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Document 62022CC0758
Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 29 February 2024.###
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 29 febbraio 2024.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 29 febbraio 2024.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:191
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
del 29 febbraio 2024 (1)
Cause riunite C‑758/22 e C‑759/22
Bayerische Ärzteversorgung,
Bayerische Architektenversorgung,
Bayerische Apothekerversorgung,
Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (C‑758/22)
Sächsische Ärzteversorgung (C‑759/22)
contro
Deutsche Bundesbank
[domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)]
«Procedimento pregiudiziale — Politica economica e monetaria — Regolamento (UE) 2018/231 — Segnalazione statistica alla Banca centrale europea (BCE) — Istituti di previdenza per professionisti — Regolamento (UE) n. 549/2013 — Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC) — Obblighi di segnalazione statistica applicabili ai fondi pensione — Regimi pensionistici speciali per le libere professioni — Iscrizione e contributi obbligatori — Intermediazione finanziaria esercitata dai fondi pensione»
1. Le due presenti domande di pronuncia pregiudiziale offrono alla Corte l’opportunità di interpretare il regolamento (UE) 2018/231 (2) che conferisce alla Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»), inter alia, il potere di ottenere dai fondi pensione (in prosieguo: gli «FP») segnalazioni statistiche dettagliate sulle loro attività di intermediazione finanziaria.
2. Gli istituti di previdenza per i professionisti (3) sono molto diffusi in Germania. Sei entità di tale tipo (4) si oppongono alla richiesta formulata nei loro confronti dalla Deutsche Bundesbank (Banca centrale, Germania) di trasmettere le informazioni finanziarie in applicazione del regolamento 2018/231, cui esse a suo avviso sarebbero soggette in quanto FP. Esse sostengono invece di essere enti di previdenza e assistenza sociale e di non essere obbligate, in virtù di detta qualità, a fornire le informazioni richieste.
3. Il dibattito si incentra sull’interpretazione della classificazione del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (in prosieguo: il «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (5) cui fa riferimento il regolamento 2018/231. La sua interpretazione è particolarmente complessa, in quanto il SEC 2010 contiene una classificazione statistica di tutti i settori dell’economia alla base di concetti il cui significato giuridico non è sempre facile da determinare. La Corte si è già occupata di taluni problemi sollevati dal SEC 2010 in recenti sentenze (6).
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento 2018/231
4. Il suo articolo 1 («Definizioni») dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento:
1) per “fondo pensione (FP)” (sottosettore S.129 del SEC 2010) si intende una società o quasi-società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità.
Non sono compresi nella definizione:
(…)
f) enti di previdenza e assistenza sociale di cui al paragrafo 2.117 del SEC 2010.
(…)».
5. Ai sensi dell’articolo 2 («Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione»):
«1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono negli FP residenti negli Stati membri dell’area dell’euro.
2. Gli FP compresi fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale, a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell’articolo 7.
(…)».
2. Regolamento n. 549/2013
6. L’articolo 1 («Oggetto») così stabilisce:
«1. Il presente regolamento istituisce il Sistema europeo dei conti 2010 (“SEC 2010” o “SEC”).
2. Il SEC 2010 prevede:
a) una metodologia (allegato A) relativa alle norme, alle definizioni, alle classificazioni e alle regole contabili comuni, che devono essere utilizzate per l’elaborazione di conti e tavole su basi comparabili per le esigenze dell’Unione, nonché dei risultati come previsto all’articolo 3;
(…)».
7. Nel capitolo 1 («Caratteristiche generali e principi di base») dell’allegato A del SEC 2010 sono ricompresi i seguenti paragrafi:
«(…)
1.37 La distinzione tra beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita e pertanto, per le entità del settore pubblico, la loro classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle società sono determinate applicando la seguente regola:
Una attività è considerata attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita se i relativi beni e servizi sono scambiati alle seguenti condizioni:
1) i venditori agiscono per massimizzare i loro profitti sul lungo periodo e a tale scopo vendono beni e servizi liberamente sul mercato a chiunque sia disposto a pagare il prezzo richiesto;
2) gli acquirenti agiscono per raggiungere la massima utilità date le loro risorse limitate, acquistando i prodotti che meglio soddisfano le loro esigenze al prezzo offerto;
3) si ha un mercato effettivo allorché i venditori e i compratori hanno accesso al mercato e dispongono di informazioni su di esso. Un mercato effettivo può operare anche se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte.
(…)
1.57 Le unità istituzionali sono entità economiche che possono essere proprietarie di beni e attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività economiche e intervenire in operazioni con altre unità per conto proprio. Ai fini del sistema SEC 2010 le unità istituzionali si raggruppano in cinque settori istituzionali nazionali che si escludono reciprocamente:
a) società non finanziarie;
b) società finanziarie;
c) amministrazioni pubbliche;
d) famiglie;
e) istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.
I cinque settori costituiscono insieme il totale dell’economia nazionale. Ogni settore si suddivide inoltre in sottosettori. Il SEC 2010 prevede la compilazione di una serie completa di conti di flussi e di conti patrimoniali per ciascun settore e sottosettore, nonché per il totale dell’economia. Le unità non residenti possono interagire con questi cinque settori nazionali e sono indicate le interazioni tra questi settori e un sesto settore istituzionale: il settore del resto del mondo.
