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Document 62022CN0268
Case C-268/22: Request for a preliminary ruling from the Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgium) lodged on 13 April 2022 — VITOL SA v Belgische Staat
Causa C-268/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat
Causa C-268/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat
GU C 318 del 22.8.2022, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 13 aprile 2022 — VITOL SA / Belgische Staat
(Causa C-268/22)
(2022/C 318/30)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Parti
Ricorrente: VITOL SA
Resistente: Belgische Staat
Questione pregiudiziale
Se il regolamento di esecuzione n. 1194/2013 (1), come modificato dal regolamento 2017/1578 (2), sia contrario al regolamento di base n. 1225/2009 (3), tra l’altro in quanto:
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non è stato dimostrato che erano soddisfatte le condizioni per non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei costi di produzione e delle spese di vendita di tale prodotto come riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati, secondo la regola stabilita all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, |
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gli effetti dell’importazione sono stati ingiustamente valutati cumulativamente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, e dunque non è stato adeguatamente dimostrato che si configurava un’importazione oggetto di dumping che ha causato il danno di cui al regolamento di base, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, |
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e quindi non si configurava alcun dumping e non si potevano imporre dazi antidumping, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di base. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2).
(2) Regolamento (UE) 2017/1578 della Commissione, del 18 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2017, L 239, pag. 9).
(3) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).