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Document 62022CN0321

    Causa C-321/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 5 maggio 2022 — ZL, KU, KM / Provident Polska S.A.

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polonia) il 5 maggio 2022 — ZL, KU, KM / Provident Polska S.A.

    (Causa C-321/22)

    (2022/C 318/37)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

    Parti

    Attrici: ZL, KU, KM

    Convenuta: Provident Polska S.A.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), debba essere interpretato nel senso che ammette la dichiarazione di abusività di una clausola contrattuale che concede ad un professionista una commissione o spese di un’entità palesemente eccessiva rispetto al valore del servizio da esso prestato.

    2)

    Se l’articolo 7, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni di diritto nazionale o all’interpretazione giurisprudenziale di tali disposizioni nazionali ai sensi delle quali la sussistenza dell’interesse ad agire del consumatore costituisce una condizione necessaria perché sia accolta la domanda, proposta dal consumatore nei confronti del professionista, di accertamento della nullità o dell’inefficacia di un contratto o di una sua parte, contenente clausole contrattuali abusive.

    3)

    Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e i principi di effettività, di proporzionalità e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che ammettono che un contratto di prestito, la cui unica clausola contrattuale che stabilisce le condizioni di rimborso del prestito sia dichiarata abusiva, non possa rimanere in vigore dopo l’esclusione di tale clausola e che, quindi, sia nullo.


    (1)  GU L 95, pag. 29.


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