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Dokument 62022CJ0045

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 ottobre 2023.
HK contro Service fédéral des Pensions (SFP).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta daL Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) – Cumulo di prestazioni di natura diversa – Applicazione delle clausole nazionali anticumulo – Calcolo della pensione di reversibilità – Divisione degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni – Nozione di “importi di cui si è tenuto conto”.
Causa C-45/22.

ECLI-nummer: ECLI:EU:C:2023:772

 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

12 ottobre 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) – Cumulo di prestazioni di natura diversa – Applicazione delle clausole nazionali anticumulo – Calcolo della pensione di reversibilità – Divisione degli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni – Nozione di “importi di cui si è tenuto conto”»

Nella causa C‑45/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) (Belgio), con decisione del 4 gennaio 2022, pervenuta in cancelleria il 20 gennaio 2022, nel procedimento

HK

contro

Service fédéral des Pensions,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, J. Passer e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per HK, da sé medesimo;

per il governo belga, da S. Baeyens, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti;

per il governo finlandese, da A. Laine, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B.–R. Killmann e D. Martin, in qualità di agenti;

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra HK e il Service fédéral des Pensions (Servizio federale delle pensioni, Belgio; in prosieguo: il «SFP»), in merito al calcolo dell’importo della pensione di reversibilità cui HK ha diritto in seguito al decesso della moglie.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento 1408/2013

3

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), è stato abrogato il 1o maggio 2010, data in cui è divenuto applicabile il regolamento n. 883/2004.

4

L’articolo 46 quater del regolamento n. 1408/71, intitolato «Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri», al paragrafo 1, disponeva quanto segue:

«Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la riduzione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i), gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione».

5

Tale articolo 46 quater era stato inserito nel regolamento n. 1408/71 dal regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU 1992, L 136, pag 7). I considerando 16 e 22 di quest’ultimo regolamento enunciavano quanto segue:

«[c]onsiderando che, per tutelare i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, è necessario inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 una disposizione che condizioni rigidamente l’applicazione di tali clausole;

(...)

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 1408/71 disposizioni che mirino a garantire che l’applicazione congiunta di clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione da parte di due o più Stati membri in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa non produca alcun effetto negativo per i lavoratori migranti o i loro aventi diritto (...)».

Regolamento n. 883/2004

6

I considerando 4, 29 e 31 del regolamento n. 883/2004 così recitano:

«(4)

È necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

(...)

(29)

Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, è necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole.

(...)

(31)

Secondo la Corte di giustizia, è compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore [dell’Unione] fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione».

7

Ai sensi dell’articolo 52 di tale regolamento, intitolato «Liquidazione delle prestazioni»:

«1.   L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

a)

a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

b)

calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

(...)

2.   All’importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l’istituzione competente applica, se del caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.

3.   L’interessato ha diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

(...)».

8

L’articolo 53 di detto regolamento, intitolato «Clausole anticumulo», prevede quanto segue:

«1.   Tutti i cumuli di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d’assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

2.   I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

3.   Le seguenti disposizioni si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:

a)

l’istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all’estero;

b)

l’istituzione competente prende in considerazione l’importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l’applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel [regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1)];

c)

l’istituzione competente non prende in considerazione l’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

d)

se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati membri, oppure di reddito acquisito in altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell’importo di tali prestazioni o di tale reddito».

9

L’articolo 55 del medesimo regolamento, rubricato «Cumulo di prestazioni di natura diversa», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:

a)

due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;

tuttavia l’applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al [regolamento n. 987/ 2009];

(...)».

Diritto belga

10

L’articolo 20, primo e quarto comma, dell’arrêté royal n. 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (regio decreto n. 50 del 24 ottobre 1967 relativo alle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati) (Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 11246), nella versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto n. 50»), dispone quanto segue:

«La pensione di reversibilità può essere cumulata con una pensione di vecchiaia o con altre prestazioni sostitutive della pensione di vecchiaia solo fino alla concorrenza dell’importo stabilito dal Re.

(...)

