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Document 62022CJ0431

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2023.
Scuola europea di Varese contro PD e LC.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-431/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1021

 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 dicembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Convenzione recante statuto delle scuole europee – Articolo 27, paragrafo 2 – Regolamento generale delle scuole europee – Articoli 62, 66 e 67 – Contestazione della decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario – Difetto di giurisdizione dei giudici nazionali – Competenza esclusiva della Camera dei ricorsi delle scuole europee – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑431/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 6 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 28 giugno 2022, nel procedimento

Scuola europea di Varese

contro

PD, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale su NG,

LC, in qualità di persona esercente la responsabilità genitoriale su NG,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Prechal (relatrice), presidente di sezione, F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per la Scuola europea di Varese, da A. De Peri Lozito, R. Invernizzi e M. Luciani, avvocati;

per PD e LC, da M.L. De Margheriti e R. Massaro, avvocati;

per la Commissione europea, da M. Bruti Liberati, I. Melo Sampaio, A. Spina e L. Vernier, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee (GU 1994, L 212, pag. 3; in prosieguo: la «CSSE»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Scuola europea di Varese (Italia) a PD e LC, che agiscono in qualità di persone esercenti l’autorità genitoriale sul loro figlio minore NG, e vertente sulla competenza dei giudici italiani a conoscere di un ricorso diretto all’annullamento di una decisione di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio alla classe superiore di NG, studente del quinto anno del ciclo secondario presso tale scuola.

Contesto giuridico

Convenzione di Vienna

3

Ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, pag. 331; in prosieguo: la «Convenzione di Vienna»), intitolato «Campo di applicazione della presente convenzione», quest’ultima «si applica ai trattati fra Stati».

4

L’articolo 3 di detta convenzione, intitolato «Accordi internazionali che non rientrano nel quadro della presente convenzione», così dispone:

«II fatto che la presente convenzione non si applichi né agli accordi internazionali conclusi tra degli Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o tra tali altri soggetti di diritto internazionale fra di loro, né agli accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non pregiudica:

(…)

b)

l’applicazione a tali accordi di ogni norma enunciata nella presente convenzione alla quale sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione;

(…)».

5

L’articolo 31 della Convenzione di Vienna, intitolato «Regola generale per l’interpretazione», recita:

«1.   Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al significato usuale da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

(…)

3.   Si terrà conto, oltre che del contesto:

a)

di ogni successivo accordo intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute;

b)

di ogni successiva prassi seguita nell’applicazione del trattato dalla quale risulti l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato;

c)

di ogni pertinente norma di diritto internazionale, applicabile nelle relazioni fra le parti.

(…)».

CSSE

6

La creazione delle scuole europee si basava, in origine, su due strumenti normativi, ossia, da un lato, lo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 443, pag. 129), e, dall’altro, il Protocollo concernente la creazione di scuole europee, redatto in riferimento allo Statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 752, pag. 267). Tali testi sono stati sostituiti dalla CSSE, la quale è entrata in vigore il 1o ottobre 2002.

7

Il terzo e il quarto considerando della decisione 94/557/CE, Euratom del Consiglio, del 17 giugno 1994, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la convenzione recante statuto delle scuole europee (GU 1994, L 212, pag. 1), nonché il terzo e il quarto considerando della decisione 94/558/CECA della Commissione, del 17 giugno 1994, relativa alla conclusione della convenzione recante statuto delle scuole europee (GU 1994, L 212, pag. 15), enunciano quanto segue:

«considerando che la partecipazione [delle Comunità] all’attuazione della [CSSE] è necessaria per conseguire gli obiettivi [delle Comunità];

considerando che nell’attuare la convenzione [le Comunità] eserciteranno le competenze che risultano dalle norme stesse della [CSSE] e dagli atti che in futuro verranno adottati in conformità di quest’ultima».

8

I considerando primo, secondo, terzo e quarto della CSSE sono così formulati:

«considerando che ai fini dell’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d’istruzione denominati ‟scuole europee”;

considerando che le Comunità europee si preoccupano di assicurare l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle scuole europee;

considerando che le scuole europee costituiscono un sistema ‟sui generis”; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell’insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica;

considerando che occorre:

consolidare lo statuto della [S]cuola europea adottato nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti adottati dalle parti contraenti;

adattarlo tenendo conto dell’evoluzione delle Comunità europee;

modificare le modalità decisionali in seno agli organi delle scuole;

tener conto dell’esperienza acquisita nel funzionamento delle scuole;

garantire un’adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del consiglio superiore o del consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest’ultima competenze rigorosamente definite;

che la competenza della camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilità civile e penale».

9

L’articolo 1, secondo comma, della CSSE stabilisce quanto segue:

«Scopo delle scuole è l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. (…)».

10

L’articolo 6 della CSSE recita:

«A ciascuna scuola è riconosciuta la personalità giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all’articolo 1. (…) Essa può essere parte in un giudizio. (…)

Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la scuola è trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione».

11

L’articolo 7 della CSSE così dispone:

«Gli organi comuni a tutte le scuole sono i seguenti:

1.

il consiglio superiore;

2.

il segretario generale;

3.

i consigli d’ispezione;

4.

la camera dei ricorsi.

Ciascuna scuola è amministrata dal consiglio d’amministrazione e gestita dal direttore».

12

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della CSSE:

«(…) il consiglio superiore è costituito dai membri seguenti:

a)

dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri delle Comunità europee, autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri, fermo restando che ogni Stato membro dispone di un solo voto;

b)

da un membro della Commissione delle Comunità europee;

c)

da un rappresentante (appartenente al corpo docente) nominato dal comitato del personale (…);

d)

da un rappresentante dei genitori designato dalle associazioni dei genitori degli allievi (…)».

13

L’articolo 9, paragrafo 1, della CSSE prevede quanto segue:

«Salvo nei casi in cui, ai sensi della presente convenzione, è richiesta l’unanimità, le decisioni del consiglio superiore sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono (…)».

14

L’articolo 10 della CSSE prescrive:

«Il consiglio superiore provvede all’applicazione della presente convenzione; a tal fine dispone dei necessari poteri di decisione in materia didattica, di bilancio ed amministrativa (…).

II consiglio superiore stabilisce il regolamento generale delle scuole.

(…)».

15

Ai sensi dell’articolo 11 della CSSE:

«In materia didattica il consiglio superiore definisce l’orientamento degli studi e ne stabilisce l’organizzazione. In particolare, su parere del consiglio d’ispezione competente:

(…)

3)

(…) stabilisce le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario (…);

4)

indice esami destinati a sanzionare gli studi compiuti nella scuola; ne fissa il regolamento; costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi. Stabilisce le prove di questi esami (…)».

16

L’articolo 12 della CSSE ha il seguente tenore:

«In materia amministrativa il consiglio superiore:

(…)

2) designa il segretario generale (…);

(…)».

