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Document 62022CJ0343

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2023.
PT contro VB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni – Articolo 34, paragrafo 2 – Atto introduttivo del giudizio nello Stato di origine – Notifica regolare di un precetto esecutivo seguita da una notifica irregolare di un atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero.
Causa C-343/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:276

 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

30 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Convenzione di Lugano II – Procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni – Articolo 34, paragrafo 2 – Atto introduttivo del giudizio nello Stato di origine – Notifica regolare di un precetto esecutivo seguita da una notifica irregolare di un atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero»

Nella causa C‑343/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) con decisione del 20 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 27 maggio 2022, nel procedimento

PT

contro

VB,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan (relatore), presidente di sezione, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;

per il governo svizzero, da M. Kähr e L. Lanzrein, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Ernst e S. Noë, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008 (GU 2009, L 147, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Lugano II»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone PT a VB in merito ad una dichiarazione che constata l’esecutività in Germania di una decisione emessa da un organo giurisdizionale svizzero.

Contesto giuridico

Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965

3

L’articolo 5 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, è così formulato:

«L’Autorità centrale dello Stato richiesto procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:

a)

secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b)

oppure secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

Salvo il caso previsto al comma precedente, lettera b), l’atto può sempre essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.

Se l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma, l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua o in una delle lingue ufficiali del suo Paese.

La parte della richiesta conforme alla formula modello allegata alla presente Convenzione, che contiene gli elementi essenziali dell’atto, viene consegnata al destinatario».

Convenzione di Lugano II

4

La Convenzione di Lugano II è stata firmata dalla Comunità europea, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica d’Islanda, dal Regno di Norvegia e dalla Confederazione svizzera.

5

L’articolo 34, paragrafo 2, di tale convenzione recita:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(…)

2.

se la domanda giudiziale [atto introduttivo del giudizio] o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale [da consentirgli di] presentare le proprie difese[,] eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

6

L’articolo 38, paragrafo 1, della convenzione summenzionata recita:

«Le decisioni emesse in uno Stato vincolato dalla presente convenzione e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

7

L’articolo 53 della medesima convenzione prevede quanto segue:

«1.   La parte che chiede il riconoscimento di una decisione o il rilascio di una dichiarazione di esecutività deve produrre una copia della decisione che presenti tutte le condizioni di autenticità.

2.   Salvo l’articolo 55, la parte che chiede una dichiarazione di esecutività deve inoltre produrre l’attestato di cui all’articolo 54».

8

L’articolo 54 della Convenzione di Lugano II così dispone:

«Il giudice o l’autorità competente dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato utilizzando il formulario riportato nell’allegato V della presente convenzione».

9

L’articolo III, paragrafo 1, del Protocollo n. 1, relativo ad alcuni problemi di competenza, procedura ed esecuzione della Convenzione di Lugano II, dispone quanto segue:

«La Svizzera si riserva il diritto di dichiarare, all’atto della ratifica, che non applicherà la seguente parte dell’articolo 34, paragrafo 2:

“eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione”.

Qualora la Svizzera formuli tale dichiarazione, le altre parti contraenti applicano la stessa riserva alle decisioni emesse dai giudici svizzeri».

10

Conformemente a tale riserva, la Confederazione svizzera ha dichiarato che non applicherà la parte in questione dell’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II.

Diritto svizzero

11

L’articolo 38, paragrafo 2, della legge federale sull’esecuzione per debiti e sul fallimento, dell’11 aprile 1889, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (RS 281.1; in prosieguo: la «LE»), così dispone:

«L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppure in via di fallimento».

12

Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, di tale legge:

«La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’Ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:

1.

il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rappresentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto in Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’Ufficio d’esecuzione;

2.

il nome ed il domicilio del debitore e, se del caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;

3.

l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;

4.

il titolo giustificativo del credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito».

13

L’articolo 69 della legge summenzionata prevede quanto segue:

«1   Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’Ufficio d’esecuzione stende il precetto esecutivo.

2   Il precetto contiene:

1.

le indicazioni della domanda d’esecuzione;

2.

l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il credito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la prestazione di garanzie, di fornirle;

3.

l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per esso in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’Ufficio d’esecuzione (“fare opposizione”) entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

4.

la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso».

14

L’articolo 71, paragrafo 1, della medesima legge stabilisce:

«Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debitore».

15

L’articolo 74, paragrafo 1, della LE così dispone:

«Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo, verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’Ufficio d’esecuzione».

16

Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, di tale legge, l’opposizione sospende l’esecuzione.

17

L’articolo 79 della medesima legge ha il seguente tenore:

«Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che rimuove espressamente l’opposizione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

18

Il 19 gennaio 2013, su domanda di VB, l’Ufficio d’esecuzione di Ginevra (Svizzera) ha notificato a PT, domiciliato in Germania, un precetto di pagamento per debiti relativi a canoni di locazione. Il 28 gennaio 2013, PT ha proposto opposizione contro tale precetto, ai sensi dell’articolo 74 della LE.

