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Document 62022CN0293

    Causa C-293/22 P: Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla Chemours Netherlands BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 febbraio 2022, causa T-636/19, Chemours Netherlands / ECHA

    GU C 294 del 1.8.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/14


    Impugnazione proposta il 3 maggio 2022 dalla Chemours Netherlands BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 febbraio 2022, causa T-636/19, Chemours Netherlands / ECHA

    (Causa C-293/22 P)

    (2022/C 294/21)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Chemours Netherlands BV (rappresentanti: R. Cana, H. Widemann e Z. Romata, avvocati)

    Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), Regno dei Paesi Bassi, ClientEarth, ClientEarth AISBL, CHEM Trust Europe eV

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente la sentenza impugnata;

    annullare la decisione controversa (1);

    in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché decida riguardo alla domanda di annullamento presentata dalla ricorrente;

    condannare l’ECHA alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, e alle spese degli intervenienti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    A.

    Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e, nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH dichiarando che l’ECHA non ha commesso un errore manifesto allorché ha considerato che si sarebbero prodotti gravi effetti sulla salute umana che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente.

    In particolare, (a) il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, dichiarando che l’ECHA poteva concludere che determinati effetti, dei quali è riconosciuto che non costituiscono «la base» della decisione controversa, possono nondimeno contribuire a dare adito ad «un livello di preoccupazione equivalente»; (b) il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, dichiarando che l’ECHA ha dimostrato che lo sviluppo della tossicità e gli effetti di tossicità a dose ripetuta danno adito ad «un livello di preoccupazione equivalente»; e (c) il Tribunale ha errato nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH considerando legittima la decisione dell’ECHA (i) di attribuire valore di prova alle preoccupazioni sugli effetti individuali per la salute umana e (ii) di considerare congiuntamente gli effetti per la salute umana e per l’ambiente.

    B.

    Il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione, ha violato e interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), del regolamento REACH, dichiarando che l’ECHA non ha commesso un errore manifesto allorché ha considerato che si sarebbero prodotti gravi effetti per l’ambiente, che avrebbero dato adito ad un livello di preoccupazione equivalente.

    In particolare, (a) il Tribunale ha commesso un errore nella sua valutazione e ha interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), consentendo all’ECHA di dimostrare gravi effetti sull’ambiente avvalendosi di dati sulla tossicità per la salute umana; e (b) il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha interpretato erroneamente l’articolo 57, lettera f), omettendo di considerare la mancanza di bioaccumulo quale elemento rilevante che l’ECHA era tenuta a prendere in considerazione nella sua valutazione delle specifiche circostanze del caso.

    C.

    Il Tribunale ha violato il principio generale del diritto dell’Unione europea dell’eccellenza scientifica e ha violato il criterio di controllo.

    Il Tribunale ha tratto conclusioni sugli effetti irreversibili della sostanza e ha valutato determinati studi scientifici violando il principio generale del diritto dell’Unione europea relativo all’eccellenza scientifica e violando il criterio di controllo.


    (1)  Decisione dell’ECHA del 4 luglio 2019, ED/71/2019, entrata in vigore il 16 luglio 2019, nei limiti in cui include il 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)acido propionico, i suoi sali e i suoi alogenuri acilici (i loro isomeri e le loro combinazioni) nell’elenco delle sostanze individuate per essere eventualmente incluse nell’Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).


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