17

L’articolo 14 della CSSE stabilisce:

«Il segretario generale rappresenta il consiglio superiore (…). Rappresenta le scuole nei procedimenti giudiziari. Risponde del proprio operato al consiglio superiore».

18

L’articolo 26 della CSSE enuncia quanto segue:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della presente convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore».

19

L’articolo 27 della CSSE dispone:

«1.   È istituita una camera dei ricorsi.

2.   La camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa, delle controversie relative all’applicazione della presente convenzione alle persone in essa menzionate, esclusione fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla presente convenzione. Qualora una siffatta controversia sia di carattere pecuniario, la camera dei ricorsi ha competenza di piena giurisdizione.

Le condizioni e le modalità relative a queste procedure sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto, oppure dal regolamento generale delle scuole europee.

3.   La camera dei ricorsi è composta di personalità che offrono le massime garanzie di indipendenza e sono in possesso di spiccate competenze in materia giuridica.

Possono essere nominati membri della camera dei ricorsi soltanto le persone che figurano in un elenco predisposto a tale scopo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

4.   Il consiglio superiore, deliberando all’unanimità, adotta lo statuto della camera dei ricorsi.

Lo statuto della camera dei ricorsi stabilisce il numero dei suoi membri, la procedura di nomina degli stessi da parte del consiglio superiore, nonché la durata del loro mandato e il regime pecuniario loro applicabile. Detto statuto organizza il funzionamento della camera.

5.   La camera dei ricorsi stabilisce il suo regolamento di procedura che contiene qualsiasi disposizione necessaria per l’applicazione dello statuto.

Il regolamento in questione richiede l’approvazione unanime del consiglio superiore.

6.   I verdetti della camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, qualora queste non provvedano alla loro esecuzione, essi sono resi esecutivi dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

7.   Le altre controversie di cui le scuole sono parte dipendono dalla competenza delle giurisdizioni nazionali. Il presente articolo non pregiudica, in particolare, la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda questioni di responsabilità civile e penale».

20

A termini dell’articolo 31, paragrafo 4, della CSSE:

«Qualsiasi parte contraente può chiedere la modifica della presente convenzione. A tale scopo, essa notifica la sua richiesta al governo lussemburghese il quale intraprende le necessarie iniziative presso la parte contraente che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità europee, ai fini della convocazione di una conferenza intergovernativa».

Regolamento generale delle scuole europee

21

L’articolo 61, A, paragrafo 1, del regolamento generale delle scuole europee, nella versione n. 2014‑03‑D‑14‑fr‑11 applicabile ai fatti della controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «RGSE del 2014»), stabilisce che, nel ciclo secondario, le decisioni relative al passaggio alla classe superiore sono assunte al termine dell’anno scolastico dal consiglio di classe competente.

22

L’articolo 62 del RGSE del 2014, intitolato «Ricorso contro le decisioni di ripetenza», recita:

«1.   I rappresentanti legali dell’alunno non possono ricorrere contro le decisioni assunte dai consigli di classe, se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuto tale dal segretario generale sulla base del fascicolo fornito dalla scuola e dai rappresentanti legali dell’alunno.

Per vizio di forma si intende ogni violazione di una norma di diritto relativa alla procedura da seguire per il passaggio alla classe superiore, tale che, se non fosse stata commessa, la decisione del consiglio di classe sarebbe stata diversa.

La mancata assistenza sotto forma di inserimento dello studente nei programmi di sostegno educativo non costituisce un vizio di forma, salvo sia dimostrato che lo studente o i suoi rappresentanti legali hanno richiesto tale assistenza e che essa è stata abusivamente negata dalla scuola.

Le modalità di organizzazione pratica degli esami sono competenza delle Scuole e non possono essere considerate come un vizio di forma.

Per fatto nuovo si intende ogni elemento che non sia stato portato a conoscenza del consiglio di classe perché sconosciuto a tutti – insegnanti, genitori, studente – al momento della deliberazione da parte di detto consiglio e che avrebbe potuto influenzare la sua decisione. Un fatto noto ai genitori, ma non portato a conoscenza del consiglio di classe non può essere qualificato come elemento nuovo ai sensi della presente disposizione.

Le valutazioni relative alle capacità degli studenti, l’attribuzione di un voto per un componimento o per un lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico e la valutazione delle circostanze particolari di cui all’articolo 61. B‑5 rientrano nel potere discrezionale esclusivo del consiglio di classe. Esse non possono essere impugnate mediante ricorso.

2.   Il termine per presentare ricorso al segretario generale è di sette giorni di calendario dopo la fine dell’anno scolastico. (…)

(…)

Il segretario generale (o, per delega, il vicesegretario generale) deve statuire sul ricorso entro il 31 agosto. Trovano applicazione gli articoli 66 e 67 del presente regolamento. Se il ricorso è ritenuto ammissibile e fondato, il consiglio di classe è chiamato a esprimersi nuovamente sul caso.

È possibile proporre ricorso amministrativo al segretario generale anche contro la nuova decisione (…)».

23

L’articolo 66 del RGSE del 2014, intitolato «Ricorsi amministrativi», recita:

«1.   Contro le decisioni di cui agli articoli (...) 62 è possibile proporre ricorso amministrativo nelle condizioni previste da tali articoli. (...)

(...)

5.   La decisione del segretario generale che statuisce su un ricorso amministrativo viene notificata al/ai ricorrente/i (…)».

24

L’articolo 67 del RGSE del 2014, intitolato «Ricorsi contenziosi», così dispone:

«1.   Le decisioni amministrative, esplicite o implicite, assunte in merito ai ricorsi di cui all’articolo precedente, possono essere oggetto di ricorso contenzioso presentato dai rappresentanti legali degli alunni direttamente interessati dalla decisione contestata, dinanzi alla Camera dei ricorsi di cui all’articolo 27 della [CSSE].

(…)

4.   A pena di irricevibilità, ogni ricorso contenzioso deve essere proposto entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione impugnata (...).

5.   I ricorsi previsti dal presente articolo sono istruiti e giudicati secondo le condizioni stabilite dal regolamento di procedura della Camera dei ricorsi.

6.   La Camera dei ricorsi deve pronunciarsi entro sei mesi dal ricevimento del ricorso, fatta salva l’applicazione degli articoli 16, 34 e 35 del regolamento di procedura della Camera dei ricorsi delle Scuole europee, i quali prevedono la possibilità di presentare un ricorso per l’adozione di provvedimenti cautelari».

25

La possibilità di sottoporre alla Camera dei ricorsi un ricorso diretto contro la decisione del segretario generale che statuisce su un ricorso diretto contro una decisione di ripetenza emessa dal consiglio di classe è stata introdotta dal regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2004‑D‑6010‑fr‑5 entrata in vigore il 2 febbraio 2005 (in prosieguo: il «RGSE del 2005»). In precedenza, il regolamento generale delle Scuole europee non prevedeva un siffatto ricorso dinanzi alla Camera dei ricorsi, essendo esperibile dai rappresentanti legali dello studente unicamente un ricorso amministrativo.

