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Document 62022CJ0319

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 novembre 2023.
    Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. contro Scania CV AB.
    Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli – Articolo 61, paragrafi 1 e 2 – Allegato X, punto 6.1 – Operatori indipendenti – Informazioni “facilmente accessibili sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente” – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) – Trattamento dei dati personali – Obbligo legale imposto ai costruttori di automobili di mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli (VIN).
    Causa C-319/22.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:837

     SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    9 novembre 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli – Articolo 61, paragrafi 1 e 2 – Allegato X, punto 6.1 – Operatori indipendenti – Informazioni “facilmente accessibili sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente” – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) – Trattamento dei dati personali – Obbligo legale imposto ai costruttori di automobili di mettere a disposizione degli operatori indipendenti i numeri di identificazione dei veicoli (VIN)»

    Nella causa C‑319/22,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), con decisione del 4 maggio 2022, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2022, nel procedimento

    Gesamtverband Autoteile-Handel eV

    contro

    Scania CV AB,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), M. Safjan, N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il Gesamtverband Autoteile-Handel eV, da E. Macher, M. Sacré e P. Schmitz, Rechtsanwälte;

    per la Scania CV AB, da F. Hübener, B. Lutz e D. Wendel, Rechtsanwälte;

    per la Commissione europea, da A. Bouchagiar, M. Huttunen e M. Noll-Ehlers, in qualità di agenti;

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 maggio 2023,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1), nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Gesamtverband Autoteile-Handel eV (in prosieguo: il «Gesamtverband»), un’associazione di categoria tedesca del commercio all’ingrosso di componenti per automobili, e la Scania CV AB (in prosieguo: la «Scania»), un costruttore di veicoli svedese, in merito alla messa a disposizione, da parte di quest’ultimo, delle informazioni diagnostiche di bordo (OBD) dei veicoli, nonché delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.

    Contesto normativo

    Regolamento 2018/858

    3

    I considerando 50, 52 e 62 del regolamento 2018/858 enunciano quanto segue:

    «(50)

    Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi che forniscono tali informazioni. (...)

    (...)

    (52)

    Al fine di garantire una concorrenza efficace sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli e di precisare che tra le informazioni in questione rientrano anche quelle che devono essere fornite agli operatori indipendenti diversi dai riparatori, in modo da assicurare che il mercato della riparazione e della manutenzione indipendenti nel suo complesso possa competere con i concessionari autorizzati, indipendentemente dal fatto che il costruttore del veicolo fornisca tali informazioni ai riparatori e concessionari autorizzati o utilizzi esso stesso tali informazioni a fini di riparazione e manutenzione, è necessario stabilire i dettagli delle informazioni da fornire ai fini dell’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.

    (...)

    (62)

    Ogniqualvolta le misure previste dal presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere effettuato in conformità del [RGPD]

    (..)».

    4

    L’articolo 3, punti 40, 45, 48 e 49, del regolamento 2018/858 è così formulato:

    «Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per:

    (...)

    40)

    “costruttore”: una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell’omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente o dell’omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente in questione;

    (...)

    45)

    “operatore indipendente”: una persona fisica o giuridica, diversa da un concessionario o da un riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi; indica altresì i riparatori, i concessionari e i distributori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono servizi di riparazione e manutenzione di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;

    (...)

    48)

    “informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo”: tutte le informazioni, successivi supplementi e modifiche compresi, che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l’ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione, o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori, e che sono fornite dal costruttore ai propri partner, concessionari e riparatori autorizzati o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione;

    49)

    “informazioni [OBD] del veicolo”: le informazioni generate da un sistema che è a bordo di un veicolo o che è collegato a un motore ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all’esterno».

    5

    L’articolo 61 di tale regolamento, intitolato «Obblighi del costruttore di fornire le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», così dispone:

    «1.   I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente. (...)

    (...)

    2.   Fintantoché la Commissione non abbia adottato una norma pertinente tramite l’attività del Comitato europeo di normazione (CEN) o un analogo organismo di normazione, le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono presentate in modo facilmente accessibile, così da poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo uno sforzo ragionevole.

    Le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Gli operatori indipendenti diversi dai riparatori hanno inoltre accesso alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita.

