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Document 62022CN0738

    Causa C-738/22 P: Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 da Google LLC, Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, causa T-604/18, Google e Alphabet/Commissione

    GU C 83 del 6.3.2023, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 83/11


    Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 da Google LLC, Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, causa T-604/18, Google e Alphabet/Commissione

    (Causa C-738/22 P)

    (2023/C 83/13)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Google LLC, Alphabet, Inc. (rappresentanti: G. Forwood, J. Killick e N. Levy, avocats, A. Komninos, dikigoros, A. Lamadrid de Pablo, abogado, D. Gregory e H. Mostyn, Barristers, M. Pickford KC, J. Schindler, Rechtsanwalt, e P. Stuart, Barrister-at-Law)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Application Developers Alliance, Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, già Opera Software AS, BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, a.s., Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV

    Conclusioni dei ricorrenti

    Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    annullare la decisione della Commissione C(2018) 4761 final, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.40099 — Google Android) (in prosieguo: «la Decisione»);

    in subordine, rinviare la causa al Tribunale;

    in ulteriore subordine, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata e fissare l’ammenda irrogata nell’articolo 2 della Decisione in un importo significativamente inferiore; e

    condannare la Commissione a sopportare le spese e i costi delle ricorrenti connessi con il presente procedimento e con il procedimento innanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

    Primo motivo: il Tribunale avrebbe errato nell’esame del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione di cui all’accordo di distribuzione delle applicazioni mobili (in prosieguo: l’«ADAM») e i loro asseriti effetti di esclusione.

    Il Tribunale avrebbe esaminato erroneamente la legittimità delle condizioni di preinstallazione di cui all’ADAM relativamente agli effetti combinati dell’ADAM impugnato e dei legittimi accordi di ripartizione dei redditi (in prosieguo: «ARR».

    Il Tribunale non avrebbe esaminato se le scelte degli utenti di non scaricare applicazioni concorrenti fossero nella maggior parte dei casi attribuibili ad abusiva preinstallazione piuttosto che a preferenze degli utenti.

    Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che le prove relative alla impostazione predefinita fossero rilevanti per l’analisi delle condizioni di preinstallazione dell’ADAM.

    Il Tribunale avrebbe errato nel suo esame degli effetti delle condizioni di preinstallazione di cui all’ADAM, non avendo considerato la mancanza di concorrenza che esisterebbe in assenza di tali condizioni.

    Secondo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione nonostante questa non abbia dimostrato l’idoneità a escludere concorrenti altrettanto efficienti.

    Il Tribunale non avrebbe esaminato se l’abbinamento dell’applicazione di ricerca (Google Search) al portale di vendita (Play Store) fosse idoneo ad escludere servizi di ricerca generica concorrenti altrettanto efficienti.

    Il Tribunale non avrebbe esaminato se l’abbinamento del navigatore Chrome (Chrome browser) al portale di vendita (Play Store) e all’applicazione di ricerca (Search app) fosse idoneo ad escludere navigatori concorrenti altrettanto efficienti.

    Terzo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel riscrivere le constatazioni, di cui alla Decisione, di pratiche illecite riguardo agli obblighi anti-frammentazione e nell’attribuire gli asseriti effetti di esclusione a una condotta che la Decisione non aveva dichiarato essere abusiva.

    Il Tribunale avrebbe errato nel riscrivere la caratterizzazione, di cui alla Decisione, come condotta abusiva con riferimento agli obblighi anti-frammentazione.

    Il Tribunale avrebbe errato nell’attribuire gli asseriti effetti di esclusione a condotte che la Decisione non aveva considerato essere abusive.

    Quarto motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione delle giustificazioni obiettive degli obblighi anti-frammentazione.

    Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare la necessità dei contestati obblighi anti-frammentazione.

    Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare il legittimo interesse di Google alla protezione dell’intero ecosistema Android, inclusi in particolare i dispositivi non GMS.

    Il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione nonostante la mancanza in essa di un adeguato esame delle condizioni alle quali Google ha adottato una licenza open source per Android.

    Il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato le prove contenute nel fascicolo riguardo alla necessità dell’accordo anti-frammentazione, data l’inidoneità di una soluzione basata sul marchio.

    Quinto motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione pur avendo eliminato la parte riguardante la condotta abusiva relativa agli ARR per portafoglio.

    Sesto motivo: il Tribunale avrebbe errato nell’esercitare la sua competenza estesa al merito per modificare l’ammenda.


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