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Document 62022CJ0697

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 luglio 2024.
Koiviston Auto Helsinki Oy, anciennement Helsingin Bussiliikenne Oy contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Punto pertinente successivo alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d indagine formale – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Obbligo di pubblicare una decisione di avvio modificativa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Incompatibilità con il mercato interno – Recupero dell’aiuto disposto dalla Commissione europea – Importo da recuperare – Competenza dello Stato membro interessato.
Causa C-697/22 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:641

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

29 luglio 2024 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Punto pertinente successivo alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d indagine formale – Identificazione del beneficiario dell’aiuto – Obbligo di pubblicare una decisione di avvio modificativa – Diritto del beneficiario dell’aiuto di presentare osservazioni – Formalità sostanziale – Incompatibilità con il mercato interno – Recupero dell’aiuto disposto dalla Commissione europea – Importo da recuperare – Competenza dello Stato membro interessato»

Nella causa C‑697/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’11 novembre 2022,

Koiviston Auto Helsinki Oy, già Helsingin Bussiliikenne Oy, con sede in Helsinki (Finlandia), rappresentata da O. Hyvönen e N. Rosenlund, asianajajat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da M. Huttunen, J. Ringborg e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica di Finlandia,

Nobina Oy, con sede in Espoo (Finlandia),

Nobina AB, con sede in Solna (Svezia),


intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot (relatore), S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocata generale: L. Medina

cancelliere: A. Juhász-Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 febbraio 2024,

sentite le conclusioni dell’avvocata generale, presentate all’udienza del 16 maggio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Helsingin Bussiliikenne Oy, divenuta Koiviston Auto Helsinki Oy, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commissione (T‑603/19; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:555), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione (UE) 2020/1814 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2020, L 404, pag. 10; in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        Il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), dispone, all’articolo 1, rubricato «Definizioni», quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

h)      “interessati”: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

3        Ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Procedimento d’indagine formale»:

«1.      La decisione di avvio del procedimento d’indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione [europea] relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato interno. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2.      Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest’ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

 Fatti all’origine della controversia

4        La Helsingin Bussiliikenne (in prosieguo: la «vecchia HelB») effettuava servizi di collegamento con autobus nell’area di Helsinki (Finlandia) e offriva servizi di trasporto charter e di noleggio autobus. Essa era detenuta al 100% dal Comune di Helsinki.

5        I fatti all’origine della controversia sono stati esposti ai punti da 3 a 9 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«3      Nel corso degli anni 2002-2012, il Comune di Helsinki ha adottato diverse misure a favore della HKL-Bussiliikenne [Oy] e della vecchia HelB (in prosieguo: le “misure controverse”). Così, in primo luogo, nel 2002, è stato concesso alla HKL-Bussiliikenne un prestito di EUR 14,5 milioni al fine di finanziare l’acquisto di materiale di trasporto mediante autobus. Tale credito veniva rilevato dalla vecchia HelB il 1º gennaio 2005. In secondo luogo, il Comune di Helsinki ha concesso a quest’ultima, al momento della sua costituzione, un prestito in conto capitale per un importo complessivo di EUR 15 893 700,37 diretto a rifinanziare taluni passivi della HKL-Bussiliikenne e della Suomen Turistiauto [Oy]. In terzo luogo, il 31 gennaio 2011 e il 23 maggio 2012, il Comune di Helsinki ha concesso alla vecchia HelB due nuovi prestiti in conto capitale, per un importo rispettivo di EUR 5,8 milioni e di EUR 8 milioni.

4      Il 31 ottobre 2011 le imprese di trasporto pubblico Nobina Sverige AB e Nobina Finland Oy hanno presentato una denuncia alla Commissione europea, alla quale la loro società madre, la Nobina AB, si è unita il 15 novembre 2011. Con tale denuncia, esse sostenevano che la Repubblica di Finlandia aveva concesso un aiuto illegale alla vecchia HelB. Il 22 novembre 2011 la Commissione ha trasmesso tale denuncia alla Repubblica di Finlandia.

5      Con la decisione C(2015) 80 final, del 16 gennaio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) – Finlandia – Helsingin Bussiliikenne Oy (GU 2015, C 116, pag. 22; in prosieguo: la “decisione di avvio”), la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale riguardo, in particolare, alle misure controverse, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 10 aprile 2015 e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere da tale pubblicazione. (...)

6      Peraltro, il 24 giugno 2015, nel corso del procedimento, il Comune di Helsinki ha informato la Commissione dell’attuazione del processo di vendita della vecchia HelB. Il 5 novembre 2015 la Repubblica di Finlandia ha trasmesso alla Commissione la bozza di contratto di vendita predisposta con la ricorrente.

7      Il 14 dicembre 2015 la vecchia HelB è stata venduta alla […] Viikin Linja Oy. In conformità a quanto previsto dall’atto di vendita, essa è stata ridenominata Helsingin Bussiliikenne Oy (in prosieguo: la “nuova HelB”). Gli atti relativi all’operazione di vendita includevano una clausola che garantiva l’indennizzo totale dell’acquirente della vecchia HelB in caso di domanda di recupero di un aiuto di Stato (in prosieguo: la “clausola di indennizzo”) e una parte del prezzo di vendita veniva collocata su un conto di garanzia bloccato fino all’adozione di una decisione definitiva sull’aiuto di Stato o, al più tardi, fino al 31 dicembre 2022. Tali atti prevedevano altresì un meccanismo di recupero (“earn-out mechanism”) […] in base al quale l’acquirente si impegnava a versare al venditore, sullo stesso conto di garanzia bloccato, un premio qualora fossero stati superati i livelli di utile convenuti in precedenza.

