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Document 62022CJ0073

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023.
Grupa Azoty S.A. e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – Settori economici ammissibili – Esclusione del settore della produzione di composti azotati e concimi – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Diritto di ricorso delle persone fisiche o giuridiche – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato.
Cause riunite C-73/22 P e C-77/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:570

 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 luglio 2023 ( *1 )

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra – Settori economici ammissibili – Esclusione del settore della produzione di composti azotati e concimi – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Diritto di ricorso delle persone fisiche o giuridiche – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Condizione secondo la quale il ricorrente deve essere direttamente interessato»

Nelle cause riunite C‑73/22 P e C‑77/22 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 3 e il 4 febbraio 2022,

Grupa Azoty S.A., con sede in Tarnów (Polonia),

Azomureș SA, con sede in Târgu Mureş (Romania),

Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis, con sede in Palaio Fáliro (Grecia),

rappresentate da D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avocats,

ricorrenti nella causa C‑73/22 P,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da A. Bouchagiar, G. Braga da Cruz e J. Ringborg, successivamente da A. Bouchagiar e J. Ringborg, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

e

Advansa Manufacturing GmbH, con sede in Hamm (Germania),

Beaulieu International Group NV, con sede in Waregem (Belgio),

Brilen SA, con sede in Saragozza (Spagna),

Cordenka GmbH & Co. KG, con sede in Erlenbach am Main (Germania),

Dolan GmbH, con sede in Kelheim (Germania),

Enka International GmbH & Co. KG, con sede in Wuppertal (Germania),

Glanzstoff Longlaville SAS, con sede in Longlaville (Francia),

Infinited Fiber Company Oy, con sede in Espoo (Finlandia),

Kelheim Fibres GmbH, con sede in Kelheim,

Nurel SA, con sede in Saragozza,

PHP Fibers GmbH, con sede in Erlenbach am Main,

Teijin Aramid BV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi),

Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton S.A., con sede in Magikó (Grecia),

Trevira GmbH, con sede in Bobingen (Germania),

rappresentate da D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avocats,

ricorrenti nella causa C‑77/22 P,

procedimento in cui le altre parti sono:

Dralon GmbH, con sede in Dormagen (Germania),

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da A. Bouchagiar, G. Braga da Cruz e J. Ringborg, successivamente da A. Bouchagiar e J. Ringborg, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Grupa Azoty S.A., la Azomureș SA e la Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (C‑73/22 P), nonché la Advansa Manufacturing GmbH, la Beaulieu International Group NV, la Brilen SA, la Cordenka GmbH & Co. KG, la Dolan GmbH, la Enka International GmbH & Co. KG, la Glanzstoff Longlaville SAS, la Infinited Fiber Company Oy, la Kelheim Fibres GmbH, la Nurel SA, la PHP Fibers GmbH, la Teijin Aramid BV, la Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton S.A. e la Trevira GmbH, (C‑77/22 P) chiedono l’annullamento, quanto alle prime, dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2021, Grupa Azoty e a./Commissione (T‑726/20) e, quanto alle seconde, dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2021, Advansa Manufacturing e a./Commissione (T‑741/20) (in prosieguo, congiuntamente: le «ordinanze impugnate»), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili i loro rispettivi ricorsi volti all’annullamento parziale della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 settembre 2020 (GU 2020, C 317, pag. 5; in prosieguo: gli «orientamenti controversi»).

Contesto normativo

Direttiva 2003/87

2

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (GU 2018, L 76, pag. 3) (in prosieguo: la «direttiva 2003/87»), ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (in prosieguo: l’«ETS»).

3

L’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 così recita:

«Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie (…) a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. (...)».

4

L’articolo 10 ter, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Sono considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio i settori e sottosettori in relazione ai quali il risultato della moltiplicazione tra l’intensità degli scambi con paesi terzi - intesa come il rapporto tra la somma del valore complessivo delle esportazioni e importazioni da e verso paesi terzi e del volume complessivo del mercato per lo Spazio economico europeo (cifra d’affari annua più importazioni totali dai paesi terzi) - e la relativa intensità di emissioni, misurata in kgCO2 diviso per il relativo valore aggiunto lordo (in euro), è superiore a 0,2. (...)».

