EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CJ0261

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2023.
Procedimento penale a carico di Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre di minori in tenera età con lei conviventi.
Causa C-261/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:1017

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

21 dicembre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 15, paragrafo 2 – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3 – Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore – Diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori – Madre di minori in tenera età con lei conviventi»

Nella causa C‑261/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 19 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2022, nel procedimento penale a carico di

GN,

con l’intervento di:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, K. Jürimäe (relatrice), C. Lycourgos, E. Regan, F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, P.G. Xuereb, L.S. Rossi, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 marzo 2023,

considerate le osservazioni presentate:

per GN, da R. Ghini, avvocato;

per il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, da A. Scandellari, sostituto procuratore della Repubblica;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Faraci, avvocato dello Stato;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, J.M. Hoogveld e P.P. Huurnink, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da K. Pleśniak e A. Stefănuc, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e A. Spina, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto, da un lato, l’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, nonché degli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), e, dall’altro, la validità di tali disposizioni alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe nei confronti di GN ai fini dell’esecuzione, in Belgio, di una pena detentiva.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

La Convenzione sui diritti del fanciullo è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1577, pag. 3).

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale convenzione è così formulato:

«In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Diritto dell’Unione

5

Il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 è così formulato:

«Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

6

L’articolo 1 di tale decisione quadro, rubricato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di dar[vi] esecuzione», così dispone:

«1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

7

L’articolo 3 di detta decisione quadro elenca i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo e gli articoli 4 e 4 bis i motivi di non esecuzione facoltativa.

8

L’articolo 7 della medesima decisione quadro, rubricato «Ricorso all’autorità centrale», al paragrafo 1 prevede che ciascuno Stato membro possa designare un’autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, più autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

9

L’articolo 15 della decisione quadro 2002/584, rubricato «Decisione sulla consegna», enuncia quanto segue:

«1.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.   L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.   L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

10

L’articolo 17 della decisione quadro specifica i termini e le modalità secondo cui deve essere adottata la decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

11

Ai sensi dell’articolo 23 di tale decisione quadro, rubricato «Termine per la consegna»:

«1.   Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2.   Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

(...)

4.   La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

(...)».

Diritto italiano

12

L’articolo 2 della legge del 22 aprile 2005, n. 69 – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GURI n. 98, del 29 aprile 2005; in prosieguo: la «legge n. 69/2005»), nella versione risultante dal decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 10 (GURI n. 30, del 5 febbraio 2021; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 10/2021»), applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, dispone quanto segue:

«L’esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione [europea] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [in prosieguo: la “CEDU”] (...)».

13

Ai sensi dell’articolo 18 di tale legge:

«[L]a corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a)

se il reato contestato nel mandato d’arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

b)

se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell’Unione europea, sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

c)

se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato».

14

Nella sua versione anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 10/2021, l’articolo 18 della legge n. 69/2005 così disponeva:

«La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

(...)

p)

se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d’arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell’autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Il 26 giugno 2020, le autorità giudiziarie belghe hanno emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di GN ai fini dell’esecuzione di una pena di cinque anni di reclusione pronunciata in assenza dal rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, Sezione di Anversa, Belgio) per reati di tratta di essere umani e agevolazione dell’immigrazione clandestina, commessi in Belgio tra il 18 settembre 2016 e il 5 agosto 2017.

16

Il 2 settembre 2021, GN è stata arrestata a Bologna (Italia). Al momento dell’arresto era in compagnia di suo figlio, nato a Ferrara (Italia) il 10 novembre 2018, con lei convivente. Inoltre, era incinta di un secondo figlio, nato il 10 maggio 2022.

17

Nel corso dell’interrogatorio che ha avuto luogo il 3 settembre 2021, GN non ha acconsentito alla sua consegna alle autorità giudiziarie belghe. All’udienza del 17 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna (Italia), nella sua qualità di autorità giudiziaria dell’esecuzione, ha chiesto alle autorità giudiziarie belghe di fornire informazioni relative, in primo luogo, alle modalità di esecuzione, in Belgio, delle pene pronunciate a carico di madri conviventi con figli minorenni, in secondo luogo, al trattamento carcerario al quale GN sarebbe stata sottoposta in caso di consegna, in terzo luogo, alle misure che sarebbero state adottate nei confronti del figlio minorenne nonché, in quarto luogo, alla possibilità di rinnovazione del giudizio conclusosi con la pronuncia di una condanna in assenza.