8      La cessione a favore della Viikin Linja riguardava l’insieme delle attività commerciali della vecchia HelB. La vecchia HelB non conservava più alcun attivo, ad eccezione delle somme iscritte o da iscrivere sul conto di garanzia bloccato. Il passivo risultante dalle misure controverse non è stato trasferito alla nuova HelB. Dopo la vendita della vecchia HelB, quest’ultima è stata dispensata dal Comune di Helsinki dal rimborso dell’importo residuo dovuto a titolo di credito per l’acquisto di attrezzature del 2002. Peraltro, l’11 dicembre 2015, il Comune di Helsinki ha convertito [i] prestiti in conto capitale del 2005, del 2011 e del 2012, che non erano stati rimborsati, in fondi propri della vecchia HelB.

9      Il 28 giugno 2019 la Commissione ha adottato la decisione [controversa il cui] dispositivo (…) è così formulato:

“Articolo 1

L’aiuto di Stato dell’importo di 54 231 850 EUR, che la [Repubblica di] Finlandia ha concesso a Helsingin Bussiliikenne Oy nell’ambito delle misure [controverse] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], non è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1.      La [Repubblica di] Finlandia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

2.      Alla luce della continuità economica sussistente tra la vecchia HelB (ora Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy) e la nuova HelB (nome completo: Helsingin Bussiliikenne Oy, precedentemente denominata Viikin Linja Oy), l’obbligo di rimborsare l’aiuto è esteso alla nuova HelB (nome completo: Helsingin Bussiliikenne Oy).

3.      Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.

(...)

Articolo 4

1.      Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la [Repubblica di] Finlandia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)      l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

(...)”».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2019, la nuova HelB ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

7        A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto cinque motivi, vertenti, il primo, sul fatto che la decisione controversa sarebbe stata adottata in violazione dei suoi diritti procedurali; il secondo, su un manifesto errore della Commissione nella sua valutazione dell’esistenza di una continuità economica tra la vecchia e la nuova HelB; il terzo, sull’insufficiente motivazione della decisione controversa; il quarto, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità e, il quinto, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

8        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

9        Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa, e

–        condannare la Commissione all’integralità delle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte, maggiorate degli interessi legali.

10      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente all’integralità delle spese della Commissione.

 Sull’impugnazione

11      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, su un errore sostanziale di procedura e, il secondo, su una violazione del principio di proporzionalità.

 Sul primo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

12      Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce un errore sostanziale di procedura.

13      Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la Commissione non fosse tenuta ad estendere il procedimento di indagine formale se intendeva pronunciarsi sulla continuità economica tra la vecchia HelB e la nuova HelB. Il Tribunale avrebbe errato nel considerare, al punto 40 della sentenza impugnata, che l’estensione, non prevista nella decisione di avvio, dell’obbligo di rimborsare gli aiuti di Stato concessi alla vecchia HelB non aveva ampliato l’oggetto del procedimento, ma che quest’ultimo era rimasto limitato agli aiuti menzionati in tale decisione. La cessione della vecchia HelB, intervenuta il 14 dicembre 2015, avrebbe costituito un elemento nuovo, non contenuto della decisione di avvio, che avrebbe obbligato la Commissione a rettificare o a estendere il procedimento di indagine formale.

14      Con la seconda parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel considerare, al punto 51 della sentenza impugnata, che la violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, consistente nell’omettere di associare la ricorrente al procedimento d’indagine formale, non costituiva una violazione di una forma sostanziale, ma soltanto un’irregolarità procedurale, che poteva comportare l’annullamento della decisione controversa solo qualora fosse stato dimostrato che, in mancanza di detta irregolarità, quest’ultima decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

15      Il Tribunale avrebbe parimenti errato dichiarando, ai punti 50 e 51 della sentenza impugnata, che il fatto che la Commissione avrebbe omesso di associare gli interessati al procedimento amministrativo poteva costituire violazione di una forma sostanziale solo se tale omissione riguardava il contenuto della decisione di avvio.

16      Infatti, in primo luogo, tale posizione del Tribunale farebbe variare il diritto dell’acquirente di un’impresa, beneficiaria di un aiuto di Stato, di presentare osservazioni sul procedimento d’indagine formale relativo a tale aiuto a seconda del momento in cui l’acquisto di tale impresa ha avuto luogo.

17      In secondo luogo, sarebbe contrario al principio di uguaglianza collocare il beneficiario di una cessione d’attività effettuata durante il procedimento di indagine formale in una situazione di svantaggio rispetto alla situazione del beneficiario di una cessione d’attività che avvenga anteriormente alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento, che, quindi, ha la possibilità di presentare osservazioni al riguardo nella fase di tale decisione, oppure rispetto a quella del beneficiario di una cessione d’attività che avvenga solo successivamente alla decisione finale della Commissione, e che può presentare osservazioni nel corso della fase nazionale di esecuzione.

18      In terzo luogo, l’orientamento suddetto del Tribunale condurrebbe a una situazione in cui all’interessato, che si trovi in una situazione comparabile a quella della ricorrente, non è data alcuna possibilità di presentare osservazioni, informazioni pertinenti e prove prima dell’adozione da parte della Commissione di una decisione avente ad oggetto il recupero di un aiuto da quest’ultima considerato illegale.

