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Document 62022CJ0132

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 giugno 2023.
BM e NP contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato.
Causa C-132/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:489

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 giugno 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 3, paragrafo 1 – Ostacolo – Parità di trattamento – Procedura per la costituzione di graduatorie utili all’attribuzione di incarichi in talune istituzioni statali nazionali – Requisito di ammissione relativo alla pregressa esperienza professionale maturata presso tali istituzioni – Normativa nazionale che non consente di prendere in considerazione l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri – Giustificazione – Obiettivo di contrasto al precariato»

Nella causa C‑132/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con ordinanza del 13 dicembre 2021, pervenuta in cancelleria il 25 febbraio 2022, nel procedimento

BM,

NP

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, e A. Kumin, giudice,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per BM e NP, da D. Terracciano, avvocata;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. Fiandaca e A. Jacoangeli, avvocati dello Stato;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e D. Recchia, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, BM e NP, cittadini italiani che hanno maturato un’esperienza professionale in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, e, dall’altro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (Italia) (in prosieguo: il «Ministero») in ordine alla legittimità di un decreto ministeriale che prevede che siano ammessi alla procedura per l’iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale nelle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusivamente i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale presso tali istituti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 492/2011

3

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 prevede quanto segue:

«Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

(...)

b)

che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.

(...)».

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

4

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), intitolata «Misure di prevenzione degli abusi», è così formulata:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a)

ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b)

la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c)

il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a)

devono essere considerati “successivi”;

b)

devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

Diritto italiano

5

L’articolo 1, commi 653 e 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018‑2020 (Supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2017) (in prosieguo: la «legge n. 205/2017»), prevede quanto segue:

«653.   Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro per l’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di euro per l’anno 2020, 15,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4 milioni di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l’anno 2026, 17,5 milioni di euro per l’anno 2027, 18,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. (...)

(...)

655.   Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

6

L’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 14 agosto 2018, n. 597 – Costituzione graduatorie riservate per il personale docente delle Istituzioni AFAM (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 597/2018»), prevede che possano partecipare a tale procedura solo i candidati che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

7

L’articolo 8, comma 1, parte A, del decreto ministeriale n. 597/2018 prevede la possibilità di prendere in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli dei candidati ammessi a partecipare alla suddetta procedura, il servizio prestato presso istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8

Con distinti ricorsi proposti nel corso del 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, i ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 597/2018, facendo valere, in particolare, che detto decreto ministeriale violerebbe l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3 del regolamento n. 492/2011, non riconoscendo, ai fini della partecipazione alla procedura per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, a tempo indeterminato e determinato, nelle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017, l’esperienza professionale di almeno tre anni accademici maturata presso istituzioni di pari livello situate in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana.

9

Il Ministero fa valere che il decreto ministeriale n. 597/2018 non potrebbe essere considerato illegittimo essendo stato adottato sulla base della legge n. 205/2017 la quale, come risulta dal suo articolo 1, comma 653, è volta a superare il precariato storico del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e porrebbe il Ministero in una situazione di potere vincolato. Inoltre, non sussisterebbe alcuna violazione dell’articolo 45 TFUE né del regolamento n. 492/2011, dal momento che non sarebbe ravvisabile alcuna disparità di trattamento fondata sulla cittadinanza dei candidati, giacché la procedura di cui all’articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017 è aperta sia ai cittadini italiani sia agli stranieri. Peraltro, riconoscendo la possibilità a soggetti che abbiano maturato esperienze in altri Stati membri di partecipare a tale procedura verrebbe snaturata la ratio dell’intervento normativo nazionale, che sarebbe inteso a favorire il superamento del precariato nell’ambito delle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica mediante la formazione di graduatorie di docenti che abbiano maturato la propria esperienza professionale in tali istituti, e non all’estero.

10

Il giudice del rinvio osserva che, al momento dell’adozione del decreto ministeriale n. 597/2018, il Ministero doveva fare riferimento alle disposizioni della legge n. 205/2017 al fine di individuare i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, comma 655, di tale legge.

