EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0731

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2024.
IJ und PO GesbR e IJ contro Agrarmarkt Austria.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht.
Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno – Pagamenti diretti agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) – Nozione di “azienda” – Gestione da parte di un agricoltore – Nozione di “attività agricola” – Articolo 33, paragrafo 1 – Nozione di “superficie agricola a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro”, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto – Cessione stagionale, dietro corrispettivo, delle parcelle di un terreno di proprietà dell’agricoltore a utilizzatori che si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta.
Causa C-731/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:503

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

13 giugno 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno – Pagamenti diretti agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) – Nozione di “azienda” – Gestione da parte di un agricoltore – Nozione di “attività agricola” – Articolo 33, paragrafo 1 – Nozione di “superficie agricola a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro”, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto – Cessione stagionale, dietro corrispettivo, delle parcelle di un terreno di proprietà dell’agricoltore a utilizzatori che si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta»

Nella causa C‑731/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), con decisione del 25 novembre 2022, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento

IJ und PO GesbR,

IJ

contro

Agrarmarkt Austria,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Agrarmarkt Austria, da M. Borotschnik, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e A. Kögl, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Pérez-Zurita Gutiérrez, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A.C. Becker e A. Sauka, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 23).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la IJ und PO GesbR, una società di diritto civile fino al 2020 e dal 2021 unicamente IJ in quanto persona fisica (in prosieguo, congiuntamente: la «IJ»), e l’Agrarmarkt Austria (in prosieguo: l’«AMA»), persona giuridica di diritto austriaco che agisce in qualità di organismo di pagamento e di liquidazione degli aiuti a favore degli agricoltori, in merito a tre decisioni con le quali l’AMA ha rifiutato di concedere alla IJ pagamenti diretti per gli anni dal 2019 al 2021.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento (CE) n. 1782/2003

3        Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16). Intitolato «Uso dei diritti all’aiuto», l’articolo 44 del regolamento n. 1782/2003, ai suoi paragrafi 2 e 3 prevedeva quanto segue:

«2.      Per “ettari ammissibili” s’intende qualunque superficie agricola dell’azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.

3.      L’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all’aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle sono a disposizione dell’agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere dalla data che deve essere fissata dallo Stati membro, ma non anteriore al 1° settembre dell’anno civile precedente l’anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico».

 Regolamento n. 1307/2013

4        Il considerando 10 del regolamento n. 1307/2013, abrogato dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1), ma applicabile ratione temporis al procedimento principale, enunciava quanto segue:

«Dall’esperienza maturata con l’applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un’attività agricola. Per garantire un sostegno più mirato, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’assegnare pagamenti diretti a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Gli Stati dovrebbero, inoltre, avere la facoltà di non concedere pagamenti diretti ad altre persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola sia marginale. Gli Stati membri dovrebbero nondimeno essere autorizzati a concedere pagamenti diretti ai piccoli agricoltori part-time, poiché questi ultimi danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali. (...)».

5        L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», prevedeva quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce:

a)      norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I (“pagamenti diretti”);

(...)».

6        L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Definizioni e relative disposizioni», così disponeva:

«1.      Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

b)      “azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c)      “attività agricola”:

i)      la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

ii)      il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione [europea], o

iii)      lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

(...)

e)      “superficie agricola”: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;

(...).

2.      Gli Stati membri:

(...)

b)      se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

(...)».

7        L’articolo 9 dello stesso regolamento, intitolato «Agricoltore in attività», al paragrafo 1 così disponeva:

«Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)».

8        L’articolo 32 del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Attivazione dei diritti all’aiuto», era così formulato:

«1.      Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori, tramite dichiarazione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile nello Stato membro nel quale il diritto è stato assegnato. I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati (…)

2.      Ai fini del presente titolo, per “ettaro ammissibile” si intende:

a)      qualsiasi superficie agricola dell’azienda, comprese le superfici che non erano in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 negli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1º maggio 2004 i quali avevano optato al momento dell’adesione a favore dell’applicazione del regime di pagamento unico per superficie, utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; (...)

