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Document 62022CN0299

    Causa C-299/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 4 maggio 2022 — M. D. / UAB «Tez Tour»

    GU C 311 del 16.8.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 311/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 4 maggio 2022 — M. D. / UAB «Tez Tour»

    (Causa C-299/22)

    (2022/C 311/05)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parti

    Ricorrente: M. D.

    Resistente:«Tez Tour» UAB

    Interveniente:«Fridmis» UAB

    Questioni pregiudiziali

    1.

    Se debba esservi un avvertimento ufficiale delle autorità dello Stato di partenza e/o di destinazione che invita ad astenersi da viaggi non necessari e/o che qualifica il Paese di destinazione (ed eventualmente anche il Paese di partenza) come appartenente a un’area a rischio, affinché si possa ritenere che si siano verificate circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 (1).

    2.

    Se, nel valutare se esistano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze al momento della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico, e se tali circostanze abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto: i) si debba tener conto solo di circostanze oggettive, ossia se un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto sia legata solo all’impossibilità oggettiva e se essa debba essere interpretata come riguardante solo casi in cui l’esecuzione del contratto diventi fisicamente e giuridicamente impossibile, o se invece essa riguardi anche casi in cui l’esecuzione del contratto non sia impossibile ma (nella fattispecie, a causa del fondato timore di contrarre l’infezione da COVID-19) diventi complicata e/o economicamente inefficiente (in termini di sicurezza dei viaggiatori, di rischio per la loro salute e/o vita, di possibilità di raggiungere gli obiettivi della vacanza); ii) siano da considerare rilevanti fattori soggettivi, quali il fatto che gli adulti viaggiano con minori di età inferiore a 14 anni, o l’appartenenza a un gruppo a rischio più elevato a causa dell’età o dello stato di salute del viaggiatore, e così via. Se il viaggiatore abbia il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico qualora, a causa della pandemia e delle circostanze ad essa collegate, a giudizio del viaggiatore medio, il viaggio verso la destinazione e dalla stessa diventi insicuro, causi disagi al viaggiatore o gli procuri il fondato timore di un rischio per la salute o di un’infezione provocata da un virus pericoloso.

    3.

    Se il fatto che le circostanze su cui il viaggiatore fa affidamento si fossero già verificate o fossero almeno già presupposte/probabili al momento della prenotazione del viaggio influisca in qualche modo sul diritto di risolvere il contratto senza pagare una penale (ad esempio, negando tale diritto, applicando criteri più severi per valutare l’effetto negativo sull’esecuzione del pacchetto, e così via)? Se, nell’applicare il criterio della ragionevole prevedibilità nel contesto pandemico, si debba tenere conto del fatto che, sebbene l’OMS avesse già pubblicato informazioni sulla diffusione del virus al momento della stipula del contratto di pacchetto turistico, tuttavia il decorso e le conseguenze della pandemia erano difficilmente prevedibili, non esistevano misure chiare per la gestione e il controllo dei contagi o dati sufficienti sui contagi stessi, e l’andamento crescente dei contagi era palese dal momento della prenotazione del viaggio fino alla risoluzione dello stesso.

    4.

    Se, nel valutare l’esistenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze al momento della risoluzione di un contratto di pacchetto turistico e l’eventuale incidenza sostanziale delle stesse sull’esecuzione del pacchetto, la nozione di «luogo di destinazione o […] sue immediate vicinanze» comprenda solo lo Stato di destinazione o, tenuto conto della natura della circostanza inevitabile e straordinaria, vale a dire un’infezione virale contagiosa, anche lo Stato di partenza nonché i punti connessi alla partenza e al ritorno dal viaggio (punti di trasferimento, determinati mezzi di trasporto e così via).


    (1)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).


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