11

Secondo il giudice del rinvio, la legge n. 205/2017 parrebbe costituire una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto limita l’accesso alla procedura per l’attribuzione di incarichi di insegnamento, a tempo indeterminato e determinato, nelle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, riservandolo esclusivamente ai docenti con un’esperienza pregressa di almeno tre anni in tali istituti.

12

Tuttavia, dalle sentenze del 10 ottobre 2019, Krah (C‑703/17, EU:C:2019:850), e del 23 aprile 2020, Land Niedersachsen (Periodi anteriori di attività pertinente) (C‑710/18, EU:C:2020:299), risulterebbe che misure che limitano la libertà di circolazione dei lavoratori possono essere ammesse qualora siano intese a perseguire uno degli obiettivi sanciti nel Trattato FUE o siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e rispettino il principio di proporzionalità.

13

Quanto alla questione se l’obiettivo «di arginare il fenomeno del precariato» nelle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, sancito dalla legge n. 205/2017, costituisca un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare tale restrizione e se quest’ultima sia proporzionata rispetto a tale obiettivo, il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che risulta dalla sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a. (C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, EU:C:2014:2401), che l’adozione da parte degli Stati membri di misure orientate a contrastare il fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione, derivante dalla reiterata stipula di contratti a tempo determinato, sia diretta a soddisfare non solo interessi nazionali ma anche europei.

14

In secondo luogo, la partecipazione alla procedura di cui all’articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017 non rappresenterebbe l’unica opportunità per ottenere un incarico di insegnamento a tempo indeterminato o determinato nelle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Infatti, almeno la metà del personale permanente di tali istituti sarebbe assunto sulla base di apposite graduatorie nazionali, mentre il personale restante sarebbe assunto in esito a concorsi pubblici per titoli ed esami. Peraltro, i contratti di lavoro a tempo determinato sarebbero conclusi in via prioritaria con i docenti iscritti in tali graduatorie. Qualora non fosse possibile coprire in tal modo tutti i posti vacanti, gli istituti interessati potrebbero emanare bandi per la costituzione di graduatorie di istituto.

15

In terzo luogo, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Italia) risulterebbe che norme che, al pari di quelle di cui trattasi nella controversia sottoposta al giudice del rinvio, prevedono concorsi straordinari sono in linea di principio conformi alla Costituzione italiana, posto che sono emanate al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione, dare certezza ai rapporti giuridici nonché superare la precarietà dell’impiego e che operano una compromissione non irragionevole del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso.

16

È in tale contesto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 45, paragrafi 1 e 2, TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 492/2011] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella prevista dall’articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017, ai sensi della quale, per la partecipazione alla procedura per l’iscrizione nelle graduatorie finalizzate alla successiva stipula di contratti di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni [dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica] italiane, sia presa in considerazione esclusivamente l’esperienza professionale maturata dai candidati presso tali istituti nazionali, e non anche presso istituzioni di pari livello presenti in altri Paesi europei, considerata la peculiare finalità della procedura in questione di contrastare il fenomeno del precariato nazionale, e, ove la normativa italiana non fosse ritenuta dalla Corte adita astrattamente in contrasto con il quadro normativo europeo, se le misure dalla stessa contemplate possano essere ritenute proporzionate, in concreto, rispetto all’anzidetto obiettivo di interesse generale da raggiungere».

Sulla questione pregiudiziale

17

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possano essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzata all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri.

18

A tale proposito occorre ricordare che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mirano ad agevolare l’esercizio di qualsiasi tipo di attività lavorativa nel territorio dell’Unione da parte dei cittadini degli Stati membri e ostano ai provvedimenti che possano sfavorire tali cittadini quando intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro [sentenze del 23 aprile 2020, Land Niedersachsen (Periodi anteriori di attività pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, punto 24, e del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 21].

19

Dalla giurisprudenza risulta che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE le condizioni di assunzione, segnatamente per gli impieghi nella pubblica amministrazione diversi da quelli di cui al paragrafo 4 di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 26 maggio 1982, Commissione/Belgio, 149/79, EU:C:1982:195, punto 11, nonché dell’11 febbraio 2021, Katoen Natie Bulk Terminals e General Services Antwerp, C‑407/19 e C‑471/19, EU:C:2021:107, punto 82).

