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Document 62022CJ0472

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 novembre 2023.
NO contro Autoridade Tributária e Aduaneira.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD).
Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese – Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri – Nozione di “pratica abusiva”.
Causa C-472/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:880

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

16 novembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Imposta sul reddito delle persone fisiche – Beneficio fiscale in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in piccole imprese – Esclusione delle imprese stabilite in altri Stati membri – Nozione di “pratica abusiva”»

Nella causa C‑472/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo], con decisione del 9 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 14 luglio 2022, nel procedimento

NO

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente di sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per NO, da C. Avelino, J. Pedroso de Melo e R. Sarabando Pereira, advogados;

per il governo portoghese, da A. de Almeida Morgado, P. Barros da Costa e A. Rodrigues, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Cherubini e P. Gentili, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da P. Caro de Sousa e W. Roels, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE nonché del principio generale del diritto dell’Unione di divieto di pratiche abusive.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NO, cittadino francese residente in Portogallo, e l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorità tributaria e doganale, Portogallo) (in prosieguo: l’«autorità tributaria»), in merito ad una domanda di annullamento di un atto di liquidazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (in prosieguo: l’«IRS») in relazione ai redditi percepiti da NO nel 2019.

Contesto normativo

Codice IRS

3

L’articolo 10 del Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (codice dell’imposta sul reddito delle persone fisiche; in prosieguo: il «codice IRS»), intitolato «Plusvalenze», così dispone:

«1.   Costituiscono plusvalenze gli utili conseguiti i quali, non essendo qualificabili come redditi di impresa e di lavoro autonomo, di capitali o immobiliari, derivano:

(...)

b)

dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie e di altri titoli;

(...)

4.   L’utile assoggettato all’IRS è costituito:

a)

dalla differenza tra il valore ricavato e il valore di acquisto, al netto della quota qualificabile come reddito di capitale, se del caso, nelle ipotesi previste dal paragrafo 1, lettere a), b) e c);

(...)».

4

L’articolo 43 di tale codice, intitolato «Plusvalenze», prevede quanto segue:

«1.   Il valore dei redditi qualificati come plusvalenze corrisponde al saldo risultante dalla compensazione tra le plusvalenze e le minusvalenze ottenute nel medesimo anno, calcolate conformemente agli articoli seguenti.

(...)

3.   Il saldo di cui al paragrafo 1, relativo alle operazioni previste all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), riguardanti microimprese e piccole imprese non quotate nei mercati borsistici regolamentati o non regolamentati, se positivo, è considerato anch’esso al 50% del suo valore.

4.   Ai fini del paragrafo precedente, per microimprese e piccole imprese si intendono le entità definite ai sensi dell’allegato al Decreto-Lei n. 372/2007 [(decreto-legge n. 372/2007), del 6 novembre 2007 (Diário da República, 1a serie, n. 213, del 6 novembre 2007)]».

5

L’articolo 44, paragrafo 1, di detto codice, intitolato «Valore ricavato», stabilisce quanto segue:

«Ai fini della determinazione degli utili soggetti all’IRS, per valore ricavato si intende:

(...)

f)

negli altri casi, il valore della controprestazione».

6

L’articolo 48 del medesimo codice, intitolato «Valore di acquisto a titolo oneroso di partecipazioni societarie e di altri valori mobiliari», così dispone:

«Nel caso dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), il valore di acquisto, quando è effettuato a titolo oneroso, è il seguente:

(...)

b) per le azioni, le altre partecipazioni societarie, i warrant autonomi, i certificati di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera g), o gli altri valori mobiliari non quotati in un mercato regolamentato, il costo documentato o, in mancanza, il valore nominale;

(...)».

