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Document 62022CN0164

    Causa C-164/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 4 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di Juan

    GU C 213 del 30.5.2022, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 213 del 30.5.2022, p. 26–27 (GA)

    30.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 213/28


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 4 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di Juan

    (Causa C-164/22)

    (2022/C 213/39)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Audiencia Nacional

    Parte nel procedimento penale principale

    Juan

    Altra parte: Ministerio Fiscal

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se nel caso di specie sussiste una situazione di «bis in idem» di cui all’articolo 50 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e all’articolo 54 della [Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen], dato che si tratta dei medesimi fatti, in base alla portata che la giurisprudenza europea conferisce a tale nozione, o se, al contrario, tale valutazione, dato che si tratta di un unico reato continuato, spetta a[l] giudice [del rinvio], conformemente ai principi espressi nella presente decisione di rinvio, tra cui la necessità dell’applicazione del cumulo giuridico (refundición) delle pene e della fissazione di un limite di pena secondo criteri di proporzionalità.

    2)

    2. Nel caso in cui si ritenesse che non sussiste una situazione di «bis in idem», poiché non vi è totale coincidenza dei fatti, secondo i criteri esposti nella presente decisione:

    A)

    Se, alla luce delle circostanze del caso di specie, le limitazioni degli effetti delle sentenze di altri Stati dell’UE, espressamente previste dall’articolo 14 paragrafo 2 della Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea [legge organica n. 7/2014 del 12 novembre, sullo scambio di informazioni relative ai casellari giudiziari e sulla considerazione delle decisioni giudiziarie penali nell’Unione Europea], che traspone la normativa europea, siano compatibili con la decisione quadro 2008/675/GAI (1) del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nonché con gli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’UE.

    B)

    Se l’assenza nel diritto spagnolo di una procedura o di un meccanismo che consenta il riconoscimento dei sentenze europee straniere, l’applicazione del cumulo giuridico delle pene e l’adattamento o la limitazione delle pene, in modo da garantire la proporzionalità di queste ultime, qualora si verifichi la situazione nella quale una sentenza straniera deve essere eseguita in Spagna, relativamente a fatti che si trovano in un rapporto di continuità o di connessione penale con altri procedimenti spagnoli e rispetto ai quali esista del pari una sentenza di condanna, sia contraria agli articoli 45 e 49 paragrafo 3 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (2) del 13 giugno 2002, e agli articoli 8, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI (3) del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, nonché, in generale, al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’UE.


    (1)  Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).

    (2)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

    (3)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


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