Il Re stabilisce in che misura la pensione di reversibilità può essere ridotta quando il coniuge superstite ha diritto a una pensione di reversibilità o a una qualsivoglia altra prestazione sostitutiva riconosciuta in forza di un regime pensionistico di vecchiaia o di reversibilità di un paese straniero o in forza di un regime applicabile al personale di un’istituzione di diritto internazionale pubblico».

11

L’articolo 52, paragrafo 1, dell’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés (regio decreto del 21 dicembre 1967 recante la disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati) (Moniteur belge del 16 gennaio 1967, pag. 441), nella sua versione applicabile nel procedimento principale (in prosieguo: il «regio decreto del 21 dicembre 1967»), ai suoi considerando 1 e da 3 a 5, così dispone:

«Qualora il coniuge superstite abbia diritto, da un lato, ad una pensione di reversibilità in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati e, dall’altro, ad una o più pensioni di vecchiaia, ovvero ad una qualsiasi altra prestazione sostitutiva in base al regime pensionistico dei lavoratori subordinati o in base ad uno o più altri regimi pensionistici, la pensione di reversibilità può essere cumulata con le suddette pensioni di vecchiaia solo fino alla concorrenza di una somma pari al 110% dell’importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata accordata al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa.

(...)

Qualora il coniuge di cui [al primo comma] abbia diritto anche ad una o più pensioni di reversibilità, ovvero a prestazioni sostitutive ai sensi dell’articolo 10 bis del [regio decreto n. 50], la pensione di reversibilità non potrà essere superiore alla differenza tra, da un lato, il 110% dell’importo della pensione di reversibilità per una carriera completa, e dall’altro, la somma degli importi delle pensioni di vecchiaia o delle prestazioni sostitutive considerate [al primo comma] e di un importo pari alla pensione di reversibilità del lavoratore subordinato per una carriera completa, moltiplicato per la frazione o la somma delle frazioni che rappresentano l’entità delle pensioni di reversibilità negli altri regimi pensionistici, ad esclusione del regime dei lavoratori autonomi. Tali frazioni sono quelle che sono state prese in considerazione, o avrebbero dovuto esserlo, ai fini dell’applicazione del summenzionato articolo 10 bis.

L’applicazione [del terzo comma] non può comportare la riduzione della pensione di reversibilità ad un importo inferiore a quello risultante dalla differenza tra l’importo della pensione di reversibilità liquidabile prima dell’applicazione dei precedenti commi e la somma degli importi delle pensioni di vecchiaia e delle prestazioni sostitutive, di cui [al primo comma].

Ai fini dell’applicazione del [primo e terzo comma], per pensione di reversibilità per una carriera completa si intende la pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite prima dell’applicazione dei commi precedenti, moltiplicata per la frazione inversa di quella, eventualmente limitata ai sensi del citato articolo 10 bis, che è stata utilizzata per il calcolo della pensione di vecchiaia che funge da base per il calcolo della pensione di reversibilità».

12

L’articolo 52 bis del regio decreto del 21 dicembre 1967 così prevede:

«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, [terzo e quarto comma], del regio decreto n. 50, l’importo della pensione di reversibilità del coniuge superstite, concessa in forza del [regio decreto n. 50] o (...) [dell’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (regio decreto del 23 dicembre 1996, recante attuazione degli articoli 15, 16 e 17 della legge del 26 luglio 1996 recante modernizzazione della previdenza sociale e volta ad assicurare il funzionamento dei regimi pensionistici di legge) (Moniteur belge del 17 gennaio 1997, pag. 904), è diminuito dell’importo della pensione di reversibilità o della prestazione sostitutiva erogata in forza di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di un’istituzione di diritto internazionale pubblico, cui non sia possibile rinunciare».

13

L’articolo 7 dell’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (regio decreto del 23 dicembre 1996, recante attuazione degli articoli 15, 16 e 17 della legge del 26 luglio 1996 recante modernizzazione della previdenza sociale e volta ad assicurare il funzionamento dei regimi pensionistici di legge), al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:

«Quando il coniuge è deceduto prima della decorrenza della sua pensione di vecchiaia, la pensione di reversibilità è pari all’80[%] dell’importo della pensione di vecchiaia, calcolato secondo la percentuale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, [primo comma], lettera a), del presente decreto che sarebbe stato riconosciuto al coniuge in applicazione di tale decreto».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

14

La moglie di HK è deceduta il 29 novembre 2016.