20

Disposizioni nazionali che ostacolino o dissuadano un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, dall’abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione costituiscono ostacoli a questa libertà, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE, anche qualora esse si applichino indipendentemente dalla nazionalità dei lavoratori interessati (sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

21

Inoltre, l’articolo 45 TFUE ha in particolare lo scopo di evitare che un lavoratore che, avvalendosi del suo diritto alla libera circolazione, abbia svolto attività lavorative in più di uno Stato membro riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia svolto tutta la sua carriera in un solo Stato membro (sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

22

La libera circolazione delle persone non sarebbe infatti pienamente realizzata qualora gli Stati membri potessero negare il godimento di tale disposizione a quei loro cittadini che abbiano fatto uso delle agevolazioni previste dal diritto dell’Unione e che abbiano acquisito, grazie a queste ultime, qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello di cui essi possiedono la cittadinanza (sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

23

La Corte ha pertanto dichiarato che una normativa nazionale che non prenda in considerazione tutti i precedenti periodi di attività equivalente, maturati in uno Stato membro diverso da quello di origine del lavoratore migrante, può rendere meno attraente la libera circolazione dei lavoratori, in violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, TFUE [v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 74; del 10 ottobre 2019, Krah, C‑703/17, EU:C:2019:850, punto 54; del 23 aprile 2020, Land Niedersachsen (Periodi anteriori di attività pertinente), C‑710/18, EU:C:2020:299, punto 26 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 26].

24

Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, nel momento in cui assuma personale per posti che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, stabilisca di tener conto delle attività lavorative precedentemente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione di tale Stato membro o presso quella di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 1994, Scholz, C‑419/92, EU:C:1994:62, punto 12, e del 12 maggio 2005, Commissione/Italia, C‑278/03, EU:C:2005:281, punto 14).

25

Occorre rilevare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è atta a dissuadere un lavoratore dall’esercitare il suo diritto alla libera circolazione previsto all’articolo 45 TFUE, in quanto pone un requisito di esperienza professionale minima ai fini dell’iscrizione dei candidati nelle graduatorie istituite ai sensi del decreto ministeriale n. 597/2018 ai fini dell’assunzione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, di personale nelle istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ma impedisce di prendere in considerazione, a tal fine, l’esperienza maturata in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana.

26

Infatti, un tale lavoratore può essere dissuaso dal lasciare il suo Stato membro d’origine per andare a lavorare o stabilirsi in un altro Stato membro, se ciò lo priva della possibilità di vedere presa in considerazione, al suo ritorno nel primo Stato membro, la sua esperienza professionale maturata nel secondo Stato membro ai fini dell’iscrizione in detta graduatoria.

27

Inoltre, occorre ricordare che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE prevede che la libera circolazione dei lavoratori implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

28

Occorre ricordare, a tal riguardo, che il principio di parità di trattamento sancito nell’articolo 45 TFUE vieta non soltanto le discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma indiretta di discriminazione che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

29

In tale contesto, la Corte ha precisato che una disposizione del diritto nazionale, benché indistintamente applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, dev’essere ritenuta indirettamente discriminatoria laddove, per sua stessa natura, tenda ad incidere più sui lavoratori cittadini di altri Stati membri che sui lavoratori nazionali e, di conseguenza, rischi di risultare sfavorevole in modo particolare ai primi, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo perseguito (sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

30

Perché una disposizione nazionale possa essere considerata indirettamente discriminatoria, non è necessario che essa abbia l’effetto di favorire tutti i cittadini nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini degli altri Stati membri ad esclusione dei cittadini nazionali (sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

31

Nel caso di specie, rifiutando di prendere in considerazione l’esperienza professionale equivalente maturata da un lavoratore migrante presso un istituto di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale può incidere maggiormente sui lavoratori migranti rispetto ai lavoratori nazionali sfavorendo in modo particolare i primi, in quanto questi ultimi avranno acquisito, molto probabilmente, un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana prima di prendere servizio presso le istituzioni statali italiane dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (v., per analogia, sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 33). Tale normativa è quindi tale da instaurare una disparità di trattamento indirettamente fondata sulla nazionalità.

