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Document 62022CN0716

Causa C-716/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

GU C 83 del 6.3.2023, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch (Francia) il 23 novembre 2022 — EP / Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

(Causa C-716/22)

(2023/C 83/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal judiciaire d’Auch

Parti

Ricorrente: EP

Convenuti: Préfet du Gers, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)

Altra parte: Commune de Thoux rappresentata dal sindaco di Thoux

Questioni pregiudiziali

1)

Se la decisione 2020/135 (1), relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, non sia parzialmente invalida in quanto l’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea viola gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 di tale Carta, nei limiti in cui esso non contiene disposizioni che consentano di conservare il diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini britannici che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente se esso consenta o meno la doppia cittadinanza, in particolare per coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da più di quindici anni e siano soggetti alla regola britannica del «15-year rule», aggravando quindi la privazione di qualsiasi diritto di voto per coloro che non hanno avuto il diritto di opporsi alla perdita della cittadinanza europea tramite voto e anche per coloro che hanno giurato fedeltà alla Corona britannica.

2)

Se la decisione 2020/135, l’accordo sul recesso del Regno Unito dall’Unione europea, l’articolo 1 dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo allegato alla decisione 76/787/CECA CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (2), la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito, C-145/04, gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 9 giugno 2022, Préfet du Gers, C-673/20, debbano essere interpretati nel senso che privano gli ex cittadini dell’Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio dell’Unione europea, del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni europee in uno Stato membro e, in particolare, gli ex cittadini dell’Unione europea che non hanno più alcun diritto di voto poiché la loro vita privata e familiare si svolge nel territorio dell’Unione da più di quindici anni e che non hanno potuto opporsi tramite voto al recesso del loro Stato membro dall’Unione europea, il quale ha comportato la perdita della loro cittadinanza europea.


(1)  Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

(2)  GU 1976, L 278, pag. 1.


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