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Document 62022CN0658

    Causa C-658/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 19 ottobre 2022

    GU C 35 del 30.1.2023, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/30


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 19 ottobre 2022

    (Causa C-658/22)

    (2023/C 35/36)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Najwyższy

    Questioni pregiudiziali

    1)

    [S]e gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e con l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»), debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale, precostituito per legge e che garantisce ai singoli una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione europea, l’organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro [Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»)] in composizione collegiale formata da persone nominate a ricoprire la funzione di giudice in violazione delle norme di legge fondamentali dello Stato membro, riguardanti la nomina dei giudici della Corte suprema, violazione consistente:

    a)

    nella pubblicazione da parte del Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (Presidente della Repubblica di Polonia; in prosieguo: il «Presidente RP») del bando relativo ai posti vacanti nel ruolo di giudice della Corte suprema, senza la previa controfirma del Prezes Rady Ministrów (Presidente del consiglio dei ministri; in prosieguo: il «Presidente del consiglio dei ministri»),

    b)

    nello svolgimento di un procedimento anteriore alla nomina senza il rispetto dei principi di trasparenza ed equità, da parte di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura») il quale, tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua costituzione nonché delle modalità del suo funzionamento, non soddisfa i requisiti di organo costituzionale che vigila sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici,

    c)

    nella consegna da parte del Presidente RP degli atti di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema nonostante la previa impugnazione della delibera del Consiglio nazionale della magistratura, contenente la proposta di nomina alla funzione di giudice, dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa»), nonostante la sospensione, da parte della Corte suprema amministrativa, dell’esecuzione di tale delibera, in conformità della legge nazionale, e nonostante la pendenza del procedimento di impugnazione, all’esito del quale la Corte suprema amministrativa ha definitivamente annullato la delibera impugnata del Consiglio nazionale della magistratura a causa della sua illegittimità, eliminandola permanentemente dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l’atto di nomina alla funzione di giudice della Corte suprema è stato privato della base richiesta dall’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione polacca») in forma di una proposta del Consiglio nazionale della magistratura di nomina alla funzione di giudice.

    2)

    [S]e gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta e con l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale, come l'articolo 29, paragrafi 2 e 3, l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 72, paragrafi 1, 2 e 3, della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; testo unico Dz.U. — Gazzetta ufficiale polacca — del 2021, posizione 154; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema») nei limiti in cui tali disposizioni vietano, a pena di sanzione disciplinare quale rimozione dall’incarico, l’accertamento o la valutazione da parte della Corte suprema della legittimità della nomina di un giudice o del potere, che ne deriva, di esercitare le funzioni nel settore della giustizia nonché l’esame nel merito delle domande di ricusazione di un giudice fondate sui medesimi motivi, laddove tale divieto sia giustificato dal rispetto da parte dell'Unione dell’identità costituzionale degli Stati membri.

    3.

    [S]e gli articoli 2 e 4, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'articolo 19 TUE e con l'articolo 267 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che una sentenza di un organo giurisdizionale costituzionale dello Stato membro (il Trybunał Konstytucyjny; Corte costituzionale; in prosieguo: la «Corte costituzionale»), che dichiara l’incompatibilità con la Costituzione polacca di una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza (della Corte suprema), non può ostare alla valutazione dell'indipendenza e dell’autonomia dell’organo giurisdizionale, né alla verifica della circostanza se esso sia stato costituto per legge ai sensi del diritto dell'Unione, tenuto conto anche del fatto che la decisione della Corte suprema era volta a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, [che] le disposizioni della Costituzione polacca e la legislazione applicabile (disposizioni di diritto nazionale) non conferiscono alla Corte costituzionale la competenza ad esercitare il controllo sulle decisioni giudiziarie, tra cui le delibere che risolvono le divergenze nell'interpretazione del diritto, adottate ai sensi dell'articolo 83 della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte Suprema (testo unico: Dz.U. del 2021, posizione 154) ed, inoltre, che la Corte costituzionale, in considerazione della sua attuale composizione, non rappresenta un organo giurisdizionale costituito per legge ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Dz.U. del 1993, n. 61, posizione 284, e successive modifiche).


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