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Document 62022CN0747

Causa C-747/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bergamo (Italia) il 7 dicembre 2022 — KH / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

GU C 112 del 27.3.2023, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bergamo (Italia) il 7 dicembre 2022 — KH / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Causa C-747/22)

(2023/C 112/26)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bergamo

Parti nella causa principale

Ricorrente: KH

Resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 29 e l’articolo 26 [della] direttiva 2011/95 (1) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma nazionale come quella contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a) [del] Decreto-Legge n. 4/2019, la quale, al fine di accedere a una prestazione di contrasto alla povertà e di sostegno nell’accesso al lavoro e all’inserimento sociale come il «reddito di cittadinanza» prevede il requisito di 10 anni di residenza nello Stato Italiano, in aggiunta al requisito di 2 anni continuativi di residenza antecedenti la domanda.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).


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