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Document 62022CJ0700

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2023.
    RegioJet a. s. e STUDENT AGENCY k.s. contro České dráhy, a.s. e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/1589 – Aiuti esistenti e nuovi aiuti – Aiuti concessi in violazione delle norme procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Scadenza del termine di prescrizione previsto all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo per il giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto.
    Causa C-700/22.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:960

     SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    7 dicembre 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/1589 – Aiuti esistenti e nuovi aiuti – Aiuti concessi in violazione delle norme procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Scadenza del termine di prescrizione previsto all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo per il giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto»

    Nella causa C‑700/22,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), con decisione del 26 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2022, nel procedimento

    RegioJet a.s.,

    STUDENT AGENCY k.s.

    contro

    České dráhy, a.s.,

    Správa železnic, státní organizace,

    Česká republika, Ministerstvo dopravy,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.‑C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

    avvocato generale: A. Rantos

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per RegioJet a.s. e STUDENT AGENCY k.s., da O. Doležal, advokát;

    per České dráhy a.s., da J. Kindl e K. Muzikář, advokáti;

    per la Commissione europea, da P. Němečková, A. Steiblytė e B. Stromsky, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).

    2

    La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la RegioJet a.s. e la STUDENT AGENCY k.s. e, dall’altro, České dráhy, a.s., un’impresa ferroviaria di diritto ceco, la Správa železnic státní organizace (Amministrazione nazionale delle ferrovie, Repubblica ceca), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nella Repubblica ceca, nonché la Česká republika, Ministerstvo dopravy (Ministero dei trasporti, Repubblica ceca), in merito al recupero di aiuti di Stato che la České dráhy avrebbe ricevuto.

    Contesto normativo

    3

    L’articolo 1, lettera b), iv), e lettera f), del regolamento 2015/1589 così dispone:

    «Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    (...)

    b) “aiuti esistenti”:

    (...)

    iv)

    gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento;

    (...)

    f)

    “aiuti illegali”: i nuovi aiuti attuati in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE».

    4

    L’articolo 17 del regolamento 2015/1589 prevede quanto segue:

    «1.   I poteri della Commissione [europea] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni.

    2.   Il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine da principio. Il termine di prescrizione viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione.

    3.   Ogni aiuto per il quale è scaduto il termine di prescrizione è considerato un aiuto esistente».

    5

    L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), prevedeva disposizioni identiche a quelle dell’articolo 17 del regolamento 2015/1589.

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    6

    Il 26 giugno 2008, la České dráhy, un’impresa ferroviaria con sede nella Repubblica Ceca, ha concluso un contratto con l’Amministrazione nazionale delle ferrovie, in base al quale la prima ha trasferito parte delle sue attività alla seconda.

    7

    La RegioJet e la STUDENT AGENCY, concorrenti della České dráhy, sostengono che il prezzo ottenuto da quest’ultima nell’ambito di tale operazione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che esso è illegale in quanto non è stato notificato alla Commissione né da essa autorizzato.

    8

    La controversia sviluppatasi sull’argomento dinanzi ai giudici cechi è stata portata dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca).

    9

    La presente controversia solleva, in particolare, la questione se la scadenza del termine di prescrizione previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 possa essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale investito di una domanda di recupero di un aiuto di Stato illegale.

    10

    In tali circostanze, il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, [TFUE] debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento avviato su domanda di un terzo (un concorrente), un giudice nazionale deve condannare il beneficiario alla restituzione dell’aiuto concesso in violazione di tale disposizione, benché (alla data della decisione del giudice) il termine di prescrizione dei poteri della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [2015/1589], sia scaduto, con la conseguenza che l’aiuto concesso è considerato un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento».

    Sulla questione pregiudiziale

    11

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che i giudici nazionali possono ordinare il rimborso di un aiuto di Stato concesso in violazione dell’obbligo di notifica previa previsto da tale disposizione anche qualora il termine di prescrizione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 sia scaduto riguardo a tale aiuto, cosicché quest’ultimo deve essere considerato un aiuto esistente in applicazione dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento.

