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Document 62022CN0716
Case C-716/22: Request for a preliminary ruling from the Tribunal judiciaire d’Auch (France) lodged on 23 November 2022 — EP v Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Causa C-716/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Causa C-716/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
GU C 83 del 6.3.2023, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 83/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
(Causa C-716/22)
(2023/C 83/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal judiciaire d’Auch
Parti
Ricorrente: EP
Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)
Altra parte: Commune de Thoux rappresentata dal sindaco di Thoux
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la decisione 2020/135 (1), relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, non sia parzialmente invalida in quanto l’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea viola gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 di tale Carta, nei limiti in cui esso non contiene disposizioni che consentano di conservare il diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini britannici che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente se esso consenta o meno la doppia cittadinanza, in particolare per coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da più di quindici anni e siano soggetti alla regola britannica del «15-year rule», aggravando quindi la privazione di qualsiasi diritto di voto per coloro che non hanno avuto il diritto di opporsi alla perdita della cittadinanza europea tramite voto e anche per coloro che hanno giurato fedeltà alla Corona britannica. |
2) |
Se la decisione 2020/135, l’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, l’articolo 1 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo allegato alla decisione 76/787/CECA CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (2), la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito, C-145/04, gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 giugno 2022, Préfet du Gers, C-673/20, debbano essere interpretati nel senso che privano gli ex cittadini dell’Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio dell’Unione europea, del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni europee in uno Stato membro e, in particolare, gli ex cittadini dell’Unione europea che non hanno più alcun diritto di voto poiché la loro vita privata e familiare si svolge nel territorio dell’Unione da più di quindici anni e che non hanno potuto opporsi tramite voto al recesso del loro Stato membro dall’Unione europea, il quale ha comportato la perdita della loro cittadinanza europea. |
(1) Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).