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Document 62022CN0608

Causa C-608/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 settembre 2022 — AH

GU C 15 del 16.1.2023, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 22 settembre 2022 — AH

(Causa C-608/22)

(2023/C 15/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: AH

Autorità resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba considerare che la somma di misure adottate, promosse o tollerate in uno Stato da un attore che di fatto detiene il potere governativo e che consistono in particolare nel fatto che le donne

non possono ricoprire cariche politiche né partecipare a processi decisionali di natura politica;

non hanno a disposizione mezzi giuridici per proteggersi da violenza di genere e violenza domestica;

sono generalmente esposte al rischio di matrimoni forzati, benché l’attore che di fatto detiene il potere governativo vieti tale pratica; alle donne non viene assicurata alcuna protezione efficace contro dette unioni, che vengono talvolta celebrate anche con la partecipazione di soggetti che di fatto esercitano poteri pubblici, ben sapendo che si tratta di matrimoni forzati;

non possono svolgere alcuna attività lavorativa, se non in misura limitata e in prevalenza entro le mura domestiche;

sono penalizzate nell’accesso alle strutture sanitarie;

sono escluse dal sistema di istruzione, del tutto o in larga misura (nel senso che per le bambine è previsto unicamente l’accesso all’insegnamento primario);

non possono comparire in pubblico o muoversi liberamente, specie se si allontanano oltre una certa distanza dal luogo di residenza, senza essere accompagnate da un uomo (a cui siano legate da un certo grado di parentela);

in pubblico devono coprire completamente il loro corpo e indossare il velo;

non possono praticare uno sport,

abbia un impatto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva.

2)

Se, ai fini dell’attribuzione dello status di beneficiaria di asilo, sia sufficiente che le misure in questione abbiano impatto su una donna nel suo paese di origine semplicemente a motivo del suo genere o se, per determinare l’impatto su una donna delle misure previste, da intendersi nella loro somma, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, occorra esaminare la sua situazione individuale.


(1)  GU 2011, L 337, pag. 9.


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