Diritto italiano

26

L’articolo 41 del codice di procedura civile prevede:

«Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della [Corte suprema di cassazione (Italia)] che risolvano le questioni di giurisdizione (…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

27

Il 25 giugno 2020, PD e LC, il cui figlio NG era all’epoca studente del quinto anno del ciclo secondario presso la Scuola europea di Varese, si sono visti notificare una decisione del consiglio di classe competente che non autorizzava il passaggio di NG alla classe superiore.

28

Il 20 luglio 2020, PD e LC hanno presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia) un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.

29

Con ordinanza del 9 settembre 2020, detto giudice si è dichiarato competente ad esaminare tale ricorso ed ha accolto la domanda di provvedimenti provvisori ad esso sottoposta ai fini dell’ammissione con riserva di NG alla classe superiore, rinviando l’esame del merito della causa ad un’udienza fissata al 19 ottobre 2021.

30

Il 13 ottobre 2021, la Scuola europea di Varese, agendo sulla base dell’articolo 41 del codice di procedura civile, ha proposto una domanda di regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, affinché venisse constatato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani a conoscere di detta controversia. Secondo la Scuola, una simile controversia rientra nella competenza esclusiva della Camera dei ricorsi, in virtù del combinato disposto dell’articolo 27 della CSSE e dell’articolo 67, paragrafo 1, del RGSE del 2014.

31

PD e LC, nonché il pubblico ministero, ritengono invece che i giudici italiani siano competenti a conoscere della suddetta controversia a motivo segnatamente del fatto che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE, la giurisdizione esclusiva della Camera dei ricorsi è limitata agli atti lesivi promananti dal consiglio superiore o dal consiglio d’amministrazione della scuola. Secondo dette parti nel procedimento principale, un’estensione della competenza della citata Camera dei ricorsi relativamente ad atti adottati da un consiglio di classe costituirebbe dunque una modifica della CSSE che può essere realizzata soltanto osservando la procedura prevista dall’articolo 31, paragrafo 4, di tale convenzione.

32

PD e LC ritengono, inoltre, che l’articolo 62, paragrafo 1, l’articolo 66, paragrafo 1, e l’articolo 67, paragrafo 1, del RGSE del 2014 sanciscano, in capo ai rappresentanti legali dello studente, una semplice facoltà di presentare un ricorso contro la decisione del consiglio di classe davanti al segretario generale, seguito da un eventuale ricorso contenzioso davanti alla Camera dei ricorsi. Tali rappresentanti legali resterebbero pertanto liberi di privilegiare un’altra via di ricorso contestando la decisione del consiglio di classe direttamente dinanzi al giudice nazionale competente.

33

Chiamata a pronunciarsi su tale questione preliminare concernente la giurisdizione dei giudici italiani, la Corte suprema di cassazione fa presente che, in una sentenza del 15 marzo 1999 (IT:CASS:1999:138CIV), essa si è espressa a favore della sussistenza di tale giurisdizione, in circostanze analoghe a quelle che caratterizzano la controversia menzionata al punto 28 della presente sentenza. In detta sentenza la Corte suprema di cassazione ha infatti statuito che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6, secondo comma, e dell’articolo 27, paragrafi 1, 2 e 7, della CSSE, la competenza esclusiva della Camera dei ricorsi comprendeva gli atti lesivi adottati dal consiglio superiore o dal consiglio d’amministrazione di una scuola europea, ma non gli atti promananti da un consiglio di classe di una tale scuola.

34

La Corte suprema di cassazione osserva, tuttavia, che, all’epoca in cui essa si è pronunciata in tal senso, il regolamento generale delle scuole europee allora vigente prevedeva soltanto una circoscritta ipotesi di ricorsi interni alle scuole europee, di carattere puramente amministrativo, contro le decisioni di un consiglio di classe di non autorizzazione al passaggio di un allievo alla classe superiore, e non riconosceva ancora la possibilità di adire la Camera dei ricorsi, in sede contenziosa, relativamente a decisioni di questo tipo.

35

Orbene, secondo il giudice del rinvio, il fatto che la possibilità di un tale ricorso giurisdizionale sia stata, nel frattempo, sancita dal RGSE del 2005 e, successivamente, confermata dall’articolo 67 del RGSE del 2014 potrebbe rivelarsi tale da giustificare che sia ormai riconosciuta la competenza esclusiva della Camera dei ricorsi a conoscere di questo tipo di contenzioso.

36

Secondo detto giudice, una tale soluzione sembrerebbe poter trovare conferma, da un lato, negli insegnamenti scaturenti dalla sentenza dell’11 marzo 2015, Oberto e O’Leary (C‑464/13 e C‑465/13; in prosieguo: la «sentenza Oberto e O’Leary, EU:C:2015:163), nella quale la Corte avrebbe già riconosciuto, fondandosi sulle norme della Convenzione di Vienna, che alla Camera dei ricorsi era stata legittimamente conferita una competenza esclusiva a conoscere dei ricorsi diretti contro un atto del direttore di una scuola europea arrecante pregiudizio ad un docente di quest’ultima.

37

In proposito, potrebbero altresì rivelarsi pertinenti l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 18 giugno 2020, JT/Segretario generale delle scuole europee e Camera dei ricorsi delle scuole europee (T‑42/20, EU:T:2020:278), nonché vari documenti prodotti dalla Scuola europea di Varese e, in particolare, le numerose decisioni mediante le quali la Camera dei ricorsi ha statuito in controversie relative a decisioni di consigli di classe che rifiutavano di autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore, sviluppando in tal modo una prassi giurisdizionale costante da quando detta camera si è vista riconoscere dal RGSE del 2005 una competenza a conoscere di tali controversie.

38

Tuttavia, rilevando che la sentenza Oberto e O’Leary riguardava un atto adottato dal direttore di una scuola europea vertente sulla limitazione della durata del rapporto di lavoro prevista dal contratto di lavoro concluso tra una scuola europea e un docente ad orario ridotto, e che la competenza della Camera dei ricorsi risultava, a questo proposito, non dal regolamento generale delle scuole europee, bensì dallo Statuto dei docenti a orario ridotto, il giudice del rinvio è del parere che le differenze di ordine fattuale esistenti tra tale causa Oberto e O’Leary e la presente causa impediscano di ritenere che un’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE si imponga, nel caso di specie, con una tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.

39

Tali sono le circostanze alla luce delle quali la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, primo periodo, della [CSSE] debba essere interpretato nel senso che l’ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale [delle scuole europee], delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe».