19      Il Tribunale avrebbe basato la distinzione che ha operato tra la violazione di una forma sostanziale e un’altra irregolarità procedurale su precedenti giurisprudenziali le cui circostanze in fatto differiscono da quelle della presente fattispecie. Da una parte, nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza menzionata al punto 51 della sentenza impugnata e alla giurisprudenza cui la sentenza menzionata fa riferimento, la parte interessata avrebbe avuto la possibilità di essere ascoltata e l’inadempimento dell’obbligo di essere ascoltato avrebbe riguardato soltanto taluni elementi del fascicolo. Dall’altra parte, la ricorrente asserisce che la giurisprudenza alla quale si riferisce la sentenza menzionata al punto 51 della sentenza impugnata trae origine da circostanze di fatto che non sono comparabili a quelle della presente causa.

20      Al contrario, dalla sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punto 55) risulterebbe che, «quando la Commissione decide di avviare la procedura di indagine formale in merito ad un progetto di aiuti, deve mettere gli interessati, tra cui l’impresa o le imprese coinvolte, in condizione di presentare le loro osservazioni. Questa regola costituisce una formalità sostanziale».

21      La ricorrente osserva anche che il diritto di essere ascoltato in un procedimento amministrativo è un diritto fondamentale riconosciuto dal diritto dell’Unione e sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, intitolato «Diritto ad una buona amministrazione». La sua violazione sarebbe costitutiva di un vizio procedurale sostanziale che giustificherebbe l’annullamento della decisione controversa, senza che la persona lesa sia obbligata a provare gli eventuali effetti della sua audizione sulla decisione da adottarsi nell’ambito del procedimento amministrativo. Considerando che la privazione pura e semplice del diritto di essere ascoltato costituisce soltanto un’irregolarità procedurale, il Tribunale lascerebbe intendere che tale diritto non costituisce un diritto fondamentale, bensì un diritto che può essere violato impunemente.

22      Il diritto di essere ascoltato costituirebbe anche un principio generale di diritto, sancito in materia di concorrenza dalla sentenza del 23 ottobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissione (17/74, EU:C:1974:106, punto 15), la quale sottolineerebbe che tale diritto è importante a maggior ragione in quanto la decisione di cui trattasi impone «condizioni (…) piuttosto gravose nei confronti dei destinatari».

23      Nel caso di specie, la decisione controversa avrebbe avuto conseguenze gravi sulla nuova HelB, poiché l’avrebbe obbligata a pagare una somma di circa EUR 54 milioni, maggiorata degli interessi legati al recupero dell’aiuto di Stato illegale, ponendola a rischio di fallimento e costringendola a chiedere una ristrutturazione nel giugno 2021. La procedura di ristrutturazione si sarebbe conclusa nel febbraio 2022, con la vendita del gruppo Koiviston Auto, che aveva acquisito la nuova HelB, poiché la famiglia che aveva fondato questo gruppo negli anni 20 del 1900 sarebbe stata costretta a tale vendita per poter versare l’importo del recupero suddetto. Per contro, tale recupero avrebbe giovato al Comune di Helsinki, malgrado esso sia responsabile dell’aiuto di Stato illegale, poiché esso avrebbe recuperato l’aiuto da esso stesso concesso alla sua propria società, conservando al contempo la totalità del prezzo d’acquisto pagato dalla ricorrente.

24      Con la terza parte del primo motivo, la ricorrente sostiene che, anche ammettendo che la Commissione non abbia violato una forma sostanziale nella fattispecie ed abbia commesso una mera irregolarità procedurale, ciò non toglierebbe che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato, al punto 64 della sentenza impugnata, che le osservazioni della ricorrente non avrebbero consentito di modificare la decisione controversa.

25      Tale errore conseguirebbe ad un altro errore commesso dal Tribunale, al punto 56 della sentenza impugnata, in quanto esso avrebbe affermato che le osservazioni che, secondo la ricorrente, avrebbero potuto essere trasmesse in assenza dell’irregolarità procedurale constatata, riguardavano soltanto uno dei criteri utilizzati per stabilire l’esistenza della continuità economica, cioè la logica economica della transazione. Come risulterebbe, al contrario, dai punti 42 e 52 della sentenza impugnata, la ricorrente avrebbe fatto valere dinanzi al Tribunale che il procedimento di indagine formale avrebbe condotto o avrebbe potuto condurre ad un diverso risultato, essenzialmente per quanto riguardava l’applicazione del principio di continuità economica e l’effettività del trasferimento dell’aiuto di Stato alla nuova HelB.

26      Inoltre, quando una decisione della Commissione viene impugnata dinanzi ai giudici dell’Unione, tale decisione deve essere valutata alla luce delle informazioni e dei documenti di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata (sentenza del 2 settembre 2010, Commissione /Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, punto 91). Di conseguenza, la parte ricorrente, essendo tributaria soltanto degli elementi del fascicolo del procedimento di indagine formale, non sarebbe in grado, neanche nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, di fornire prove per dimostrare che la sua partecipazione a tale procedimento di indagine formale avrebbe potuto incidere su tale decisione. Pertanto, essa non sarebbe in grado di fornire la prova che tale partecipazione avrebbe potuto incidere sulla stessa decisione.

