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Document 62022CJ0028

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 dicembre 2023.
    TL e WE contro Curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., già Getin Noble Bank S.A.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera contenente clausole abusive relative al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione.
    Causa C-28/22.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:992

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    14 dicembre 2023 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Effetti dell’accertamento del carattere abusivo di una clausola – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera contenente clausole abusive relative al tasso di cambio – Nullità di tale contratto – Azioni di restituzione – Termine di prescrizione»

    Nella causa C‑28/22,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 19 novembre 2021, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 2022, nel procedimento

    TL,

    WE

    contro

    Curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., già Getin Noble Bank S.A.,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da O. Spineanu-Matei, presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

    avvocato generale: A.M. Collins

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per WE e TL, da M. Woźniak, radca prawny;

    per il curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., già Getin Noble Bank S.A., inizialmente, da Ł. Hejmej, M. Przygodzka e A. Szczęśniak, adwokaci, successivamente da M. Pugowski, aplikant radcowski, J. Szewczak e Ł. Żak, adwokaci;

    per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da N. Ruiz García e A. Szmytkowska, in qualità di agenti;

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia tra, da un lato, TL e WE, e, dall’altro, il curatore fallimentare della Getin Noble Bank S.A., già Getin Noble Bank S.A., in relazione al rimborso di somme versate a quest’ultima a titolo di un contratto di mutuo ipotecario annullato per il motivo che esso conteneva clausole abusive.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il decimo considerando della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

    «considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; (...)».

    4

    L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva è così formulato:

    «Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

    5

    L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

    «Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

    Diritto polacco

    6

    L’articolo 117 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), enuncia quanto segue:

    «§1.   Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i diritti aventi natura patrimoniale sono soggetti a prescrizione.

    §2.   Decorso il termine di prescrizione, la persona contro la quale il diritto di credito è fatto valere può rifiutarsi di soddisfarlo, a meno che non rinunci a far valere l’eccezione di prescrizione. Tuttavia, è nulla la rinuncia all’eccezione di prescrizione prima del decorso del termine.

    §21.   Decorso il termine di prescrizione, non può pretendersi l’adempimento del diritto di credito spettante nei confronti del consumatore».

    7

    L’articolo 1171 di tale codice così prevede:

    «§1.   In casi eccezionali, il giudice, dopo aver valutato gli interessi delle parti, può non tener conto del decorso del termine di prescrizione di un’azione contro un consumatore se ciò è imposto da ragioni di equità.

    §2.   Nell’esercizio del potere di cui al paragrafo 1, il giudice dovrebbe considerare in particolare:

    1)

    la durata del termine di prescrizione;

    2)

    la durata del periodo intercorrente tra la scadenza del termine di prescrizione e il momento in cui viene fatto valere il diritto di credito;

    3)

    la natura delle circostanze che hanno causato il mancato esercizio del diritto di credito da parte dell’avente diritto, compresa l’incidenza del comportamento del debitore sul ritardo dell’avente diritto nell’esercizio del diritto stesso».

    8

    L’articolo 118 di detto codice, nella versione in vigore fino all’8 luglio 2018, era così formulato:

    «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di dieci anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi all’esercizio di un’attività economica è di tre anni».

    9

    L’articolo 118 del medesimo codice, nella versione in vigore dall’8 luglio 2018, così recita:

    «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi all’esercizio di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che non sia inferiore a due anni».

    10

    Ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 1, del codice civile:

    «Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il credito è diventato esigibile. Quando l’esigibilità dipende dal compimento di un determinato atto da parte dell’avente diritto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto sarebbe divenuto esigibile se l’avente diritto avesse compiuto tale atto appena possibile».

    11

    L’articolo 355 di tale codice è così formulato:

    «§1.   Il debitore ha l’obbligo di agire con la diligenza generalmente richiesta in un rapporto di quel determinato tipo (adeguata diligenza).

    §2.   L’adeguata diligenza di un debitore nell’esercizio della sua attività economica è determinata tenendo conto del carattere professionale di tale attività».

    12

    L’articolo 3851 di tale codice così dispone:

    «§1.   Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, con grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali illecite). Ciò non si applica alle clausole che determinano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o la remunerazione, purché siano formulate in modo univoco.

    §2.   Qualora una clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

    §3.   Per clausole contrattuali che non sono state negoziate individualmente si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. In particolare, ciò si riferisce alle clausole contrattuali riprese in un contratto standard proposto al consumatore dalla controparte

    §4.   L’onere della prova che una clausola sia stata negoziata individualmente grava su colui che invoca tale fatto».

    13

    L’articolo 405 del medesimo codice prevede quanto segue:

    «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore».

    14

    L’articolo 410 del codice civile è redatto nel seguente modo:

    «§1.   Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

    §2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non è diventato valido dopo l’esecuzione della prestazione».

    15

    Ai sensi dell’articolo 455 di tale codice:

    «Se il termine per adempiere non è determinato e non emerge dalla natura dell’obbligazione, la prestazione deve essere adempiuta immediatamente dopo che il debitore sia stato intimato di adempiere».

    16

    L’articolo 481, paragrafo 1, di detto codice enuncia:

    «Se il debitore è in ritardo nell’adempimento di una prestazione pecuniaria, il creditore può esigere gli interessi di mora, anche se non ha subito alcun danno e anche se il ritardo è dovuto a circostanze non imputabili al debitore».