Sulla domanda di applicazione del procedimento accelerato

40

Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice ha fatto valere che l’applicazione di tale procedimento era giustificata sia dalla necessità di chiarire quanto prima possibile la situazione scolastica dello studente interessato, sia dall’importanza, per tutte le parti contraenti della CSSE, di veder precisata la portata della competenza della Camera dei ricorsi per quanto riguarda dei contenziosi come quello in discussione nel procedimento principale.

41

L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte stabilisce che, quando la natura di una causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte può, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decidere di sottoporre tale causa a procedimento accelerato.

42

Occorre ricordare che tale procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

43

Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, il 21 luglio 2022, che non vi era luogo ad accogliere la domanda di cui al punto 40 della presente sentenza.

44

A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il mero interesse dei singoli, certo legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti ad essi conferiti dal diritto dell’Unione non è idoneo a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte (ordinanza del presidente della Corte del 28 novembre 2013, Sähköalojen ammattiliitto, C‑396/13, EU:C:2013:811, punto 16 e la giurisprudenza ivi citata).

45

Nel caso di specie, e per quanto riguarda, più in particolare, la situazione dello studente interessato, occorre rilevare, da un lato, che risulta dalle argomentazioni esposte nella decisione di rinvio che il 9 settembre 2020 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha ordinato che tale studente fosse ammesso con riserva alla classe superiore durante l’anno scolastico 2020/2021. Dall’altro lato, la Corte è stata investita della presente domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto il 28 giugno 2022, sicché la risposta attesa dalla Corte avrebbe comunque potuto avere eventuali conseguenze concrete per quanto riguarda il percorso scolastico dello studente suddetto soltanto nel corso dell’anno scolastico 2022/2023. Date tali circostanze, non si può concludere per l’esistenza di una situazione di urgenza straordinaria ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 42 della presente sentenza.

46

Inoltre, per quanto legittimo, il supposto interesse delle parti contraenti della CSSE a veder definita quanto prima la questione di interpretazione sollevata con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non appare neanch’esso idoneo a dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

Sulla questione pregiudiziale

47

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del RGSE del 2014 debba essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l’esaurimento della via amministrativa istituita da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.

Sulla competenza della Corte

48

All’udienza, PD e LC hanno formulato dei dubbi riguardo alla competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale nell’ambito della presente causa, facendo valere, in sostanza, che, ai sensi dell’articolo 26 della CSSE, la Corte è legittimata a pronunciarsi su questioni afferenti all’interpretazione di tale convenzione soltanto qualora essa sia investita di una controversia vertente su una tale interpretazione o sull’applicazione di detta convenzione che opponga le parti contraenti di quest’ultima e che non abbia potuto essere risolta in seno al consiglio superiore.

49

Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, il fatto che un simile meccanismo giurisdizionale specifico sia stato istituito al fine di permettere che tali controversie tra parti contraenti della CSSE vengano sottoposte alla Corte non è tale da poter incidere sulla portata della competenza che quest’ultima detiene, inoltre, in virtù dei Trattati stessi, al fine di statuire, conformemente alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE, sull’interpretazione di detti Trattati e degli atti adottati dalle istituzioni, nel caso in cui una tale questione venga sollevata, come nel procedimento principale, davanti ad un giudice di uno degli Stati membri ed esso ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per emettere la propria sentenza e chieda alla Corte di statuire su tale questione.

50

D’altronde, a questo proposito, la Corte ha già statuito che un accordo internazionale come la CSSE, che è stato concluso sul fondamento dell’articolo 235 del Trattato CE (divenuto articolo 308 CE, a sua volta divenuto articolo 352 TFUE) dalle Comunità europee, le quali sono state a tal fine autorizzate dalle decisioni 94/557 e 94/558, costituisce, per quanto riguarda l’Unione europea, un atto adottato da un’istituzione di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE. Le disposizioni di un tale accordo costituiscono dunque, a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo, parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, sicché la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione di tale accordo nonché degli atti adottati in base ad esso (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punti da 29 a 31, nonché la giurisprudenza ivi citata), atti tra cui rientra, segnatamente, il RGSE del 2014.

51

La Corte è dunque competente a statuire in via pregiudiziale sull’interpretazione di detta convenzione e di tale regolamento.

Nel merito

52

In via preliminare, si deve ricordare che il sistema delle scuole europee è un sistema sui generis che attua, mediante un accordo internazionale, una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e l’Unione (sentenza Oberto e O’Leary, punto 32 nonché la giurisprudenza ivi citata).

53

Discende parimenti dalla giurisprudenza che le scuole europee costituiscono un’organizzazione internazionale la quale, nonostante i legami funzionali che intrattiene con l’Unione, resta formalmente distinta da quest’ultima e dai suoi Stati membri (sentenza Oberto e O’Leary, punto 33 nonché la giurisprudenza ivi citata).

54

Pertanto, se è vero che la CSSE costituisce, per quanto riguarda l’Unione e come si è ricordato al punto 50 della presente sentenza, un atto adottato da un’istituzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, essa è disciplinata anche dal diritto internazionale, e più in particolare, dal punto di vista della sua interpretazione, dal diritto internazionale dei trattati (sentenza Oberto e O’Leary, punto 34 nonché la giurisprudenza ivi citata).

55

Il diritto internazionale dei trattati è stato codificato, in sostanza, dalla Convenzione di Vienna. Ai sensi dell’articolo 1 di tale convenzione, questa si applica ai trattati fra Stati. Tuttavia, conformemente all’articolo 3, lettera b), di detta convenzione, il fatto che essa non si applichi agli accordi internazionali conclusi fra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale non pregiudica l’applicazione a tali accordi di tutte le regole enunciate nella Convenzione di Vienna alle quali essi sarebbero sottoposti in virtù del diritto internazionale indipendentemente da questa convenzione (sentenza Oberto e O’Leary, punto 35).

56

Ne consegue che le regole contenute nella Convenzione di Vienna si applicano ad un accordo concluso tra gli Stati membri e un’organizzazione internazionale, come la CSSE, nella misura in cui tali regole sono l’espressione del diritto internazionale generale di natura consuetudinaria. Quest’ultima convenzione deve, di conseguenza, essere interpretata alla luce delle regole suddette, e più specificamente in conformità a quelle contenute nell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, che esprime il diritto consuetudinario internazionale (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punti 36 e 37 nonché la giurisprudenza ivi citata).

57

Nel caso di specie, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE, la Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo che sia stata esaurita la via amministrativa, delle controversie relative all’applicazione di tale convenzione alle persone da essa contemplate, eccezion fatta per il personale amministrativo e tecnico, e relative alla legalità di un atto contestato fondato sulla convenzione suddetta o su regole stabilite in base ad essa e che lede tali persone, adottato nei loro confronti dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola nell’esercizio delle attribuzioni loro conferite dalla citata convenzione. A questo proposito, l’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, della CSSE precisa, inoltre, che le condizioni e le modalità di applicazione relative alle procedure instaurate dinanzi alla Camera dei ricorsi sono determinate, a seconda dei casi, dallo statuto del personale docente o dal regime applicabile ai docenti a orario ridotto oppure dal regolamento generale delle scuole europee.