15

Poiché HK aveva lavorato e versato contributi in diversi Stati membri, ovvero in Belgio, Spagna e Finlandia, alla data del 1o dicembre 2016, egli beneficiava di una pensione di vecchiaia belga per un importo annuo di EUR 11962,55 nonché di una pensione di vecchiaia spagnola per un importo annuo di EUR 8276,28. Poiché anche la moglie di HK aveva lavorato e versato contributi negli stessi Stati membri, HK percepiva altresì una pensione di reversibilità spagnola, per un importo annuo di EUR 5123,88, e una pensione di reversibilità finlandese per un importo annuo di EUR 1281,24, concesse a titolo dei contributi versati dalla moglie deceduta a tali sistemi di previdenza sociale.

16

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità belga, il 22 dicembre 2017 il SFP ha informato HK del fatto che non aveva diritto a tale pensione, in quanto l’importo totale delle sue pensioni di vecchiaia era troppo elevato.

17

In data 26 dicembre 2017, HK ha presentato un reclamo contro tale diniego.

18

Seguiva uno scambio di corrispondenza tra HK e il SFP vertente sulle modalità della presa in considerazione delle diverse prestazioni pensionistiche di cui HK beneficiava al fine di determinare se e in che misura egli avesse diritto a una pensione di reversibilità belga.

19

Con decisione del 18 settembre 2019 il SFP ha modificato la sua posizione iniziale concedendo a HK una pensione di reversibilità a titolo del diritto belga di un importo annuo di EUR 1929,03, con effetto retroattivo a partire dal 1o dicembre 2016.

20

HK ha contestato tale decisione e ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio), facendo valere che l’importo annuo della pensione di reversibilità belga doveva ammontare a EUR 6339,01.

21

Il giudice del rinvio constata che le posizioni di HK e del SFP divergono essenzialmente quanto all’interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, che contiene la regola in forza della quale l’istituzione competente, in caso di applicazione di clausole anticumulo di prestazioni di natura diversa, deve dividere gli importi delle prestazioni o degli altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette alle clausole anticumulo previste dalla legislazione nazionale.

22

Tale giudice aggiunge che, conformemente alla normativa belga che autorizza il cumulo di una pensione di reversibilità e di una pensione di vecchiaia, pur limitando tale importo cumulato ad una somma corrispondente al 110% dell’importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata concessa al coniuge superstite per una carriera completa, le parti della controversia concordano nel dichiarare che l’importo totale delle pensioni di vecchiaia da prendere in considerazione per l’applicazione dell’articolo 52 del regio decreto del 21 dicembre 1967, vale a dire l’importo annuo delle pensioni di vecchiaia belga (EUR 11962,55) e spagnola (EUR 8276,28), ammonta a EUR 20238,83 e che il massimale di cumulo è pari a EUR 16458,42.

23

È solo a livello del calcolo del superamento del massimale di cumulo che il ragionamento delle parti diverge.

24

Secondo l’SFP, occorre determinare il superamento di tale massimale addizionando l’importo annuo della pensione di reversibilità e l’importo annuo totale delle pensioni di vecchiaia, per sottrarne poi il massimale di cumulo, importo che è quindi diviso per due. Così, nel caso di HK, il superamento del massimale di cumulo sarebbe calcolato come segue: EUR 7638,46 (importo annuo della pensione di reversibilità concessa) + EUR 20238,83 (importo annuo totale delle pensioni di vecchiaia) – EUR 16458,42 (massimale di cumulo) = EUR 11418,87. L’importo annuo massimo della pensione di reversibilità ammonterebbe pertanto a: EUR 7 638,46-11 418,87 EUR/2 (importo del superamento diviso per il numero di pensioni di reversibilità influenzate da regole di cumulo, vale a dire, nel caso di specie, le pensioni di reversibilità belga e finlandese) = EUR 1929,03.

