua residenza alle quali non si può derogare.

16

Secondo il giudice del rinvio, la mancata determinazione, ad opera delle parti di un contratto, della legge applicabile a quest’ultimo escluderebbe quindi, a norma dell’articolo 6 del regolamento Roma I, un’analisi volta a determinare la legge applicabile più favorevole.

17

In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 1, del [regolamento Roma I] debba essere interpretato nel senso che la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale non si applica qualora la legge applicabile ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Roma I, la cui applicazione viene chiesta dal ricorrente e che sarebbe applicabile se il ricorrente non fosse un consumatore, sia più favorevole al ricorrente».

Procedimento dinanzi alla Corte

18

Con decisione del presidente della Corte del 9 agosto 2022, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672).

19

Con lettera del 18 settembre 2023, la cancelleria della Corte ha trasmesso tale sentenza al giudice del rinvio e lo ha invitato a comunicarle se, alla luce di quest’ultima, esso intendesse mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

20

Con lettera dell’11 ottobre 2023, tale giudice ha informato la Corte che intendeva mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

21

Con decisione del presidente della Corte del 18 ottobre 2023, è stato deciso di non comunicare alle parti la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sulla questione pregiudiziale

22

Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta a tale questione non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

23

Tale disposizione va applicata nella presente causa.

24

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che, qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi i requisiti stabiliti da tale disposizione e in mancanza di una valida scelta della legge applicabile al contratto di cui trattasi, tale legge deve essere determinata conformemente a detta disposizione, e ciò nonostante la circostanza che la legge applicabile al medesimo contratto a norma dell’articolo 4 di detto regolamento possa essere più favorevole al consumatore.

25

Orbene, la Corte ha già risposto a una questione simile nella sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672).

26

Infatti, la Corte ha ricordato, anzitutto, che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I dispone che un contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, fatto salvo il rispetto dei requisiti stabiliti da detta disposizione, vale a dire che il professionista svolga la propria attività professionale nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale o diriga tale attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo, e che il contratto rientri nell’ambito di dette attività (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 81).

27

Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I prevede espressamente che le parti possano, conformemente all’articolo 3 di tale regolamento, scegliere la legge applicabile a un siffatto contratto, purché tale scelta non valga a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento (sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 82).

28

Infine, è solo nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento Roma I che l’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento precisa che la legge applicabile a detto contratto è determinata a norma degli articoli 3 e 4 del summenzionato regolamento (sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 83).

29

La Corte ne ha dedotto che, qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi detti requisiti e in mancanza di una scelta valida relativa alla legge applicabile a tale contratto effettuata dalle parti, detta legge deve essere determinata conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I (sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 84).

30

La Corte ha rilevato che, tenuto conto del fatto che l’articolo 6 del regolamento Roma I riveste un carattere non solo specifico, ma anche esaustivo, cosicché le regole di conflitto di leggi previste da tale articolo non possono essere modificate o integrate da altre regole di conflitto di leggi stabilite in tale regolamento, a meno che una disposizione particolare contenuta in detto articolo non operi un rinvio espresso a queste ultime, non è possibile scegliere nessun’altra legge, anche qualora tale altra legge, determinata in particolare in base ai criteri di collegamento previsti all’articolo 4 di detto regolamento, sia più favorevole al consumatore (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punti 7885).

31

Un’interpretazione contraria, in forza della quale sarebbe possibile derogare alle regole di conflitto di leggi previste dal regolamento Roma I per determinare la legge applicabile a un contratto concluso da un consumatore, per il motivo che un’altra legge sarebbe più favorevole al consumatore, arrecherebbe necessariamente un pregiudizio considerevole alla generale esigenza di prevedibilità della legge applicabile e, pertanto, al principio di certezza del diritto nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori (sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

32

Infatti, designando come applicabile la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che tale legge offra un’adeguata protezione al consumatore, senza che una simile designazione debba tuttavia necessariamente condurre all’applicazione in tutti i casi della legge più favorevole al consumatore (sentenza del 14 settembre 2023, Club La Costa e a., C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

33

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I deve essere interpretato nel senso che, qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi i requisiti stabiliti da tale disposizione e in mancanza di una valida scelta della legge applicabile al contratto di cui trattasi, tale legge deve essere determinata conformemente a detta disposizione, e ciò nonostante la circostanza che la legge applicabile al medesimo contratto a norma dell’articolo 4 di detto regolamento possa essere più favorevole al consumatore.

Sulle spese

34

Nei confronti delle parti del procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I),

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

qualora un contratto concluso da un consumatore soddisfi i requisiti stabiliti da tale disposizione e in mancanza di una valida scelta della legge applicabile al contratto di cui trattasi, tale legge deve essere determinata conformemente a detta disposizione, e ciò nonostante la circostanza che la legge applicabile al medesimo contratto a norma dell’articolo 4 di detto regolamento possa essere più favorevole al consumatore.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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