27      Nella sua memoria di replica, la ricorrente afferma di condividere la valutazione della Commissione, formulata al punto 73 del controricorso, secondo cui l’esame dell’esistenza di un aiuto di Stato e l’esame della continuità economica sono questioni distinte. È per questo che gli interessati dovrebbero essere ascoltati su entrambe le questioni.

28      La Commissione contesta l’argomento della ricorrente.

29      In primo luogo, per quanto riguarda l’asserto secondo cui la Commissione era tenuta a rettificare o a estendere la decisione di avvio del procedimento, tale istituzione sostiene che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 39 della sentenza impugnata, che essa non aveva cambiato parere, successivamente a tale decisione, riguardo al beneficiario dell’aiuto di Stato e, al punto 40 di tale sentenza, che essa non aveva cambiato parere neppure quanto all’oggetto di tale aiuto, che era limitato alle quattro misure individuate in detta decisione. La constatazione della continuità economica della nuova HelB con la vecchia HelB non avrebbe quindi modificato la valutazione della Commissione. Pertanto, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto, al punto 41 della sentenza impugnata, considerando che la Commissione non era tenuta né a rettificare né a estendere la decisione di avvio.

30      In secondo luogo, la Commissione contesta l’asserita violazione di una forma sostanziale, derivante dal fatto che essa avrebbe omesso di invitare la nuova HelB a presentare osservazioni sulla continuità economica.

31      A tal riguardo, sotto un primo profilo, con riferimento all’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale in merito al principio di uguaglianza, consistente nel fatto che esso avrebbe considerato che il diritto dei beneficiari di una cessione di attività di essere ascoltati in occasione del procedimento di indagine formale differisce a seconda della data della cessione, la Commissione ritiene che la distinzione operata dal Tribunale sia giustificata da un’obiettiva differenza di situazioni. Infatti, se la cessione ha luogo successivamente all’avvio del procedimento di indagine formale, l’acquirente avrebbe conoscenza del procedimento di indagine formale in corso e si potrebbe ritenere che accetti la situazione esistente, cioè il fatto che la Commissione possa decidere che l’aiuto di Stato di cui trattasi è incompatibile con il mercato interno e deve essere recuperato. In tale situazione nulla impedirebbe all’acquirente, che è di conseguenza il successore economico, di prendere in considerazione tale rischio nel corso delle trattative con il venditore.

32      Nella presente causa, in particolare, non sarebbe possibile dubitare che la nuova HelB fosse informata del procedimento di indagine formale in corso, dato che una clausola del contratto di vendita le garantiva un indennizzo totale in caso di domanda di recupero di un aiuto di Stato.

33      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’infondatezza, secondo la ricorrente, della distinzione operata dal Tribunale tra la violazione di una forma sostanziale e un’altra irregolarità procedurale, la Commissione sostiene che tale distinzione risulta dalla giurisprudenza della Corte. Confondendo il diritto di essere ascoltato con il diritto di essere associato ad un procedimento amministrativo avente ad oggetto un aiuto di Stato, la ricorrente non terrebbe conto di tale giurisprudenza. Infatti, nella sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192), che la ricorrente riterrebbe a torto priva di rilievo nella presente causa, la Corte avrebbe dichiarato che gli interessati erano stati associati al procedimento amministrativo, ma non in misura sufficiente.

34      L’irregolarità procedurale comporterebbe l’annullamento della decisione controversa solo se è dimostrato che, in assenza di detta illegittimità, tale decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso, come il Tribunale avrebbe ricordato al punto 51 della sentenza impugnata.

35      Sotto un terzo profilo, riguardo all’errore che il Tribunale avrebbe commesso ritenendo che il fatto di non aver invitato la ricorrente a presentare osservazioni sulla decisione di avvio non costituisse violazione di forme sostanziali, la Commissione sostiene che una violazione siffatta non sussiste quando l’elemento la cui omissione nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale è contestata alla Commissione non costituisce un elemento di fatto o di diritto pertinente per l’esame della misura di aiuto in questione (sentenza del 10 marzo 2022, Commissione/Freistaat Bayern e a., C‑167/19 P, EU:C:2022:176, punto 96). Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe omesso nessun punto pertinente ai fini dell’esame delle misure controverse nella decisione di avvio.

36      Sotto un quarto profilo, la Commissione sostiene che, comunque, essa non ha l’obbligo di associare al procedimento di indagine formale il successore economico che acquisisce una società successivamente all’adozione della decisione di avvio di tale procedimento. Questo è il motivo per cui essa ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto ai punti 47, 48 e 51 della sentenza impugnata dichiarando che essa aveva violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e chiede alla Corte di sostituire i motivi errati formulati in tali punti con i motivi esposti qui di seguito.

37      Gli obblighi derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE si limiterebbero alle esigenze relative alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale e sarebbero legati a tale decisione. Riguardo, più in particolare, all’esigenza di associare adeguatamente gli interessati al procedimento amministrativo in materia di aiuti di Stato, tale esigenza non potrebbe produrre l’effetto che gli interessati ottengano gli stessi diritti dello Stato membro interessato. La conclusione del Tribunale, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto associare specificamente la ricorrente al procedimento di indagine formale e offrirle l’occasione di presentare osservazioni sugli aspetti connessi alla continuità economica in ragione delle particolari circostanze della fattispecie, rimetterebbe in discussione il principio secondo cui le indagini sugli aiuti di Stato sono essenzialmente procedimenti riguardanti lo Stato membro che ha concesso l’aiuto di cui trattasi.