Decreto-legge n. 372/2007

7

L’articolo 2 dell’allegato al decreto-legge n. 372/2007, intitolato «Effettivi e massimali finanziari che definiscono le categorie di imprese», prevede quanto segue:

«1.   La categoria delle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2.   Nella categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3.   Nella categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

NO, cittadino francese che, nel 2019, aveva la residenza fiscale in Portogallo, ha venduto nello stesso anno alla Prince Vert SAS, società di diritto francese, 29222 azioni di un’altra società di diritto francese, la Château de La Bourdaisière SARL (in prosieguo: la «CLB»). Tali azioni corrispondevano al 47,5% del capitale sociale della CLB. NO, che aveva acquistato dette azioni nel 2011 e nel 2012 per un importo di EUR 279129, le ha cedute per un prezzo di EUR 850000, che la Prince Vert ha pagato accendendo un prestito.

9

Alla data di tale cessione, NO deteneva anche l’86% del capitale sociale della Prince Vert. Né la CLB né la Prince Vert avevano distribuito dividendi tra il 2013 e il 2019. Se prima di detta cessione NO deteneva, direttamente e indirettamente, il 99,71% delle azioni della CLB, egli possedeva ancora, direttamente e indirettamente, il 93,06% di tali azioni a seguito della cessione. In altre parole, con questa operazione, egli ha effettivamente ceduto il controllo soltanto del 6,65% del capitale sociale della CLB, di cui è rimasto il gestore e l’azionista di maggioranza.

10

Nel 2019 la CLB era una «piccola impresa», ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato al decreto-legge n. 372/2007, in quanto presentava un organico pari a quindici persone e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. La CLB aveva la sede effettiva e la residenza fiscale in Francia e non svolgeva alcuna attività economica nel territorio portoghese.

11

Nella dichiarazione IRS che ha presentato per il 2019, NO ha dichiarato la cessione di partecipazioni societarie della CLB e la conseguente plusvalenza. Sulla base di questa dichiarazione, l’autorità tributaria gli ha notificato un atto di liquidazione dell’IRS. Tale autorità ha calcolato l’imposta dovuta da NO per detta cessione prendendo in considerazione la totalità della plusvalenza risultante da quest’ultima, senza applicare la riduzione del 50%, prevista all’articolo 43, paragrafo 3, del codice IRS per le cessioni di partecipazioni in microimprese e piccole imprese non quotate in mercati borsistici regolamentati o non regolamentati.

12

Il 17 giugno 2021 NO ha adito il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo), Portogallo], giudice del rinvio, allo scopo di far accertare l’illegittimità della liquidazione dell’IRS da parte dell’autorità tributaria, per il motivo che quest’ultima aveva erroneamente omesso di applicare il beneficio fiscale previsto all’articolo 43, paragrafo 3, del codice IRS. L’autorità tributaria, da parte sua, fa valere che questa disposizione ha l’obiettivo di sostenere le imprese portoghesi e di stimolare l’attività economica in Portogallo. Di conseguenza, le cessioni di partecipazioni in società stabilite al di fuori del territorio portoghese dovrebbero esserne escluse, poiché siffatte operazioni non contribuirebbero all’attività economica portoghese.

13

Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una prassi amministrativa consistente nel negare ai contribuenti che detengono partecipazioni in società estere il beneficio fiscale previsto all’articolo 43, paragrafo 3, del codice IRS. In particolare, il giudice del rinvio osserva che tale prassi potrebbe comportare una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE, in quanto ha l’effetto di dissuadere i residenti portoghesi dal partecipare, in modo stabile e continuativo, alla vita economica di un altro Stato membro, nonché alla libera circolazione dei capitali di cui all’articolo 63 TFUE, in quanto potrebbe dissuadere i residenti portoghesi dall’investire i propri capitali in un altro Stato membro.