(...)».

9        L’articolo 33 di tale regolamento, intitolato «Dichiarazione degli ettari ammissibili», al suo paragrafo 1 prevedeva quanto segue:

«Ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 32, paragrafo 1, l’agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all’aiuto. Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle dichiarate sono quelle a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro (...)».

 Diritto austriaco

10      L’articolo 20 della Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit horizontalen Regeln für den Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (Horizontale GAP-Verordnung) [decreto del Ministro federale dell’Agricoltura e delle Foreste, dell’Ambiente e della Gestione delle acque che stabilisce norme orizzontali nel settore della politica agricola comune (decreto orizzontale sulla PAC), BGBl. II, 100/2015], intitolato «Superfici utilizzate per attività non agricole», al paragrafo 3 prevede quanto segue:

«Non rientrano in ogni caso tra le superfici ammissibili ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, le superfici pavimentate o edificate, le cave di ghiaia, le cave, i parchi, le aree ricreative, le piantagioni di abeti di Natale, le superfici di manovra e di stoccaggio sostenibili, nonché siepi, boschi e muri, nella misura in cui non sono coperti dall’articolo 18, punti 1 o 2».

11      L’articolo 23 del decreto orizzontale sulla PAC, intitolato «Disposizioni specifiche applicabili a determinati usi», al paragrafo 1 così dispone:

«La data pertinente, alla quale le superfici ammissibili devono, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto, essere a disposizione dell’agricoltore a norma dell’articolo 33, paragrafo 1, del [regolamento n. 1307/2013], è il 9 giugno dell’anno di domanda in questione. (...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      La IJ ha presentato ogni anno, dal 2019 al 2021, una domanda di pagamenti diretti per un terreno di sua proprietà, di una superficie di 1,0840 ettari di seminativi esclusivamente adibita alla coltivazione di ortaggi in pieno campo e suddiviso in parcelle di diverse dimensioni (in prosieguo: la «superficie in questione»). La IJ è responsabile della lavorazione del suolo, della pianificazione delle colture e della coltivazione di ortaggi. All’inizio della stagione, essa affida tali parcelle agli utilizzatori, che sono responsabili della loro manutenzione nonché della raccolta, e gestisce essa stessa una di tali parcelle al fine di consentire ai nuovi utilizzatori di conoscere la norma applicabile.

13      Non appena le parcelle vengono cedute agli utilizzatori, in cambio del pagamento di un «contributo stagionale» alla IJ, questi ultimi si impegnano, secondo i termini di un accordo di utilizzo firmato con la IJ, a manutenere tali parcelle in conformità con le linee guida che disciplinano l’agricoltura biologica e a rimuovere regolarmente le erbe infestanti nel corso dell’intera stagione di coltura. Dalla decisione di rinvio risulta che il 9 giugno di ogni anno di domanda, data rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, fissata dall’articolo 23, paragrafo 1, del decreto orizzontale sulla PAC, la superficie in questione è «sotto la custodia» di tali utilizzatori.

14      Durante il periodo in cui le parcelle si trovano «sotto la custodia» di tali utilizzatori, la IJ è responsabile della loro irrigazione secondo i propri criteri. Essa si riserva, peraltro, la possibilità di estirpare le erbe infestanti di tali parcelle, a spese degli utilizzatori, se questi ultimi non lo fanno. In caso di assenza prolungata, tali utilizzatori sono tenuti a trovare un sostituto che si occupi della manutenzione della rispettiva parcella e della realizzazione della raccolta, per il quale la IJ non fornisce alcuna garanzia, «a causa dell’imprevedibilità delle condizioni naturali».