    17

    L’articolo 496 del medesimo codice prevede quanto segue:

    «Se, a seguito di recesso dal contratto le parti debbano restituire le prestazioni corrispettive, a ciascuna di esse spetta il diritto di ritenzione fino a quando l’altra parte abbia offerto di restituire la prestazione ricevuta o abbia fornito una garanzia della sua restituzione».

    18

    L’articolo 497 del codice civile è redatto nel seguente modo:

    «L’articolo precedente si applica mutatis mutandis in caso di risoluzione o di nullità del contratto».

    19

    L’articolo 5, paragrafi 1, 3 e 4 m della ustawa – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge sulla modifica della legge recante il codice civile e di alcune altre leggi) del 13 aprile 2018 (Dz. U. 2018, voce 1104), così prevede:

    «1.   Ai crediti sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge e non ancora prescritti a tale data si applicano le disposizioni [del codice civile], nella versione introdotta dalla presente legge.

    (...)

    3.   Ai crediti spettanti ai consumatori, sorti prima dell’entrata in vigore della presente legge e non ancora prescritti a tale data, i cui termini di prescrizione sono disciplinati dall’articolo 118 e dall’articolo 125, paragrafo 1, [del codice civile], si applicano le disposizioni [del codice civile], nella versione vigente finora.

    4.   I crediti prescritti nei confronti di un consumatore per i quali non è stata sollevata eccezione di prescrizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti, a partire da tale data, agli effetti della prescrizione di cui [al codice civile], nella versione introdotta dalla presente legge».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    20

    Il 7 settembre 2007 TL e WE hanno concluso con una banca, della quale la Getin Noble Bank è successore legale, un contratto di mutuo ipotecario determinato in zloty polacchi e indicizzato al franco svizzero (in prosieguo: il «contratto di mutuo»).

    21

    Secondo i termini di tale contratto, l’importo del mutuo determinato in zloty polacchi è stato convertito in un importo espresso in franchi svizzeri. Ai fini della conversione la banca ha applicato il tasso di acquisto di quest’ultima valuta stabilito nella sua tabella dei tassi di cambio (in prosieguo: le «clausole di conversione»). TL e WE erano tenuti a versare rate mensili in zloty polacchi il cui importo era equivalente all’importo della rata espressa in franchi svizzeri.

    22

    Il 27 luglio 2017 TL e WE hanno proposto un reclamo alla Getin Noble Bank con il quale sostenevano che le clausole di conversione erano abusive e chiedevano a tale banca di rimborsare loro le rate mensili che le avevano già versato in applicazione di tali clausole.

    23

    Il 28 settembre 2017 TL e WE hanno proposto un ricorso giurisdizionale sostenendo, da un lato, che le clausole di conversione erano illecite e, dall’altro, che il contratto di mutuo era nullo. Nel corso del procedimento, il giudice adito ha informato TL e WE che, nel caso in cui tali clausole fossero state ritenute illecite, tale contratto sarebbe stato dichiarato nullo. I ricorrenti nel procedimento principale sono stati altresì informati del fatto che, in tal caso, sarebbero stati obbligati a rimborsare il capitale del mutuo immediatamente dopo l’intimazione della banca e che la banca avrebbe potuto pretendere da loro il pagamento di una somma maggiore. Nel corso di un’udienza tenutasi il 12 novembre 2021, TL e WE hanno confermato la loro volontà di non sostituire dette clausole e di non mantenere in vigore detto contratto.

    24

    Con sentenza interlocutoria del 19 novembre 2021, che non è definitiva, il contratto di mutuo è stato dichiarato nullo.

    25

    Il 9 luglio 2021 TL e WE hanno ricevuto una dichiarazione della Getin Noble Bank nella quale essa affermava di avvalersi del suo diritto di ritenzione della prestazione eventualmente dovuta a TL e a WE fino a quando gli stessi non avessero offerto di rimborsarle la prestazione corrispettiva, vale a dire l’importo del mutuo messo a loro disposizione dalla banca in forza del contratto di mutuo o fino a quando per il diritto al suo rimborso non fosse stata fornita garanzia.

    26

    La Getin Noble Bank ha sollevato un’eccezione di ritenzione che si basa sull’azione di restituzione di cui essa dispone nei confronti dei ricorrenti nel procedimento principale, ai fini del recupero delle somme loro erogate in esecuzione del contratto di mutuo. Tuttavia, l’opponibilità di tale eccezione dipende dalla questione se tale azione sia prescritta.

    27

    TL e WE sostengono che il termine di prescrizione dei crediti della Getin Noble Bank ha iniziato a decorrere dalla data in cui quest’ultima ha ricevuto il reclamo di cui al punto 22 della presente sentenza o da quella in cui le è stato notificato il ricorso menzionato al punto 23 di tale sentenza. Secondo i ricorrenti nel procedimento principale, posto che questi due eventi si sono verificati nel 2017, tali crediti si sarebbero prescritti nel 2020.

    28

    La Getin Noble Bank sostiene che il termine di prescrizione dei suoi crediti non è ancora iniziato a decorrere. Secondo tale banca, tale termine inizia a decorrere dalla data in cui un giudice abbia emesso una decisione definitiva sulla controversia riguardante l’opponibilità delle clausole di conversione e la validità del contratto di mutuo.