14

Inoltre, il giudice del rinvio rileva, di propria iniziativa, che esisterebbero indizi seri e oggettivi in base ai quali la cessione delle partecipazioni della CLB alla Prince Vert potrebbe costituire un’operazione artificiosa, vale a dire un’operazione la cui forma non rispecchia la realtà economica o il risultato effettivamente prodotto, e potrebbe essere stata realizzata con l’obiettivo essenziale di ottenere un beneficio fiscale. Secondo tale giudice, si tratterebbe non già di una vera e propria cessione di partecipazioni che ha generato una plusvalenza, ma di un versamento dissimulato di dividendi. Orbene, un tale versamento di dividendi avrebbe dovuto essere soggetto, in forza del diritto nazionale, ad un’imposta più elevata rispetto ad una plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni. Il giudice del rinvio si chiede quindi se, in una situazione del genere, un contribuente possa avvalersi degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE al fine di usufruire di un beneficio fiscale istituito dal diritto nazionale.

15

In tali circostanze, il Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunale arbitrale tributario (Centro di arbitrato amministrativo)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società di diritto nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società costituite in un altro Stato membro.

2)

Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società con sede effettiva nel territorio nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società con sede effettiva nel territorio di un altro Stato membro.

3)

Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società fiscalmente residenti nel territorio nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società fiscalmente residenti nel territorio di un altro Stato membro.

4)

Se l’articolo 49 (diritto di stabilimento) e/o l’articolo 63 (libera circolazione dei capitali) TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di legge o a una prassi fiscale di uno Stato membro in base alla quale, ai fini dell’imposizione sul reddito di una persona fisica in tale Stato membro, un beneficio fiscale, consistente nella tassazione del 50% della plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni societarie, sia applicabile alle cessioni di partecipazioni in società operanti nel territorio nazionale, ma non alle cessioni di partecipazioni in società operanti nel territorio di un altro Stato membro.

5)

Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che si applica ad una cessione di partecipazioni societarie come quella del caso di specie, il cui risultato è sostanzialmente equivalente a un pagamento di dividendi e la cui forma giuridica è stata scelta dal contribuente essenzialmente al fine di ottenere un beneficio fiscale derivante dal diritto nazionale e applicabile esclusivamente alle plusvalenze mobiliari, in circostanze come quelle della fattispecie, in cui il riconoscimento al contribuente del beneficio fiscale in questione dipende dalla possibilità per il contribuente di invocare ed esercitare il diritto di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE e/o di libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 TFUE.

6)

Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che impedisce a un contribuente di invocare ed esercitare il diritto di stabilimento (ai sensi dell’articolo 49 TFUE) e/o la libera circolazione dei capitali (ai sensi dell’articolo 63 TFUE) per beneficiare di un vantaggio fiscale previsto dalla normativa nazionale per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie, quando, al fine principale di fruire di tale beneficio fiscale, il contribuente ha concluso un’operazione che, in sostanza, ha un risultato equivalente a un pagamento di dividendi, quale una cessione di azioni.

7)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se un contribuente possa invocare la certezza del diritto o il legittimo affidamento per opporsi al diniego del riconoscimento del diritto di stabilimento e/o della libertà di circolazione dei capitali in applicazione del principio del divieto di pratiche abusive e, in tal modo, legittimare tale pratica abusiva.

8)

Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione dipende dalla verifica delle condizioni di applicazione della norma generale antiabuso nazionale.

9)

Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione dipende dall’invocazione da parte delle autorità nazionali.

10)

Se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che la sua applicazione dipende dall’osservanza da parte delle autorità tributarie nazionali della procedura prevista per l’applicazione della norma generale nazionale antiabuso.

11)

Poiché il giudice nazionale ha una competenza limitata alla valutazione della legittimità degli atti tributari e all’annullamento o mantenimento degli stessi nell’ordinamento giuridico, senza sostituirsi all’[autorità tributaria], se il principio del divieto di pratiche abusive debba essere interpretato nel senso che il Tribunal Arbitral (tribunale arbitrale) sia competente a riclassificare / ridefinire / riqualificare l’operazione abusiva e ad applicare la normativa nazionale pertinente all’operazione che esisterebbe al suo posto».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni dalla prima alla quarta

16

Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 49 TFUE e/o 63 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi fiscale di uno Stato membro, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede che un beneficio fiscale, consistente nel ridurre della metà l’imposizione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni societarie, sia riservato alle sole cessioni di partecipazioni in società stabilite in tale Stato membro, ad esclusione delle cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri.