15      A seguito di un controllo in loco, effettuato il 13 luglio 2021, l’AMA, sulla base dell’articolo 20, paragrafo 3, del decreto orizzontale sulla PAC, ha qualificato la superficie in questione come «area ricreativa» non ammissibile ai pagamenti diretti, in quanto gli utilizzatori manutenevano le parcelle ed effettuavano la raccolta nel loro tempo libero, senza mirare a una produzione sistematica per l’approvvigionamento della popolazione, che sarebbe l’attività agricola principalmente coperta dalla PAC.

16      Con decisioni del 10 gennaio 2022, l’AMA, in primo luogo, ha rifiutato di concedere i pagamenti diretti per la superficie in questione per gli anni di domanda dal 2019 al 2021, in secondo luogo, ha chiesto il rimborso dei pagamenti già effettuati e, in terzo luogo, ha inflitto sanzioni alla IJ, in quanto tale superficie, a partire dalla data di cessione agli utilizzatori delle parcelle che la compongono, non è più «a disposizione» della IJ, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013. Basandosi in particolare sulla sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:606), l’AMA ritiene che, il 9 giugno di ogni anno di domanda, la IJ non goda più di un’autonomia sufficiente per svolgere la propria attività agricola su tale superficie. Inoltre, poiché gli utilizzatori delle parcelle «conservano la raccolta», essi non lavorerebbero a nome, per conto e a rischio della IJ, contrariamente a quanto richiederebbe tale giurisprudenza.

17      La IJ ha proposto un ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), giudice del rinvio, avverso le decisioni dell’AMA del 10 gennaio 2022, sostenendo che le parcelle in questione restano «a sua disposizione», ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, tra il momento in cui sono cedute agli utilizzatori e quello in cui questi ultimi procedono alla raccolta, in quanto è essa che si occupa, in particolare, della lavorazione del terreno su tali parcelle, dell’irrigazione delle medesime e della distribuzione di tutte le sementi e le piantine. In tali circostanze, l’obbligo, per gli utilizzatori, di provvedere essi stessi, durante tale periodo, alla loro rispettiva parcella sarebbe solo una misura di marketing, la cui inosservanza può comportare una diminuzione di tale raccolta o della sua qualità.

18      Secondo il giudice del rinvio, non vi è dubbio che la prima condizione enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 per definire un’«azienda», vale a dire che la superficie, situata nel territorio di uno stesso Stato membro, sia utilizzata «per attività agricole», sia soddisfatta, in quanto la superficie in questione è utilizzata per la coltivazione di prodotti agricoli (ortaggi). Pertanto, secondo tale giudice, la qualificazione di tale superficie come «area ricreativa», operata dall’AMA, non è corretta in quanto si basa su un’interpretazione dell’articolo 20, paragrafo 3, del decreto orizzontale sulla PAC non conforme al diritto dell’Unione.

19      Per contro, alla luce della sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:606), detto giudice dubita che sia soddisfatta, nel caso di specie, la seconda condizione posta da tale articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ossia che la superficie in questione sia «gestita da un agricoltore», in quanto, secondo tale sentenza, l’attività agricola su tale superficie dovrebbe essere esercitata «in nome e per conto» di tale agricoltore. A tal riguardo, esso rileva che una siffatta condizione è stata elaborata dalla Corte in una fattispecie molto distinta dalla presente, in cui si trattava soprattutto di evitare che più agricoltori rivendicassero le parcelle interessate come facenti parte della loro rispettiva azienda. Pertanto, una siffatta condizione, secondo il giudice del rinvio, «non è richiesta nella stessa misura».

20      Inoltre, il giudice del rinvio pone in dubbio che, nel caso di specie, sia soddisfatta la condizione, prevista all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, secondo cui le parcelle dichiarate dalla IJ ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto siano «a disposizione» di quest’ultima alla data del 9 giugno di ogni anno di domanda, dal momento che, a tale data, dette parcelle erano «sotto la custodia» degli utilizzatori.