(…)».
8. Il successivo capitolo 2 («Unità e insiemi di unità») contempla i seguenti paragrafi:
«(…)
LE UNITÀ ISTITUZIONALI
2.12 Definizione: un’unità istituzionale è un’entità economica caratterizzata da autonomia di decisione nell’esercizio della propria funzione principale. Un’unità residente costituisce un’unità istituzionale nel territorio economico in cui ha il suo centro di interesse economico prevalente se è dotata di autonomia decisionale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa.
(…)
I SETTORI ISTITUZIONALI
(…)
2.34 Il grafico 2.1 illustra come le unità sono attribuite ai principali settori. Per determinare, sulla base del grafico, il settore di appartenenza di un’unità residente diversa da una famiglia è necessario verificare se essa è controllata o no da un’amministrazione pubblica e se si tratta di un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o di un produttore di beni e servizi non destinabili alla vendita.
(…)
Società finanziarie (S.12)
(…)
Intermediari finanziari
(…)
2.59 La funzione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione consiste nel pooling dei rischi. Le passività di tali istituzioni sono costituite da diritti e riserve per assicurazioni, pensioni e schemi di garanzie standard (AF.6). La contropartita delle passività è rappresentata dai fondi investiti dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione, che agiscono in qualità di intermediari finanziari.
(…)
Amministrazioni pubbliche (S.13)
2.111 Definizione: il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.
(…)
Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)
2.117 Definizione: il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri:
a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;
b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro.
Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l’importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto».
9. Il capitolo 3 («Operazioni sui prodotti e sulle attività non prodotte») dell’allegato A del SEC 2010 contiene i seguenti paragrafi:
«(…)
Produzione (P.1)
(…)
3.17 Definizione: la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita è costituita dai prodotti venduti sul mercato o destinati a essere venduti sul mercato.
3.18 La produzione di beni e servizi destinabili alla vendita comprende:
a) i prodotti venduti a prezzi economicamente significativi;
(…)
3.19 Definizione: i prezzi economicamente significativi sono i prezzi che producono un effetto considerevole sui quantitativi di prodotti che i produttori sono disposti a fornire e sui quantitativi di prodotti che gli acquirenti sono pronti ad acquistare. Si hanno tali prezzi se sono adempiute entrambe le seguenti condizioni:
a) il produttore è incentivato a adeguare l’offerta con lo scopo di realizzare un profitto a lungo termine o, come minimo, di coprire i costi di capitale e gli altri costi; e
b) i consumatori sono liberi di acquistare o di non acquistare e operano la loro scelta sulla base dei prezzi praticati.
I prezzi economicamente non significativi sono in genere praticati per ottenere introiti o per ridurre in qualche misura l’eccedenza di domanda che può verificarsi allorché i servizi sono prestati a titolo completamente gratuito.
Il prezzo economicamente significativo di un prodotto è definito con riferimento all’unità istituzionale e alla [unità di attività economica, in prosieguo «UAE»] locale che lo hanno prodotto. Ad esempio, tutti i beni e i servizi prodotti dalle imprese non costituite in società di proprietà delle famiglie e venduti ad altre unità istituzionali sono ceduti a prezzi economicamente significativi: tale produzione deve essere quindi considerata produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. Quanto alla produzione di altre unità istituzionali, la capacità di svolgere un’attività di produzione per il mercato a prezzi economicamente significativi va verificata sulla base di un criterio quantitativo (il criterio del 50%) utilizzando il rapporto tra i ricavi delle vendite e i costi di produzione. Per configurarsi come un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita, l’unità deve coprire con le vendite almeno il 50% dei suoi costi su un periodo di vari anni.
(…)
3.24 Definizione: i produttori di beni e servizi destinabili alla vendita sono le UAE locali o le unità istituzionali la cui produzione è costituita in prevalenza dalla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita.
Se una UAE locale o un’unità istituzionale sono produttori che producono per il mercato, la loro produzione principale è per definizione produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, in quanto il concetto di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita è definito dopo aver applicato la distinzione tra produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, per proprio uso finale e non destinabili alla vendita, alla UAE locale o all’unità istituzionale che li hanno prodotti.
(…)
3.26 Definizione: i produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita sono le UAE locali o le unità istituzionali la cui produzione è offerta in prevalenza gratuitamente o a prezzi economicamente non significativi».
10. Nel capitolo 17 («Assicurazioni sociali incluse le pensioni») dell’allegato A del SEC 2010 figura il seguente paragrafo:
«(…)
PENSIONI
(…)
Sistemi pensionistici di sicurezza sociale
17.43 Definizione: i sistemi pensionistici di sicurezza sociale sono sistemi assicurativi contrattuali in cui i beneficiari, in quanto partecipanti a un sistema di assicurazione sociale, sono obbligati dalle amministrazioni pubbliche ad assicurarsi contro la vecchiaia e gli altri rischi collegati all’età, quali invalidità, malattia, ecc. Le pensioni di sicurezza sociale sono fornite ai beneficiari dalle amministrazioni pubbliche.