Sulla libertà di circolazione applicabile

17

Poiché le questioni sollevate fanno riferimento, al contempo, alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, occorre individuare quale sia la libertà applicabile nel procedimento principale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 34].

18

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per determinare se una normativa nazionale rientri nell’una o nell’altra delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 e C‑479/19, EU:C:2021:1015, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

19

Si deve ricordare, in proposito, che una normativa nazionale destinata ad applicarsi esclusivamente alle partecipazioni che consentono di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, relativo alla libertà di stabilimento. Per contro, disposizioni nazionali che siano applicabili a partecipazioni effettuate al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminate esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 45 e giurisprudenza ivi citata].

20

Nel caso di specie, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, quale attuata dall’autorità tributaria, mira a favorire fiscalmente le plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni in microimprese e in piccole imprese non quotate nei mercati borsistici regolamentati o non regolamentati, purché queste ultime esercitino un’attività economica in Portogallo. Come osservato dalla Commissione europea, tale normativa si applica a tutte le cessioni di partecipazioni in dette società, indipendentemente dall’entità delle partecipazioni in questione.

21

Pertanto, senza escludere dal suo ambito di applicazione situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale riguarda in generale le partecipazioni, senza che assuma rilevanza il fatto che queste siano state acquisite con l’intento di influire sulla gestione e sul controllo di un’impresa. Tale normativa è quindi idonea ad incidere in modo preponderante sulla libera circolazione dei capitali. L’eventuale restrizione alla libertà di stabilimento risultante da tale normativa è una conseguenza inevitabile della restrizione alla libera circolazione dei capitali e non giustifica, quindi, un esame autonomo ai sensi dell’articolo 49 TFUE [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

Sulla restrizione alla libera circolazione dei capitali

22

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

23

Da una giurisprudenza costante della Corte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni ai movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dall’effettuare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti dal compierne in altri Stati (sentenza del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN,C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

24

Nel caso di specie, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale, quale attuata dall’autorità tributaria, introduce una differenza di trattamento tra i residenti fiscali portoghesi che detengono partecipazioni in imprese che svolgono un’attività economica in Portogallo e quelli che detengono partecipazioni in imprese che esercitano un’attività economica al di fuori del Portogallo, poiché le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni in queste ultime imprese sono tassate in modo più oneroso. Pertanto, detta normativa rende più interessante investire in imprese stabilite nel territorio portoghese, a scapito di quelle stabilite in altri Stati membri.

25

Orbene, una tale differenza di trattamento in funzione del luogo di investimento dei capitali ha l’effetto di dissuadere un residente fiscale portoghese dall’investire i suoi capitali in una società stabilita in un altro Stato e produce anche un effetto restrittivo nei riguardi delle società stabilite in altri Stati, in quanto costituisce, nei loro confronti, un ostacolo alla raccolta di capitali in Portogallo (v., per analogia, sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen,C‑35/98, EU:C:2000:294, punti 3435; del 15 luglio 2004, Weidert e Paulus, C‑242/03, EU:C:2004:465, punti 1314, e del 18 dicembre 2007, Grønfeldt,C‑436/06, EU:C:2007:820, punto 14 e giurisprudenza ivi citata). Essa costituisce, pertanto, una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE.

26

Ciò premesso, in forza dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, l’articolo 63 TFUE non pregiudica tuttavia il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.

27

Da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi normativa fiscale che operi una distinzione tra i contribuenti in funzione del luogo in cui risiedono o dello Stato membro in cui investono i loro capitali è automaticamente compatibile con il Trattato [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

28

Infatti, le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata. La Corte ha dichiarato, pertanto, che siffatte differenze di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].