    (...)

    4.   Nell’allegato X sono stabiliti i dettagli delle prescrizioni tecniche riguardo all’accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura di tali informazioni.

    (...)».

    6

    In forza del punto 2.5.1 dell’allegato X a detto regolamento, intitolato «Accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», tali informazioni comprendono «un’identificazione inequivocabile del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica di cui è responsabile il costruttore».

    7

    Ai sensi del punto 6.1, terzo e quarto comma, di tale allegato:

    «Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo – identificato dal [numero di identificazione del veicolo (VIN)] e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni – è dotato dal costruttore del veicolo e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore del veicolo ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti.

    Tale banca dati deve comprendere il VIN, i numeri delle apparecchiature originali, la denominazione delle apparecchiature originali, le indicazioni di validità (inizio e fine di validità), le indicazioni di montaggio e, ove applicabile, le caratteristiche di struttura».

    Regolamento (UE) n. 19/2011

    8

    L’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU 2011, L 8, pag. 1), che è stato abrogato con effetto dal 5 luglio 2022, ma che rimane applicabile ratione temporis alla controversia principale, così disponeva:

    «Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    (...)

    2)

    “(...)” (VIN): il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo».

    9

    L’allegato I del regolamento n. 19/2011, intitolato «Prescrizioni tecniche», conteneva una parte B che prevedeva, al suo punto 1.2, che «[i]l VIN è unico e attribuito in modo inequivocabile ad un veicolo particolare».

    Il RGPD

    10

    L’articolo 2 del RGPD, intitolato «Ambito di applicazione materiale», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

    «Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi».

    11

    L’articolo 4 di detto regolamento è così formulato:

    «Ai fini del presente regolamento s’intende per:

    1)

    “dato personale”: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (...); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

    2)

    “trattamento” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

    (...)

    7)

    “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

    (...)».

    12

    L’articolo 6 del suddetto regolamento, rubricato «Liceità del trattamento», prevede quanto segue:

    «1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

    (...)

    c)

    il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

    (...)

    3.   La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

    a)

    dal diritto dell’Unione; o

    b)

    dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

    La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica (...). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.

    (...)».

    Direttiva 1999/37

    13

    Il punto II.5 dell’allegato I della direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU 1999, L 138, pag. 57), come modificata dalla direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003 (GU 2004, L 10, pag. 29), precisa che la carta di circolazione di un veicolo deve contenere il VIN, il nome e l’indirizzo dell’intestatario di tale carta, preceduti rispettivamente dai codici comunitari armonizzati E e C.

    14

    Conformemente al punto II.5 e al punto II.6 di tale allegato, una persona fisica può essere designata in detto certificato come proprietaria del veicolo (codici C.2 e C.4) o come una persona in grado di disporre del veicolo a un titolo legale diverso da quello di proprietario (codice C.3).

    Direttiva (UE) 2019/1024

    15

    Il considerando 35 della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU 2019, L 172, pag. 56), enuncia quanto segue:

    «Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    16

    La Scania, che è uno dei maggiori produttori di autocarri pesanti in Europa nonché un «costruttore» ai sensi dell’articolo 3, punto 40, del regolamento 2018/858, concede agli operatori indipendenti un accesso manuale alle informazioni sui veicoli, sulla riparazione e la manutenzione di tali veicoli e sul sistema OBD tramite un sito internet. Quest’ultimo consente di effettuare ricerche o a partire da informazioni generali sui veicoli, quali il modello, la motorizzazione o l’anno di costruzione, oppure su un determinato veicolo, inserendo le ultime sette cifre del VIN di tale veicolo. I risultati di tali ricerche possono essere soltanto stampati o salvati sul computer come file PDF, il che esclude un utilizzo automatizzato di dati. I risultati delle ricerche relative alle informazioni sui pezzi di ricambio possono essere salvati sotto forma di un file XML.

    17

    Dalla decisione di rinvio risulta che la Scania non mette i VIN a disposizione degli operatori indipendenti. Solo i riparatori hanno accesso a tali dati, grazie ai documenti di immatricolazione o all’indicazione che figura sul telaio del veicolo affidato dal cliente per la manutenzione o la riparazione di quest’ultimo.

