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Document 62022CN0528

    Causa C-528/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) l’8 agosto 2022 — PQ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

    GU C 451 del 28.11.2022, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 451/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) l’8 agosto 2022 — PQ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

    (Causa C-528/22)

    (2022/C 451/12)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Szegedi Törvényszék

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: PQ

    Resistenti: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minister

    Questioni pregiudiziali

    1)

    a)

    Se l’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: «TFUE»), in combinato disposto con gli articoli 7 e 24 e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla prassi di uno Stato membro consistente nell’adottare una decisione con cui si dispone la revoca di un permesso di soggiorno rilasciato in precedenza a un cittadino di un paese terzo — oppure si respinge la sua domanda di proroga del diritto di soggiorno (nel caso di specie, una domanda di permesso di soggiorno permanente nazionale) –, il cui figlio minorenne e il cui partner non coniugato sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione e abitano in tale Stato, senza prima esaminare se il familiare interessato, cittadino di un paese terzo, possa beneficiare di un diritto di soggiorno derivato in forza dell’articolo 20 TFUE.

    b)

    Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che, ove risulti applicabile un diritto di soggiorno derivato in forza dell’articolo 20 TFUE, il diritto dell’Unione comporta che le autorità amministrative e giudiziarie nazionali debbano applicare il diritto dell’Unione anche quando adottino una decisione in materia di stranieri relativa ad una domanda di proroga del diritto di soggiorno (nel caso di specie, una domanda di permesso di soggiorno permanente nazionale) e quando applichino le eccezioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di sicurezza pubblica sulle quali si basa detta decisione, nonché, qualora sia comprovato che ricorrono tali motivi, quando procedano all’esame della necessità e della proporzionalità che giustificano la limitazione del diritto di soggiorno.

    2)

    Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta — e, nel caso in esame, con gli articoli 7 e 24 della Carta — debba essere interpretato nel senso che esso impone all’autorità di uno Stato membro che ha adottato una decisione con cui, per un motivo concernente ragioni di sicurezza nazionale e/o di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, si dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza o si decide in merito a una domanda di proroga del diritto di soggiorno, nonché all’autorità specializzata che ha dichiarato la natura riservata, di provvedere affinché sia garantito in ogni caso al soggetto interessato, cittadino di un paese terzo, e al suo rappresentante legale il diritto di conoscere almeno il contenuto essenziale delle informazioni e dei dati riservati o classificati su cui si basa la decisione fondata su tale motivo e di fare uso di tali informazioni o dati nel procedimento relativo alla decisione, nel caso in cui l’autorità responsabile sostenga che tale comunicazione sarebbe contraria alle ragioni di sicurezza nazionale.

    3)

    In caso di risposta affermativa, cosa debba intendersi esattamente per «il contenuto essenziale» dei motivi di riservatezza su cui si basa tale decisione, alla luce degli articoli 41 e 47 della Carta.

    4)

    Se, alla luce dell’articolo 47 della Carta, l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro che si pronuncia sulla legittimità del parere dell’autorità specializzata, fondato su un motivo relativo a informazioni riservate o classificate, e della decisione di merito sugli stranieri, basata su tale parere, deve essere competente a esaminare la legittimità della riservatezza (in termini di necessità e proporzionalità) e, qualora ritenga che la riservatezza sia contraria alla legge, a disporre d’ufficio che l’interessato e il suo rappresentante legale possono conoscere e utilizzare tutte le informazioni su cui si basano il parere e la decisione delle autorità amministrative, oppure, nell’ipotesi in cui ritenga che la riservatezza sia conforme alla legge, che l’interessato può conoscere e utilizzare almeno il contenuto essenziale delle informazioni riservate nel procedimento sugli stranieri che lo riguarda.

    5)

    Se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 7, 24, 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo cui una decisione in materia di stranieri, che dispone la revoca di un permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato in precedenza, o decide in merito a una domanda di proroga del diritto di soggiorno, consiste in una decisione non motivata che

    i)

    si basa esclusivamente sul rinvio automatico a un parere vincolante e imperativo dell’autorità specializzata, anch’esso non motivato, il quale stabilisce che esiste un pericolo o una violazione per quanto riguarda la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, e

    ii)

    è stata quindi adottata senza effettuare un esame approfondito dell’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nel caso specifico e senza tenere conto delle circostanze personali, né dei requisiti di necessità e proporzionalità.


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