38      Sotto un quinto profilo, per quanto riguarda l’allegazione secondo cui l’asserita violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE pregiudicherebbe il diritto di essere ascoltati, sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, e si tradurrebbe quindi in una violazione di forme sostanziali, la Commissione sostiene che gli interessati non hanno il diritto di essere ascoltati, ma soltanto quello di essere associati al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione in misura adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (sentenze dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 settembre 2021, Ryanair/Commissione e a., T‑448/18, EU:T:2021:626, punto 102).

39      I giudici dell’Unione non potrebbero, sulla base dei principi generali di diritto, come il diritto di essere ascoltato, estendere i diritti procedurali concessi agli interessati dal trattato FUE e dal diritto derivato. Il procedimento basato sull’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sarebbe un procedimento inter partes esclusivamente per lo Stato membro interessato, ma non per le altre parti (sentenza del 6 marzo 2023, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione, T‑228/99 e T‑233/99, EU:T:2003:57, punto 168). In un procedimento relativo al controllo sugli aiuti di Stato, i beneficiari dell’aiuto di Stato non potrebbero quindi invocare i diritti della difesa.

40      L’obbligo della Commissione di comunicare previamente ai beneficiari dell’aiuto di Stato gli elementi su cui intende basare la sua decisione definitiva equivarrebbe a istituire un dibattito in contraddittorio come quello avviato a vantaggio dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto. Un tale obbligo sarebbe in contrasto con la sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punti 74 e 75).

41      In terzo luogo, per quanto riguarda l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che le osservazioni della ricorrente non avevano consentito di modificare la decisione controversa, la Commissione ritiene che tale censura sia manifestamente irricevibile, in quanto essa riguarda, in realtà, la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

42      Peraltro, la Commissione sostiene che è priva di fondamento l’allegazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe posto a suo carico una prova impossibile da apportare, dato che essa sarebbe stata autorizzata a presentare solo gli elementi di cui la Commissione aveva conoscenza alla data della decisione controversa. Tale istituzione afferma che la ricorrente poteva presentare dinanzi al Tribunale tutti gli elementi di prova pertinenti e che quest’ultimo ha giustamente giudicato che la ricorrente non aveva apportato la prova che le incombeva fornire.

 Giudizio della Corte

43      Con il suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 51 della sentenza impugnata, che la Commissione, omettendo di porla in grado di presentare osservazioni nel corso del procedimento di indagine formale delle misure controverse, non aveva violato una forma sostanziale.

44      Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di avere respinto, ai punti da 36 a 41 della sentenza impugnata, il suo argomento secondo cui la Commissione era tenuta a completare o a rettificare la decisione di avvio in seguito alla cessione della vecchia HelB.

45      Occorre ricordare preliminarmente che, nell’ambito del procedimento di controllo degli aiuti di Stato di cui all’articolo 108 TFUE, si deve distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti disciplinata al paragrafo 3 di tale articolo, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, e, dall’altro, la fase di esame prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo. È solo nell’ambito di quest’ultima, la quale è diretta a consentire alla Commissione di disporre di un’informazione completa su tutti i dati del caso, che il Trattato FUE prevede l’obbligo, per la Commissione, di intimare agli interessati di presentare le proprie osservazioni (sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). Tale obbligo presenta il carattere di forma sostanziale, in quanto costituisce un requisito procedurale essenziale intrinsecamente legato alla corretta formazione o espressione della volontà dell’autore dell’atto (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punto 55, e del 10 marzo 2022, Commissione/Freistaat Bayern e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P, EU:C:2022:176, punto 89).

46      La portata di tale obbligo è precisata dall’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, che definisce gli «interessati» come «qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali».

47      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, dato che il procedimento di controllo degli aiuti di Stato è, tenuto conto della sua economia generale, un procedimento avviato nei confronti dello Stato membro responsabile della concessione dell’aiuto, gli interessati diversi da tale Stato membro non possono pretendere direttamente un dibattito in contraddittorio con la Commissione, quale quello previsto in favore del detto Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e a., C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punti 81 e 82), e che il beneficiario dell’aiuto non dispone di diritti più estesi di quelli degli altri interessati (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, Commissione/Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo, C‑56/18 P, EU:C:2020:192, punto 75).

48      In tal contesto, la Corte ha dichiarato che la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea costituisce un mezzo adeguato allo scopo di informare tutti gli interessati dell’avvio di un procedimento di indagine formale. Tale comunicazione è diretta a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni atte a fornire alla Commissione i chiarimenti necessari ai fini della sua azione futura. Un siffatto procedimento dà anche agli altri Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter farsi sentire (sentenza del 24 settembre 2002, Falck e a./Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 80).

49      Tuttavia, gli interessati potranno presentare osservazioni significative solo se la decisione pubblicata menziona esplicitamente e chiaramente gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2015/1589 (sentenza del 10 marzo 2022, Freistaat Bayern, C‑167/19 P e C‑171/19 P, EU:C:2022:176, punto 91).

50      Ne consegue che la mera pubblicazione di una decisione di avvio del procedimento di indagine formale, senza che il contenuto di tale decisione sia conforme ai requisiti di tale disposizione, non consente di considerare soddisfatto l’obbligo che incombe alla Commissione alla data del procedimento di indagine formale, qualificato come forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE (sentenza del 10 marzo 2022, Freistaat Bayern, C‑167/19 P e C‑171/19 P, EU:C:2022:176, punto 92).