    29

    Il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, informa la Corte che, secondo una risoluzione del 7 maggio 2021 del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), in primo luogo, una clausola abusiva è ipso iure fin dall’inizio e, in secondo luogo, un consumatore può, entro un termine ragionevole, decidere di dare o no il suo assenso a tale clausola sia nell’ambito di un procedimento giudiziario sia in quello di un procedimento stragiudiziale, purché sia stato esaustivamente informato delle conseguenze giuridiche che potrebbero derivare dall’inopponibilità definitiva di detta clausola, comprese quelle relative all’eventuale successivo annullamento del contratto di cui trattasi. Se un consumatore debitamente informato rifiuta di prestare assenso alla clausola abusiva in questione, quest’ultima sarebbe priva di effetti.

    30

    Secondo il giudice del rinvio, una siffatta interpretazione comporta che, dal giorno in cui il consumatore decida di non di prestare assenso a una siffatta clausola, in assenza della quale il contratto di cui trattasi non può sussistere, o dal giorno in cui scade tale termine ragionevole, il contratto diventa definitivamente nullo o, qualora sussistano le condizioni perché possa essere mantenuto applicando una regolamentazione suppletiva, diventa efficace retroattivamente nella versione emergente da tale regolamentazione.

    31

    A tale riguardo, detto giudice ritiene che l’applicazione di tale interpretazione sollevi alcuni problemi. Sotto questo profilo, oltre al fatto che il consumatore è tenuto dichiarare la propria volontà di contestare le clausole abusive di cui trattasi e di avviare un procedimento giurisdizionale, da detta interpretazione non risulta chiaramente da quale data inizino a decorrere i termini di prescrizione. Sebbene detto giudice ritenga che tali termini possano essere rinvenuti nelle disposizioni generali del diritto polacco, esso si interroga sulla compatibilità di tali disposizioni con la direttiva 93/13.

    32

    Inoltre, il giudice del rinvio ritiene che occorra precisare la portata della sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341). A tale riguardo, detto giudice chiede alla Corte di chiarire se l’obbligo di informare il consumatore sugli effetti dell’inopponibilità delle clausole abusive di un contratto possa incidere sulle domande di restituzione presentate dopo l’annullamento di tale contratto. Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte sembra emergere che l’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale implica non solo che il consumatore non sia vincolato da tale clausola, ma anche che egli dispone di un diritto alla restituzione la cui portata non può dipendere da dichiarazioni ulteriori.

    33

    Il giudice del rinvio si chiede se la direttiva 93/13 produca effetti sulle norme di diritto polacco relative ai termini di prescrizione. A tale proposito, detto giudice indica che, nel diritto polacco, da un lato, l’obbligo di rimborsare l’indebito diventa esigibile quando non viene adempiuto immediatamente dopo l’intimazione rivolta al debitore di darvi esecuzione e, dall’altro lato, quando l’esigibilità del credito dipende dal compimento di un determinato atto da parte dell’avente diritto, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il credito sarebbe divenuto esigibile se l’avente diritto avesse compiuto tale atto il prima possibile. Detto giudice precisa che ciò deve essere inteso nel senso che il termine di prescrizione di un tale atto inizia a decorrere da una data che non è strettamente definita, ma che è determinata dal decorso del tempo a partire dalla data in cui la prestazione indebita è stata fornita, consentendo, in primo luogo, alla persona che l’ha fornita di invitare il destinatario di quest’ultima a restituirla, in secondo luogo, a tale persona di portare tale invito a conoscenza del destinatario e, in terzo luogo, a quest’ultimo di restituire «immediatamente» la prestazione suddetta.

    34

    Orbene, il giudice del rinvio si interroga sulla conformità al diritto dell’Unione dell’interpretazione di tali norme accolta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema). A tale proposito, il giudice del rinvio indica che, conformemente a tale interpretazione, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito di cui dispone il professionista in ragione dell’invalidità di un contratto connessa al carattere abusivo di una clausola dello stesso può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il contratto di cui trattasi è diventato definitivamente inopponibile. Orbene, tale contratto si troverebbe in uno stato di inopponibilità sospesa fino a quando il consumatore non vi ponga fine, cosa che egli potrebbe fare in qualsiasi momento prestando il suo assenso a vnicolarsi a tale clausola o rifiutando di prestarlo. Per quanto riguarda il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito di cui dispone tale consumatore, quest’ultimo giudice precisa che tale termine non può iniziare a decorrere prima che il consumatore non sia venuto a conoscenza, o ragionevolmente avrebbe dovuto venire a conoscenza, del carattere abusivo di detta clausola.

    35

    Secondo il giudice del rinvio, sebbene il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione del professionista per la ripetizione dell’indebito dipenda dal comportamento attivo del consumatore, ciò non toglie che il professionista può essere esonerato da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda le clausole abusive contenute in un contratto, a condizione che il consumatore non intraprenda alcuna azione diretta a contestare tale contratto e a far valere i suoi diritti. Tale interpretazione sembra, a parere di detto giudice, contraria alla direttiva 93/13, in quanto un professionista, sapendo che un consumatore può perdere il suo credito in ragione della prescrizione di quest’ultimo, non sarebbe dissuaso dall’inserire clausole abusive nei contratti e, inoltre, sarebbe non solo tentato di applicare siffatte clausole, ma anche di proseguire l’esecuzione di tali contratti, approfittando del fatto che il consumatore non è necessariamente a conoscenza e consapevole dei propri diritti.