5

L’articolo 10 ter, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva prevede le condizioni alle quali settori e sottosettori che non superano tale soglia possono parimenti essere considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e inclusi nel gruppo di cui al paragrafo 1 di tale disposizione.

Orientamenti controversi

6

Al punto 7 degli orientamenti controversi, la Commissione europea indica che, in questi ultimi, essa «stabilisce le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell’EU ETS possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE]».

7

Il punto 9 di tali orientamenti recita nel modo seguente:

«I principi enunciati nei presenti orientamenti si applicano unicamente alle misure di aiuto specifiche di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva [2003/87]».

8

Ai sensi dei punti da 19 a 21 di detti orientamenti:

«19. Gli aiuti per i costi indiretti delle emissioni sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE], a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti.

20. L’obiettivo di questo tipo di aiuto è quello di prevenire rischi significativi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare a causa del trasferimento dei costi delle quote [dell’Unione Europea] sui prezzi dell’energia elettrica sostenuti dal beneficiario, se i suoi concorrenti di paesi terzi non devono tenere conto di costi simili nel definire il prezzo dell’energia elettrica e il beneficiario non è in grado di trasferire tali costi sui prezzi dei prodotti senza incorrere nella perdita di una quota importante di mercato. Se si affronta il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio aiutando i beneficiari a ridurre l’esposizione a tale rischio, si persegue un obiettivo ambientale, in quanto gli aiuti mirano a evitare un incremento delle emissioni globali di gas a effetto serra a causa del trasferimento della produzione al di fuori dell’Unione, in assenza di un accordo internazionale vincolante in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.

21. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza nel mercato interno, l’aiuto deve essere circoscritto ai settori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in conseguenza dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che esista un rischio concerto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio soltanto se il beneficiario dell’aiuto opera in uno dei settori elencati nell’allegato I».

9

Detto allegato I contiene un elenco di quattordici settori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni.

10

Il punto 64 degli orientamenti controversi prevede che, dal 1o gennaio 2021, questi ultimi sostituiscono gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012, pubblicati il 5 giugno 2012 (GU 2012, C 158, pag. 4). Ai punti 65 e 66 degli orientamenti controversi, la Commissione prevede che applicherà i principi ivi stabiliti dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 a tutte le misure di aiuti notificate sulle quali è chiamata a decidere dal 1o gennaio 2021, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della sua pubblicazione.

Fatti

11

Le ricorrenti sono imprese operanti nel settore della produzione di composti azotati e di concimi.

12

Tale settore non è inserito nell’elenco di cui all’allegato I degli orientamenti controversi, intitolato «Settori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti delle emissioni», mentre era incluso nell’elenco contenuto nell’allegato II degli orientamenti pubblicati il 5 giugno 2012, intitolato «Settori e sottosettori ritenuti ex ante esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica a causa dei costi delle emissioni indirette», che era applicabile fino al 31 dicembre 2020.

Procedimenti dinanzi al Tribunale e ordinanze impugnate

13

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 15 e il 16 dicembre 2020, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ricorsi diretti all’annullamento dell’allegato I degli orientamenti controversi.

14

Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale il 1o e il 12 marzo 2021, la Commissione ha sollevato alcune eccezioni di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

15

Con le ordinanze impugnate, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili con la motivazione che le ricorrenti, le quali non sono destinatarie degli orientamenti controversi, non sono direttamente interessate da questi ultimi, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal momento che tali orientamenti non producono direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

16

A sostegno di tale valutazione, ai punti da 39 a 43 delle ordinanze impugnate, il Tribunale ha rilevato in particolare che, sebbene sia stato ritenuto, negli orientamenti controversi, che esista un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio soltanto se il beneficiario dell’aiuto opera in uno dei settori elencati nell’allegato I degli orientamenti in parola, ciò non esclude che gli Stati membri possano notificare alla Commissione misure di aiuto a favore di imprese operanti in settori diversi da quelli elencati in detto allegato e possano tentare di dimostrare che, nonostante il mancato soddisfacimento di uno dei criteri stabiliti negli orientamenti summenzionati, un aiuto destinato a tali imprese è conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Pur riconoscendo che, in un caso siffatto, è molto probabile che la Commissione adotti, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), una decisione che dichiara l’incompatibilità dell’aiuto previsto con il mercato interno, il Tribunale ha indicato che solo tale decisione potrebbe produrre effetti giuridici diretti sulle imprese che avrebbero potuto beneficiare dell’aiuto.