51      I punti di fatto e di diritto pertinenti che devono figurare nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale sono quelli che tale procedimento è diretto a esaminare ai fini dell’adozione della decisione finale con cui la Commissione decide in merito all’esistenza e alla compatibilità dell’aiuto di Stato di cui trattasi, nonché, eventualmente, in merito all’obbligo di recupero di tale aiuto.

52      Peraltro, la Corte ha dichiarato che possono esservi circostanze in cui la scoperta di fatti nuovi o diversi da quelli cui fa riferimento la decisione di avvio del procedimento di indagine formale oppure l’avvento di cambiamenti sostanziali nel contesto giuridico pertinente possono richiedere un maggiore coinvolgimento degli interessati o persino la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare o rettificata (sentenza dell’11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commissione e Polonia, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, punto 71).

53      Quando gli elementi nuovi che intervengono successivamente alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale sono «punti di fatto e di diritto pertinenti», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, l’obbligo della Commissione di informarne tutti gli interessati affinché siano in grado di presentare osservazioni può essere attuato solo con la pubblicazione di una decisione di avvio supplementare. Infatti, come si è ricordato al punto 46 della presente sentenza, gli interessati costituiscono un insieme indeterminato di destinatari, la cui informazione può essere garantita solo con una pubblicazione.

54      Nel caso di specie, la vecchia HelB, designata come beneficiaria dell’aiuto di Stato di cui trattasi nella decisione di avvio, è stata rilevata dalla nuova HelB successivamente a tale decisione.

55      Ebbene, come ricordato dall’avvocata generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, emerge dai punti da 42 a 46 della sentenza impugnata che la Commissione era informata del processo di cessione delle attività della vecchia HelB a partire dal mese di giugno 2015 e che tra la data di tale cessione alla nuova HelB e quella di adozione della decisione controversa è trascorso un periodo di tre anni e mezzo. A tal riguardo, va osservato che la Commissione ha menzionato solo la vecchia HelB quale potenziale beneficiaria dell’aiuto di cui trattasi nella decisione di avvio. Di conseguenza, tale cessione, una volta portata alla conoscenza della Commissione, costituiva un punto pertinente del suo esame, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589.

56      Tuttavia, tale punto pertinente non poteva comparire nella decisione di avvio, essendo intervenuto dopo la pubblicazione di quest’ultima. In tal contesto, come si è esposto al punto 53 della presente sentenza, la Commissione era tenuta, per consentire agli interessati di presentare osservazioni, come richiedono l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, a pubblicare una decisione di avvio supplementare che menzionasse tale nuovo punto pertinente.

57      Come l’avvocata generale ha fatto osservare ai paragrafi 53 e 54 delle sue conclusioni, in mancanza di una pubblicazione siffatta, né la ricorrente né alcun altro interessato, in particolare le imprese concorrenti di quest’ultima, sono stati posti in condizione, in una fase qualsiasi del procedimento di indagine formale, di presentare osservazioni in merito alla continuità economica tra la vecchia HelB e la nuova HelB e, di conseguenza, in merito alla possibilità di recupero dell’aiuto di Stato di cui trattasi presso quest’ultima.

58      Da quanto precede risulta che la prima parte del primo motivo di impugnazione, secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 41 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta ad estendere il procedimento di indagine formale mediante una decisione di avvio supplementare, dev’essere accolta.

59      Con la seconda parte del suo primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nel considerare, al punto 51 della sentenza impugnata, che la violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, compiuta dalla Commissione omettendo di associare la ricorrente al procedimento d’indagine formale, non costituiva una violazione di forma sostanziale, ma soltanto un’irregolarità procedurale, che poteva comportare l’annullamento della decisione controversa solo qualora fosse stato dimostrato che, in mancanza di detta irregolarità, quest’ultima decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

60      Da una parte, come ricordato ai punti 45 e 50 della presente sentenza, l’obbligo di porre gli interessati in condizione di presentare osservazioni sui punti pertinenti di fatto e diritto mediante la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale ha carattere di forma sostanziale, ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, TFUE.

61      Dall’altra parte, come risulta dai punti 55 e 56 della presente sentenza, la cessione della vecchia HelB alla nuova HelB costituiva un punto pertinente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, che, non potendo figurare nella decisione di avvio, anteriore a tale evento, doveva dar luogo alla pubblicazione di una decisione di avvio supplementare, allo scopo di consentire agli interessati di presentare utilmente le loro osservazioni.

62      Di conseguenza, è fondato l’asserto della ricorrente secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 51 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva violato alcuna forma sostanziale, ma soltanto commesso un’irregolarità procedurale, omettendo di associarla al procedimento di indagine formale.

63      Occorre pertanto accogliere anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione.

64      Ne deriva che, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua terza parte, il primo motivo di impugnazione va accolto.

 Sul secondo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

65      Con il suo secondo motivo di impugnazione, la ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità.

66      Al punto 159 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe considerato che la Commissione non era tenuta a stabilire in quale misura l’aiuto di Stato derivante dalle misure controverse dovesse essere recuperato presso la nuova HelB. Tuttavia, l’importo dell’aiuto da recuperare non dovrebbe superare l’importo effettivamente trasferito alla ricorrente. Infatti, il recupero di un aiuto di Stato non presenta i caratteri di una sanzione, ma è diretto a ripristinare le condizioni esistenti anteriormente alla concessione dell’aiuto e a eliminare la distorsione concorrenziale causata da quest’ultimo.