    36

    Inoltre, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità con la direttiva 93/13 delle ulteriori esigenze imposte al consumatore, connesse alla necessità, per quest’ultimo, di presentare, oltre a domande chiaramente definite, una dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze della contestazione delle clausole contrattuali abusive di cui trattasi. Tuttavia, se un consumatore presenta una domanda di restituzione stragiudiziale, il professionista al quale è rivolta una domanda siffatta non potrebbe essere sicuro che tale consumatore sia stato debitamente informato delle conseguenze dell’annullamento del contratto in questione, come richiesto dal diritto dell’Unione. Tale giudice sembra ritenere che da una siffatta constatazione derivi che il consumatore sarebbe tenuto a presentare ulteriori dichiarazioni, oltre a un reclamo, e persino a far verificare tale reclamo nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.

    37

    A tale proposito, il giudice del rinvio precisa che, nel corso di un procedimento giudiziario, il giudice adito può supplire alla mancanza di una tale dichiarazione, adempiendo il dovere di informare il consumatore interessato di tali conseguenze e mantenendo la domanda di restituzione del consumatore.

    38

    Secondo tale giudice, la conclusione cui è giunta la Corte nella sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341), secondo la quale il giudice nazionale, che dichiari abusiva una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, è tenuto a informare quest’ultimo delle conseguenze dell’annullamento di tale contratto, indipendentemente dal fatto che tale consumatore sia assistito da un rappresentante professionale, deve essere limitata a fatti come quelli di cui alla controversia che ha dato luogo a tale sentenza, ossia qualora tale giudice nazionale abbia esaminato d’ufficio la validità di detto contratto. Il giudice del rinvio ritiene che un’interpretazione estensiva di tale conclusione non sia conforme al sistema di tutela dei consumatori, che sarebbe fondato sul principio secondo cui un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto beneficia di una tutela, senza tuttavia che sia richiesta «una verifica distinta della conoscenza da parte del consumatore al fine di riconoscere che la sua dichiarazione ha prodotto gli effetti previsti».

    39

    Inoltre, l’interpretazione adottata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) avrebbe altresì come effetto che il professionista sarebbe inadempiente soltanto a partire dalla data in cui la sentenza che dichiara l’invalidità del contratto a causa di clausole abusive sarà divenuta definitiva, il che esclude il diritto del consumatore al pagamento di interessi per il periodo compreso tra la data della domanda di rimborso e la data in cui tale sentenza diviene definitiva. Ciò indurrebbe, in violazione della direttiva 93/13, i professionisti a rigettare sistematicamente tali domande contando sul fatto, da un lato, che alcuni consumatori rinunceranno a far valere i propri diritti dinanzi a un giudice e, dall’altro, che, anche qualora alcuni consumatori propongano azioni giudiziarie, i professionisti non sarebbero esposti alle conseguenze pratiche derivanti dal ritardo nel pagamento.

    40

    Il giudice del rinvio si chiede altresì se il fatto di subordinare il carattere definitivamente non vincolante di un contratto alla risoluzione definitiva, da parte del giudice, della controversia avente ad oggetto il carattere abusivo delle clausole di tale contratto non conduca ad un indebolimento notevole della posizione del consumatore, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi della direttiva 93/13.

    41

    Anche supponendo che la direttiva 93/13 non osti a che le conseguenze della nullità di un contratto si verifichino solo dopo che il consumatore abbia dichiarato di essere stato esaustivamente informato degli effetti che derivano da tale nullità, il giudice del rinvio si chiede se tale direttiva esiga che il professionista al quale è rivolta una domanda di restituzione sia tenuto a verificare, di propria iniziativa, se il consumatore sia consapevole di tali effetti.

    42

    A tale proposito, detto giudice indica che, nel diritto polacco, il dies a quo del termine di prescrizione dei crediti di un professionista derivanti dall’inopponibilità di un contratto dipende dal momento in cui quest’ultimo avrebbe potuto intimare al consumatore di restituire la prestazione di cui trattasi. A suo avviso, anche se si ammette che l’inopponibilità unilaterale delle clausole contrattuali abusive osta a una siffatta intimazione, si pone la questione se spetti al professionista procedere alla verifica dell’effettività dell’intimazione ad adempiere rivoltagli dal consumatore, in particolare fornendogli spiegazioni quanto ai diritti e agli obblighi reciproci in caso di annullamento del contratto.

    43

    Nell’ipotesi in cui fosse consentito subordinare l’inizio del termine di prescrizione dei crediti del professionista connessi all’inopponibilità di un contratto a qualsiasi evento successivo al ricevimento, da parte di tale professionista, di una domanda di restituzione del consumatore o di qualsiasi altra contestazione dell’opponibilità o della liceità delle clausole contrattuali di cui trattasi, detto giudice solleva la questione della compatibilità di una siffatta soluzione con la direttiva 93/13, tenuto conto del fatto che, nel diritto polacco, tale termine inizia a decorrere solo quando un contratto è stato definitivamente annullato.

