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Document 62022CN0609
Case C-609/22: Request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria) lodged on 22 September 2022 — FN
Causa C-609/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 settembre 2022 — FN
Causa C-609/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 settembre 2022 — FN
GU C 15 del 16.1.2023, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.1.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 15/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 settembre 2022 — FN
(Causa C-609/22)
(2023/C 15/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: FN
Autorità resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si debba considerare che la somma di misure adottate, promosse o tollerate in uno Stato da un attore che di fatto detiene il potere governativo e che consistono in particolare nel fatto che le donne
abbia un impatto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva. |
2) |
Se, ai fini dell’attribuzione dello status di beneficiaria di asilo, sia sufficiente che le misure in questione abbiano impatto su una donna nel suo paese di origine semplicemente a motivo del suo genere o se, per determinare l’impatto su una donna delle misure previste, da intendersi nella loro somma, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, occorra esaminare la sua situazione individuale. |