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Document 62022CN0509

Causa C-509/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 luglio 2022 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli / Girelli Alcool Srl

GU C 389 del 10.10.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 27 luglio 2022 — Agenzia delle Dogane e dei Monopoli / Girelli Alcool Srl

(Causa C-509/22)

(2022/C 389/10)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Controricorrente: Girelli Alcool Srl

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in primo luogo, la nozione di caso fortuito all’origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva n. 2008/118/CE (1), debba o meno essere intesa, come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua, sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di controllo;

2)

se, inoltre, ai fini della esclusione di responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo, e in quali termini, la diligenza prestata nell’allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso;

3)

se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, che equipara al caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave (dello stesso soggetto o di soggetti terzi) sia compatibile con la disciplina di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva n. 2008/118/CE, che non indica ulteriori condizioni, in ispecie afferenti la «colpa» dell’autore del fatto o del soggetto attivo;

4)

se, infine, la previsione, pure contenuta nel citato articolo 7, paragrafo 4, «o in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro» possa essere intesa come possibilità, per lo Stato membro, di individuare una ulteriore categoria generale (la colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se tale locuzione non possa includere una clausola di questo genere, dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive.


(1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).


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