    18

    Il Gesamtverband rappresenta, insieme ai suoi membri, l’80% del fatturato del commercio indipendente di componenti per automobili in Germania. Ritenendo che l’accesso alle informazioni concesso dalla Scania fosse inferiore a quanto ad essa imposto dall’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/858, il Gesamtverband ha chiesto al Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), giudice del rinvio, di condannare la Scania a concedere agli operatori indipendenti diversi dai riparatori, di cui all’articolo 3, punto 45, di tale regolamento, un accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di detto regolamento, mediante un’interfaccia con una banca dati, che consenta di procedere a interrogazioni automatizzate e di scaricare i risultati sotto forma di insiemi di dati destinati a un trattamento elettronico.

    19

    Il giudice del rinvio ritiene che l’esito della controversia dipenda dall’interpretazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 61 del regolamento 2018/858. Esso chiede, in primo luogo, se l’obbligo che tale paragrafo 1 impone ai costruttori di veicoli di presentare le informazioni in modo «facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente» riguardi tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, o unicamente le informazioni relative ai pezzi di ricambio, di cui al punto 6.1, terzo comma, dell’allegato X di detto regolamento, al quale rinvia il paragrafo 4 dell’articolo 61 del medesimo regolamento.

    20

    In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che, sebbene i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 61 del regolamento 2018/858 non impongano espressamente al costruttore di automobili di predisporre un’interfaccia con una banca dati, essi esigono, tuttavia, che le informazioni siano presentate in modo «facilmente accessibile». Secondo tale giudice, la consultazione manuale di tali informazioni, che esso considera una modalità di accesso onerosa, non soddisfa tale requisito.

    21

    In terzo luogo, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che consente al costruttore di automobili di limitare l’accesso, per quanto riguarda le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, a ricerche mirate tramite il VIN, senza tuttavia mettere a disposizione degli operatori indipendenti un elenco aggiornato di tutti i VIN dei suoi veicoli.

    22

    In quarto luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858, nella parte in cui impone di fornire agli operatori indipendenti le informazioni da esso indicate sotto forma di «insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente», non implica che il formato di «file» possa essere oggetto di una gestione elettronica diretta, senza una fase intermedia quale la conversione in un altro formato di «file». Esso dubita, tuttavia, che le tabelle e i testi di un file PDF possano essere considerati conformi alla direttiva 2019/1024, il cui considerando 35 indica che, affinché un documento sia considerato in un formato leggibile meccanicamente, esso deve presentarsi in un formato di «file» strutturato, in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici.

    23

    In quinto luogo, il giudice del rinvio, pur ritenendo che, di norma, il VIN non costituisca un dato personale, si chiede se l’articolo 61 del regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che impone ai costruttori di automobili un obbligo legale di trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD.

    24

    In tali circostanze, il Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se il requisito di cui all’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/858 (...) comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio (...) ai sensi dell’Allegato X, punto 6.1 del regolamento.

    2)

    Se l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase [e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/858] debbano essere interpretati nel senso che il costruttore del veicolo adempie ai propri obblighi in tal senso solo

    a)

    rendendo le informazioni accessibili in Internet tramite interrogazione a macchina utilizzando un’interfaccia con una banca dati, con la possibilità di scaricare i risultati, o se sia sufficiente che consenta unicamente una ricerca manuale effettuata a schermo da un utente umano in un sito web, limitando l’interrogazione al contenuto visibile delle schermate

    e

    b)

    rendendo possibile la ricerca di tutte le informazioni associate ai suoi [VIN] nella banca dati sulla base di tali VIN, che è tenuto a fornire in un elenco distinto e, indipendentemente da ciò,

    anche sulla base di altre caratteristiche di identificazione dei veicoli ai sensi dell’allegato X, punto 6.1, terzo comma, del regolamento 2018/858,

    nonché sulla base dei termini altrimenti utilizzati per categorie (come categorie di componenti, pezzi di ricambio, istruzioni di riparazione e manutenzione e illustrazioni tecniche) e altre registrazioni di dati nella banca dati in qualsiasi associazione,

    o se sia sufficiente che il costruttore proponga la ricerca esclusivamente come interrogazione mirata, in base al VIN di un singolo veicolo specifico, senza mettere contemporaneamente a disposizione un elenco aggiornato di tutti i VIN dei propri veicoli

    e

    c)

    fornendo tali insiemi di dati in file il cui formato serve, conformemente allo scopo, ad un (ulteriore) trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti, indicando la corrispondente descrizione degli insiemi di dati (nel caso di testi e tabelle), o se sia sufficiente a tal fine la possibilità di generare solo la visualizzazione a schermo in qualsiasi formato di file comunemente reperibile, come un file PDF.