29

Secondo la giurisprudenza della Corte, la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna dello Stato membro deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione, nonché dell’oggetto e del contenuto di tali disposizioni. Solo i criteri distintivi pertinenti fissati dalla normativa di cui trattasi devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da tale normativa rispecchi una differenza di situazioni oggettiva (sentenza del 16 dicembre 2021, UBS Real Estate,C‑478/19 e C‑479/19, EU:C:2021:1015, punti 4748 nonché giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la prassi fiscale oggetto del procedimento principale ha l’obiettivo di sostenere le imprese nazionali e di stimolare l’attività economica in Portogallo, riducendo della metà l’onere fiscale sulle plusvalenze realizzate dai contribuenti con residenza fiscale in Portogallo quando cedono partecipazioni in società stabilite in tale Stato membro. Per contro, le plusvalenze realizzate da tali contribuenti sulle cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri sono tassate all’aliquota piena.

31

La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, quale attuata dall’autorità tributaria, si applica quindi indistintamente a qualsiasi persona fisica avente la propria residenza fiscale in Portogallo e comporta un trattamento differenziato basato esclusivamente sul luogo di stabilimento delle società in cui sono investiti i capitali, al fine di incoraggiare gli investimenti nell’attività economica in Portogallo, a scapito degli investimenti in altri Stati membri.

32

Orbene, da un lato, un contribuente che effettua investimenti in partecipazioni in una società portoghese e un contribuente che effettua investimenti in partecipazioni in una società estera investono entrambi i loro capitali in società allo scopo di realizzare utili (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, Real Vida Seguros,C‑449/20, EU:C:2021:721, punto 33).

33

Dall’altro lato, ammettere che i contribuenti che hanno investito in imprese che esercitano un’attività economica in Portogallo siano posti in una situazione diversa dai contribuenti che hanno investito in imprese che esercitano un’attività economica al di fuori del Portogallo, quando l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta proprio le restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitali, priverebbe la disposizione stessa del suo contenuto (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, Real Vida Seguros,C‑449/20, EU:C:2021:721, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

34

Pertanto, la differenza di trattamento derivante da una normativa del genere non si basa su una differenza di situazioni oggettiva.

35

Di conseguenza, occorre esaminare se detta restrizione alla libera circolazione possa essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. Infatti, secondo la giurisprudenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere ammessa soltanto se è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 17 marzo 2022, AllianzGI-Fonds AEVN,C‑545/19, EU:C:2022:193, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

36

Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, la prassi fiscale oggetto del procedimento principale mira a sostenere le imprese nazionali e a stimolare l’attività economica in Portogallo.

37

Orbene, conformemente ad una giurisprudenza costante, un obiettivo di natura puramente economica non può costituire un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare una restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE (sentenze del 6 giugno 2000, Verkooijen,C‑35/98, EU:C:2000:294, punto 48, e del 25 febbraio 2021, Novo Banco,C‑712/19, EU:C:2021:137, punto 40 nonché giurisprudenza ivi citata).

38

In ogni caso, anche supponendo che un siffatto obiettivo sia considerato ammissibile, non è stata presentata alcuna indicazione che suggerisca di affermare che quest’ultimo non sarebbe stato raggiunto se il beneficio fiscale previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale fosse stato applicato anche alle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni in microimprese e in piccole imprese che esercitano un’attività economica al di fuori del Portogallo (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2021, Real Vida Seguros,C‑449/20, EU:C:2021:721, punto 40).

39

Sebbene il governo portoghese, senza contestare detto obiettivo di natura puramente economica, affermi, nelle sue osservazioni scritte, che la differenza di trattamento in questione è direttamente connessa alla tutela della coerenza del regime fiscale, si deve ricordare che, affinché un argomento fondato su una siffatta giustificazione possa essere accolto, occorre che sia dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio con un determinato prelievo fiscale, dovendosi valutare il carattere diretto di detto nesso alla luce della finalità della normativa in questione [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali), C‑342/20, EU:C:2022:276, punto 92 e giurisprudenza ivi citata].