(…)».
11. Il successivo capitolo 20 («I conti delle amministrazioni pubbliche») è così formulato:
«(…)
Unità delle amministrazioni pubbliche
(…)
20.10 Oltre a questa unità primaria, esistono unità delle amministrazioni pubbliche con personalità giuridica distinta e che godono di una sostanziale autonomia, che comprende la discrezionalità in merito al volume e alla composizione della spesa e una fonte diretta di entrate, come le imposte con vincolo di destinazione. Tali entità vengono spesso costituite per svolgere funzioni specifiche, come ad esempio la costruzione di strade o l’erogazione di servizi non destinabili alla vendita nel campo della sanità, dell’istruzione o della ricerca. Queste entità si considerano come unità separate quando dispongono di una contabilità completa, possiedono beni o attività a pieno titolo, svolgono attività di produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita di cui hanno diretta responsabilità giuridica e hanno la capacità di contrarre debiti e stipulare contratti. Tali entità (assieme alle istituzioni senza scopo di lucro controllate dal governo) sono denominate “unità fuori bilancio”, perché dispongono di bilanci separati, ricevono trasferimenti sostanziali dal bilancio principale e le loro fonti di finanziamento primarie sono integrate da fonti proprie di reddito al di fuori del bilancio principale. Queste unità fuori bilancio sono classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche a meno che non operino prevalentemente come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita controllati da un’altra unità delle amministrazioni pubbliche.
(…)
20.12 Gli enti di previdenza e assistenza sociale sono unità delle amministrazioni pubbliche preposte alla gestione dei sistemi di sicurezza sociale. I sistemi di sicurezza sociale sono sistemi di assicurazione sociale riguardanti l’intera collettività o ampie fasce della stessa, i quali sono imposti e controllati dalle amministrazioni pubbliche. Un ente di previdenza e assistenza sociale è considerato un’unità istituzionale se è organizzato separatamente dalle altre attività delle unità delle amministrazioni pubbliche, detiene separatamente le proprie attività e passività ed effettua operazioni finanziarie per conto proprio.
(…)
Fondi pensione
20.38 I regimi pensionistici dei datori di lavoro sono meccanismi istituiti per fornire prestazioni pensionistiche agli aderenti, sulla base di un rapporto contrattuale tra datore di lavoro e dipendente. Tali regimi comprendono sistemi con costituzione di riserve, senza costituzione di riserve e con parziale costituzione di riserve.
20.39 Un sistema con costituzione di riserve a contribuzione definita, istituito da un’unità delle amministrazioni pubbliche, non è assimilato a un sistema di sicurezza sociale, se è privo di garanzia da parte dell’amministrazione pubblica sul livello delle pensioni dovute, e il livello delle pensioni è incerto poiché dipende dal rendimento delle attività. Di conseguenza, l’unità individuata come gestore del sistema, come pure lo stesso fondo se si tratta di un’unità istituzionale separata, è considerata una società finanziaria, classificata nel sottosettore delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione.
(…)».
B. Diritto nazionale
12. Nel Land della Baviera si applica il Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen (7), in base al quale gli istituti di previdenza per professionisti:
– sono enti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica;
– devono soddisfare le condizioni per l’esenzione dei propri iscritti dall’obbligo di affiliazione al regime obbligatorio di assicurazione pensionistica (articolo 28, paragrafo 3, del VersoG);
– possono svolgere unicamente attività senza scopo di lucro, destinando le proprie risorse e il proprio patrimonio esclusivamente all’adempimento della propria funzione previdenziale (articolo 9, paragrafi 1 e 3, del VersoG);
– devono utilizzare risorse proprie per far fronte alle spese amministrative, comprese le retribuzioni dei dipendenti e le prestazioni versate agli aventi diritto alle prestazioni pensionistiche (articolo 9, paragrafo 2, prima frase, del VersoG);
– la grande maggioranza dei loro iscritti è soggetta a un obbligo legale di affiliazione in quanto esercita la propria professione nel Land della Baviera (8). L’esenzione da detto obbligo è consentita soltanto in casi eccezionali (9);
– i membri iscritti obbligatoriamente che hanno cessato di essere affiliati possono restare membri su base volontaria (10), conformemente allo statuto dell’ente, al fine di acquisire diritti pensionistici versando gli stessi contributi dei membri iscritti a titolo obbligatorio;
– disciplinano, per mezzo di statuti e nel rispetto delle disposizioni di legge, l’imposizione di contributi od oneri relativi al finanziamento dell’assolvimento dei propri compiti nonché le condizioni, il tipo, l’ammontare e l’estinzione dei diritti pensionistici (11);
– i loro statuti possono consentire agli iscritti l’effettuazione di versamenti supplementari volontari al fine di aumentare i diritti pensionistici, a condizione che la somma dei pagamenti supplementari e dei contributi obbligatori non superi il massimale previsto ex lege (12).
13. Nel Land della Sassonia trovano applicazione il Sächsisches Heilberufekammergesetz (13) e la Satzung über die Sächsische Ärzteversorgung (14). Come risulta dall’ordinanza di rinvio nella causa C‑759/22, il contenuto di dette disposizioni non differisce, nella sostanza e per quanto attiene agli istituti di previdenza per professionisti, da quello della causa C‑758/22.