    3)

    Se l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento [2018/858] costituisca per i costruttori di veicoli un obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, che giustifica la trasmissione del VIN, o delle informazioni ad esso associate, ad operatori indipendenti in qualità di altri titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    25

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di presentare le informazioni di cui a tale paragrafo in modo facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, comprenda l’insieme delle «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, o unicamente le informazioni relative ai pezzi di ricambio di cui all’allegato X, punto 6.1, di detto regolamento.

    26

    L’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2018/858 impone ai costruttori di automobili di fornire agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, in particolare, alle «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento. In forza dell’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, di detto regolamento, tali informazioni devono essere presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente.

    27

    Dalla formulazione stessa di quest’ultima disposizione risulta quindi che l’obbligo da essa previsto riguarda le medesime informazioni menzionate all’articolo 61, paragrafo 1, prima frase, di detto regolamento, vale a dire, in particolare, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

    28

    Sebbene, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del regolamento 2018/858, «[n]ell’allegato X sono stabiliti i dettagli delle prescrizioni tecniche riguardo all’accesso (...) alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, in particolare le specifiche tecniche relative alle modalità di fornitura di tali informazioni», e sebbene il punto 6.1, terzo comma, di tale allegato riguardi solo le informazioni relative a parti del veicolo che possono essere sostituite da pezzi di ricambio, resta il fatto che quest’ultima disposizione non disciplina essa stessa la portata dell’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Essa non può quindi avere l’effetto di ridurre queste ultime informazioni a quelle relative ai pezzi di ricambio.

    29

    Alla luce di quanto precede si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/858 deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di presentare le informazioni di cui a tale paragrafo in modo facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, comprende l’insieme delle «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, e non solo le informazioni relative ai pezzi di ricambio di cui all’allegato X, punto 6.1, di detto regolamento.

    Sulla seconda questione

    30

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che impone ai costruttori di veicoli, in primo luogo, di rendere accessibili le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli macchina utilizzando un’interfaccia con una banca dati che consenta un’interrogazione automatizzata, con la possibilità di scaricare i risultati, in secondo luogo, di costituire una banca dati che permetta la ricerca in funzione non solo del VIN, ma anche di mezzi supplementari e, in terzo luogo, di fornire tali informazioni agli operatori indipendenti in «file» il cui formato serva ad un trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti.

    31

    In primo luogo, come ricordato al punto 26 della presente sentenza, l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 impone ai costruttori di automobili di fornire agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, tra l’altro, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo e di presentarle in modo «facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente».

    32

    Tale articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, impone a tali costruttori di mettere a disposizione sui loro siti internet le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. La seconda frase di detto secondo comma impone a tali produttori di fornire dette informazioni a operatori indipendenti diversi dai riparatori in un formato leggibile a macchina e trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, ADPA e Gesamtverband Autoteile-Handel, C‑390/21, EU:C:2022:837, punto 28).

    33

    Fintantoché la Commissione non abbia adottato una norma pertinente, gli stessi costruttori devono, in forza dell’articolo 61, paragrafo 2, primo comma, del regolamento 2018/858, presentare dette informazioni in modo «facilmente accessibile», in modo che le stesse possano essere utilizzate dagli operatori indipendenti «compiendo uno sforzo ragionevole».

    34

    Tuttavia, l’articolo 61 di tale regolamento non prevede un obbligo, a carico dei costruttori di veicoli, di predisporre un’interfaccia utilizzabile per interrogare le banche dati di tali costruttori.