25

L’SFP precisa che le autorità finlandesi hanno effettuato lo stesso calcolo relativo alla pensione di reversibilità finlandese.

26

Secondo HK, occorre dividere non la parte dei redditi che eccede il massimale di cumulo, bensì la totalità dei redditi presi in considerazione per l’applicazione delle clausole anticumulo, vale a dire l’importo annuo totale delle pensioni di reversibilità e di vecchiaia. Il superamento del massimale di cumulo sarebbe quindi calcolato come segue: EUR 7638,46 (importo annuo della pensione di reversibilità concessa) + EUR 20238,83 (importo annuo totale delle pensioni di vecchiaia) / 2 – EUR 16458,42 (massimale di cumulo) = EUR 1299,45. Ne deriverebbe che l’importo annuo limitato della pensione di reversibilità cui avrebbe diritto sarebbe calcolato nel seguente modo: EUR 7638,46 – EUR 1299,45 = EUR 6399,01.

27

HK aggiunge che tale interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 si basa sulle informazioni contenute nel sito Internet della Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia, Francia), che è l’istituzione francese incaricata di calcolare e versare le pensioni di base.

28

Il giudice del rinvio osserva che la regola della divisione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non figurava, in quanto tale, nella disposizione equivalente del regolamento n. 1408/71, vale a dire l’articolo 46 quater, paragrafo 1, che prevedeva che gli importi che non sarebbero stati versati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sarebbero stati divisi per il numero di prestazioni soggette a riduzione.

29

In tali circostanze, il tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la norma stabilita all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 883/2004], secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, debba essere interpretata nel senso che essa impone di dividere i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo.

2)

Se la norma stabilita all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [n. 883/2004], secondo cui le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole, debba invece essere interpretata nel senso che essa impone di dividere non i redditi in quanto tali, di cui si tiene conto ai fini dell’applicazione della clausola anticumulo, ma piuttosto la parte dei redditi che supera un massimale di cumulo, come ad esempio stabilito dalla clausola nazionale in questione, per il numero di pensioni di reversibilità soggette a clausole anticumulo».

Sulle questioni pregiudiziali

30

Con le due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che, qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa implichi l’applicazione di clausole nazionali anticumulo per quanto riguarda prestazioni autonome, esso impone a ciascuno Stato membro di prevedere che, per calcolare l’importo della prestazione da versare, occorre dividere l’importo totale dei redditi preso in considerazione da tali clausole nazionali per il numero di prestazioni interessate o se tale disposizione di diritto dell’Unione imponga loro di prevedere che, ai fini di tale calcolo, occorre dividere per questo stesso numero la parte dei redditi che eccede il massimale di cumulo determinato dalle suddette clausole nazionali.

31

Innanzitutto, occorre ricordare che le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro, se non è diversamente disposto nel regolamento n. 883/2004, sono opponibili ai beneficiari di una prestazione a carico di tale Stato membro qualora gli stessi abbiano diritto ad altre prestazioni previdenziali, e ciò anche nel caso in cui tali prestazioni siano acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2018, Blanco Marqués,C‑431/16, EU:C:2018:189, punto 63 e giurisprudenza citata).

32

Pertanto, conformemente all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, l’istituzione nazionale competente è autorizzata ad applicare, nel caso della liquidazione delle prestazioni, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli da 53 a 55 di tale regolamento.

33

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le prestazioni di sicurezza sociale devono essere considerate della stessa natura qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione siano identici. Per contro, caratteristiche puramente formali non vanno considerate elementi decisivi ai fini della qualificazione delle prestazioni (sentenza del 15 marzo 2018, Blanco Marquès,C‑431/16, EU:C:2018:189, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

34

Per quanto riguarda il cumulo di prestazioni come quelle di cui al procedimento principale, vale a dire di prestazioni calcolate o corrisposte sulla base delle carriere di due persone diverse, che devono essere considerate di natura diversa, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, prevede che, in caso di cumulo di due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette alle clausole anticumulo previste dalla legislazione degli Stati membri.