14. Il giudice del rinvio sottolinea le seguenti caratteristiche della Säschische Ärzteversorgung (istituto di previdenza per i medici del Land della Sassonia):
– è un ente con limitata capacità d’agire, che fa parte della Sächsische Landesärztekammer (Ordine dei medici del Land della Sassonia), che eroga prestazioni agli iscritti a detto Ordine e alla Landestierärztekammer (Ordine dei veterinari del Land della Sassonia) (15);
– ne sono membri, in forza di legge, coloro che sono iscritti a titolo obbligatorio all’Ordine dei medici e all’Ordine dei veterinari di detto Land (16);
– tra gli iscritti a titolo obbligatorio sono ricompresi, in linea di principio, tutti i medici e i veterinari autorizzati a esercitare nel Land della Sassonia i quali svolgono la loro professione o hanno il loro domicilio principale in detto Land;
– svolge principalmente un’attività di intermediazione finanziaria derivante dalle attività descritte all’articolo 1, punto 1, prima e seconda frase, del regolamento 2018/231, erogando ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, di reversibilità e di invalidità finanziate da contributi;
– dispone di una contabilità completa (articolo 8 dello Statuto). Pur non essendo un’entità giuridica indipendente, non è soggetta all’Ordine dei medici dal punto di vista organizzativo e finanziario e gode di un ampio grado di autonomia. Svolge le proprie funzioni in conformità alla legge e allo statuto attraverso i propri organi, con responsabilità e fondi propri (separati da quelli dell’Ordine). A tal riguardo, esercita un’attività economica, può essere titolare di diritti e obblighi, può partecipare al traffico giuridico e assumere obblighi di cui risponde con il proprio patrimonio.
II. Fatti, controversie e questioni pregiudiziali
A. Causa C‑758/22
15. Con lettere del 7 settembre 2018 e del 25 marzo 2019, la Deutsche Bundesbank (Banca centrale) comunicava a quattro entità bavaresi che, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento 2018/231, esse erano soggette agli obblighi di segnalazione statistica in quanto FP e che, a partire dal 30 settembre 2019, avrebbero dovuto fornire alla resistente dati trimestrali dettagliati sulla loro situazione finanziaria.
16. Con lettere del 12 novembre 2018 e del 17 luglio 2019, dal contenuto pressoché identico, essa invitava un’altra entità ricorrente a trasmettere una minore quantità di dati su base annuale.
17. Con i loro ricorsi amministrativi, le entità chiedevano l’annullamento delle comunicazioni che le riguardavano e, in subordine, la dichiarazione che esse non erano soggette all’obbligo di segnalazione.
18. Con sentenza del 4 novembre 2021, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania) respingeva i ricorsi, dichiarando che le ricorrenti erano FP ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/231 e che erano soggette agli obblighi di segnalazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
19. Gli istituti di previdenza ricorrenti interponevano ricorsi per cassazione per saltum avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania).
20. Nei loro ricorsi essi sostenevano di essere produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che le loro prestazioni obbligatorie costituiscono la maggior parte della loro produzione e che queste ultime non vengono cedute a prezzi economicamente significativi. Pertanto, i membri iscritti a titolo obbligatorio non possono decidere liberamente, come previsto dal paragrafo 3.19, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, di acquistare le prestazioni previdenziali sulla base dei contributi versati. Il criterio del 50% di cui a detto paragrafo, ultimo comma, non sarebbe rilevante, mirando unicamente a quantificare la produzione. In ogni caso, i suddetti istituti farebbero parte degli enti di previdenza e assistenza sociale.
B. Causa C‑759/22
21. Fatte salve le peculiarità di ciascun caso, i fatti e lo svolgimento della controversia principale sono sostanzialmente identici a quelli della causa C‑758/22.
C. Questioni pregiudiziali
22. In tale contesto, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) chiede alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali, identiche in entrambi i procedimenti:
«1) a) Se il paragrafo 3.19, primo comma, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 richieda che tutti i consumatori dei prodotti che i produttori sono disposti a fornire siano liberi di acquistare o non acquistare tali prodotti e di operare la loro scelta sulla base dei prezzi praticati.
Qualora la risposta alla precedente questione sia negativa:
b) Se le condizioni poste dalla disposizione citata siano soddisfatte, nei casi in cui la grande maggioranza di detti consumatori, senza disporre di una simile libertà di scelta, riceva dal produttore, in virtù di un obbligo legale di iscrizione allo stesso, prodotti in quantità superiore alla metà della produzione di quest’ultimo e debba versare contributi obbligatori in un ammontare fissato dallo stesso produttore, qualora una minoranza di detti consumatori abbia avuto la facoltà di aderire volontariamente al produttore e abbia fatto uso di tale facoltà per ottenere i prodotti pagando gli stessi contributi corrisposti dagli iscritti a titolo obbligatorio.