    35

    In secondo luogo, ai sensi del punto 6.1, terzo comma, dell’allegato X del regolamento 2018/858, a cui rinvia l’articolo 61, paragrafo 4, di tale regolamento, «[l]e informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo – identificato dal [VIN] e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni – è dotato dal costruttore del veicolo e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore del veicolo ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, in una banca dati facilmente accessibile agli operatori indipendenti».

    36

    Dalla formulazione stessa di tale punto 6.1, terzo comma, deriva che, per quanto riguarda le informazioni relative alle parti che possono essere sostituite da pezzi di ricambio, i costruttori sono tenuti a costituire una banca dati (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Gesamtverband Autoteile-Handel, C‑527/18, EU:C:2019:762, punto 32) che consenta la ricerca in funzione non solo del VIN, ma anche di «mezzi supplementari» previsti da tale disposizione.

    37

    Tale interpretazione è conforme all’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, come enunciato ai considerando 50 e 52 del regolamento 2018/858. A tal fine, gli operatori indipendenti, quali gli editori di informazioni tecniche e i costruttori di parti, devono poter effettuare ricerche, al fine di svolgere le loro attività nella catena di fornitura postvendita, con tutti i mezzi elencati al punto precedente della presente sentenza.

    38

    In terzo luogo, l’obbligo per i costruttori di mettere a disposizione degli operatori indipendenti le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in un formato trattabile elettronicamente, previsto dall’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858, deve consentire a tali operatori di «reperire le informazioni tecniche» (v., in tal senso, sentenza del 27 ottobre 2022, ADPA e Gesamtverband Autoteile-Handel, C‑390/21, EU:C:2022:837, punto 27).

    39

    Inoltre, va rilevato che, secondo il considerando 35 della direttiva 2019/1024, affinché un documento possa essere considerato leggibile meccanicamente esso deve avere «un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici».

    40

    Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che una messa a disposizione delle informazioni in un formato come quello offerto dalla Scania si presta solo a un’utilizzazione elettronica indiretta ed esige che detti operatori procedano a fasi intermedie di conversione di «file» che non consentono un utilizzo automatizzato in un formato direttamente utilizzabile. Fatte salve le verifiche che spetta in definitiva al giudice del rinvio effettuare, una siffatta messa a disposizione non può essere considerata conforme all’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/858.

    41

    Tale interpretazione è conforme all’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, come enunciato ai considerando 50 e 52 del regolamento 2018/858. A tal fine, è essenziale, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, che gli operatori indipendenti possano estrarre dati tecnici dal formato mediante il quale i costruttori mettono a loro disposizione le informazioni necessarie e conservare tali dati immediatamente dopo la loro raccolta ai fini del loro riutilizzo.

    42

    Alla luce dei suesposti motivi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/858 deve essere interpretato nel senso che:

    esso non impone ai costruttori di automobili di rendere accessibili le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli tramite interrogazione automatizzata utilizzando un’interfaccia con una banca dati che consenta un’interrogazione automatizzata, con la possibilità di scaricare i risultati, ma impone loro di mettere tali informazioni a disposizione degli operatori indipendenti in «file» il cui formato serva ad un trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti;

    letto in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 4, di tale regolamento e con il punto 6.1, terzo comma, dell’allegato X di quest’ultimo, esso impone ai costruttori di automobili di costituire una banca dati che consenta la ricerca delle informazioni su tutte le parti di cui è munito d’origine il veicolo in funzione non solo del VIN, ma anche di mezzi supplementari previsti da quest’ultima disposizione.

    Sulla terza questione

    43

    Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che stabilisce un «obbligo legale», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, a carico dei costruttori di autoveicoli di mettere i VIN dei veicoli da essi prodotti a disposizione di operatori indipendenti, in qualità di «responsabili del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento.

    44

    Al fine di rispondere a tale questione, occorre esaminare, in un primo momento, se il VIN rientri nella nozione di «dato personale», ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, che definisce tale nozione come «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile».