17

Il Tribunale ha inoltre rilevato, al punto 38 delle ordinanze impugnate, che, qualora uno Stato membro non adotti alcuna misura di aiuto rientrante nell’ambito di applicazione degli orientamenti controversi, la Commissione non adotta alcuna decisione ai sensi del regolamento 2015/1589. Pertanto, anche in tal caso, detti orientamenti non produrrebbero direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

18

Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare le ordinanze impugnate;

dichiarare i ricorsi ricevibili;

in subordine, annullare le ordinanze impugnate per il solo motivo che il Tribunale avrebbe dovuto riservare la decisione sulla ricevibilità fino all’esame dei ricorsi nel merito;

rinviare le cause al Tribunale affinché esso si pronunci nel merito;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e

riservare la decisione sulle spese del procedimento dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo si pronunci al riguardo dopo aver concluso l’esame nel merito.

19

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere le impugnazioni e

condannare le ricorrenti alle spese;

in subordine, nel caso in cui la Corte dovesse annullare le ordinanze impugnate, pronunciarsi essa stessa sui ricorsi respingendoli in quanto irricevibili e condannare le ricorrenti alle spese.

20

Con decisione del presidente della Corte del 16 settembre 2022, le cause C‑73/22 P e C‑77/22 P sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

21

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 aprile 2023, le ricorrenti nella causa C‑73/22 P hanno chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.

22

A sostegno di tale domanda, dette ricorrenti deducono che la questione se gli orientamenti controversi le riguardino direttamente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, non è stata debitamente esaminata nelle conclusioni dell’avvocato generale e non è stata oggetto di una discussione completa dinanzi alla Corte.

23

La discussione su tale questione deve, secondo dette ricorrenti, proseguire nell’ambito di un’udienza di discussione e vertere sul contenuto, sulla natura, sugli obiettivi e sugli effetti giuridici dell’atto impugnato, nonché sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. L’analisi contenuta nelle conclusioni non terrebbe debitamente conto di tali elementi.

24

A tal proposito, occorre rilevare che, conformemente all’articolo 83 del suo regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato ancora oggetto di discussione tra le parti.

25

Nel caso di specie, per quanto riguarda, da un lato, le osservazioni formulate dalle ricorrenti riguardo alle conclusioni dell’avvocato generale, occorre ricordare che lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte non prevedono la possibilità per le parti di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, qualunque siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punti 3738 nonché giurisprudenza ivi citata).

26

Per quanto riguarda, dall’altro lato, la discussione che ha avuto luogo tra le parti, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene di disporre, al termine della fase scritta del procedimento svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire, in quanto gli argomenti contenuti nella domanda di riapertura della fase orale del procedimento sono stati oltretutto ampiamente dibattuti durante tale fase scritta.

27

A tal riguardo, occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato non impone un obbligo assoluto di tenere un’udienza pubblica in tutte le procedure. Ciò vale in particolare quando la causa non solleva questioni di fatto o di diritto che non possano essere adeguatamente risolte sulla scorta del fascicolo e delle osservazioni scritte delle parti (sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 123 e giurisprudenza ivi citata). L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte prevede proprio che quest’ultima possa decidere di non tenere un’udienza di discussione qualora essa giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire.