2) Se una produzione di beni e servizi destinabili alla vendita a prezzi economicamente significativi ai sensi dei paragrafi da 3.17 a 3.19 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 sussista ogni qualvolta sia soddisfatto il “criterio del 50%”, definito al paragrafo 3.19, terzo comma, terza e quarta frase, del medesimo allegato, relativo alla copertura di almeno la metà dei costi attraverso le vendite su un periodo di vari anni, o se tale criterio debba essere inteso come una condizione (di per sé) non sufficiente ma necessaria, che si aggiunge alle due condizioni previste dal paragrafo 3.19, primo comma, seconda frase, lettere a) e b), di detto allegato.
3) Se, per stabilire se le unità istituzionali siano produttori di beni o servizi destinabili alla vendita ai sensi del paragrafo 3.24 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013, si debba tenere conto, oltre che dei paragrafi 3.17, 3.19 e 3.26 di tale allegato, anche dei requisiti supplementari di cui al paragrafo 1.37, secondo comma, di quest’ultimo.
4) a) Se, affinché un’unità istituzionale sia classificata nel sottosettore S. 129, il paragrafo 2.107 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 esiga obbligatoriamente che tutte le prestazioni di detta unità siano fornite a ciascun partecipante sulla base di un accordo contrattuale.
Ove questo sia il caso:
b) Se il requisito di una base contrattuale per le prestazioni in questo senso sia già soddisfatto qualora l’iscrizione a titolo obbligatorio, i contributi obbligatori e le prestazioni obbligatorie dell’unità istituzionale siano disciplinati dalla pubblica autorità mediante statuto, ma anche gli iscritti a titolo obbligatorio possano acquisire diritti a prestazioni aggiuntive versando contributi supplementari volontari.
5) Se l’articolo 1, paragrafo 1, terza frase, lettera f), del regolamento 2018/231 debba essere interpretato nel senso che esso esclude dalla nozione di fondi pensione di cui alla prima frase di detta disposizione solo le unità istituzionali che rispondono a entrambi i criteri di cui al paragrafo 2.117 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 oppure se tale esclusione riguardi anche altre unità istituzionali che devono essere considerate sistemi pensionistici di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 17.43 di tale allegato, senza soddisfare tutti i requisiti di cui al suddetto paragrafo 2.117.
6) a) Se la nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui ai paragrafi 2.117, lettera b), e 17.43 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 designi unicamente l’unità primaria interessata o se includa anche i fondi pensione costituiti su un fondamento legale, giuridicamente autonomi, a partecipazione obbligatoria, finanziati da contributi e che hanno il diritto di gestirsi autonomamente e una contabilità propria.
In quest’ultima ipotesi:
b) Se la fissazione dei contributi e delle prestazioni di cui al paragrafo 2.117, lettera b), dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 si riferisca alla fissazione di un ammontare o se sia sufficiente che una legge preveda i rischi minimi da garantire e il livello minimo della garanzia e disciplini i principi e i limiti applicabili alla riscossione dei contributi, lasciando al fondo pensione la determinazione in tale ambito dei contributi e delle prestazioni.
c) Se la nozione di “unità delle amministrazioni pubbliche” ai sensi del paragrafo 20.39 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 comprenda soltanto le unità istituzionali che soddisfano tutte le condizioni di cui ai paragrafi 20.10 e 20.12 del medesimo allegato».
III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
23. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono pervenute alla Corte il 15 dicembre 2022. In considerazione della loro similarità, le due cause sono state riunite.
24. La BCE, la Deutsche Bundesbank (Banca centrale), la Bayerische Ärzteversorgung, in rappresentanza dei cinque fondi pensione bavaresi, la Sächsische Ärzteversorgung, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza del 13 dicembre 2023.
IV. Valutazione
25. Prima di rispondere, nello specifico, alle questioni pregiudiziali, ritengo opportuno chiarire il motivo per il quale, in considerazione della loro rilevanza per la politica economica e monetaria degli Stati membri, gli FP siano soggetti a determinati obblighi di segnalazione. In limine, illustrerò altresì le caratteristiche del regime pensionistico tedesco, ove pertinenti per i presenti procedimenti pregiudiziali, nonché le caratteristiche essenziali del SEC 2010.
A. Rilevanza economica degli FP
26. Gli FP svolgono un ruolo importante nell’economia dell’area dell’euro e dell’Unione europea nel suo insieme, in quanto offrono alle famiglie un’opportunità di risparmio pensionistico e, allo stesso tempo, contribuiscono all’allocazione efficiente dei capitali nel lungo periodo.
27. A partire dalla crisi finanziaria del 2008, il patrimonio degli FP si è accresciuto notevolmente e, secondo alcune stime, ammonta a più di EUR 3 000 miliardi. Dette stime dimostrano che la loro quota percentuale di PIL nell’area dell’euro è quasi raddoppiata, passando dal 13% del 2008 a quella attuale di oltre il 25% (17).
28. Le attività in cui gli FP investono maggiormente sono le quote di fondi di investimento e i titoli di debito. Altri investimenti di minore entità includono azioni e quote, strumenti finanziari derivati, liquidità e prestiti (18).
29. Le lacune nelle informazioni disponibili e la mancanza di comparabilità tra i vari Paesi rendevano difficile valutare l’impatto degli FP sulla trasmissione della politica monetaria, nonché i rischi legati al comportamento di investimento degli FP stessi e la loro interconnessione con il resto del sistema finanziario e con l’economia reale.