18

Con nota del 5 ottobre 2021, le parquet d’Anvers (Ufficio del Procuratore del Re di Anversa, Belgio) ha comunicato alla Corte di appello di Bologna che le risposte ai quesiti formulati erano di competenza del Service public fédéral Justice (Servizio pubblico federale per la giustizia, Belgio).

19

Con sentenza emessa in data 15 ottobre 2021 la Corte di appello di Bologna ha rifiutato la consegna di GN alle autorità giudiziarie del Belgio e ne ha disposto l’immediata rimessione in libertà. Infatti, ad avviso di tale Corte, in mancanza di risposta dell’autorità giudiziaria belga ai suoi quesiti, non vi sarebbe stata alcuna certezza che l’ordinamento dello Stato membro emittente riconoscesse modalità di detenzione assimilabili a quelle dello Stato membro dell’esecuzione, che tutelassero il diritto della madre a non essere privata del suo rapporto con i figli e al loro accudimento e che assicurassero ai figli la necessaria assistenza materna e familiare, garantita tanto dalla Costituzione italiana quanto dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall’articolo 24 della Carta.

20

La Corte suprema di cassazione (Italia), giudice del rinvio, è stata investita di un ricorso avverso tale sentenza da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna (Italia) e di GN.

21

Il giudice del rinvio constata che la disposizione della legge n. 69/2005 che prevedeva espressamente, come motivo di rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’ipotesi in cui la persona oggetto di tale mandato fosse una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, è stata abrogata dal decreto legislativo n. 10/2021 al fine di allineare la legislazione italiana alla decisione quadro 2002/584, la quale non include siffatta ipotesi tra i motivi di non esecuzione obbligatoria o facoltativa del mandato d’arresto europeo.

22

Tuttavia, tale giudice ritiene che, se l’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente non prevede misure di tutela del diritto dei minori a non essere privati della madre che siano comparabili a quelle previste dal diritto italiano, la consegna di quest’ultima comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e dalla CEDU.

23

Ciò posto, il mandato d’arresto europeo rientrerebbe in una materia che è stata oggetto di un’armonizzazione completa. In tali circostanze, il giudice del rinvio si chiede se la decisione quadro 2002/584 vieti all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto una madre di minori in tenera età, quando la consegna di quest’ultima si porrebbe in conflitto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma anche con l’interesse superiore dei suoi figli minorenni. In caso affermativo, esso si interroga sulla compatibilità di tale decisione quadro con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta, letti alla luce, in particolare, della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardante l’articolo 8 della CEDU.

24

In tale contesto, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro 2002/584] debbano essere interpretati nel senso che non consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi.

2)

Se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 3 e 4 della [decisione quadro 2002/584] siano compatibili con gli articoli 7 e 24, paragrafo 3, della [Carta], anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di articolo 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il best interest of the child».

Procedimento dinanzi alla Corte

25

Il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale venga trattato con il procedimento accelerato di cui all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

26

Tale giudice ha fatto valere che il procedimento principale incide sui diritti fondamentali di una donna incinta e del figlio minore in tenera età, con lei convivente, e che il ricorso al procedimento accelerato è necessario per porre fine all’incertezza che persiste riguardo alla futura custodia di tale minore. Le questioni formulate solleverebbero, altresì, problemi comuni a un numero significativo di cause, pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri e che dovrebbero essere trattate con la massima urgenza.

27

L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di detto regolamento.

28

Occorre ricordare, al riguardo, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia,C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

29

Nel caso di specie, il presidente della Corte ha deciso, in data 11 maggio 2022, sentiti la giudice relatrice e l’avvocato generale, di respingere la domanda di cui al punto 25 della presente sentenza.

30

Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che GN ha beneficiato di un’immediata rimessione in libertà, in esecuzione della sentenza del 15 ottobre 2021 della Corte di appello di Bologna. Inoltre, le informazioni fornite alla Corte dal giudice del rinvio non dimostrano l’esistenza di un rischio in ordine alla custodia dei figli di GN durante il trattamento del presente rinvio pregiudiziale. Un’eventuale incertezza circa le conseguenze su tale custodia della decisione che pone fine al procedimento principale, o il fatto che un numero significativo di persone o di situazioni giuridiche siano potenzialmente interessate dalle questioni sollevate non costituiscono, di per sé, ragioni tali da determinare un’urgenza straordinaria, che è comunque necessaria per giustificare un trattamento con procedimento accelerato [v., in tal senso, sentenze del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento),C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 34, nonché del 9 novembre 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nozione di danni gravi),C‑125/22, EU:C:2023:843, punto 30].

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi.