19

VB ha convenuto PT dinanzi al Tribunale per le cause in materia di affitti e locazioni del Cantone di Ginevra (Svizzera), senza chiedere il rigetto dell’opposizione. Tale giudice ha tentato di notificare l’atto di citazione, redatto in lingua francese, presso il domicilio di PT, in Germania. Quest’ultimo, che non conosceva la lingua francese, ha rifiutato tale notifica in assenza di una traduzione dell’atto di citazione in lingua tedesca. Secondo il giudice del rinvio, PT non ha ricevuto alcun’altra informazione nel prosieguo del procedimento. Con sentenza in data 30 gennaio 2014, notificata in forma pubblica, il Tribunale per le cause in materia di affitti e locazioni ha condannato PT a pagare un importo complessivo di 4120,70 franchi svizzeri (CHF) (EUR 4090 circa), maggiorato di interessi. L’opposizione al precetto esecutivo non è stata dichiarata rimossa in tale sentenza.

20

VB ha proposto dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania) un’istanza per il rilascio di una dichiarazione di esecutività in Germania della sentenza del 30 gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, e dell’articolo 53 della Convenzione di Lugano II. Egli ha prodotto a tal fine delle copie certificate conformi e tradotte di detta sentenza nonché dell’attestato contemplato dall’articolo 54 della convenzione summenzionata. Avendo tale giudice accolto l’istanza suddetta, PT ha proposto appello contro tale decisione dinanzi all’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania).

21

Tale giudice ha respinto l’appello proposto, giudicando che l’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II non ostava al riconoscimento della sentenza del 30 gennaio 2014. A suo avviso, occorreva considerare quale atto introduttivo del giudizio il precetto esecutivo regolarmente notificato al convenuto il 19 gennaio 2013.

22

PT ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.

23

Secondo tale giudice, il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato, ma la notificazione dell’atto di citazione non soddisfaceva le condizioni previste dall’articolo 5, primo comma, della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, a motivo dell’assenza di una traduzione in lingua tedesca di tale atto. Il giudice del rinvio ritiene che, in mancanza di tale traduzione, la notifica non permettesse a PT di presentare le proprie difese.

24

Poiché la notifica del precetto esecutivo è stata seguita da una notifica irregolare dell’atto di citazione, occorre, secondo il giudice del rinvio, stabilire quale di questi atti debba essere considerato come l’atto introduttivo del giudizio.

25

Alla luce di tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 34, punto 2, della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che l’atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme, promossa dopo l’emissione di un precetto esecutivo svizzero e senza presentazione di un’istanza di rimozione dell’opposizione proposta contro tale precetto, costituisce l’atto introduttivo del giudizio».

Sulla questione pregiudiziale

26

Con la sua questione unica, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II debba essere interpretato nel senso che l’atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero, promossa dopo l’emissione di un precetto esecutivo svizzero e senza presentazione di un’istanza di rimozione dell’opposizione proposta contro tale precetto, costituisce l’atto introduttivo del giudizio, ai sensi della disposizione sopra citata.

27

Occorre ricordare che la Convenzione di Lugano II è redatta in termini quasi identici a quelli dei corrispondenti articoli contenuti nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e che occorre assicurare un’interpretazione convergente delle disposizioni equivalenti di tali strumenti normativi (sentenza del 2 maggio 2019, Pillar Securitisation (C‑694/17, EU:C:2019:345, punto 27).

28

Risulta dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 – norma corrispondente all’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II – che il giudice dello Stato membro richiesto è tenuto a rifiutare o a revocare, in caso di ricorso, l’esecuzione di una decisione straniera emessa in contumacia, qualora l’atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese, a meno che egli non abbia impugnato tale decisione dinanzi ai giudici dello Stato membro di origine pur avendone avuto la possibilità (sentenza del 6 settembre 2012, Trade Agency, C‑619/10, EU:C:2012:531, punto 32).

29

Riguardo a quest’ultimo aspetto, poiché la Confederazione svizzera ha notificato una riserva ai sensi dell’articolo III, paragrafo 1, del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lugano II per quanto concerne l’applicazione della parte dell’articolo 34, paragrafo 2, di detta convenzione, menzionata al punto 9 della presente sentenza, relativa alla presentazione di ricorsi contro la decisione straniera emessa in contumacia, le altre parti contraenti applicano la medesima riserva nei confronti delle decisioni dei giudici svizzeri.

30

Di conseguenza, nell’ambito dell’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II e in riferimento ai rapporti con la Confederazione svizzera, il rifiuto di esecuzione della decisione straniera si impone, senza eccezioni, qualora l’atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente non sia stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese.

