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Document 62022CN0556
Case C-556/22 P: Appeal brought on 17 August 2022 by ITV plc against the judgment of the General Court (Second Chamber, Extended Composition) delivered on 8 June 2022 in Joined Cases T-363/19 and T-456/19, United Kingdom and ITV v Commission
Causa C-556/22 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla ITV plc avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione
Causa C-556/22 P: Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla ITV plc avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione
GU C 441 del 21.11.2022, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/8 |
Impugnazione proposta il 17 agosto 2022 dalla ITV plc avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 giugno 2022, cause riunite T-363/19 e T-456/19, Regno Unito e ITV/Commissione
(Causa C-556/22 P)
(2022/C 441/12)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ITV plc (rappresentanti: J. Lesar, solicitor, e K. Beal, QC)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, LSEGH (Luxembourg) Ltd, London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
accogliere l’impugnazione |
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annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata; |
— |
annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all’aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un’esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (1); e |
— |
condannare la Commissione alle spese relative all’impugnazione dinanzi alla Corte e al ricorso dinanzi Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi:
Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell’aver concluso che la Commissione aveva correttamente selezionato il sistema di riferimento per l’analisi dell’eventuale sussistenza di una violazione delle norme sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 e all’articolo 108 TFUE.
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell’aver concluso che le esenzioni pertinenti operavano in deroga al sistema generale di tassazione comprendente le norme SEC (società estere controllate), conferendo in tal modo un vantaggio selettivo soltanto ad alcune società soggette a imposta che si sarebbero altrimenti trovate in una posizione analoga.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione o di analisi nell’aver concluso che le esenzioni — se è vero che avevano conferito un vantaggio selettivo (quod non) — non potevano essere giustificate da ragioni di praticabilità amministrativa.
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’aver omesso di prendere debitamente in considerazione e applicare la sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, EU:C:2006:544 in sede di esame del quadro di riferimento, del vantaggio selettivo o della questione se le esenzioni (o una di esse) potessero essere giustificate o meno al fine di tutelare la libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE. In aggiunta o in subordine, il Tribunale non avrebbe motivato adeguatamente le sue conclusioni in merito.