32

Alla luce delle affermazioni di tale giudice, occorre intendere tale prima questione come fondata sulla premessa secondo cui, nel procedimento principale, la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ha due figli minori in tenera età con lei conviventi e il cui interesse è quello di continuare ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con la madre. In siffatto contesto, il giudice del rinvio si chiede se possa rifiutare l’esecuzione di tale mandato d’arresto sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, letto in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, per il motivo che la consegna di detta persona potrebbe privarla di tali relazioni e di tali contatti con i suoi figli.

33

In via preliminare occorre ricordare che tanto il principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, quanto il principio di riconoscimento reciproco, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne. Più specificamente, il principio di fiducia reciproca impone a ciascun Stato membro, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di ritenere che, salvo circostanze eccezionali, tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo [sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente),C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 40, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 93].

34

Pertanto, quando attuano il diritto dell’Unione gli Stati membri sono tenuti a presumere il rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri, sicché essi non possono né esigere da un altro Stato membro un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell’Unione né, salvo casi eccezionali, verificare se l’altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall’Unione europea [parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 192, e sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 94].

35

In tale contesto la decisione quadro 2002/548 è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente),C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

36

Il principio del riconoscimento reciproco, che costituisce, secondo il considerando 6 della citata decisione quadro, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a qualsiasi mandato d’arresto europeo in base a tale principio e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro [sentenza del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente),C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

37

Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. Dall’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente [sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia),C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

38

Orbene, detta decisione quadro non prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo per il solo fatto che la persona oggetto di tale mandato d’arresto sia madre di minori in tenera età con lei conviventi. Tenuto conto del principio di fiducia reciproca sotteso allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sussiste, infatti, una presunzione secondo la quale le condizioni di detenzione di una madre di tali minori e l’organizzazione della cura di questi ultimi nello Stato membro emittente siano adeguate a tale situazione, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in ambiente carcerario oppure nell’ambito di modalità alternative che permettano il mantenimento della madre a disposizione delle autorità giudiziarie di tale Stato membro oppure il collocamento di detti minori al di fuori di tale ambiente.

39

Ciò premesso, dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che quest’ultima non può avere l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

40

A tal riguardo si deve ricordare, da un lato, che l’articolo 7 della Carta sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare e, dall’altro, che l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

41

Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, al quale si riferiscono espressamente le spiegazioni relative all’articolo 24 della Carta, il paragrafo 2 di quest’ultimo articolo si applica anche a decisioni, quale un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti della madre di minori in tenera età, che non hanno come destinatari tali minori, ma comportano conseguenze importanti per questi ultimi [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore),C‑112/20, EU:C:2021:197, punti 3637].

42

Orbene, la possibilità per un genitore e il figlio di stare insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (sentenza del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayonPancharevo, C‑490/20, EU:C:2021:1008, punto 61). Infatti, l’articolo 24, paragrafo 3, della Carta enuncia il diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Come hanno fatto valere il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, la determinazione dell’interesse superiore del minore rientra in una valutazione che deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie [v., per analogia, sentenze del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto a kafala algerina),C‑129/18, EU:C:2019:248, punto 73; del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rimpatrio di un minore non accompagnato),C‑441/19, EU:C:2021:9, punti 4660, nonché dell’11 marzo 2021, État belge (Rimpatrio del genitore di un minore),C‑112/20, EU:C:2021:197, punto 27].

43

Benché sia compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d’arresto europeo, garantire, sotto il controllo ultimo della Corte, la salvaguardia dei requisiti inerenti ai diritti fondamentali sanciti dall’articolo 7 della Carta nonché dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di quest’ultima, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarli, l’esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o i suoi figli minori subiscano, in caso di consegna di tale persona all’autorità giudiziaria emittente, una violazione di tali diritti fondamentali può tuttavia consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenze del22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente),C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 7296].

44

A tal riguardo, occorre sottolineare che la valutazione del rischio menzionato al punto precedente della presente sentenza deve essere effettuata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione tenendo conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88). Di conseguenza, l’assenza di certezze, in capo a tale autorità, quanto all’esistenza, nello Stato membro emittente, di condizioni analoghe a quelle presenti nello Stato membro dell’esecuzione per quanto riguarda la detenzione di madri di minori in tenera età e la cura di questi ultimi non può consentire di considerare dimostrato tale rischio.

45

Per contro, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un tale rischio a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età o di cura di tali minori nello Stato membro emittente, oppure di carenze riguardanti tali condizioni e che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità, tale autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che gli interessati corrano detto rischio a causa di dette condizioni.