    45

    Tale definizione è applicabile quando, in ragione del loro contenuto, della loro finalità e del loro effetto, le informazioni di cui trattasi sono collegate a una persona determinata [sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale), C‑180/21, EU:C:2022:967, punto 70]. Per determinare se una persona fisica sia identificabile, direttamente o indirettamente, è opportuno prendere in considerazione l’insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, o da un’altra persona, per identificare tale persona, senza tuttavia richiedere che tutte le informazioni che consentono di identificare tale persona siano nelle mani di un unico soggetto (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2016, Breyer, C‑582/14, EU:C:2016:779, punti 4243).

    46

    Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 39 delle sue conclusioni, un dato come il VIN – che è definito dall’articolo 2, punto 2, del regolamento n. 19/2011 come un codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal suo costruttore, in modo da garantire l’identificazione corretta di detto veicolo e che, in quanto tale, non ha carattere «personale» – acquisisce tale carattere per chiunque abbia ragionevolmente i mezzi che permettono di associarlo ad una determinata persona.

    47

    Orbene, dall’allegato I, punto II.5, della direttiva 1999/37 risulta che il VIN deve figurare nella carta di circolazione di un veicolo, così come il nome e l’indirizzo dell’intestatario di tale carta. Inoltre, in forza dei punti II.5 e II.6 di tale allegato, una persona fisica può essere designata in detta carta come proprietaria del veicolo o come persona in grado di disporre del veicolo a titolo legale diverso da quello di proprietario.

    48

    In tali circostanze, il VIN costituisce un dato personale, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, della persona fisica menzionata nella carta di cui trattasi, in quanto colui che ha accesso al VIN potrebbe disporre di mezzi che gli permettono di utilizzarlo per identificare il proprietario del veicolo cui si riferisce o la persona che può disporre di tale veicolo a titolo legale diverso da quello di proprietario.

    49

    Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 41 delle sue conclusioni, qualora gli operatori indipendenti possano ragionevolmente disporre di mezzi che consentano loro di collegare un VIN a una persona fisica identificata o identificabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tale VIN costituisce per essi un dato personale, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD, nonché, indirettamente, per i costruttori di automobili che lo mettono a disposizione, anche se il VIN non è, di per sé, per questi ultimi un dato personale e non lo è, in particolare, qualora il veicolo al quale tale VIN è stato assegnato non appartenga a una persona fisica.

    50

    Se dalla verifica indicata al punto precedente della presente sentenza risulta che un VIN deve essere considerato un dato personale, esso rientra nell’ambito di applicazione del RGPD, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo, e deve quindi essere oggetto di un trattamento conforme a tale regolamento.

    51

    La nozione di «trattamento» è definita dall’articolo 4, punto 2, del RGPD come qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione. Tale nozione comprende quindi qualsiasi forma di messa a disposizione di un VIN da parte del «responsabile del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento, qualora tale VIN consenta di identificare una persona fisica.

    52

    L’articolo 6 del RGPD stabilisce le condizioni di liceità del trattamento di tali dati. Conformemente al paragrafo 1, lettera c), di tale articolo, è lecito il trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento.

    53

    L’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD precisa, con riferimento a queste due ipotesi di liceità, che il trattamento deve essere basato sul diritto dell’Unione o sul diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, e che tale base giuridica deve determinare le finalità del trattamento, perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito.

    54

    Come enunciato dal considerando 62 del regolamento 2018/858, le norme sulla protezione dei dati personali devono essere applicate ogniqualvolta le misure previste da tale regolamento comportino il trattamento di dati personali.

    55

    È alla luce di quanto precede che occorre esaminare, in un secondo momento, il contenuto e la portata dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858.

    56

    Tale disposizione, come è già stato rilevato ai punti 26 e 31 della presente sentenza, impone, innanzitutto, ai costruttori di automobili di mettere a disposizione di operatori indipendenti, tra l’altro, le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, definite all’articolo 3, punto 48, di tale regolamento come «tutte le informazioni, successivi supplementi e modifiche compresi, che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l’ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione, o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori, e che sono fornite dal costruttore ai propri partner, concessionari e riparatori autorizzati o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione».

    57

    Inoltre, l’allegato X del regolamento 2018/858, al quale rinvia l’articolo 61, paragrafo 4, di tale regolamento, precisa, al suo punto 2.5.1, che le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo comprendono «un’identificazione inequivocabile del veicolo». Inoltre, conformemente al punto 6.1, quarto comma, di tale allegato, il VIN deve figurare nella banca dati che il costruttore è tenuto a costituire, in forza di tale punto 6.1, terzo comma, riguardo alle parti di cui è dotato il veicolo e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio.