28

Alla luce di quanto precede, non occorre accogliere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

Sulle impugnazioni

29

A sostegno delle loro rispettive impugnazioni, le ricorrenti deducono, in via principale, due motivi identici, vertenti, il primo, sull’insufficienza della motivazione e, il secondo, su un errore di diritto nell’applicazione della condizione secondo cui la persona fisica o giuridica che propone un ricorso di annullamento contro un atto che non è stato adottato nei suoi confronti deve essere direttamente interessata da tale atto. Con un motivo dedotto in subordine, anch’esso identico nelle due cause, esse deducono che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l’esame delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione al giudizio di merito sui ricorsi.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

30

Con la prima parte del loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha accertato i fatti e che non ha risposto agli argomenti dedotti dinanzi ad esso.

31

A tal riguardo, le ricorrenti sottolineano di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che, a differenza di altri orientamenti, gli orientamenti controversi non sono soltanto indicativi, ma creano obblighi giuridici per gli Stati membri. Stabilendo, all’allegato I degli orientamenti controversi, un elenco esaustivo dei settori a favore dei quali gli aiuti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 dovrebbero essere concessi, la Commissione avrebbe privato gli Stati membri della possibilità di concedere, ai sensi di tale disposizione, un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a un settore non menzionato in tale allegato. Ne conseguirebbe che detto allegato è vincolante per gli Stati membri.

32

Orbene, benché sia stato dedotto tale argomento, il Tribunale non avrebbe effettuato alcun accertamento di fatto sul contenuto, sulla natura o sul contesto degli orientamenti controversi. Tale omissione avrebbe comportato una motivazione insufficiente, la quale sarebbe in contrasto, in particolare, con quella della sentenza della Corte del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), e dell’ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015, EREF/Commissione (T‑694/14, EU:T:2015:915). In tali due decisioni giurisdizionali, vertenti rispettivamente su una comunicazione relativa al settore bancario e su orientamenti in materia di tutela dell’ambiente, il giudice dell’Unione avrebbe fondato la sua valutazione su un’analisi dettagliata degli atti in questione.

33

Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sua valutazione, contenuta al punto 38 delle ordinanze impugnate, secondo la quale, anche nel caso in cui uno Stato membro non adotti alcuna misura di aiuto rientrante negli orientamenti controversi, non è soddisfatta la condizione secondo cui la persona fisica o giuridica che propone un ricorso contro un atto che non è stato adottato nei suoi confronti deve essere direttamente interessata da quest’ultimo.

34

Esse osservano che tale caso può verificarsi, dal momento che l’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 non obbliga gli Stati membri ad adottare misure di aiuto. Occorrerebbe quindi comprendere per quali ragioni il Tribunale affermi che, in assenza di misure di aiuto adottate dagli Stati membri, le ricorrenti non possono essere direttamente interessate dagli orientamenti controversi. Orbene, la valutazione del Tribunale, la quale equivarrebbe alla constatazione che solo una decisione della Commissione ai sensi del regolamento 2015/1589 può riguardare direttamente le ricorrenti, sarebbe insufficientemente motivata.

35

Secondo la Commissione, tale primo motivo deve essere respinto.

Giudizio della Corte

36

Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che spetta al Tribunale ai sensi dell’articolo 36 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo costante giurisprudenza, la decisione del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dallo stesso, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (v., in particolare, sentenze del 13 gennaio 2022, Germania e a./Commissione, da C‑177/19 P a C‑179/19 P, EU:C:2022:10, punto 37, e del 9 marzo 2023, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Commissione, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, punto 40).

37

Nelle ordinanze impugnate, il Tribunale ha anzitutto descritto, in una sezione dedicata ai fatti all’origine della controversia, il contenuto e il contesto degli orientamenti controversi, poi ha ricordato, nella prima parte delle sue considerazioni, la giurisprudenza relativa alle condizioni che disciplinano la ricevibilità dei ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti che non sono stati adottati nei loro confronti.

38

Il Tribunale ha inoltre affermato, al punto 34 di tali ordinanze, che l’elenco dei settori economici contenuto nell’allegato I degli orientamenti controversi ha l’effetto di imporre, in linea di principio, alla Commissione di considerare, nell’ambito di applicazione di tali orientamenti, compatibili con il mercato interno solo gli aiuti di Stato concessi a favore di settori menzionati in tale elenco.