58

Dall’altro lato, risulta dal combinato disposto dell’articolo 61, A, paragrafo 1, dell’articolo 62, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 66, paragrafi 1 e 5, nonché dell’articolo 67, paragrafo 1, del RGSE del 2014, che le decisioni relative al passaggio alla classe superiore del ciclo secondario adottate dal consiglio di classe competente di una scuola europea sono impugnabili con un ricorso amministrativo da parte dei rappresentanti legali degli alunni soltanto in caso di vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuti come tali dal segretario generale, e che, in caso di rigetto di un tale ricorso da parte di quest’ultimo, tale decisione di rigetto può essere oggetto di un ricorso contenzioso dinanzi alla Camera dei ricorsi.

59

Per quanto riguarda la portata di tali disposizioni del RGSE del 2014, occorre, anzitutto, precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da PD e LC, le disposizioni di cui sopra non possono essere lette nel senso che il ricorso amministrativo, eventualmente seguito da un ricorso contenzioso dinanzi alla Camera dei ricorsi, come da esse previsto, coesisterebbe con un’altra via di ricorso disponibile, che consisterebbe, per i rappresentanti legali dell’allievo interessato, nel presentare direttamente dinanzi ai giudici nazionali un ricorso rivolto contro la decisione di un consiglio di classe che non autorizza il passaggio di tale allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.

60

Infatti, secondo la formulazione stessa dell’articolo 62, paragrafo 1, del RGSE del 2014, contro le decisioni in questione i soggetti legittimati «non possono ricorrere»«se non per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuto tale dal segretario generale», il che comprova che il solo modo, per i rappresentanti legali di un allievo, di contestare una tale decisione consiste, in un primo momento, nel sottoporre al segretario generale il ricorso amministrativo così previsto, restando escluso, in questa fase, qualsiasi ricorso giurisdizionale che sia rivolto direttamente contro la suddetta decisione.

61

Inoltre, come risulta dal combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE, dell’articolo 66, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 67, paragrafo 1, del RGSE del 2014, per quanto riguarda la decisione adottata dal segretario generale a seguito di un siffatto ricorso amministrativo, essa è impugnabile con un ricorso contenzioso unicamente davanti alla Camera dei ricorsi, la quale dispone, in un simile caso, di una competenza giurisdizionale esclusiva in prima e in ultima istanza, relativamente all’esame della legittimità di tale decisione e della decisione del consiglio di classe che non autorizza il passaggio dell’allievo interessato alla classe superiore. A questo proposito, occorre altresì rilevare che l’articolo 27, paragrafo 6, della CSSE precisa che le sentenze della Camera dei ricorsi sono vincolanti per le parti e, se necessario, vengono rese esecutive dalle autorità competenti degli Stati membri, il che parimenti conferma che tali autorità non possono violare l’ambito delle competenze, per loro natura esclusive, conferite alla Camera dei ricorsi.

62

Sulla scorta di tali precisazioni preliminari, e per quanto riguarda la questione se l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che alla Camera dei ricorsi venga conferita una competenza esclusiva come quella risultante dalle disposizioni del RGSE del 2014 menzionate al punto 58 della presente sentenza, occorre, anzitutto, rilevare che la condizione enunciata nel citato articolo 27, paragrafo 2, primo comma, secondo cui le controversie portate dinanzi alla Camera dei ricorsi devono riguardare l’applicazione della CSSE a «persone in essa menzionate», è soddisfatta nel caso di specie.

63

Infatti, non vi è dubbio che rientrano segnatamente in tale categoria di persone gli alunni delle scuole europee, i quali sono i principali beneficiari del sistema e delle strutture d’insegnamento istituite in virtù della CSSE. Il primo considerando di tale convenzione sottolinea, a questo riguardo, che è ai fini dell’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee, onde garantire il buon funzionamento delle istituzioni europee, che sono state create le scuole europee. Tali allievi sono, del resto, espressamente contemplati in numerose disposizioni della CSSE e, segnatamente, nell’articolo 11, punto 3, di quest’ultima, a termini del quale incombe al consiglio superiore stabilire le norme che autorizzano il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo secondario.

64

Per quanto riguarda, poi, la condizione, anch’essa prevista dall’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE, secondo la quale il ricorso deve essere diretto contro un «atto contestato che è basato sulla convenzione o su regole stabilite in base ad essa e che lede [le persone contemplate da quest’ultima]», risulta, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte che tale nozione di «atto lesivo» deve essere oggetto di un’interpretazione estensiva ed essere intesa come comprendente qualsiasi atto suscettibile di incidere direttamente su una determinata situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punti 49 e 53). Orbene, rientra manifestamente in tale ipotesi una decisione che neghi ad un allievo il diritto di accedere alla classe superiore.

65

Dall’altro lato, è pacifico che le decisioni relative al passaggio alla classe superiore del ciclo secondario vengono adottate dal consiglio di classe competente sulla base dell’articolo 61, A, paragrafo 1, del RGSE del 2014, ossia una disposizione adottata dal consiglio superiore in applicazione del combinato disposto dell’articolo 10, primo e secondo comma, e dell’articolo 11, punti 3 e 4, della CSSE. Pertanto, una decisione di un consiglio di classe che non autorizzi un tale passaggio costituisce un atto «basato sulla [CSSE] o su regole stabilite in base ad essa», ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, di detta convenzione.

66

Infine, per quanto riguarda la condizione enunciata in questo medesimo articolo 27, paragrafo 2, primo comma, secondo cui gli atti lesivi impugnabili con un ricorso dinanzi alla Camera dei ricorsi devono essere adottati nei confronti degli interessati «dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola», la Corte, fondandosi sulle regole di interpretazione contenute nell’articolo 31 della Convenzione di Vienna, ha già precisato, al punto 58 della sentenza Oberto e O’Leary, che il solo fatto che gli atti del direttore di una scuola europea non siano espressamente menzionati nella disposizione sopra citata non può avere l’effetto di escludere questi ultimi dall’ambito di applicazione di tale disposizione.

67

Nel caso di specie, occorre verificare se, analogamente a quanto statuito dalla Corte nella sentenza Oberto e O’Leary a proposito di decisioni adottate dal direttore di una scuola europea, le regole enunciate nell’articolo 31 della Convenzione di Vienna permettano di interpretare l’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE nel senso che esso non osta a che la Camera dei ricorsi abbia, in virtù delle disposizioni del RGSE del 2014 contemplate al punto 58 della presente sentenza, una competenza esclusiva a conoscere delle decisioni di non autorizzare il passaggio di un allievo di una scuola europea alla classe superiore, anche quando tali decisioni promanino non già dal consiglio superiore o dal consiglio d’amministrazione di tale scuola, bensì da un consiglio di classe.