    44

    Inoltre, il giudice del rinvio si chiede se una situazione in cui le domande di restituzione di un consumatore nei confronti di un professionista sono prescritte indipendentemente dalla prescrizione dei crediti restitutori del professionista sia conforme alla direttiva 93/13, dato che ciò potrebbe comportare che tali domande siano prescritte prima che tale professionista invochi il suo diritto di ritenzione per quanto riguarda la totalità delle prestazioni che ha fornito a tale consumatore. In tal caso, la restituzione parziale, da parte del professionista, delle prestazioni fornite dal consumatore sarebbe subordinata all’offerta di restituzione, da parte di quest’ultimo, di tutte le prestazioni che gli sono state fornite da tale professionista.

    45

    Tale giudice si chiede se sia conforme alla direttiva 93/13 ammettere che il professionista sia inadempiente non dal momento in cui è invitato a restituire le prestazioni indebite, ma soltanto dal momento in cui è accertato che il consumatore è venuto a conoscenza degli effetti della nullità del contratto di cui trattasi e che rinuncia a una tutela contro tali effetti. Una siffatta interpretazione avrebbe come conseguenza che il consumatore sarebbe privato del suo diritto agli interessi di mora per un periodo che, tenuto conto della durata di un procedimento giudiziario, potrebbe protrarsi per diversi anni.

    46

    Detto giudice informa la Corte che, secondo un’interpretazione del diritto polacco generalmente ammessa dai giudici polacchi, l’esercizio, da parte di un debitore, del suo diritto di ritenzione comporta la cessazione dello stato di mora. Orbene, il fatto che il debitore rimanga inadempiente sarebbe una condizione preliminare all’obbligo di pagare gli interessi di mora. Pertanto, tale interpretazione si fonderebbe sul principio che il debitore sia disposto ad adempiere, ma che egli disponga di un diritto, opponibile al suo creditore, che lo esonera dall’obbligo di adempiere immediatamente.

    47

    Nell’ambito delle controversie relative ai diritti derivanti dalla direttiva 93/13, i professionisti, come la convenuta nel procedimento principale, contesterebbero la fondatezza delle pretese dei consumatori e, pertanto, non sarebbero disposti a restituire a questi ultimi le prestazioni di cui trattasi. Orbene, il giudice del rinvio esprime seri dubbi sul fatto che l’interpretazione, da parte dei giudici polacchi, delle norme del diritto polacco relative ai termini di prescrizione sia compatibile con la direttiva 93/13, in quanto tale interpretazione avrebbe come conseguenza che taluni professionisti respingano le legittime domande di consumatori e non siano ritenuti responsabili dell’uso ingiustificato dei fondi di cui trattasi nonché della loro restituzione tardiva ai consumatori interessati.

    48

    In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1 e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93], un’interpretazione del diritto nazionale che, nel caso in cui un contratto non possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole illecite, fa dipendere la decorrenza del termine di prescrizione delle pretese restitutorie del professionista dal verificarsi di uno dei seguenti eventi:

    a)

    dalla presentazione al professionista, da parte del consumatore, di una domanda o di una contestazione basata sul carattere illecito delle clausole contrattuali o dal fatto che il giudice, d’ufficio, informi il consumatore dell’eventualità che le clausole contrattuali vengano dichiarate illecite, o

    b)

    dalla dichiarazione resa dal consumatore di essere stato esaustivamente informato degli effetti (conseguenze giuridiche) derivanti dall’impossibilità che il contratto rimanga in vigore, compresa l’informazione sull’eventualità che il professionista faccia valere pretese restitutorie e sulla portata di tali pretese, o

    c)

    dalla verifica, in un procedimento giudiziario, del grado di conoscenza (consapevolezza) del consumatore in merito agli effetti (conseguenze giuridiche) derivanti dall’impossibilità che il contratto rimanga in vigore o dall’avvertimento, dato da un giudice, su tali effetti, o

    d)

    dall’emissione di una sentenza definitiva che decide la controversia tra il professionista e il consumatore,

    2)

    Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1 e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93], un’interpretazione del diritto nazionale che, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole illecite, non obbliga il professionista, contro il quale il consumatore abbia fatto valere pretese derivanti dall’esistenza nel contratto di clausole illecite, ad attivarsi autonomamente per verificare se il consumatore sia consapevole delle conseguenze derivanti dall’eliminazione dal contratto delle clausole illecite o dall’impossibilità che il contratto rimanga in vigore,

    3)

    Se sia conforme all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93], un’interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole illecite, il termine di prescrizione della pretesa restitutoria spettante al consumatore inizia a decorrere prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione della pretesa restitutoria spettante al professionista,

    4)

    Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93], un’interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole illecite, il professionista ha il diritto a subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla contestuale offerta, da parte del consumatore, del rimborso delle prestazioni ricevute dal professionista o alla presentazione da parte del consumatore di una garanzia dell’adempimento di tale prestazione, quando, al contempo, nella determinazione dell’ammontare della prestazione dovuta dal consumatore non si tiene conto delle somme in relazione alle quali il diritto al rimborso risulta prescritto,

    5)

    Se sia conforme all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/93] un’interpretazione del diritto nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui il contratto non possa rimanere in vigore dopo l’eliminazione delle clausole illecite, al consumatore non spettino, in tutto o in parte, gli interessi di mora a partire dalla ricezione da parte del professionista dell’intimazione a restituire le prestazioni, nell’ipotesi in cui il professionista abbia esercitato il diritto di cui alla quarta questione».