21      Tale giudice rileva che nessuna delle sentenze della Corte in materia copre «in dettaglio» la presente fattispecie. Esso ritiene tuttavia che gli argomenti più forti depongono a favore della qualificazione della superficie di cui trattasi come «ettaro ammissibile», ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, idoneo a dare diritto ai pagamenti diretti in questione. Secondo tale giudice, la IJ conserva, infatti, il potere di disposizione nonché di un’autonomia sufficiente nell’esercizio della sua attività agricola sulla superficie in questione, in quanto sceglie liberamente gli utilizzatori delle parcelle di tale superficie ed esercita, durante il periodo di coltivazione, un’influenza sui risultati della raccolta, effettuando lavori di preparazione, irrigando tale superficie, eliminando, se del caso, le erbe infestanti e mantenendo la stessa superficie in condizioni favorevoli alla coltivazione dei prodotti orticoli indicati, anche se non li raccoglie.

22      Date tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, debba essere interpretato nel senso che una superficie è da considerarsi gestita dall’agricoltore e a sua disposizione se, sebbene tale superficie sia in possesso dell’agricoltore e quest’ultimo si occupi anche della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione continua delle colture, la superficie, suddivisa in parcelle di diverse dimensioni, viene tuttavia ceduta per la manutenzione e la raccolta a vari utilizzatori dietro pagamento di un canone fisso dall’inizio della stagione in aprile/inizio maggio fino alla fine della stagione in ottobre, senza che l’agricoltore abbia una partecipazione diretta al risultato della raccolta».

 Sulla questione pregiudiziale

23      Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un agricoltore riceva i pagamenti diretti di cui all’articolo 1, lettera a), di tale regolamento per una superficie di sua proprietà e a che tale superficie sia qualificata come «azienda gestita» da tale agricoltore e «a disposizione» di quest’ultimo, qualora, da un lato, le parcelle che compongono detta superficie siano cedute a utilizzatori scelti dal suddetto agricoltore i quali, dietro versamento di un corrispettivo fisso, si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta e, dall’altro, lo stesso agricoltore, senza avere alcun diritto sui risultati di questo lavoro, si occupi della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione corrente di dette parcelle, o anche della loro manutenzione se gli utilizzatori non lo fanno.

24      La nozione di «azienda» è definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 come «tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro».

25      Dalla formulazione stessa di tale disposizione risulta che due condizioni cumulative sono richieste per l’esistenza di un’«azienda». La prima condizione richiede che le superfici interessate, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, siano utilizzate ai fini di un’«attività agricola», ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera c). La seconda condizione richiede che tali superfici siano «gestite» dall’agricoltore.

26      Per quanto riguarda la prima condizione, è pacifico che la superficie in questione, che costituisce una «superficie agricola», ai sensi dell’articolo 4, lettera e), del regolamento n. 1307/2013, è esclusivamente adibita alla coltivazione di ortaggi in pieno campo. Ne consegue che tale attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), i), di detto regolamento, in quanto produzione, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli, compresa la raccolta.

27      Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tale articolo 4, paragrafo 1, lettera c), non richiede che, per essere qualificata come «attività agricola», detta attività sia esercitata unicamente durante periodi di lavoro considerati abituali, ad esclusione dei periodi di tempo libero, né che l’agricoltore stesso proceda alla raccolta o che i prodotti di quest’ultima gli siano riservati. Tale disposizione non richiede neppure che l’«attività agricola» abbia esclusivamente come scopo la produzione sistematica al fine di rifornire la popolazione. A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, ai sensi del punto ii) di detta disposizione, «il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione», costituisce anch’esso un’«attività agricola», ai sensi della medesima disposizione.