    58

    Tali disposizioni del diritto dell’Unione impongono quindi ai costruttori di automobili l’«obbligo legale», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, di mettere a disposizione degli operatori indipendenti, tra gli altri dati, i VIN. Un siffatto «obbligo legale» soddisfa la prima condizione di liceità del trattamento dei dati personali enunciata al punto 52 della presente sentenza.

    59

    L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 definisce, poi, la finalità di tale obbligo di trattamento dei dati, che è fornire agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio, in particolare, alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento. L’«obbligo legale», per i costruttori, di mettere i VIN dei loro veicoli a disposizione degli operatori indipendenti risponde quindi all’obiettivo, enunciato al considerando 52 di detto regolamento, di garantire una concorrenza effettiva e non falsata sul mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli.

    60

    Secondo il considerando 50 del regolamento 2018/858, tale concorrenza è necessaria per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Pertanto, l’obiettivo di cui al paragrafo precedente è di interesse pubblico e, di conseguenza, legittimo (v., per analogia, sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C‑184/20, EU:C:2022:601, punto 75) La seconda condizione di liceità del trattamento dei dati personali enunciata al punto 53 della presente sentenza è quindi soddisfatta.

    61

    Per quanto riguarda, infine, la terza condizione di liceità del trattamento dei dati personali, prevista all’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD e che richiede che tale trattamento sia «proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito», è sufficiente rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 52, quarto trattino, delle sue conclusioni, da un lato, che solo la ricerca mediante il VIN consente di identificare con precisione i dati rilevanti per un determinato veicolo e, dall’altro, che il fascicolo di cui dispone la Corte non menziona alcun altro mezzo di identificazione meno incisivo che rispetti simultaneamente l’efficacia della ricerca sulla base del VIN e soddisfi l’obiettivo di interesse pubblico identificato al punto precedente. L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858 soddisfa quindi la terza condizione di cui al punto 53 della presente sentenza.

    62

    Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che il paragrafo 1 dell’articolo 61 del regolamento 2018/858, in combinato disposto con il paragrafo 4 di tale articolo e con il punto 6.1 dell’allegato X di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce un «obbligo legale», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, a carico dei costruttori di automobili, di mettere i VIN dei veicoli da essi fabbricati a disposizione degli operatori indipendenti, in quanto «responsabili del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento.

    Sulle spese

    63

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE,

    deve essere interpretato nel senso che:

    l’obbligo di presentare le informazioni di cui a tale paragrafo in modo facilmente accessibile, sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente, comprende l’insieme delle «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo», ai sensi dell’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, e non solo le informazioni relative ai pezzi di ricambio di cui all’allegato X, punto 6.1, di detto regolamento.

     

    2)

    L’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento 2018/858,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non impone ai costruttori di automobili di rendere accessibili le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli utilizzando un’interfaccia con una banca dati che consenta un’interrogazione automatizzata, con la possibilità di scaricare i risultati, ma impone loro di mettere tali informazioni a disposizione degli operatori indipendenti in «file» il cui formato serva ad un trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti;

    letto in combinato disposto con l’articolo 61, paragrafo 4, di tale regolamento e con il punto 6.1, terzo comma, dell’allegato X a quest’ultimo, esso impone ai costruttori di automobili di costituire una banca dati che consenta la ricerca delle informazioni su tutte le parti di cui è munito d’origine il veicolo in funzione non solo del numero di identificazione del veicolo (VIN), ma anche di mezzi supplementari previsti da quest’ultima disposizione.

     

    3)

    Il paragrafo 1, dell’articolo 61, del regolamento 2018/858, in combinato disposto con il paragrafo 4 di tale articolo e con il punto 6.1 dell’allegato X di tale regolamento,

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso impone un «obbligo legale», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), a carico dei costruttori di automobili, di mettere i VIN dei veicoli da essi fabbricati a disposizione degli operatori indipendenti, in quanto «responsabili del trattamento», ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale regolamento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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