    Sulla competenza della Corte

    49

    La Getin Noble Bank fa valere che la domanda di pronuncia pregiudiziale mira, in sostanza, ad ottenere dalla Corte l’interpretazione del diritto polacco, il che esulerebbe dalla competenza di quest’ultima.

    50

    A tale riguardo, va rilevato che l’argomento dedotto dalla Getin Noble Bank poggia sulla premessa erronea secondo cui l’esercizio, da parte degli Stati membri, del loro diritto di definire le modalità per dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto, nonché le modalità con cui si realizzano i concreti effetti giuridici di tale dichiarazione, esula dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C‑154/15, C‑307/15 e C‑308/15, EU:C:2016:980, punto 66).

    51

    Infatti, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che la tutela garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori sia regolata dal diritto nazionale non può modificare la portata né, di riflesso, la sostanza di tale tutela, rimettendo in questione il rafforzamento dell’efficacia di detta tutela tramite adozione di norme uniformi in merito alle clausole abusive, che è stato voluto dal legislatore dell’Unione europea, come emerge dal decimo considerando di tale direttiva [sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento di un contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 60, e giurisprudenza ivi citata].

    52

    Nei limiti in cui l’argomento sollevato dalla Getin Noble Bank riguarda la prima questione pregiudiziale e il fatto che tale questione non preciserebbe quale interpretazione del diritto polacco a cui si riferisce tale questione, lettere da a) a d), sia quella adottata nell’ordinamento giuridico polacco, occorre rilevare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, sebbene le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godano di una presunzione di rilevanza, tuttavia il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione di tale diritto che sono loro necessari per la soluzione delle controversie che sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non consiste nell’ottenere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, ma risponde alla necessità di dirimere concretamente una controversia. Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (ordinanza del 7 aprile 2022, J.P.,C‑521/20, EU:C:2022:293, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

    53

    In secondo luogo, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, la Corte non può pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento nazionali né sulla conformità di tali disposizioni al diritto dell’Unione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte può unicamente interpretare il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze che sono attribuite all’Unione stessa (ordinanza del 10 gennaio 2022, Anatecor,C‑400/21, EU:C:2022:30, punto 13 e giurisprudenza citata).

    54

    Ciò posto, la Corte, in caso di questioni formulate in modo improprio o che eccedano l’ambito delle funzioni attribuitele dall’articolo 267 TFUE, deve estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, ordinanza del 10 gennaio 2022, Anatecor,C‑400/21, EU:C:2022:30, punto 15 e giurisprudenza citata).

    55

    Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta, da un lato, che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) ha adottato, nella sua risoluzione del 7 maggio 2021, un’interpretazione del diritto polacco secondo la quale il termine di prescrizione dei crediti di professionisti derivanti dalla nullità di un contratto di mutuo ipotecario contenente clausole abusive inizia a decorrere solo quando tale contratto diviene definitivamente inopponibile o quando una sentenza che dichiara la nullità di detto contratto diventa definitiva.

    56

    Dall’altro lato, alla luce dei dubbi che il giudice del rinvio nutre sulla conformità di tale interpretazione del diritto nazionale alla direttiva 93/13 per quanto riguarda il dies a quo del termine di prescrizione delle azioni di restituzione derivanti dall’invalidità di un contratto a causa di clausole abusive ivi contenute, detto giudice non chiede alla Corte di interpretare essa stessa il diritto nazionale, ma indica diverse possibilità di dies a quo di tale termine e chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano oppure no a tali possibilità.

    57

    Pertanto, non si può ritenere che la prima questione verta sull’interpretazione del diritto polacco e, di conseguenza, l’argomento della Getin Noble Bank vertente sull’incompetenza della Corte deve essere respinto.

    58

    Da quanto precede risulta che la Corte è competente a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima e sulla terza questione

    59

    Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità.

    60

    Si deve ricordare, in primo luogo, che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) [sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 86 e giurisprudenza ivi citata].

    61

    In secondo luogo, per quanto riguarda il principio di effettività, si deve osservare che ciascun caso in cui si ponga la questione se una disposizione procedurale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto della collocazione di detta disposizione nell’insieme della procedura, dello svolgimento e delle peculiarità della stessa, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio di certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento [sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 87 e giurisprudenza ivi citata].

    62

    In terzo e ultimo luogo, la Corte ha precisato che l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti alle persone in forza del diritto dell’Unione implica, segnatamente per i diritti derivanti dalla direttiva 93/13, un dovere di tutela giurisdizionale effettiva, sancito parimenti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vale, tra l’altro, per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su siffatti diritti [sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 88 e giurisprudenza ivi citata].

    63

    Nel caso di specie, la prima e la terza questione riguardano, più in particolare, l’eventuale asimmetria dei rimedi giuridici previsti dal diritto polacco, da un lato, per i professionisti e, dall’altro, per i consumatori, riguardo al dies a quo del termine di prescrizione delle azioni di restituzione derivanti dalla nullità di un contratto in quanto contenente clausole abusive.