39

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 36 a 43 delle ordinanze impugnate, i diversi casi che possono verificarsi in relazione agli aiuti contemplati dagli orientamenti controversi, la cui concessione è promossa dall’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87. I punti 36 e 37 di dette ordinanze vertono su casi in cui uno Stato membro decida di concedere tali aiuti, mentre il punto 38 delle stesse è dedicato alla situazione in cui uno Stato membro decida di non concederli. I punti da 39 a 43 di dette ordinanze vertono sull’ipotesi in cui uno Stato membro intenda concedere siffatti aiuti a favore di un settore non menzionato nell’allegato I degli orientamenti controversi e notifichi tali aiuti alla Commissione in forza del diritto primario dell’Unione, ossia dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

40

Con tale analisi, il Tribunale ha svolto un ragionamento dettagliato che spiega in modo inequivoco il rigetto dell’argomento delle ricorrenti. Queste ultime hanno infatti dedotto che gli orientamenti controversi vincolano gli Stati membri, impediscono a questi ultimi di concedere aiuti a favore dei settori non menzionati nell’allegato I di detti orientamenti e producono quindi direttamente effetti sulla situazione giuridica delle imprese operanti in tali settori.

41

Per quanto riguarda, in particolare, il caso, evidenziato dalle ricorrenti, in cui uno Stato membro decida di non adottare alcuna misura di aiuto rientrante nell’ambito degli orientamenti controversi, il Tribunale ha chiaramente formulato, al punto 38 di tali ordinanze, la sua valutazione secondo cui, in una situazione siffatta, tali orientamenti non possono incidere sulla situazione giuridica delle ricorrenti, dal momento che, in assenza di aiuto, la Commissione non sarà indotta ad applicare detti orientamenti.

42

Il Tribunale ha peraltro indicato in maniera circostanziata, ai punti da 39 a 43 delle ordinanze impugnate, il cui contenuto è riassunto al punto 16 della presente sentenza, che gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla Commissione misure di aiuto a favore di un settore economico che, pur non essendo menzionato in tale allegato, potrebbe, a causa di circostanze eccezionali, essere esposto a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio ed essere ammissibile alla concessione di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

43

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nella prima parte del primo motivo, il Tribunale ha analizzato le eccezioni di irricevibilità alla luce del contenuto e del contesto degli orientamenti controversi e, ai punti da 36 a 43 delle ordinanze impugnate, ha risposto all’argomento delle ricorrenti e in tale sede ha esposto chiaramente le ragioni della sua decisione. Il punto 38 di tali ordinanze, specificamente criticato nella seconda parte del primo motivo, si inserisce nel ragionamento del Tribunale e consente senza difficoltà di comprendere le ragioni per le quali quest’ultimo ha stabilito che l’allegato I degli orientamenti controversi non produce direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti qualora non sia concesso alcun aiuto contemplato da tali orientamenti.

44

Ne consegue che nessuna delle due parti del primo motivo è fondata. Tale motivo, pertanto, deve essere respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

45

Con il loro secondo motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che esse non sono direttamente interessate dagli orientamenti controversi.

46

Esse osservano che, per determinare gli effetti giuridici prodotti da un atto dell’Unione, occorre riferirsi, in particolare, all’oggetto e al contenuto di tale atto, nonché al contesto nel quale quest’ultimo è stato emesso. Orbene, le ordinanze impugnate si baserebbero non già su un siffatto esame concreto, bensì su un ragionamento più generale, che sarebbe viziato da vari errori.

47

Pertanto, il Tribunale sarebbe partito dall’erronea premessa che, sotto il profilo dell’articolo 263 TFUE, tutti gli orientamenti della Commissione devono essere qualificati allo stesso modo. A tal proposito, le ricorrenti osservano che le ordinanze impugnate si conformano alla sentenza della Corte del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), e all’ordinanza del Tribunale del 23 novembre 2015, EREF/Commissione (T‑694/14, EU:T:2015:915), ancorché tali decisioni giurisdizionali vertano su atti che, contrariamente agli orientamenti controversi, lasciano un margine di discrezionalità agli Stati membri.