68

A questo proposito, per quanto riguarda l’articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna, occorre ricordare che, ai sensi di tale disposizione, un trattato deve essere interpretato in base al significato usuale da attribuire ai termini del trattato stesso nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.

69

Orbene, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, il contesto normativo nel quale si iscrivono i termini «atto (…) adottato (…) dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola» contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE, occorre, in primo luogo, tener conto del fatto che, in virtù dell’articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, di detta convenzione, le condizioni e le modalità di applicazione relative ai procedimenti instaurati dinanzi alla Camera dei ricorsi sono stabilite, a seconda dei casi, segnatamente dal regolamento generale delle scuole europee (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punto 59). Infatti, nel caso di specie, le norme che conferiscono alla Camera dei ricorsi una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere, previo esperimento del ricorso amministrativo previsto, dei ricorsi contenziosi relativi alle decisioni di un consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore e quelle che precisano le modalità di tali ricorsi sono contenute in tale regolamento generale, ossia il RGSE del 2014.

70

In secondo luogo, come si è già rilevato al punto 65 della presente sentenza, le regole che conferiscono al consiglio di classe il potere di pronunciarsi sul passaggio degli allievi alla classe superiore e che disciplinano tale passaggio sono anch’esse contenute nel RGSE del 2014 e sono dunque state adottate dal consiglio superiore in virtù dei poteri di cui questo è investito in virtù delle disposizioni dell’articolo 10, primo e secondo comma, e dell’articolo 11, punti 3 e 4, della CSSE. Pertanto, se l’atto controverso nel procedimento principale, promanando da un consiglio di classe, non è, senza dubbio, stato adottato direttamente dal consiglio superiore, esso è stato nondimeno adottato da tale consiglio di classe in virtù dei poteri circoscritti di cui quest’ultimo risulta investito in virtù di un atto emesso dal consiglio superiore.

71

In terzo luogo, la competenza esclusiva spettante alla Camera dei ricorsi in virtù dell’articolo 67 del RGSE del 2014 riguarda primariamente la decisione mediante la quale il segretario generale abbia statuito sul ricorso proposto dai rappresentanti legali dell’allievo interessato contro la decisione del consiglio di classe che non ha autorizzato il passaggio di tale allievo alla classe superiore. Orbene, come risulta dall’articolo 7, primo comma, punto 2, dall’articolo 12, punto 2, e dall’articolo 14 della CSSE, il segretario generale è un organo comune a tutte le scuole europee designato dal consiglio superiore, legittimato a rappresentare quest’ultimo e responsabile dinanzi a tale consiglio. Da ciò deriva che gli atti di tale segretario generale possono in definitiva essere imputati al consiglio stesso. Più specificamente ciò si verifica nel caso in cui tali atti vengano adottati dal segretario generale sulla base di una autorizzazione promanante da detto consiglio quale quella risultante dall’articolo 62 del RGSE del 2014.

72

Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, gli obiettivi perseguiti dalla CSSE, come risulta dal primo considerando di tale convenzione, le scuole europee sono state create per assicurare l’«istruzione in comune dei figli dei dipendenti» dell’Unione, e ciò in vista del «buon funzionamento delle istituzioni» di quest’ultima.

73

Orbene come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 75 delle sue conclusioni, il fatto di concentrare in capo ad un unico giudice specializzato, integrato nell’organizzazione internazionale che le scuole europee costituiscono, il controllo giurisdizionale degli atti dei consigli di classe afferenti al passaggio alla classe superiore degli alunni di queste scuole, è tale da poter contribuire ad un’uniformità di approccio procedurale e giurisprudenziale e al perseguimento di tale obiettivo di istruzione in comune e dello stesso livello, in condizioni egualitarie nell’insieme delle scuole suddette.

74

Pertanto, discende dalle considerazioni esposte ai punti da 69 a 73 della presente sentenza che, sebbene gli atti dei consigli di classe non siano espressamente menzionati nell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, della CSSE, il contesto normativo nel quale tale disposizione si iscrive e gli obiettivi perseguiti dalla CSSE permettono di affermare che l’estensione di competenza operata a beneficio della Camera dei ricorsi tramite le disposizioni del RGSE del 2014 contemplate al punto 58 della presente sentenza non viola la suddetta disposizione della CSSE.

75

Per quanto riguarda l’articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e b), della Convenzione di Vienna, occorre ricordare come da esso risulti che, ai fini dell’interpretazione di un trattato, si deve tener conto, oltre che del contesto, da un lato, di qualsiasi accordo successivo intervenuto tra le parti in merito all’interpretazione del trattato o all’applicazione delle sue disposizioni e, dall’altro, di ogni successiva prassi seguita nell’applicazione di tale trattato dalla quale risulti l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato stesso.

76

A questo proposito, la Corte ha già avuto l’occasione di sottolineare che non era né vietato né inusuale, nel diritto internazionale, prevedere la possibilità per le parti di un accordo internazionale di precisare l’interpretazione di quest’ultimo, man mano che la loro volontà comune riguardo alla portata di tale accordo evolveva. Simili precisazioni possono essere apportate dalle parti stesse oppure da un organo istituito da queste ultime e da esse investito di un potere decisionale vincolante nei loro confronti. Tali atti interpretativi hanno, in questo caso, gli effetti giuridici scaturenti dall’articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Vienna [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE‑Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punti 233234].

77

La Corte ha, inoltre, già statuito che, per determinare la portata dei termini «atto adottato dal consiglio superiore o dal consiglio di amministrazione di una scuola», contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della CSSE, occorreva, segnatamente, in conformità all’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Vienna, fare riferimento a qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione della prima di dette convenzioni (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punti 60 e 62).

78

Orbene, nel caso di specie, occorre sottolineare, in primo luogo, che, come risulta dall’articolo 8, paragrafo 1, della CSSE, il Consiglio superiore è segnatamente composto «dal rappresentante o dai rappresentanti a livello ministeriale dei singoli Stati membri [dell’Unione], autorizzato(i) a impegnare i governi di detti Stati membri», nonché da un membro della Commissione europea.

79

Ne consegue che le disposizioni del RGSE del 2014 e, segnatamente, gli articoli 62, 66 e 67 di quest’ultimo, avendo, da un lato, introdotto la possibilità di presentare un ricorso amministrativo al segretario generale contro le decisioni di un consiglio di classe che non autorizzano il passaggio di un alunno alla classe superiore del ciclo secondario e, dall’altro, conferito alla Camera dei ricorsi una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere di un ricorso contenzioso diretto contro la decisione adottata dal segretario generale a seguito del suddetto ricorso amministrativo, sono state adottate da rappresentanti debitamente autorizzati dei suddetti Stati membri e dell’Unione legittimati a impegnare questi ultimi.