    64

    A tale riguardo, la Corte ha considerato, nell’ambito di una causa vertente sulla fissazione di un limite temporale al potere del giudice di escludere, d’ufficio o a seguito di un’eccezione sollevata dal consumatore, una clausola abusiva, che la fissazione di un siffatto limite poteva compromettere l’effettività della tutela prevista agli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, in quanto, per privare i consumatori del beneficio di tale protezione, ai professionisti basterebbe attendere la scadenza del termine fissato dal legislatore nazionale per chiedere l’esecuzione delle clausole abusive che essi continuerebbero ad utilizzare nei contratti (v., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, EU:C:2002:705, punto 35)

    65

    Nello stesso ordine di idee, l’avvocato generale Kokott ha considerato, in sostanza, ai paragrafi da 63 a 67 delle sue conclusioni nelle cause Cofidis e OPR-Finance (C‑616/18 e C‑679/18, EU:C:2019:975), vertenti sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66), che termini nazionali di prescrizione diversi previsti, da un lato, per i professionisti e, dall’altro, per i consumatori, creano un’asimmetria nelle possibilità di ricorso che può compromettere l’effettività della tutela prevista da tale direttiva.

    66

    Pertanto, una situazione in cui il termine di prescrizione dei crediti di un consumatore derivanti dalla nullità di un contratto di mutuo ipotecario inizia a decorrere prima della data in cui un giudice constati l’inopponibilità definitiva di tale contratto, sebbene tale termine non scada prima che tale consumatore sia venuto a conoscenza o ragionevolmente sarebbe dovuto venire a conoscenza dei suoi diritti, mentre il termine di prescrizione previsto per i crediti corrispondenti del professionista inizia a decorrere dalla data in cui tale inopponibilità definitiva è accertata da un giudice, comporta un’asimmetria tale da compromettere la tutela di detto consumatore garantita dalla direttiva 93/13.

    67

    A tale proposito, occorre ricordare, da un lato, che i contratti di mutuo ipotecario sono generalmente eseguiti nel corso di lunghi periodi, cosicché anche un termine di prescrizione di una durata di sei o di dieci anni applicabile alle azioni di restituzione dei consumatori può risultare, a talune condizioni, incompatibile con il principio di effettività [v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, D.B.P. e a. (Credito ipotecario espresso in valute estere), da C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646, punto 100].

    68

    Dall’altro lato, occorre rilevare che il consumatore ha il diritto di far valere i diritti conferitigli dalla direttiva 93/13, sia dinanzi a un giudice, sia, come nel caso di specie, in via stragiudiziale, per porre rimedio, se del caso, al carattere abusivo di una clausola modificandola per via contrattuale (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punto 49), senza che tale diritto sia limitato dal diritto nazionale.

    69

    In tal senso, dal punto 29 della presente sentenza si evince che, secondo l’interpretazione del diritto polacco adottata dal Sąd Najwyższy (Corte Suprema) nella sua risoluzione del 7 maggio 2021, un consumatore, purché sia stato esaustivamente informato delle conseguenze giuridiche che derivano dall’inopponibilità definitiva di una clausola abusiva, può dare o rifiutare di dare il proprio assenso a tale clausola sia nell’ambito di un procedimento giudiziario sia nell’ambito di un procedimento stragiudiziale.

    70

    Orbene, nei limiti in cui non si può escludere, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, che, in forza del diritto polacco, un consumatore che propone un reclamo stragiudiziale sia reputato conoscere i diritti che gli derivano dalla direttiva 93/13, qualora tale reclamo sia accompagnato da una dichiarazione espressa di essere stato esaustivamente informato delle conseguenze dell’eventuale invalidità del contratto di cui trattasi, il rischio che il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità di un contratto di mutuo ipotecario scada ancor prima che quello previsto per i crediti corrispondenti del professionista cominci a decorrere non è eliminato.

    71

    Peraltro, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio menzionate al punto 39 della presente sentenza, l’interpretazione del diritto polacco accolta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella sua risoluzione del 7 maggio 2021, che implica che il termine di prescrizione dei crediti del professionista inizi a decorrere soltanto dal giorno in cui una sentenza che dichiara la nullità del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi diviene definitiva, avrebbe, altresì, come conseguenza che tale professionista sarebbe inadempiente soltanto a partire da tale data. Pertanto, il consumatore, nell’ipotesi in cui i suoi crediti restitutori non fossero prescritti, non potrebbe percepire interessi di mora dalla data di presentazione della sua domanda di rimborso delle somme pagate in forza delle clausole abusive contenute in detto contratto, il che indurrebbe, in violazione della direttiva 93/13, detto professionista a respingere sistematicamente siffatte domande.

    72

    Pertanto, un’asimmetria dei rimedi giuridici, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, è tale da incitare tanto più il professionista, a seguito di un reclamo stragiudiziale del consumatore, a rimanere inattivo o a protrarre la fase stragiudiziale prolungando le trattative, affinché scada il termine di prescrizione dei crediti del consumatore, in quanto, da un lato, quello previsto per i propri crediti inizierebbe a decorrere solo dalla data in cui l’inopponibilità definitiva del contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi sia accertata da un giudice e, dall’altro, la durata della fase stragiudiziale non inciderebbe sugli interessi dovuti al consumatore.

    73

    Una siffatta asimmetria può quindi violare, in primo luogo, il principio di effettività, di cui ai punti 60 e 61 della presente sentenza, secondo cui le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13 non devono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

    74

    In secondo e ultimo luogo, una siffatta asimmetria può compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della stessa direttiva, intende collegare alla constatazione del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 58 e giurisprudenza ivi citata].