48

Seguendo un siffatto approccio, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che gli orientamenti controversi si rivolgono agli Stati membri e non lasciano a questi ultimi alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda i settori economici ammissibili agli aiuti che possono essere concessi ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87.

49

Alla luce di tale assenza di margine di discrezionalità per gli Stati membri, il Tribunale, secondo le ricorrenti, avrebbe dovuto seguire il ragionamento svolto nella sentenza del 5 maggio 1998, Dreyfus/Commissione (C‑386/96 P, EU:C:1998:193), il cui punto 44 stabilisce che un singolo, che non sia il destinatario di un atto dell’Unione, può essere considerato direttamente interessato da tale atto qualora la possibilità per i destinatari di detto atto di non darvi seguito sia puramente teorica.

50

Il Tribunale si sarebbe erroneamente basato sulla possibilità che uno Stato membro notifichi alla Commissione misure di aiuto a favore di imprese che operano in settori diversi da quelli elencati nell’allegato I degli orientamenti controversi e che tale Stato tenti di dimostrare che dette misure sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

51

Al riguardo, le ricorrenti sostengono che, se è pur vero che, sotto il profilo giuridico, esiste una siffatta possibilità, tale circostanza nulla toglie al fatto che gli orientamenti controversi escludono la concessione degli aiuti previsti all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 agli operatori economici che operano in settori non menzionati nell’allegato I degli stessi orientamenti. Tale esclusione non sarebbe compensata dalla possibilità di concedere aiuti di Stato in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, qualsiasi previsione relativa alla concessione di simili aiuti sarebbe puramente speculativa, mentre gli aiuti di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 sarebbero formalmente previsti e promossi da detta disposizione.

52

Il Tribunale si sarebbe inoltre basato sull’erronea premessa che un operatore economico possa essere direttamente interessato solo se la Commissione adotta una decisione ai sensi del regolamento 2015/1589. La Corte avrebbe già accertato, in materia di aiuti di Stato, che un operatore economico può essere direttamente interessato da una presa di posizione della Commissione senza che quest’ultima abbia formalmente adottato una decisione nei suoi confronti (sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punti da 48 a 50).

53

A seguito dell’erronea valutazione del Tribunale, le ricorrenti sarebbero prive di qualsiasi mezzo di ricorso, ancorché il loro caso rientri nella situazione, contemplata in particolare al punto 33 della sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (C‑50/00 P, EU:C:2002:462), in cui deve essere possibile presentare un ricorso di annullamento affinché sia garantita la tutela giurisdizionale.

54

A quest’ultimo proposito, le ricorrenti sottolineano che gli Stati membri non sono tenuti ad adottare misure di aiuto ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87. Secondo le stesse, è probabile che non venga concesso alcun aiuto contemplato da tale disposizione e che quindi non sia adottata alcuna decisione della Commissione in relazione a un siffatto aiuto. Sotto il profilo finanziario, una situazione del genere sarebbe paragonabile a quella in cui la Commissione dichiara incompatibile con il mercato interno un aiuto notificato. Tuttavia, nella prima situazione, le ricorrenti non dispongono, secondo il ragionamento seguito dal Tribunale, di alcun mezzo di ricorso, mentre nella seconda ne dispongono. Tale differenza sarebbe inammissibile, in quanto le ricorrenti, in entrambi i casi, sarebbero interessate allo stesso modo.

55

La Corte avrebbe, inoltre, riconosciuto che non è legittimo attendersi che gli operatori economici interessati da un atto dell’Unione ottengano una decisione negativa da parte di uno Stato membro per contestare tale atto dell’Unione (sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 66). Non sarebbe neppure plausibile attendersi che gli Stati membri violino il loro dovere di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE notificando aiuti al settore della produzione di composti azotati e concimi, sebbene l’allegato I degli orientamenti controversi non menzioni tale settore.