67      Un recupero di importo superiore a quello dell’aiuto di Stato ricevuto sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità. Ebbene, contrariamente a quanto il Tribunale avrebbe ritenuto al punto 157 della sentenza impugnata, l’importo da recuperare non poteva essere stabilito, nel caso di specie, senza valutare il prezzo di mercato della vecchia HelB, come la ricorrente avrebbe esposto nel suo ricorso in primo grado. La ricorrente fa osservare che, se essa avesse saputo che doveva rispondere degli aiuti di Stato illegali concessi al venditore e che non avrebbe potuto avvalersi della clausola di indennizzo, il valore dell’attività sarebbe stato negativo.

68      La Corte avrebbe dichiarato che l’obbligo per il cessionario di rimborsare l’aiuto di Stato può applicarsi solo qualora il valore dell’impresa non sia stato valutato al prezzo di mercato e sia accertato che il cessionario continua a godere del vantaggio concorrenziale corrispondente al beneficio di detto aiuto (sentenze del 29 aprile 2004, Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punti 86, 92 e 93, e del 13 novembre 2008, Commissione/Francia, C‑214/07, EU:C:2008:619, punto 58).

69      La ricorrente ritiene, di conseguenza, che, anche se sussistevano dei dubbi quanto alla conformità del prezzo di acquisto al prezzo di mercato, ciò non dispensava la Commissione dall’esaminare in quale misura l’aiuto di Stato le fosse stato trasferito.

70      Peraltro, l’orientamento della Commissione, approvato dal Tribunale, sarebbe discriminatorio nei confronti delle imprese colpite da un obbligo di restituzione che, come la ricorrente, abbiano acquistato un’attività presso un ente pubblico, e favorirebbe quelle che, al ricorrere delle stesse circostanze, abbiano acquisito un’attività presso un’impresa privata che ha ricevuto un aiuto di Stato illegale. Le seconde potrebbero reclamare e ottenere dal venditore una riduzione del prezzo d’acquisto o un risarcimento danni sulla base delle condizioni contrattuali, cosa che le prime non potrebbero fare, in quanto, nel loro caso, la riduzione del prezzo d’acquisto sarebbe considerata come un nuovo aiuto di Stato.

71      Infine, il Comune di Helsinki avrebbe beneficiato di un vantaggio economico ingiustificato grazie al versamento degli aiuti di Stato illegali. Come proprietario della vecchia HelB, esso avrebbe anzitutto ricevuto dalla nuova HelB il prezzo d’acquisto di circa EUR 36 milioni e poi EUR 44 milioni a titolo di recupero.

72      La Commissione contesta la linea argomentativa della ricorrente.

73      In primo luogo, l’argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto determinare il prezzo di vendita «corretto» della vecchia HelB, sarebbe privo di fondamento. A tal riguardo, la Commissione osserva che vi è differenza tra constatare la continuità economica e determinare la misura in cui il recupero dev’essere compiuto presso i beneficiari dell’aiuto di Stato. Per accertare la continuità economica, non sarebbe necessario che la Commissione determini la misura esatta del rimborso cui sono tenuti i beneficiari dell’aiuto di Stato illegale. Come il Tribunale avrebbe giustamente osservato ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, non sarebbe pertanto necessario, per constatare tale continuità, stabilire il prezzo di mercato dell’attività economica della vecchia HelB, ma sarebbe sufficiente che la Commissione dimostri che il prezzo di vendita di tale attività non corrispondeva al prezzo di mercato (sentenze del 29 aprile 2021, Fortischem/Commissione, C‑890/19 P, EU:C:2021:345, punti da 77 a 81, e del 24 settembre 2019, Fortischem/Commissione, T‑121/15, EU:T:2019:684, punto 221).

74      In secondo luogo, come il Tribunale avrebbe ricordato al punto 159 della sentenza impugnata, la Commissione non sarebbe tenuta a stabilire in quale misura l’aiuto di Stato, il cui recupero era stato disposto dalla decisione controversa, dovesse essere recuperato in capo alla ricorrente. Spetterebbe alla Repubblica di Finlandia adottare i provvedimenti appropriati per pervenire all’effettivo recupero delle somme dovute.

75      In terzo luogo, l’allegazione della ricorrente, secondo cui nell’iter logico seguito dalla sentenza impugnata si stabilirebbe una differenza di trattamento ingiustificata tra l’acquirente di un’impresa pubblica beneficiaria di un aiuto di Stato e l’acquirente di un’impresa privata beneficiaria di un siffatto aiuto, sarebbe fondata su una confusione riguardante i distinti ruoli dell’operatore pubblico e dell’operatore economico detenuto da una persona giuridica di diritto pubblico.

76      In quarto luogo, la Commissione ricorda che il rigetto da parte del Tribunale del secondo motivo del ricorso di primo grado, che era diretto avverso la constatazione dell’esistenza di una continuità economica tra la vecchia HelB e la nuova HelB, non viene contestato nell’impugnazione. Orbene, poiché tale continuità economica dovrebbe essere ammessa, se ne dovrebbe concludere che l’aiuto di Stato illegale è stato trasferito dall’una all’altra impresa.

 Giudizio della Corte

77      Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario alla realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta fra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate [sentenze del 17 maggio 1984, Denkavit Nederland, 15/83, EU:C:1984:183, punto 25, e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada del Mediterraneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 55].

