EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0623

Causa C-623/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 settembre 2022 — Belgian Association of Tax Lawyers e a. / Premier ministre/ Eerste Minister

GU C 35 del 30.1.2023, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 29 settembre 2022 — Belgian Association of Tax Lawyers e a. / Premier ministre/ Eerste Minister

(Causa C-623/22)

(2023/C 35/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Belgian Association of Tax Lawyers, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Orde van Vlaamse Balies e a., Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables e a.

Convenuto: Premier ministre/ Eerste Minister

Questioni pregiudiziali

1.

Se la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (1) violi l’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea nonché gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e più specificamente il principio di uguaglianza e di non discriminazione sancito da tali disposizioni, in quanto la direttiva (UE) 2018/822 non limita all’imposta sulle società l’obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, bensì lo rende applicabile a tutte le imposte che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011«relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE», (2) il che include, nel diritto belga, non solo l’imposta sulle società, ma altresì imposte dirette diverse dall’imposta sulle società e imposte indirette, quale l’imposta di registro.

2.

Se la succitata direttiva (UE) 2018/822 violi il principio di legalità in materia penale sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, violi il principio generale della certezza del diritto e violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto le nozioni di «meccanismo» (e pertanto quelle di «meccanismo transfrontaliero», di «meccanismo commerciabile» e di «meccanismo su misura»), di «intermediario», di «partecipante», di «impresa associata», l’aggettivo «transfrontaliero», i vari «elementi distintivi» e il «criterio del vantaggio principale», che la direttiva (UE) 2018/822 utilizza per definire l’ambito di applicazione e la portata dell’obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, non sarebbero sufficientemente chiari e precisi.

3.

Se la succitata direttiva (UE) 2018/822, in particolare nella parte in cui introduce l’articolo 8 bis ter, paragrafi 1 e 7, della succitata direttiva 2011/16/UE, violi il principio di legalità in materia penale sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto il dies a quo del termine di 30 giorni entro il quale l’intermediario o il contribuente pertinente deve adempiere l’obbligo di notifica di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica non sarebbe fissato con sufficiente chiarezza e precisione.

4.

Se l’articolo 1, punto 2, della succitata direttiva 2018/22 violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto il nuovo articolo 8 bis ter, paragrafo 5, che lo ha inserito nella succitata direttiva 2011/16/UE prevede che, se uno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dall’obbligo di comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione sarebbe in contrasto con il segreto professionale applicabile in forza del diritto nazionale di detto Stato membro, tale Stato membro è tenuto a imporre a suddetti intermediari di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente, i rispettivi obblighi di comunicazione, nella misura in cui da siffatto obbligo discende che un intermediario che è soggetto al segreto professionale penalmente sanzionato in forza del diritto di tale Stato membro è tenuto a condividere con un altro intermediario che non è il suo cliente le informazioni che acquisisce nell’esercizio della sua professione.

5.

Se la succitata direttiva (UE) 2018/822 violi il diritto al rispetto della vita privata sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto l’obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica comporterebbe un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata degli intermediari e dei contribuenti pertinenti che non sarebbe ragionevolmente giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti e non sarebbe rilevante con riguardo all’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.


(1)  GU 2018, L 139, pag. 1.

(2)  GU 2011, L 64, pag. 1.


Top