56

Secondo la Commissione, anche questo secondo motivo delle impugnazioni deve essere respinto.

Giudizio della Corte

57

Come risulta dai punti 7 e 9 degli orientamenti controversi, questi ultimi stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le misure di aiuto nel contesto dell’ETS, in particolare quelle di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87, possano essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

58

L’adozione di siffatti orientamenti rientra nell’esercizio, da parte della Commissione, della sua competenza esclusiva a valutare la compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. La Commissione gode, a tal proposito, di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punti da 37 a 39, nonché del 15 dicembre 2022, Veejaam e Espo, C‑470/20, EU:C:2022:981, punto 29).

59

Stabilendo, mediante orientamenti, le condizioni alle quali le misure di aiuto possono essere considerate compatibili con il mercato interno ed annunciando, con la pubblicazione di tali orientamenti, che verranno applicate le norme ivi contenute, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale, nel senso che, qualora uno Stato membro notifichi un progetto di aiuto di Stato conforme a tali norme, la Commissione deve, in linea di principio, autorizzare detto progetto. Essa non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 40, e del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punto 90).

60

L’articolo 263, quarto comma, TFUE, prevede che una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione.

61

Le ricorrenti non possono essere qualificate come destinatarie degli orientamenti controversi. Di conseguenza, alla luce della formulazione stessa dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, la legittimazione ad agire delle ricorrenti presupponeva, quantomeno, come rilevato dal Tribunale al punto 27 delle ordinanze impugnate, che tali orientamenti le riguardassero direttamente.

62

Poiché il requisito secondo cui il ricorrente deve essere direttamente interessato dall’atto impugnato è enunciato, in termini identici, sia nella seconda parte del quarto comma dell’articolo 263 TFUE che nella terza parte della stessa disposizione, esso deve avere lo stesso significato in ciascuna di queste parti (sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, punto 73). Secondo una giurisprudenza costante, tale requisito richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che tale atto, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica di detta persona e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, in quanto esso ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie (sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/Jiangsu Seraphim Solar System e Consiglio/Jiangsu Seraphim Solar System e Commissione, C‑439/20 P e C‑441/20 P, EU:C:2023:211, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

63

Gli orientamenti controversi, che riguardano in particolare le misure di aiuto che gli Stati membri dovrebbero adottare, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 59 della presente sentenza, hanno l’effetto che, in caso di notifica di un progetto di aiuto di Stato che segue i criteri stabiliti in tali orientamenti, tra cui l’elenco dei settori ammissibili contenuto nell’allegato I degli stessi, la Commissione deve, in linea di principio, autorizzare tale progetto.

64

Poiché le ricorrenti operano in un settore che non rientra in tale allegato, è escluso che esse possano beneficiare di un siffatto obbligo della Commissione.

65

Ciò premesso, come rilevato in sostanza dal Tribunale ai punti da 39 a 41 delle ordinanze impugnate, tali orientamenti non hanno l’effetto giuridico di privare le ricorrenti della possibilità di essere ammesse alla concessione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87.

66

Occorre ricordare, al riguardo, che l’adozione di orientamenti non dispensa la Commissione dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro può invocare, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla Commissione progetti di aiuto che non soddisfano le condizioni stabilite da orientamenti e la Commissione può autorizzare progetti siffatti in circostanze eccezionali (v., in particolare, sentenze del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punti 4143, nonché del 31 gennaio 2023, Commissione/Braesch e a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, punti 9293).

67

Pertanto, nell’ambito dell’ETS, nulla impedisce ad uno Stato membro di notificare alla Commissione, a favore delle imprese di un settore economico non menzionato nell’allegato I degli orientamenti controversi, un progetto di aiuto che mira, ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87, a ridurre un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al quale tale settore è, a suo parere, soggetto e di esporre le circostanze che possono giustificare l’approvazione di tale progetto in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che la Commissione non abbia qualificato, in detti orientamenti, tale settore come esposto a un rischio siffatto.