78      Pertanto, il rispetto del principio di proporzionalità che si impone alla Commissione quando decide il recupero di un aiuto di Stato illegale dev’essere valutato alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione.

79      Secondo una giurisprudenza costante, il recupero di un aiuto di Stato illegale è inteso al ripristino dello status quo e tale obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (sentenza del 1º ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione, C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).

80      Questa è la ragione per cui il recupero di siffatto aiuto, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato FUE in materia di aiuti di Stato (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 116 e giurisprudenza ivi citata). Il provvedimento di recupero dell’aiuto di Stato illegale viola il principio di proporzionalità solo se l’importo che il suo beneficiario deve rimborsare è superiore all’importo attualizzato dell’aiuto che egli ha ricevuto.

81      Quando la società beneficiaria dell’aiuto di Stato illegale è stata rilevata da un’altra società, tale aiuto deve essere recuperato nei confronti della società che prosegue l’attività economica dell’impresa che ha beneficiato dell’aiuto, qualora venga accertato che tale società mantiene il godimento effettivo del vantaggio concorrenziale connesso al beneficio dell’aiuto in questione (sentenza del 7 marzo 2018, SNCF Mobilités/Commissione, C‑127/16 P, EU:C:2018:165, punto 106 e giurisprudenza ivi citata). In tale ipotesi, il principio di proporzionalità limita l’obbligo di rimborso dell’acquirente dell’impresa che ha inizialmente beneficiato dell’aiuto all’importo del vantaggio concorrenziale che quest’ultimo ha effettivamente mantenuto.

82      La ricorrente contesta al Tribunale di aver travisato il principio di proporzionalità, dichiarando, al punto 159 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a stabilire in quale misura l’aiuto di Stato dovesse essere recuperato in capo ad essa. Essa considera che il Tribunale ha ammesso, su questo punto, che la Commissione poteva porre a suo carico l’obbligo di rimborsare la totalità dell’aiuto versato alla vecchia HelB senza valutare in quale misura tale aiuto le fosse stato effettivamente trasmesso.

83      Tuttavia, l’argomentazione della ricorrente si fonda su un’interpretazione errata del punto 159 della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha soltanto constatato, in questo punto, senza commettere errori di diritto, che la Commissione non era tenuta a stabilire l’importo dell’aiuto di Stato che le autorità finlandesi dovevano recuperare presso la nuova HelB.

84      In realtà, con la decisione controversa, la Commissione ha constatato la continuità economica tra la vecchia HelB e la nuova HelB e ne ha dedotto che l’obbligo di rimborsare l’aiuto di Stato doveva essere esteso alla nuova HelB. In tal modo, la Commissione non si è pronunciata sul quantum dell’aiuto concesso alla vecchia HelB di cui la nuova HelB ha effettivamente mantenuto il godimento. Come tale istituzione ha osservato nelle sue memorie scritte, vi è differenza tra constatare la continuità economica e determinare la misura in cui il recupero dell’aiuto illegale dev’essere effettuato presso i suoi beneficiari. Ne consegue che la ricorrente non può validamente affermare che il punto 157 della sentenza impugnata contiene un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha sostanzialmente rilevato tale differenza.

85      In tali circostanze, come ha dichiarato il Tribunale al punto 159 della sentenza impugnata, spetta alla Repubblica di Finlandia stabilire l’importo dell’aiuto di Stato da recuperare presso la nuova HelB.

86      Il secondo motivo di impugnazione, vertente sull’asserto che il Tribunale avrebbe travisato il principio di proporzionalità, deve, pertanto, essere respinto.

87      Da quanto precede risulta che, poiché il primo motivo di impugnazione dev’essere accolto, occorre di conseguenza annullare la sentenza impugnata.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

88      In conformità all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, rinviare la causa al Tribunale affinché sia da esso decisa oppure statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

89      Nella specie, la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia, giacché lo stato degli atti lo consente.

90      Con il primo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, la nuova HelB sostiene che, dopo che essa aveva rilevato la vecchia HelB, la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione di avvio supplementare del procedimento di indagine formale per metterla in grado di presentare osservazioni nell’ambito di tale procedimento. Inoltre, la ricorrente afferma che, omettendo di adottare una decisione siffatta per consentire agli interessati di presentare osservazioni, la Commissione ha violato una forma sostanziale.

91      Dai punti da 43 a 64 della presente sentenza risulta che tale motivo di ricorso è fondato e deve quindi essere accolto.

92      Ne consegue che, poiché la violazione di una forma sostanziale comporta di diritto l’annullamento dell’atto (sentenza del 10 marzo 2022, Commissione/Freistaat Bayern e a., C‑167/19 P e C‑171/19 P, EU:C:2022:176, punto 94 e giurisprudenza ivi citata), la decisione controversa non può che essere annullata.

 Sulle spese

93      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

94      L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, prevede che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la nuova HelB, divenuta Koiviston Auto Helsinki, ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dalla nuova HelB nell’ambito tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 settembre 2022, Helsingin Bussiliikenne/Commissione (T603/19, EU:T:2022:555), è annullata.

2)      La decisione (UE) 2020/1814 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’aiuto di Stato SA.33846 (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP) a cui la Finlandia ha dato esecuzione a favore di Helsingin Bussiliikenne Oy, è annullata.

3)      La Commissione europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Koiviston Auto Helsinki Oy, nell’ambito tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: il finlandese.

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