46

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve quindi valutare l’effettività del rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 7 nonché dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta nell’ambito di un esame in due fasi, che comporta un’analisi fondata su criteri diversi, sicché tali fasi non possono essere confuse e devono essere svolte in successione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 101, 109110).

47

A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di tali diritti fondamentali a causa di carenze come quelle di cui al punto 45 della presente sentenza. Tali elementi possono evincersi, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, nonché da informazioni recensite nella banca dati dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) riguardo alle condizioni di detenzione penale nell’Unione (Criminal Detention Database) (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 102).

48

Nell’ambito di una seconda fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame, illustrata al punto precedente della presente sentenza, possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o di cura dei suoi figli minori e se, tenuto conto della loro situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona o tali figli minori corrano un rischio concreto di violazione di detti diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 94, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 106).

49

A tal fine, se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritiene di non disporre di tutti gli elementi necessari all’adozione di una decisione sulla consegna della persona interessata, essa deve, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, chiedere all’autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza qualsiasi ulteriore informazione che reputi necessaria in merito alle condizioni in cui si prevede di detenere tale persona e di organizzare la cura dei suoi figli in detto Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 95).

50

A tal riguardo, si deve sottolineare che le informazioni che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha il diritto di richiedere possono riguardare sia la prima sia la seconda fase dell’esame che tale autorità deve effettuare conformemente al punto 46 della presente sentenza. Tuttavia, detta autorità non può chiedere all’autorità giudiziaria emittente informazioni riguardanti unicamente la seconda fase di tale esame nel caso in cui essa ritenga che non sia dimostrata l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate, o di carenze che pregiudichino un gruppo oggettivamente identificabile di persone del quale faccia parte l’interessato o i suoi figli minori, quali menzionate al punto 45 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 135).

51

Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può fissare un termine per la ricezione delle informazioni complementari richieste all’autorità giudiziaria emittente. Tale termine deve essere adeguato al caso di specie, al fine di lasciare a quest’ultima autorità il tempo necessario per raccogliere dette informazioni, se necessario ricorrendo a tal fine all’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente, a norma dell’articolo 7 della decisione quadro. In forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, detto termine deve tuttavia tener conto della necessità di rispettare i termini fissati dall’articolo 17 della decisione quadro (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 97).

52

L’autorità giudiziaria emittente è tenuta, dal canto suo, pena la violazione del principio di leale cooperazione, a fornire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione le ulteriori informazioni richieste [v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 97, nonché del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria),C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 64].

53

Al fine, segnatamente, di garantire che il funzionamento del mandato d’arresto europeo non sia paralizzato, l’obbligo di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, deve infatti improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e le autorità giudiziarie emittenti [sentenze del 25 luglio 2018, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria),C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 104, e del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 131].

54

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria emittente non risponda in modo adeguato alla richiesta di informazioni supplementari formulata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quest’ultima dovrebbe quindi procedere a una valutazione complessiva dell’insieme degli elementi a sua disposizione nell’ambito di ciascuna delle due fasi richiamate ai punti 47 e 48 della presente sentenza [v., in tal senso, sentenza del 25 luglio, Generalstaatsanwaltschaft (Condizioni di detenzione in Ungheria), C‑220/18 PPU, EU:C:2018:589, punto 114].

55

Solo qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ritenga – alla luce di tutti gli elementi di cui dispone, ivi compresa l’eventuale assenza di garanzie fornite dall’autorità giudiziaria emittente – che sussistano, da un lato, carenze come quelle indicate al punto 45 della presente sentenza nello Stato membro emittente e, dall’altro, motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, l’interessato e/o i suoi figli minori corrano un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 7 nonché dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, essa deve astenersi, sul fondamento dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, dal dare seguito al mandato d’arresto europeo di cui tale persona è oggetto. Nel caso contrario, essa deve procedere all’esecuzione di quest’ultimo, conformemente all’obbligo di principio stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro.

56

Occorre infine precisare, riguardo alla possibilità di rinviare la consegna menzionata dal giudice del rinvio nella sua prima questione, che, sebbene sia possibile, in forza dell’articolo 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, differire la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, ciò può avvenire solo in via temporanea, a titolo eccezionale e per gravi motivi umanitari. Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione nonché dell’impianto sistematico dell’articolo 23 di detta decisione quadro, una simile sospensione non è, peraltro, praticabile per un periodo di tempo considerevole [v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia),C‑699/21, EU:C:2023:295, punto 51].

57

Alla luce di tutti i suesposti motivi, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’articolo 7 della Carta, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.

Sulla seconda questione

58

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

 

dev’essere interpretato nel senso che:

 

esso osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

Top