40

Orbene, è giocoforza rilevare che il governo portoghese non sviluppa alcun argomento giuridico a sostegno della sua affermazione. Pertanto, tale governo non ha dimostrato che il beneficio fiscale concesso ai contribuenti che detengono partecipazioni in imprese che svolgono un’attività economica in Portogallo fosse compensato da un determinato prelievo fiscale, giustificando così l’esclusione dei contribuenti che detengono partecipazioni in imprese che svolgono un’attività economica al di fuori del Portogallo dal godimento di tale beneficio.

41

Pertanto, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che la normativa oggetto del procedimento principale, quale attuata dall’autorità tributaria, non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale.

42

Di conseguenza, l’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi fiscale di uno Stato membro, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede che un beneficio fiscale, consistente nel ridurre della metà l’imposizione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni societarie, sia riservato alle sole cessioni di partecipazioni in società stabilite in tale Stato membro, ad esclusione delle cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri.

Sulle questioni dalla quinta all’undicesima

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Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione del principio generale del diritto dell’Unione relativo al divieto di pratiche abusive, in quanto il ricorrente nel procedimento principale avrebbe asseritamente cercato di avvalersi abusivamente del diritto dell’Unione, comprese le libertà fondamentali di cui agli articoli 49 TFUE e 63 TFUE, al fine di beneficiare del trattamento previsto all’articolo 43, paragrafo 3, del codice IRS.

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Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, la necessità di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo rispetti scrupolosamente i requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale e indicati in maniera esplicita all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, i quali si presumono noti al giudice del rinvio. Tali requisiti sono inoltre richiamati nelle raccomandazioni della Corte all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1) (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 68 nonché giurisprudenza ivi citata).

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Pertanto, è indispensabile, come enunciato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che la decisione di rinvio contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (sentenza del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C‑561/19, EU:C:2021:799, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).

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Nel caso di specie, per quanto riguarda le questioni dalla quinta all’undicesima, si deve constatare che il giudice del rinvio fornisce solo un’esposizione incompleta del quadro normativo e fattuale e, in particolare, del beneficio che il ricorrente nel procedimento principale avrebbe cercato di ottenere con la cessione di partecipazioni di cui trattasi nel procedimento principale, anziché con la distribuzione di dividendi. Posto che la CLB e la Prince Vert sono società di diritto francese, il giudice del rinvio non ha menzionato l’intero onere fiscale che avrebbe gravato su una siffatta distribuzione di dividendi, in particolare alla luce delle disposizioni del codice IRS sui dividendi di origine estera nonché della convenzione contro la doppia imposizione conclusa tra la Repubblica francese e la Repubblica portoghese, che sono state citate dal ricorrente nel procedimento principale nelle sue osservazioni scritte, ma che non figurano nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

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Inoltre, il giudice del rinvio non spiega in che modo il ricorrente nel procedimento principale avrebbe esercitato in modo abusivo le libertà previste agli articoli 49 TFUE e 63 TFUE. Del pari, esso non espone il nesso che intende stabilire tra il beneficio fiscale addotto, che risulterebbe dal solo diritto nazionale, e non dal diritto dell’Unione, e l’interpretazione richiesta del principio generale del diritto dell’Unione di divieto di pratiche abusive.

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In tali circostanze, la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte, e queste ultime non soddisfano quindi le condizioni di ricevibilità enunciate all’articolo 94 del regolamento di procedura.

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Di conseguenza, occorre rilevare che le questioni dalla quinta all’undicesima sono irricevibili, fermo restando che il giudice del rinvio conserva tuttavia la facoltà di proporre una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando sarà in grado di fornire alla Corte l’insieme degli elementi che consentano a quest’ultima di statuire (v., per analogia, ordinanza dell’1o ottobre 2020, Inter Consulting,C‑89/20, EU:C:2020:771, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi fiscale di uno Stato membro, in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede che un beneficio fiscale, consistente nel ridurre della metà l’imposizione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni societarie, sia riservato alle sole cessioni di partecipazioni in società stabilite in tale Stato membro, ad esclusione delle cessioni di partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

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