31

Nel caso di specie, un tale rifiuto si impone, ad avviso del giudice del rinvio, qualora si consideri quale atto introduttivo del giudizio non il precetto esecutivo emesso dall’Ufficio d’esecuzione, bensì l’atto di citazione successivamente presentato dinanzi al Tribunale del Cantone di Ginevra.

32

Risulta dalla giurisprudenza della Corte che la nozione di atto introduttivo del giudizio o di atto equivalente designa l’atto o gli atti, la cui comunicazione o notificazione al convenuto, effettuata regolarmente e in tempo utile, pone quest’ultimo in grado di far valere i propri diritti prima che venga emessa una sentenza esecutiva nello Stato d’origine (sentenza del 13 luglio 1995, Hengst Import, C‑474/93, EU:C:1995:243, punto 19).

33

Sulla scorta di tale definizione, la Corte ha considerato quale atto introduttivo del giudizio un’ingiunzione di pagamento di diritto tedesco (Zahlungsbefehl), la cui notifica permette al richiedente, in assenza di opposizione, di ottenere una decisione esecutiva (sentenza del 16 giugno 1981, Klomps, 166/80, EU:C:1981:137, punto 9), nonché un’ingiunzione di pagamento di diritto italiano (decreto ingiuntivo) notificata congiuntamente con il ricorso (sentenza del 13 luglio 1995, Hengst Import, C‑474/93, EU:C:1995:243, punti 20 e 21).

34

Per contro, la Corte ha considerato che non rispondeva a tale definizione dell’atto introduttivo del giudizio un’autorizzazione all’esecuzione di diritto tedesco (Vollstreckungsbefehl), di per sé stessa esecutiva ed emessa a seguito della notifica di un’ingiunzione di pagamento (sentenza del 16 giugno 1981, Klomps, 166/80, EU:C:1981:137, punto 9).

35

Ne consegue che, in caso di concatenazione di due procedimenti che permettono entrambi di ottenere, al termine degli stessi, una decisione esecutiva vertente sul medesimo obbligo, l’instaurazione del primo procedimento può valere quale atto introduttivo del giudizio del secondo procedimento, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II, soltanto qualora vi sia unità funzionale tra i due.

36

Nel caso di specie, risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte che, nel diritto svizzero, il procedimento di rilascio del precetto esecutivo dinanzi all’Ufficio d’esecuzione è distinto dal procedimento giurisdizionale applicabile ad un’azione per riscossione di somme.

37

Nell’ambito del primo procedimento, il debitore può, in conformità dell’articolo 74, paragrafo 1, della LE, proporre opposizione contro il precetto esecutivo entro un termine di dieci giorni. L’opposizione provoca l’arresto del procedimento dinanzi all’Ufficio d’esecuzione e costringe il creditore ad agire per via giudiziaria. A norma dell’articolo 79 della LE, il creditore può chiedere la prosecuzione dell’esecuzione soltanto fondandosi su una decisione esecutiva che rimuove espressamente l’opposizione. È nell’ambito di un procedimento ordinario per riscossione di somme, successivamente instaurato, che il giudice potrà statuire al tempo stesso sul rigetto definitivo dell’opposizione.

38

Il secondo procedimento, vale a dire l’azione per riscossione di somme in via giudiziaria, è autonoma rispetto alla procedura di esecuzione per debiti. Certamente, l’azione per la riscossione di somme attraverso un procedimento giurisdizionale mira a recuperare un credito che ha costituito l’oggetto di un’azione esecutiva con l’ausilio di un precetto di pagamento, in conformità degli articoli 38, 67 e 69 della LE. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, l’instaurazione dell’azione per riscossione di somme senza proposizione di un’istanza di rimozione dell’opposizione non è intesa a concludere la procedura di esecuzione sospesa in ragione dell’opposizione proposta, la quale non è, per parte sua, il necessario presupposto dell’azione per riscossione di somme.

39

Pertanto, nella misura in cui la rimozione dell’opposizione non è stata richiesta nell’ambito del giudizio instaurato con l’azione per riscossione di somme, occorre considerare, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, che non esiste unità funzionale tra il procedimento di esecuzione e l’azione per riscossione di somme in via giudiziale, unità che permetterebbe di considerare il precetto esecutivo come un atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II.

40

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione di Lugano II deve essere interpretato nel senso che l’atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero, promossa dopo l’emissione di un precetto esecutivo svizzero e senza presentazione di un’istanza di rimozione dell’opposizione proposta contro tale precetto, costituisce l’atto introduttivo del giudizio, ai sensi della disposizione sopra citata.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

L’articolo 34, paragrafo 2, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, la cui conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

l’atto di citazione relativo ad un’azione per riscossione di somme ai sensi del diritto svizzero, promossa dopo l’emissione di un precetto esecutivo svizzero e senza presentazione di un’istanza di rimozione dell’opposizione proposta contro tale precetto, costituisce l’atto introduttivo del giudizio, ai sensi della disposizione sopra citata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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