    75

    Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità.

    Sulla seconda questione

    76

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell’impossibilità che tale contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

    77

    Occorre ricordare, in primo luogo, che il giudice nazionale adito di una controversia relativa alla direttiva 93/13 è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

    78

    Al fine di garantire la tutela voluta da tale direttiva, la situazione di disuguaglianza del consumatore rispetto al professionista può essere riequilibrata solo mediante un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

    79

    Vero è che la Corte ha dichiarato che il sistema previsto dalla direttiva 93/13 non può ostare a che le parti di un contratto pongano rimedio al carattere abusivo di una clausola che esso contiene modificandola per via contrattuale, purché, da un lato, la rinuncia da parte del consumatore a far valere il carattere abusivo di tale clausola derivi dal suo consenso libero e informato e, dall’altro, la nuova clausola modificatrice non sia a sua volta abusiva, tuttavia rimane il fatto che sia una siffatta rinuncia sia il carattere abusivo della nuova clausola modificativa possono essere oggetto di una nuova controversia (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, punti da 49 a 51).

    80

    Pertanto, sebbene spetti agli istituti di credito organizzare le loro attività in modo conforme alla direttiva 93/13 [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Bank M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 83], resta il fatto che un istituto di credito non è tenuto a verificare se un consumatore con il quale ha concluso un contratto di mutuo ipotecario sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

    81

    Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

    Sulla quarta questione

    82

    Alla luce della risposta fornita alla prima e alla terza questione, non occorre rispondere alla quarta questione, sollevata per l’ipotesi in cui la direttiva 93/13 non ostasse a che le domande di restituzione del consumatore si prescrivano indipendentemente dalla prescrizione dei crediti del professionista.

    Sulla quinta questione

    83

    Con la quinta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, tale professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto da tale consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del medesimo professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dallo scadere del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto l’invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.

    84

    Dalla decisione di rinvio sembra emergere che, conformemente a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto polacco, in caso di invalidità di un contratto, lo stato di ritardo di una parte cessa con l’esercizio, da parte di tale parte, del diritto di ritenzione della prestazione che essa deve all’altra parte fino a quando quest’ultima non abbia offerto di adempiere o fornito una garanzia per l’esecuzione della prestazione che essa stessa deve, di modo che, in assenza dell’interpretazione adottata dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) nella sua risoluzione del 7 maggio 2021, al consumatore sarebbero dovuti interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto una domanda in tal senso dal consumatore, fino alla data in cui è stata invocata l’eccezione di ritenzione.

    85

    Infatti, dato che, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, da tale risoluzione risulta che il professionista non è in ritardo nell’esecuzione prima del momento in cui il contratto di mutuo ipotecario di cui trattasi diviene definitivamente inopponibile, il consumatore perde il diritto a una parte o alla totalità degli interessi di mora, il che aggrava quindi ulteriormente la sua posizione giuridica e finanziaria.

    86

    Orbene, l’effettività della tutela conferita ai consumatori dalla direttiva 93/13 sarebbe compromessa se questi ultimi, quando invocano i diritti che essi traggono da tale direttiva, fossero esposti al rischio di non percepire interessi di mora sulle somme che devono essere loro restituite a causa dell’invalidità di tale contratto a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista interessato per l’esecuzione, dopo che esso abbia ricevuto l’invito a restituire tali somme.

    87

    Si deve quindi rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto l’invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.

    Sulle spese

    88

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività,

    devono essere interpretati nel senso che:

    ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, a seguito dell’annullamento di un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista, a causa di clausole abusive ivi contenute, il termine di prescrizione dei crediti del professionista derivanti dalla nullità di detto contratto inizia a decorrere unicamente dalla data in cui il contratto diviene definitivamente inopponibile, mentre il termine di prescrizione dei crediti del consumatore derivanti dalla nullità del medesimo contratto inizia a decorrere dalla data in cui quest’ultimo è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della natura abusiva della clausola comportante tale nullità.

     

    2)

    L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13

    devono essere interpretati nel senso che:

    non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale non spetta al professionista che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario con un consumatore verificare se quest’ultimo sia a conoscenza degli effetti dell’eliminazione delle clausole abusive contenute in tale contratto o dell’impossibilità che il contratto resti vincolante qualora tali clausole fossero eliminate.

     

    3)

    L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività,

    devono essere interpretati nel senso che:

    ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo ipotecario concluso con un consumatore da un professionista non possa più restare vincolante dopo l’eliminazione delle clausole abusive ivi contenute, il professionista può far valere un diritto di ritenzione che gli consente di subordinare la restituzione delle prestazioni che ha ricevuto dal consumatore alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un’offerta di restituzione delle prestazioni che egli ha a sua volta ricevuto da detto professionista o di una garanzia relativa alla restituzione di queste ultime prestazioni, qualora l’esercizio, da parte del professionista, di tale diritto di ritenzione comporti la perdita, per il consumatore, del diritto di percepire interessi di mora a partire dalla scadenza del termine impartito al professionista per l’esecuzione, dopo che quest’ultimo abbia ricevuto l’invito a restituire le prestazioni che gli erano state pagate in esecuzione di detto contratto.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il polacco.

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