35

Per quanto riguarda il senso da attribuire alla parte di frase «di cui si è tenuto conto», occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte, ove la genesi della disposizione in questione può parimenti presentare elementi pertinenti ai fini dell’interpretazione (sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

36

Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore letterale dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, da quest’ultimo risulta che, in sede di applicazione delle clausole anticumulo previste dalle legislazioni nazionali, le istituzioni competenti dividono gli importi delle prestazioni di cui si è tenuto conto per il numero di prestazioni soggette a dette clausole.

37

Attribuendo all’espressione verbale «tenere conto», utilizzata in tale frase, il suo senso abituale, occorre intendere tale frase nel senso che essa assoggetta alla divisione gli importi presi in considerazione dalle istituzioni nazionali competenti o di cui queste ultime hanno tenuto conto nell’ambito dell’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla loro legislazione.

38

La formulazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non contiene tuttavia alcuna indicazione esplicita che imponga agli Stati membri di tener conto di un determinato importo.

39

Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 47 e 50 delle sue conclusioni, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 è redatto in modo tale da lasciare agli Stati membri la facoltà di dividere gli importi, come risultano dall’applicazione delle loro clausole anticumulo, per il numero di prestazioni assoggettate a dette clausole.

40

Di conseguenza, da tale formulazione risulta che le istituzioni nazionali competenti potranno, ai fini del calcolo dell’importo della prestazione da versare, dividere per il numero di prestazioni interessate, o l’importo totale dei redditi, o la parte dei redditi che eccedono un certo massimale di cumulo.

41

In secondo luogo, tale interpretazione letterale è confermata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

42

Risulta infatti dal considerando 29 di tale regolamento, relativo alle disposizioni di quest’ultimo relative alle clausole nazionali che istituiscono meccanismi di riduzione, di sospensione o di soppressione, che il legislatore dell’Unione ha inteso proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle stesse da parte degli Stati membri inserendo, in detto regolamento, disposizioni che condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole nazionali.

43

A tal riguardo, il considerando 31 di detto regolamento precisa che, sebbene spetti al legislatore nazionale attuare clausole che limitino il cumulo di due o più pensioni il cui diritto è stato acquisito in Stati membri diversi, spetta al legislatore dell’Unione determinare i limiti entro i quali si applicano tali clausole anticumulo nazionali.

44

Ne consegue che le disposizioni del regolamento n. 883/2004 relative alle clausole anticumulo nazionali mirano a limitare gli effetti particolarmente sfavorevoli nei confronti dei lavoratori che si sono avvalsi del loro diritto alla libera circolazione.

45

Orbene, come ha altresì ricordato l’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, non risulta, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che la presa in considerazione, da parte di uno Stato membro, del solo importo che supera un massimale di cumulo delle diverse pensioni considerate sia particolarmente svantaggioso per i lavoratori interessati, anche se il calcolo effettuato prendendo in considerazione l’importo totale delle prestazioni considerate conduce, certamente, ad un importo superiore.

46

Infatti, da un lato, come risulta dai punti da 38 a 40 della presente sentenza, l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non obbliga affatto gli Stati membri a concedere ai lavoratori interessati gli importi più elevati. Dall’altro lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel caso di specie, HK percepisce una pensione di reversibilità belga a causa dell’applicazione di tale disposizione, mentre un lavoratore che non si è avvalso del suo diritto alla libera circolazione non ha diritto ad alcuna prestazione in un caso del genere.

47

In terzo luogo, un’interpretazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 secondo la quale spetta ai legislatori nazionali determinare gli importi delle prestazioni di cui tenere conto nell’ambito dell’applicazione delle loro clausole nazionali anticumulo, risulta avvalorata anche dagli obiettivi della normativa di cui fa parte tale disposizione.