80

In secondo luogo, malgrado che l’articolo 26 della CSSE conferisca alla Corte una competenza a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione di tale convenzione che non siano state risolte in sede di consiglio superiore, l’adozione degli articoli 62, 66 e 67 del RGSE del 2014 e, ancor prima, quella delle corrispondenti disposizioni del RGSE del 2005, non hanno portato alcuna delle suddette parti contraenti ad adire la Corte al fine di prevenire o di rimettere in discussione l’adozione di tali norme. Pertanto, l’adozione stessa di queste disposizioni del RGSE del 2014 ad opera delle parti contraenti della CSSE riunite in seno al consiglio superiore pare attestare un consenso tra tali parti in merito all’applicazione e all’interpretazione che sono state fatte delle disposizioni della CSSE al momento dell’adozione delle summenzionate disposizioni del RGSE del 2014.

81

Oltre a ciò, dette parti contraenti non hanno neppure contestato o rimesso in discussione, se del caso avvalendosi del meccanismo previsto dall’articolo 26 della CSSE, l’applicazione sistematica che delle disposizioni degli articoli 62, 66 e 67 del RGSE del 2014 e delle analoghe disposizioni precedentemente contenute nel RGSE del 2005 è stata successivamente fatta, da un lato, dal segretario generale, chiamato a conoscere di ricorsi amministrativi diretti contro decisioni di consigli di classe che non avevano autorizzato il passaggio di un allievo alla classe superiore del ciclo secondario, e, dall’altro, dalla Camera dei ricorsi, chiamata a conoscere di ricorsi contenziosi diretti contro le decisioni del segretario generale e che ha sistematicamente esercitato la competenza giurisdizionale di cui risulta investita in virtù dell’articolo 67 del RGSE del 2014.

82

Alla luce di tali circostanze, l’adozione, da parte del consiglio superiore, degli articoli 62, 66 e 67 del RGSE del 2014 e, prima ancora, delle analoghe disposizioni contenute nel RGSE del 2005, nonché l’applicazione di tali disposizioni, senza interruzioni da allora, tanto ad opera del segretario generale quanto da parte della Camera dei ricorsi, senza che le parti contraenti della CSSE abbiano contestato l’adozione di tali norme e l’applicazione delle stesse, sono idonee ad attestare l’esistenza, se non di un accordo successivo intervenuto tra tali parti in merito all’interpretazione di detta convenzione e all’applicazione delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera a), della Convenzione di Vienna, almeno di una prassi da cui risulta l’accordo delle parti relativamente a tale interpretazione ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), della convenzione suddetta. Infatti, l’assenza di contestazioni sollevate dalle parti della CSSE nei confronti di detta applicazione ininterrotta deve essere considerata come una condotta di tali parti che traduce il loro tacito consenso all’applicazione di cui sopra e dunque come una prassi nel senso suddetto.

83

Orbene, un tale accordo e/o una tale prassi sono suscettibili di prevalere sul tenore letterale dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, prima frase, della CSSE. Ne consegue che tale disposizione deve essere letta nel senso che essa non osta a che le decisioni dei consigli di classe delle scuole europee che non autorizzano il passaggio di un allievo alla classe superiore siano, in linea di principio, considerate come rientranti nell’ambito della disposizione suddetta (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punti da 65 a 67).

84

Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che la Camera dei ricorsi dispone, in virtù dell’articolo 67, paragrafo 1, del RGSE del 2014, di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, previo esaurimento della via amministrativa istituita dall’articolo 62, paragrafo 1, di detto regolamento, su qualsiasi controversia relativa alla decisione del consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario, e che una tale competenza esclusiva non viola l’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE.

85

Occorre ancora precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da PD e LC, una siffatta interpretazione delle pertinenti disposizioni della CSSE e del RGSE del 2014 non pregiudica il diritto degli interessati ad una tutela giurisdizionale effettiva.

86

A questo proposito, risulta dai punti 52 e 72 della presente sentenza che il sistema delle scuole europee è un sistema sui generis, istituito mediante un accordo internazionale, frutto di impegni contratti tra l’Unione e i suoi Stati membri, che trova la propria ragion d’essere in una volontà di tali parti di assicurare il buon funzionamento delle istituzioni dell’Unione. Pur incarnando un’organizzazione internazionale distinta dall’Unione, il sistema delle scuole europee è, dunque, legato in maniera molto stretta all’Unione sul piano funzionale, come si è ricordato al punto 53 della presente sentenza. Il terzo e il quarto considerando delle decisioni 94/557 e 94/558 sottolineano, d’altronde, che la conclusione della CSSE da parte dell’Unione è stata segnatamente guidata dalla circostanza che la partecipazione dell’Unione all’attuazione di tale convenzione, esercitando le competenze che risultano dalle norme stabilite da quest’ultima e mediante futuri atti adottati conformemente alle sue disposizioni, è apparsa necessaria per conseguire gli obiettivi dell’Unione.

87

Come la Commissione ha sostenuto all’udienza e l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 97 delle sue conclusioni, l’ordinamento giuridico introdotto dai Trattati istitutivi dell’Unione rappresenta un insieme di norme di diritto internazionale pattizio che possono rivelarsi pertinenti ai fini dell’interpretazione della CSSE, come risulta dall’articolo 31, paragrafo 3, lettera c), della Convenzione di Vienna. Infatti, quest’ultima disposizione, che codifica il diritto internazionale consuetudinario, prevede che, nell’interpretare un trattato, si terrà conto, oltre che del contesto, delle pertinenti norme di diritto internazionale applicabili nelle relazioni tra le parti, nel novero delle quali figurano segnatamente gli altri trattati conclusi dalle parti contraenti del trattato costituente l’oggetto di tale interpretazione [v. CIJ, causa relativa a talune questioni concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale (Djibouti c. Francia), sentenza del 4 giugno 2008, Recueil 2008, pag. 219, §§ da 112 a 114]. Orbene, nel caso di specie, la CSSE è stata conclusa dagli Stati membri dell’Unione e dall’Unione stessa, laddove i primi sono parti dei trattati che istituiscono la seconda e quest’ultima deve la sua esistenza, la sua personalità giuridica e le sue competenze a tali trattati.

88

A questo proposito, occorre altresì ricordare che gli accordi internazionali conclusi dall’Unione devono essere pienamente compatibili con i Trattati nonché con i principi costituzionali che ne derivano, tra i quali figurano, segnatamente, le garanzie sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») [v., in tal senso, parere 1/17 (Accordo CETA UE‑Canada), del 30 aprile 2019, EU:C:2019:341, punti 165167 nonché la giurisprudenza ivi citata].

89

Per quanto riguarda la CSSE, discende segnatamente dalle considerazioni svolte ai punti da 86 a 88 della presente sentenza che i principi generali del diritto dell’Unione devono al contempo presiedere all’interpretazione di tale convenzione ed essere debitamente presi in considerazione e rispettati dagli organi da essa istituiti allorché questi esercitano le competenze che scaturiscono dalle norme stabilite da detta convenzione e adottano atti conformemente alle sue disposizioni (v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2011, Miles e a., C‑196/09, EU:C:2011:388, punto 43, nonché sentenza Oberto e O’Leary, punto 74).