30. Per quanto premesso, la BCE ha ritenuto fondamentale disporre di statistiche armonizzate e di qualità riguardo agli FP nell’area dell’euro, il che spiega l’iter legislativo concernente la messa a disposizione di informazioni statistiche dettagliate.
31. In un primo momento, l’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98 (19) non annoverava gli FP tra quelli che definiva «operatori soggetti agli obblighi di segnalazione» (20). Tuttavia, la BCE ne ha raccomandato (21) l’inclusione, che ha avuto luogo mediante il regolamento (CE) n. 951/2009 (22).
32. Gli argomenti addotti a favore di tale modifica sono stati i seguenti:
– gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dovevano ricomprendere l’intero settore delle società finanziarie, in particolare le imprese di assicurazione e gli FP, che rappresentano il suo secondo più grande sottosettore in termini di attività finanziarie.
– era probabile che la crescente consapevolezza delle implicazioni finanziarie della longevità, così come la tendenza verso regimi pensionistici basati sulla capitalizzazione, accrescessero l’importanza di detto sottosettore ai fini della determinazione delle politiche della BCE.
– le entità rientranti in tale sottosettore gestiscono i loro portafogli in maniera molto più dinamica rispetto al passato, con la conseguenza di un loro maggiore impatto sulla politica monetaria.
33. A seguito della loro inclusione tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, il regolamento 2018/231 ha imposto agli FP l’obbligo di inoltrare segnalazioni statistiche alle banche centrali dell’area dell’euro (23). In tal modo, la BCE può disporre di una conoscenza accurata del ruolo degli FP nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria.
34. All’udienza, la BCE confermava che il regolamento 2018/231 le consente di avere finalmente a disposizione le statistiche trimestrali dettagliate sull’attività finanziaria degli FP necessarie ai fini dell’adozione delle sue decisioni. In un primo momento, essa poteva ottenerle unicamente in via indiretta e su base annuale limitatamente alle loro attività, senza alcun riferimento alle passività.
B. Pensioni di anzianità in Germania
35. Il pensionamento per anzianità è assicurato in Germania grazie a diversi sistemi (pilastri). Il regime generale è l’assicurazione pensionistica quale settore della sicurezza sociale, ma esistono altri regimi (24), tra cui quello degli istituti di previdenza per talune professioni (25).
36. Gli istituti di previdenza per professionisti sono regolamentati dalle norme vigenti in ciascun Land. In linea di massima, su richiesta degli ordini professionali, i Länder autorizzano la costituzione dei suddetti istituti sotto forma di enti autonomi di diritto pubblico oppure di patrimoni dipendenti degli ordini professionali che ne hanno la gestione. Le professioni interessate non sono le stesse in tutti i Länder.
37. Gli istituti di previdenza per professionisti sono finanziati dai contributi dei loro iscritti, i quali vengono esentati dal versamento dei contributi al regime generale di previdenza sociale. Con le risorse raccolte tramite detti contributi, essi conseguono entrate aggiuntive che investono sui mercati dei capitali, come qualsiasi altro intermediario finanziario.
38. Coloro che esercitano una professione sono tenuti ad iscriversi al pertinente istituto di previdenza, a decorrere dalla rispettiva costituzione nel Land in cui essi prestano attività lavorativa, nonché a versare un contributo obbligatorio, al quale possono aggiungere un conferimento volontario. Coloro che cessano la propria attività possono restare membri dell’istituto di previdenza su base volontaria. Ai fini della determinazione dei contributi, tali istituti non distinguono tra affiliazione obbligatoria o volontaria.
39. Gli istituti di previdenza per professionisti finanziano le pensioni con i contributi degli iscritti. Essi operano dunque in base al principio della mutualizzazione dei rischi: i loro organi direttivi stabiliscono l’ammontare dei contributi e i parametri per il calcolo delle pensioni da versare agli iscritti.
40. Le spese amministrative sono coperte dagli stessi istituti di previdenza per professionisti, i quali non ricevono finanziamenti né aiuti pubblici. In ciò differiscono, inter alia, dal regime generale di previdenza sociale relativo alle pensioni di anzianità, le cui perdite sono compensate dal bilancio dello Stato.
41. L’importanza degli FP costituiti dagli istituti di previdenza tedeschi per professionisti è notevole. In particolare, secondo alcune stime, gli investimenti dei cinque istituti di previdenza bavaresi di cui alla causa C‑758/22 ammontavano a EUR 106,8 miliardi nel 2022 e quelli della previdenza sassone (causa C‑759/22) a EUR 4 700 milioni (26).
42. All’udienza, la Bundesbank (Banca centrale) riferiva che i sei istituti di previdenza ricorrenti sono gli unici che si sono opposti alla segnalazione statistica trimestrale dettagliata alla BCE, come richiesto dal regolamento 2018/231. Le altre analoghe entità tedesche hanno accettato la propria classificazione come FP, fornendo la suddetta segnalazione.
C. Interpretazione della classificazione del SEC 2010
43. Al fine di determinare gli FP tenuti a fornire segnalazioni statistiche dettagliate alla BCE, il regolamento 2018/231 applica le nozioni enunciate dal regolamento n. 549/2013 nel SEC 2010.