28      Per quanto riguarda la seconda condizione da cui dipende l’esistenza di un’«azienda», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, vale a dire che le superfici utilizzate «per attività agricole [siano] gestite da un agricoltore», la Corte ha già precisato che una siffatta condizione non implica l’esistenza, a favore dell’agricoltore, di un potere di disposizione illimitato sulla superficie in questione nell’ambito dell’uso di quest’ultima per fini agricoli. È sufficiente che l’agricoltore disponga, rispetto a tale superficie, di un’autonomia sufficiente o di un certo potere decisionale al fine di esercitare la sua attività agricola, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 61 e 62, nonché del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, punti 49 e 50).

29      Inoltre, dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, letto alla luce del suo considerando 10, risulta che, ai fini dell’assegnazione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1, lettera a), di tale regolamento, possono essere qualificati come «agricoltore in attività», ai sensi della prima di tali disposizioni, le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone fisiche e giuridiche le cui superfici agricole «sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione», e che svolgono su tali superfici «l’attività minima», definita, se del caso, dagli Stati membri ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 1, lettera c), iii), di detto regolamento.

30      Peraltro, in relazione alle due condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, l’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento richiede, ai fini dell’attivazione dei diritti ai pagamenti diretti, prevista all’articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento, che, salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, le parcelle della superficie agricola dell’azienda, dichiarate come «ettari ammissibili», siano anch’esse «a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro». La nozione di «ettaro ammissibile» è definita all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), come qualsiasi superficie agricola di un’azienda utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole.

31      La Corte ha già interpretato l’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1782/2003 nel senso che l’esercizio dell’attività agricola su una superficie deve essere effettuato in nome e per conto dell’agricoltore, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punto 69).

32      Tuttavia, anche supponendo che la sostanza di tali disposizioni corrisponda a quella dell’articolo 32, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, occorre rilevare che la condizione menzionata al punto precedente, che non risulta dalla formulazione di queste ultime due disposizioni, è stata stabilita dalla Corte nell’ambito di una controversia tra l’organismo tedesco omologo dell’AMA e un ente pubblico, ossia il Landkreis Bad Dürkheim (circoscrizione di Bad Dürkheim, Germania), che aveva concluso con un’agricoltrice un contratto con il quale quest’ultima si obbligava, dietro versamento di un corrispettivo fisso, a mantenere e a coltivare talune superfici di cui una parte era di proprietà di un Land e l’altra parte apparteneva ad altri proprietari che avevano autorizzato il pascolo allo scopo di preservare la natura. Ai fini della concessione di diritti all’aiuto nell’ambito di un regime di pagamento unico, tale agricoltrice aveva dichiarato tali superfici come facenti parte della sua azienda, e la sua domanda era stata respinta da tale organismo, con la motivazione che dette superfici non potevano essere qualificate come «ettari ammissibili», ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003.

33      La Corte ha, anzitutto, dichiarato essenziale che, in una tale situazione, le superfici interessate non siano oggetto di alcuna attività agricola esercitata da un terzo, al fine di evitare che più agricoltori rivendichino tali superfici come facenti parte della loro azienda. Essa ha poi interpretato tale disposizione nel senso che essa non osta a che sia considerata parte di un’azienda la superficie messa a disposizione dell’agricoltore a titolo gratuito, ai fini di un uso determinato per un periodo limitato, nel rispetto degli obiettivi di tutela della natura, a condizione che tale agricoltore sia in grado di utilizzare una siffatta superficie con un’autonomia sufficiente per le sue attività agricole per un periodo minimo di dieci mesi (sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 66 e 71, secondo trattino).

34      Alla luce di tale giurisprudenza, la cessione temporanea di una superficie agricola a diversi utilizzatori liberamente scelti dall’agricoltore, affinché svolgano determinate mansioni rientranti nella nozione di «attività agricola» dietro pagamento di un compenso fisso, non possa precludere il diritto di tale agricoltore a «pagamenti diretti», in applicazione del combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013. Infatti, come ha sottolineato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, ai fini dell’assoggettamento di una superficie agricola all’azienda di un agricoltore è decisivo, da un lato, che quest’ultimo sia in grado di garantire che tale superficie sia effettivamente utilizzata per attività agricole e, dall’altro, che sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti sostanziali relativi all’esercizio di tali attività agricole.

