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Document 62022CN0640

Causa C-640/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Fiscale Eenheid Achmea BV / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

GU C 35 del 30.1.2023, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Gelderland (Paesi Bassi) il 12 ottobre 2022 — Fiscale Eenheid Achmea BV / Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Causa C-640/22)

(2023/C 35/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Gelderland

Parti

Ricorrente: Fiscale Eenheid Achmea BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che si può presumere che i partecipanti in un fondo pensione, come nel procedimento principale, corrano un rischio d’investimento e se ciò implichi che il fondo pensione configuri un «fondo comune d’investimento» ai sensi di tale disposizione. Se al riguardo assuma rilevanza:

se i partecipanti corrano un rischio d’investimento individuale o se sia sufficiente che i partecipanti congiuntamente, e nessun altro, sopportino le conseguenze dei risultati degli investimenti;

quale sia la portata del rischio collettivo o individuale;

in che misura il livello della prestazione pensionistica dipenda anche da altri fattori, quali il numero di anni di accumulo della pensione, il livello della retribuzione e gli interessi di calcolo;

che dal 1o gennaio 2018 il fondo pensione non accumula più attività e a causa del basso tasso di copertura è tenuto a effettuare un trasferimento collettivo di valore a un assicuratore o a un altro fondo pensione.

2)

Se il principio di neutralità fiscale comporti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, in caso di fondi non OICVM (2), non si deve valutare soltanto se questi siano comparabili a un OICVM, ma anche se, essi, nella prospettiva del consumatore medio, siano comparabili ad altri fondi non OICVM, ma che sono considerati dallo Stato membro fondi comuni d’investimento.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.


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