44. Il SEC 2010 è una classificazione statistica ricompresa nell’allegato A del regolamento n. 549/2013. Si tratta di «un sistema contabile, comparabile a livello internazionale, che descrive in maniera sistematica e dettagliata il complesso di una economia (ossia una regione, un paese o un gruppo di paesi), le sue componenti e le sue relazioni con altre economie» (27).
45. La Corte di giustizia si è pronunciata sul SEC 2010, affermando che:
– «(…) il SEC 2010 istituisce un quadro di riferimento destinato, per le esigenze dell’Unione, e in particolare per la definizione e il monitoraggio delle politiche economiche e sociali dell’Unione, all’elaborazione dei conti degli Stati membri. A questo proposito, a mente del considerando 3 di detto regolamento, l’elaborazione di tali conti dovrebbe essere effettuata sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili, in modo da permettere il raggiungimento di risultati comparabili» (28).
– «Come risulta dall’articolo 1 di questo stesso regolamento [n. 549/2013], il SEC 2010 prevede una metodologia, contenuta nell’allegato A, relativa, in particolare, alle definizioni e alle regole contabili comuni, destinata a permettere l’elaborazione di conti nazionali e regionali nonché di tabelle su basi paragonabili per le esigenze dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 549/2013, tali conti devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat)» (29).
46. Data la natura statistica dello strumento del SEC, la sua interpretazione deve tenere conto del fatto che i concetti impiegati non sempre coincidono con le corrispondenti nozioni amministrative. Inoltre, il regolamento n. 549/2013 afferma che «[n]ormalmente i concetti del SEC differiscono dai corrispondenti concetti amministrativi in quanto (…) i concetti amministrativi si rivelano normalmente poco idonei per l’analisi economica e la valutazione della politica economica» (30).
47. Le nozioni e i termini del SEC 2010 riflettono un approccio economico globale e non possono essere interpretati in maniera isolata e letterale. Solo tramite un’interpretazione sistematica e teleologica è possibile comprendere la logica che ne è alla base (31). Occorre inoltre tener conto del fatto che le definizioni del SEC sono integrate da indicatori ausiliari per verificare se ne sono soddisfatti gli elementi, nonché da diagrammi che connettono le fasi della revisione risultanti dalle singole definizioni.
48. In particolare, allorché i paragrafi di diversi capitoli affrontano la stessa questione e perseguono lo stesso obiettivo, nonostante varianti redazionali, «devono essere interpretati reciprocamente ed essere considerati come costituenti una sola e unica disposizione» (32).
49. Ai fini del SEC 2010, qualsiasi unità istituzionale (33) dev’essere collegata a uno dei cinque settori nazionali che si escludono reciprocamente (società non finanziarie, società finanziarie, amministrazioni pubbliche, famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) (34).
50. Le questioni pregiudiziali vertono su due di tali cinque settori elencati nell’allegato A (35):
– il settore delle società finanziarie (S.12), di cui un sottosettore è costituito dagli intermediari finanziari quali le compagnie di assicurazione (S.128) e i fondi pensione (S.129);
– il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13), in cui rientra, inter alia, il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).
D. Quarta, quinta e sesta questione pregiudiziale
51. Ritengo che, nella risposta alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, sia più appropriato trattare, in primo luogo e congiuntamente, la quarta, la quinta e la sesta questione, al fine di determinare se gli istituti di previdenza ricorrenti siano configurabili come FP oppure come enti di previdenza e assistenza sociale. La controversia verte sulla scelta di una sola delle suddette opzioni, con esclusione delle altre (36).
52. La classificazione delle unità istituzionali nel SEC 2010 deve discendere da una valutazione complessiva delle loro caratteristiche in base all’attività economica rispettivamente svolta (37). Sarebbe inappropriata un’interpretazione restrittiva delle definizioni e dei criteri del SEC 2010 che non tenga conto dell’attività economica principale della corrispondente unità istituzionale. I cosiddetti alberi delle decisioni (come il grafico 2.1 del SEC 2010) devono essere adoperati in maniera flessibile, senza che sia necessario attenersi ad uno schema fisso e inalterabile che non tenga conto dell’attività economica dell’unità istituzionale. Ribadisco che è proprio detta attività a costituire l’elemento fondamentale della classificazione.
53. Il giudice del rinvio si interroga sulla questione della compatibilità della nozione di FP contemplata dal regolamento 2018/231 con le definizioni e i criteri utilizzati nel SEC 2010 per caratterizzare il suddetto tipo di unità istituzionali.
54. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2018/231, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione statistica completa alla BCE sono gli FP residenti negli Stati membri dell’area dell’euro.
55. Nello stabilire cosa si intenda per FP, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/231 fa riferimento al sottosettore S.129 del SEC 2010, il che non osta alla formulazione di una propria definizione (38) né all’esclusione da essa degli «enti di previdenza e assistenza sociale di cui al paragrafo 2.117 del SEC 2010». La nozione di FP di cui al suddetto regolamento è sostanzialmente identica a quella prevista dal paragrafo 2.105 del SEC 2010.