35      Una superficie agricola deve essere considerata «gestita da un agricoltore» e «a disposizione» del medesimo qualora siano soddisfatti questi due requisiti. Essa deve altresì essere qualificata come «ettaro ammissibile» per tali pagamenti, anche se, alla data fissata dallo Stato membro interessato, è «sotto la custodia» di utilizzatori scelti dall’agricoltore. Inoltre, dal momento che un siffatto agricoltore esercita su tale superficie, quantomeno, un’attività agricola minima, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, letto alla luce del considerando 10 di quest’ultimo, egli deve essere qualificato come «agricoltore in attività» ai fini della concessione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 1, lettera a), di detto regolamento.

36      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, da un lato, la IJ procede alla lavorazione del suolo, alla pianificazione delle colture e alla messa a coltura prima di cedere le diverse parcelle della superficie in questione agli utilizzatori scelti, ai fini della manutenzione e della raccolta, e si incarica altresì dell’irrigazione di tali parcelle. Dall’altro lato, in forza di una convenzione di utilizzazione conclusa con la IJ, tali utilizzatori si assumono la «responsabilità», in particolare, di rimuovere regolarmente le piante infestanti, e sono tenuti a rispettare gli orientamenti che disciplinano l’agricoltura biologica. Risulta quindi, fatte salve le verifiche spettanti al giudice del rinvio, che la superficie di cui trattasi soddisfa i criteri enunciati ai punti 34 e 35 della presente sentenza e che la IJ è un «agricoltore in attività», ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

37      A questo proposito, va aggiunto che la decisione di rinvio non menziona l’esistenza, nel procedimento principale, di alcun rischio che agricoltori diversi dalla IJ chiedano pagamenti diretti per la superficie in questione. In questo senso, la presente causa si distingue da quella che ha dato origine alla sentenza del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C‑61/09, EU:C:2010:606). Pertanto, supponendo che l’articolo 32, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 debbano essere interpretati nello stesso modo in cui, in tale sentenza, la Corte ha interpretato l’articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1782/2003, nel senso che, in una situazione come quella che ha dato luogo a tale sentenza, essi richiedono che l’attività agricola sui terreni interessati sia svolta in nome e per conto dell’agricoltore richiedente i pagamenti diretti, tale requisito non sarebbe applicabile nel caso di specie [v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, Land Berlin (Diritti all’aiuto della PAC), C‑216/19, EU:C:2020:1046, punti 43 e 44].

38      Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore riceva i pagamenti diretti di cui all’articolo 1, lettera a), di tale regolamento per una superficie di sua proprietà e a che tale superficie sia qualificata come «azienda gestita» da tale agricoltore e «a disposizione» di quest’ultimo, qualora, da un lato, le parcelle che compongono detta superficie siano cedute a utilizzatori scelti dal suddetto agricoltore i quali, dietro versamento di un corrispettivo fisso, si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta e, dall’altro, lo stesso agricoltore, senza avere alcun diritto sui risultati di questo lavoro, si occupi della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione corrente di dette parcelle, o anche della loro manutenzione se gli utilizzatori non lo fanno.

 Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Il combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a che un agricoltore riceva i pagamenti diretti di cui all’articolo 1, lettera a), di tale regolamento per una superficie di sua proprietà e a che tale superficie sia qualificata come «azienda gestita» da tale agricoltore e «a disposizione» di quest’ultimo, qualora, da un lato, le parcelle che compongono detta superficie siano cedute a utilizzatori scelti dal suddetto agricoltore i quali, dietro versamento di un corrispettivo fisso, si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta, e, dall’altro, lo stesso agricoltore, senza avere alcun diritto sui risultati di questo lavoro, si occupi della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione corrente di dette parcelle, o anche della loro manutenzione se gli utilizzatori non lo fanno.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.

Top