32

In tali circostanze, si deve ritenere che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori vietata, in linea di principio, dall’articolo 45 TFUE.

33

Per quanto riguarda la giustificazione di una siffatta restrizione, secondo una giurisprudenza consolidata, eventuali misure nazionali che siano tali da ostacolare o rendere meno attraente l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate soltanto a condizione che esse perseguano un obiettivo di interesse generale, che siano idonee a garantire la realizzazione di quest’ultimo e che non eccedano quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito (sentenza del 28 aprile 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, C‑86/21, EU:C:2022:310, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

34

Dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è intesa a contrastare il precariato storico dell’impiego nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia, favorendo il superamento dell’impiego precario in tale settore.

35

A tal riguardo, occorre rilevare che, anche supponendo che tale obiettivo debba essere considerato come un obiettivo legittimo di interesse generale, atto a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, la restrizione di cui trattasi nel procedimento principale non appare idonea a garantire il conseguimento di detto obiettivo.

36

Infatti, come giustamente rilevato dalla Commissione europea, l’esclusione dei candidati che hanno acquisito un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana dalla procedura di cui all’articolo 1, comma 655, della legge n. 205/2017 non sembra, di per sé, necessaria per favorire il superamento del precariato, vale a dire per aumentare la percentuale di lavoratori a tempo indeterminato, nel settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia, dal momento che tale procedura consente l’assunzione da parte delle istituzioni di questo settore tanto di tali lavoratori quanto di lavoratori a tempo determinato.

37

Inoltre, anche supponendo che detta procedura consenta di assumere più lavoratori a tempo indeterminato che lavoratori a tempo determinato, l’obiettivo di aumentare la percentuale di tale prima categoria nel settore di cui trattasi potrebbe essere raggiunto in modo altrettanto efficace ammettendo alla procedura i candidati che abbiano acquisito un’esperienza professionale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, senza riservare i posti a tempo indeterminato ai lavoratori a tempo determinato «di lunga data» di detto settore.

38

Peraltro, una misura del genere non impedirebbe alla Repubblica italiana di porre specificatamente rimedio alla situazione precaria in cui versano questi ultimi lavoratori, la quale risulta, come precisato dal giudice del rinvio, dalla stipula reiterata di contratti a tempo determinato, segnatamente attuando le misure di cui alla clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o procedendo alla immissione in ruolo di tali lavoratori.

39

In tali circostanze, si deve considerare che la restrizione alla libera circolazione dei lavoratori causata dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è giustificata.

40

Quanto all’articolo 3 del regolamento n. 492/2011, il cui paragrafo 1 riprende negli stessi termini il testo del paragrafo 1 dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU 1968, L 257, pag. 2) (sentenza del 5 febbraio 2015, Commissione/Belgio, C‑317/14, EU:C:2015:63, punto 2), è sufficiente ricordare che esso si limita ad esplicitare i diritti già derivanti dall’articolo 45 TFUE per quanto riguarda, in particolare, l’accesso al lavoro e deve pertanto essere interpretato allo stesso modo di quest’ultimo articolo (v., per analogia, sentenze del 23 febbraio 1994, Scholz, C‑419/92, EU:C:1994:62, punto 6, nonché del 12 maggio 2005, Commissione/Italia, C‑278/03, EU:C:2005:281, punti 315).

41

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,

 

devono essere interpretati nel senso che:

 

essi ostano a una normativa nazionale la quale prevede che solo i candidati che abbiano maturato una determinata esperienza professionale nelle istituzioni statali nazionali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono essere ammessi a una procedura di iscrizione nelle graduatorie finalizzate all’assunzione di personale in tali istituti, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e che impedisce quindi di prendere in considerazione, ai fini dell’ammissione a tale procedura, l’esperienza professionale maturata in altri Stati membri.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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