90

Per quanto riguarda, più in particolare, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che viene in questione nella presente fattispecie, secondo una costante giurisprudenza tale principio costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che discende dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato nell’articolo 47 della Carta (sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a., C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19, EU:C:2021:393, punto 190 nonché la giurisprudenza ivi citata).

91

Inoltre, risulta dal quarto considerando, quinto trattino, della CSSE che tra gli obiettivi di quest’ultima rientra quello di assicurare una tutela giurisdizionale adeguata contro gli atti del consiglio superiore o dei consigli d’amministrazione delle scuole europee e che un tale obiettivo ha presieduto all’istituzione della Camera dei ricorsi (v., in tal senso, sentenza Oberto e O’Leary, punto 48).

92

A questo proposito, per quanto riguarda, anzitutto, la Camera dei ricorsi in quanto tale, la Corte ha già statuito che tale istanza soddisfa tutti i requisiti per essere considerata una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, segnatamente l’origine legale di tale organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio del procedimento dinanzi ad esso, il fatto che detto organismo applichi norme giuridiche, nonché la sua indipendenza, salvo il requisito consistente nell’appartenenza ad uno degli Stati membri (sentenza Oberto e O’Leary, punto 72 nonché la giurisprudenza ivi citata).

93

Inoltre, quanto alla circostanza che la Camera dei ricorsi statuisce in prima e in ultima istanza, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 47 della Carta, il principio della tutela giurisdizionale effettiva sancisce non il diritto di accedere ad un doppio grado di giurisdizione, bensì soltanto quello di accesso ad un giudice (sentenza Oberto e O’Leary, punto 73 nonché la giurisprudenza ivi citata).

94

Infine, per quanto riguarda l’estensione della competenza giurisdizionale conferita alla Camera dei ricorsi relativamente alle decisioni di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore, risulta dall’articolo 62, paragrafo 1, del RGSE del 2014 che simili decisioni di un consiglio di classe possono essere impugnate con un ricorso da parte dei rappresentanti legali degli allievi soltanto per vizio di forma o fatto nuovo, riconosciuti tali dal segretario generale sulla base del fascicolo fornito dalla scuola e dai rappresentanti legali dell’allievo.

95

Tale disposizione stabilisce che per «vizio di forma» si intende ogni violazione di una norma di diritto relativa alla procedura da seguire per il passaggio alla classe superiore, tale che, se non fosse stata commessa, la decisione del consiglio di classe sarebbe stata diversa, precisando al tempo stesso, segnatamente, a questo proposito, che le modalità di organizzazione pratica degli esami sono di competenza delle scuole e non possono essere considerate come un vizio di forma. Per «fatto nuovo» si intende ogni elemento che non sia stato portato a conoscenza del consiglio di classe perché sconosciuto a tutti – insegnanti, genitori, studente – al momento della deliberazione da parte di detto consiglio e che avrebbe potuto influenzare la sua decisione, con la precisazione che un fatto noto ai genitori, ma non portato a conoscenza del consiglio di classe, non può essere qualificato come elemento nuovo ai sensi della suddetta disposizione.

96

L’articolo 62, paragrafo 1, del RGSE del 2014 precisa, inoltre, nel suo ultimo comma, che le valutazioni relative alle capacità degli studenti e l’attribuzione di un voto per un componimento o per un lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico rientrano nel potere discrezionale esclusivo del consiglio di classe e che tali valutazioni non possono essere impugnate mediante ricorso.

97

Come risulta da decisioni emesse dalla Camera dei ricorsi che la Scuola europea di Varese ha prodotto in giudizio, le disposizioni dell’articolo l’articolo 62, paragrafo 1, del RGSE del 2014, pur essendo dedicate al ricorso amministrativo esperibile davanti al segretario generale, condizionano, in via di conseguenza, anche la portata della competenza giurisdizionale di tale camera in caso di ricorso proposto dai rappresentanti legali dell’allievo contro una decisione del segretario generale di rigetto del ricorso amministrativo inizialmente proposto dinanzi ad esso.

98

Orbene, un ricorso giurisdizionale pur così delimitato al fine, segnatamente, di preservare il margine di discrezionalità di ordine didattico che deve necessariamente spettare al collegio dei professori che hanno dispensato degli insegnamenti all’allievo il cui passaggio alla classe superiore è l’oggetto di un esame e di una decisione di tale collegio, non lede il principio della tutela giurisdizionale effettiva, purché per «violazione di una norma di diritto relativa alla procedura da seguire per il passaggio ad una classe superiore», ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del RGSE del 2014, si intenda, in senso ampio, la violazione di qualsiasi regola sia strettamente procedurale che di merito che deve necessariamente essere osservata nelle deliberazioni dei consigli di classe. Come risulta dal punto 89 della presente sentenza, tra tali regole figurano, segnatamente, i principi generali del diritto dell’Unione applicabili, di cui la Camera dei ricorsi deve, di conseguenza, assicurare il rispetto qualora si trovi investita di un ricorso relativo ad una decisione del consiglio di classe di non autorizzare il passaggio di un allievo alla classe superiore.

99

Pertanto, per quanto riguarda la portata del controllo esercitato da tale Camera dei ricorsi riguardo alla motivazione di una siffatta decisione del consiglio di classe, il principio della tutela giurisdizionale effettiva esige, segnatamente, che, fatto salvo l’ampio margine di discrezionalità summenzionato inerente alla funzione deliberativa conferita al consiglio di classe, un tale controllo verta, quantomeno, sulla verifica dell’assenza di eccesso di potere o di sviamento di potere, di errore di diritto o di errore manifesto di valutazione [v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 145, nonché del 15 aprile 2021, FV/Consiglio, C‑875/19 P, EU:C:2021:283, punto 65 e la giurisprudenza ivi citata].

100

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni sopra svolte, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, della CSSE e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del RGSE del 2014 deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l’esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.

Sulle spese

101

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

Il combinato disposto dell’articolo 27, paragrafo 2, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, conclusa a Lussemburgo il 21 giugno 1994 tra gli Stati membri e le Comunità europee, e degli articoli 61, 62, 66 e 67 del regolamento generale delle scuole europee, nella sua versione n. 2014‑03‑D‑14‑fr‑11, deve essere interpretato nel senso che la Camera dei ricorsi dispone di una competenza esclusiva in prima e in ultima istanza a statuire, dopo l’esaurimento della via amministrativa prevista da detto regolamento generale, su qualsiasi controversia vertente sulla legittimità della decisione di un consiglio di classe di una scuola europea di non autorizzare il passaggio di un allievo ad una classe superiore del ciclo secondario.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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