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Document 62022CN0268

    Causa C-268/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat

    (Causa C-268/22)

    (2022/C 318/30)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

    Parti

    Ricorrente: VITOL SA

    Resistente: Belgische Staat

    Questione pregiudiziale

    Se il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 (1), come modificato dal regolamento 2017/1578 (2), sia contrario al regolamento di base n. 1225/2009 (3), tra l’altro in quanto:

    non è stato dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei costi di produzione e delle spese di vendita di tale prodotto come riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati, secondo la regola stabilita all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base,

    gli effetti dell’importazione sono stati ingiustamente valutati cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e dunque non è stato adeguatamente dimostrato che si configurava un’importazione oggetto di dumping che ha causato il danno di cui al regolamento di base, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base,

    e quindi non si configurava alcun dumping e non si potevano imporre dazi antidumping, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di base.


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2).

    (2)  Regolamento (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2017, L 239, pag. 9).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).


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