    12

    In via preliminare, occorre rilevare che la questione sollevata si basa su varie premesse e segnatamente sul fatto che la misura in questione è un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, circostanza che incombe al giudice del rinvio verificare, in particolare alla luce degli elementi di cui dispone e delle eventuali valutazioni della Commissione nell’ambito dell’analisi della denuncia di cui è stata investita riguardo a tale misura.

    13

    Quanto alla questione sollevata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali e la Commissione svolgono ruoli complementari e distinti. Infatti, mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione europea, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia dei diritti dei singoli in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica degli aiuti di Stato alla Commissione previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE (sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, punti 3738 e giurisprudenza ivi citata).

    14

    Pertanto, i giudici nazionali devono garantire ai singoli che sono in grado di far valere la violazione dell’obbligo di notifica che ne saranno tratte tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto concerne la validità degli atti che comportano l’attuazione delle misure d’aiuto, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie (sentenza del 5 ottobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C‑368/04, EU:C:2006:644, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

    15

    Per quanto riguarda l’incidenza, a tal riguardo, dell’eventuale scadenza del termine di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, occorre anzitutto ricordare che tale regolamento contiene norme di natura procedurale che si applicano a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione, che esso codifica e suffraga la prassi della Commissione in materia di esame degli aiuti di Stato e non contiene alcuna disposizione relativa ai poteri e agli obblighi dei giudici nazionali, i quali restano disciplinati dalle disposizioni del Trattato, così come interpretate dalla Corte (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 66 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 32).

    16

    Inoltre, la Corte ha altresì precisato che sono solo i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti di Stato ad essere contemplati dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 (v., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punti 5261, nonché, in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, punto 30).

    17

    La Corte ha quindi dichiarato che la scadenza di tale termine non può avere l’effetto di regolarizzare retroattivamente aiuti di Stato viziati da illegalità per il solo fatto che essi divengono aiuti esistenti e, di conseguenza, di privare di qualsiasi fondamento giuridico un ricorso per risarcimento danni proposto contro lo Stato membro interessato da privati e concorrenti lesi dalla concessione dell’aiuto illegittimo. Qualsiasi diversa interpretazione equivarrebbe a ridurre la portata dell’obbligo di notifica delle misure di aiuto gravante sugli Stati membri e, in tal modo, a privare l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE del suo effetto utile (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punti 6263).

    18

    Peraltro, la Corte ha altresì precisato che tale termine di prescrizione non può essere applicato né direttamente, né indirettamente, né per analogia al procedimento di recupero di un aiuto illegittimo da parte delle autorità nazionali competenti (v., in tale senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 109).

    19

    A tal riguardo, occorre ricordare che, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, il recupero dell’aiuto illegale deve effettuarsi in conformità delle modalità di attuazione previste dal diritto nazionale applicabile (v., in tale senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, punto 108). In tale contesto, le norme sulla prescrizione eventualmente applicabili sono, pertanto, quelle del diritto nazionale, fatti salvi i principi di effettività e di equivalenza (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo, C‑387/17, EU:C:2019:51, punto 73).

    20

    Quanto agli argomenti dell’impresa beneficiaria, la České dráhy, la quale fa valere che, nel caso di un aiuto esistente, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE, i giudici nazionali non hanno il potere di ordinarne il recupero, occorre rilevare che il procedimento principale riguarda una fattispecie particolare in cui l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sarebbe stato violato al momento della concessione dell’aiuto in questione. Come ricordato al punto 17 della presente sentenza, la scadenza del termine di prescrizione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 non ha l’effetto di regolarizzare retroattivamente aiuti di Stato viziati da illegalità per il solo fatto che essi diventano aiuti esistenti.

    21

    Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che i giudici nazionali possono ordinare il rimborso di un aiuto di Stato concesso in violazione dell’obbligo di previa notifica previsto da tale disposizione, sebbene riguardo a tale aiuto sia scaduto il termine di prescrizione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, cosicché esso deve essere considerato un aiuto esistente in applicazione dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento.

    Sulle spese

    22

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE

     

    dev’essere interpretato nel senso che:

     

    i giudici nazionali possono ordinare il rimborso di un aiuto di Stato concesso in violazione dell’obbligo di previa notifica previsto da tale disposizione, sebbene riguardo a tale aiuto sia scaduto il termine di prescrizione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, cosicché esso deve essere considerato un aiuto esistente in applicazione dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

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