48

A tale proposito, il considerando 4 del regolamento n. 883/2004 dispone che è necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

49

Infatti, il regolamento n. 883/2004 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti. Gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale e, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro determinare nella propria normativa, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni sociali, incluse le clausole anticumulo per prestazioni di natura diversa. Nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, le disposizioni del regolamento n. 883/2004 relative alle clausole anticumulo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, Rechtsanwaltskammer Wien,C‑58/21, EU:C:2022:691, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

50

Orbene, l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 non definisce alcuna modalità specifica di calcolo delle pensioni di reversibilità, con la conseguenza che spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno stato membro determinare tali modalità nell’ambito dell’applicazione di quest’ultima disposizione, il che è illustrato peraltro, nella specie, dalla circostanza di cui ai punti 25 e 27 della presente sentenza, secondo la quale le autorità competenti francese e finlandese applicano, in forza delle loro clausole anticumulo rispettive, modalità id calcolo diverse.

51

In quarto e ultimo luogo, occorre rilevare che la genesi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 consente altresì di ritenere che tale disposizione debba essere interpretata nel senso indicato al punto 40 della presente sentenza.

52

A tale proposito, occorre ricordare che il regolamento n. 1408/71 non conteneva inizialmente una clausola simile a quella prevista all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, relativa all’attenuazione degli effetti in caso di cumulo di prestazioni sociali.

53

È solo a seguito dell’inserimento, da parte del regolamento n. 1248/92, di un articolo 46 quater nel regolamento n. 1408/71 che una siffatta clausola è stata prevista dal legislatore dell’Unione. A tale riguardo, i considerando 16 e 22 del regolamento n. 1248/92 precisavano che occorreva tutelare i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione troppo rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, sospensione o soppressione, in quanto l’applicazione congiunta di clausole nazionali in caso di cumulo di prestazioni di natura diversa potrebbe provocare effetti negativi.

54

Infatti, ai sensi dell’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quando il beneficio di prestazioni di natura diversa o altri redditi comportava nel contempo la riduzione, la sospensione o la soppressione di due o più prestazioni, gli importi che non sarebbero corrisposti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, dovevano essere divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione.

55

Orbene, anche se l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 ha subito una modifica della sua formulazione, in seguito alla quale sono gli importi delle prestazioni di cui si è tenuto conto, e non più gli importi non pagati a causa dell’applicazione delle clausole anticumulo, ad essere divisi per il numero di prestazioni soggette alle clausole anticumulo, ciò non toglie che tanto tale articolo 55, paragrafo 1, quanto l’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 perseguono lo stesso obiettivo, volto a tutelare i lavoratori migranti dagli effetti negativi connessi ad un’applicazione cumulativa di dette clausole negli Stati membri.

56

Infatti, il regolamento n. 883/2004 ha modernizzato e semplificato le norme contenute nel regolamento 1408/71, mantenendo lo stesso obiettivo [v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 2021, Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv),C‑285/20, EU:C:2021:785, punto 42].

57

Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, sia l’articolo 46 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 sia l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 si riferiscono alle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalle rispettive legislazioni degli Stati membri nonché agli importi trattenuti da tali legislazioni, sottolineando in tal modo il potere discrezionale che spetta a tali Stati al fine di determinare le modalità di applicazione delle clausole anticumulo.

58

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che, qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi implichi l’applicazione di clausole nazionali anticumulo per quanto riguarda prestazioni autonome, esso consente a ciascuno Stato membro interessato di prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, ai fini del calcolo dell’importo della prestazione da versare, o che occorre dividere l’importo totale dei redditi preso in considerazione da tali clausole nazionali per il numero di prestazioni interessate, o che occorre dividere per questo stesso numero la parte dei redditi che eccede il massimale di cumulo determinato dalle suddette clausole nazionali.

Sulle spese

59

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

qualora il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi implichi l’applicazione di clausole nazionali anticumulo per quanto riguarda prestazioni autonome, esso consente a ciascuno Stato membro interessato di prevedere, nel proprio ordinamento giuridico, ai fini del calcolo dell’importo della prestazione da versare, o che occorre dividere l’importo totale dei redditi preso in considerazione da tali clausole nazionali per il numero di prestazioni interessate, o che occorre dividere per questo stesso numero la parte dei redditi che eccede il massimale di cumulo determinato dalle suddette clausole nazionali.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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