68

Ne consegue che, come correttamente stabilito dal Tribunale, gli orientamenti controversi, pur riducendo le possibilità delle ricorrenti di ottenere un aiuto ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87, non determinano tuttavia, di per sé, la loro ammissibilità a un siffatto aiuto e non producono quindi direttamente effetti sulla loro situazione giuridica.

69

Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il fatto di non poter esperire un mezzo di ricorso diretto contro gli orientamenti controversi non le priva di una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, il diritto processuale dell’Unione consente a una persona fisica o giuridica di dedurre l’illegittimità di orientamenti a sostegno di un ricorso proposto avverso un atto, adottato alla luce di tali orientamenti, che interessa detta persona in maniera da soddisfare le condizioni previste dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., per analogia, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti da 209 a 212).

70

Peraltro, nei limiti in cui le ricorrenti invocano l’ipotesi in cui gli Stati membri non decidano di concedere alcun aiuto contemplato all’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 e, di conseguenza, la Commissione non adotti alcuna decisione di autorizzazione o di diniego di autorizzazione di un progetto di aiuto alla luce degli orientamenti controversi, si deve affermare che, in un caso del genere, le ricorrenti non possono trovarsi, a causa di ciò, in una situazione concorrenziale di svantaggio rispetto ad altre imprese la cui attività economica si colloca nel medesimo settore di tali ricorrenti. In siffatte circostanze, il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non impone che esse possano contestare la legittimità di tali orientamenti.

71

A tal proposito, secondo una giurisprudenza consolidata, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, le norme di diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato riconoscono ai singoli il diritto a non subire una concorrenza falsata (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

72

Da quanto precede risulta che il ragionamento seguito dal Tribunale non è viziato da errore di diritto e che il secondo motivo non è fondato.

Sul motivo in subordine

Argomenti delle parti

73

Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i ricorsi nel merito prima di pronunciarsi sulla ricevibilità. Esse ricordano che, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo rinvia al giudizio di merito l’esame delle eccezioni o di altri incidenti processuali «qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari». Ai fini di una buona amministrazione della giustizia, il Tribunale avrebbe dovuto giudicare che siffatte circostanze sussistono nel caso di specie. Infatti, per valutare gli effetti giuridici degli orientamenti controversi, sarebbe stato necessario prendere in considerazione gli argomenti nel merito.

74

Secondo la Commissione, tale motivo dedotto in subordine è inoperante e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

75

Come la Corte ha già dichiarato, spetta al Tribunale valutare se una buona amministrazione della giustizia giustifichi o meno che un’eccezione di irricevibilità sia giudicata immediatamente o che il suo esame sia rinviato al giudizio di merito. Un rinvio al merito non è richiesto quando la valutazione dell’eccezione non dipende dalla valutazione dei motivi di merito dedotti dal ricorrente (sentenza del 25 ottobre 2017, Romania/Commissione, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

76

Nel caso di specie, dall’esame del secondo dei due motivi dedotti in via principale a sostegno delle impugnazioni risulta che il Tribunale ha potuto giustamente concludere, senza esaminare i ricorsi nel merito, che le ricorrenti erano prive di legittimazione ad agire.

77

Pertanto, tale motivo dedotto in subordine non può essere accolto.

78

Poiché nessuno dei motivi è fondato, le impugnazioni devono essere integralmente respinte.

Sulle spese

79

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

80

Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito delle impugnazioni.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Le impugnazioni nelle cause C‑73/22 P e C‑77/22 P sono respinte.

 

2)

La Grupa Azoty S.A., la Azomureș SA e la Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis si fanno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea relative all’impugnazione nella causa C‑73/22 P.

 

3)

La Advansa Manufacturing GmbH, la Beaulieu International Group NV, la Brilen SA, la Cordenka GmbH & Co. KG, la Dolan GmbH, la Enka International GmbH & Co. KG, la Glanzstoff Longlaville SAS, la Infinited Fiber Company Oy, la Kelheim Fibres GmbH, la Nurel SA, la PHP Fibers GmbH, la Teijin Aramid BV, la Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton S.A. e la Trevira GmbH si fanno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione relative all’impugnazione nella causa C‑77/22 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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