56. In linea di principio, gli istituti di previdenza ricorrenti, in ragione del loro oggetto sociale, rientrano nelle definizioni di FP fornite dal regolamento 2018/231 e dal SEC 2010, in quanto svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria [ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/231] e garantiscono prestazioni previdenziali nei casi di pensionamento, invalidità o morte.
57. La mia analisi verterà sui seguenti punti: a) la qualificazione degli istituti di previdenza ricorrenti come FP; b) i motivi di esclusione dalla categoria degli enti di previdenza e assistenza sociale, e c) la loro relazione con il concetto di «amministrazioni pubbliche».
1. Se gli istituti di previdenza ricorrenti rispondano ai criteri stabiliti dal SEC 2010 per gli FP
58. I paragrafi da 2.107 a 2.110 del SEC 2010 contengono criteri per la definizione degli FP, che elencherò facendo riferimento agli istituti di previdenza ricorrenti.
59. In primo luogo, come esempi di partecipanti agli FP «si possono citare i dipendenti di un’impresa o di un gruppo di imprese, i dipendenti di un comparto o di una branca e le persone che esercitano la medesima professione» (39). Agli istituti di previdenza ricorrenti sono affiliate, infatti, persone che esercitano professioni regolamentate in due Länder tedeschi.
60. In secondo luogo, «[l]e prestazioni incluse nel contratto di assicurazione [di detti FP] possono essere versate: (…) dopo il decesso dell’assicurato, al coniuge superstite e ai figli; (…) all’assicurato dopo il pensionamento; (…) o all’assicurato in caso di invalidità» (40). Gli istituti di previdenza ricorrenti coprono i casi di pensionamento, morte e invalidità.
61. In terzo luogo, «[i] servizi dei fondi pensione, contrariamente a quelli delle imprese di assicurazione sulla vita, sono riservati per legge a determinati gruppi di lavoratori dipendenti e indipendenti» (41). Gli iscritti agli istituti di previdenza ricorrenti costituiscono un’unica tipologia di lavoratori autonomi, ossia coloro che esercitano talune professioni regolamentate.
62. In quarto luogo, «[i] fondi pensione possono essere creati dai datori di lavoro o dalle amministrazioni pubbliche, come pure da imprese di assicurazione per conto dei loro dipendenti; unità istituzionali distinte possono essere istituite per detenere e gestire le attività da utilizzare a fronte dei diritti pensionistici o per l’erogazione di pensioni» (42). Nel caso della Germania, sono gli ordini professionali, dotati dello status di enti pubblici, a promuovere la costituzione degli istituti di previdenza provvisti di una gestione autonoma (43).
2. Motivi di esclusione degli istituti di previdenza ricorrenti dalla categoria degli enti di previdenza e assistenza sociale
63. La stessa entità non può essere classificata come FP e rientrare nel sottosettore S.1314 (enti di previdenza e assistenza sociale), che corrisponde al settore 13 del SEC 2010 (amministrazioni pubbliche). Si tratta di categorie che si escludono reciprocamente.
64. Ai sensi del paragrafo 2.117 del SEC 2010, il sottosettore degli «enti di previdenza e assistenza sociale» comprende le unità: a) la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali a favore di gruppi della popolazione che, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; e b) della cui gestione, per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, sono responsabili le amministrazioni pubbliche (44).
65. Orbene, gli istituti di previdenza ricorrenti, pur rispondendo in larga misura al primo criterio (iscrizione obbligatoria) (45) per essere classificati come enti di previdenza e assistenza sociale (46), non sembrano soddisfare il secondo criterio (responsabilità della gestione attribuita alle amministrazioni pubbliche).
66. In effetti, gli istituti di previdenza ricorrenti devono rispettare talune condizioni minime imposte dalla legge (47), ma la fissazione o l’approvazione dei loro contributi e delle loro prestazioni non è decisa dalle amministrazioni pubbliche, a differenza di quanto avviene per gli enti di previdenza e assistenza sociale.
67. In base alle informazioni contenute nel fascicolo, gli istituti di previdenza ricorrenti:
– disciplinano per mezzo di statuti, adottati dai loro organi rappresentativi, l’imposizione di contributi destinati al finanziamento dell’assolvimento dei propri compiti.
– stabiliscono le condizioni, il tipo, l’ammontare e l’estinzione dei diritti pensionistici e delle prestazioni in caso di morte e invalidità.
– esercitano l’intermediazione finanziaria per proprio conto e a proprio rischio, in quanto investono le risorse raccolte tramite i contributi obbligatori e i versamenti volontari dei loro affiliati al fine di conseguire utili e versare le prestazioni dovute per la pensione oppure in caso di morte o di invalidità ai loro affiliati, oltre che per far fronte alle proprie spese amministrative.
– si gestiscono in autonomia, hanno una propria contabilità e non dipendono dagli ordini professionali che le costituiscono.
– sono responsabili della propria gestione finanziaria e, a differenza degli enti di previdenza e assistenza sociale, non beneficiano degli aiuti dello Stato tedesco in caso di perdite: ciò è stato espressamente dichiarato dal giudice del rinvio (48). Il regime generale di sicurezza sociale, invece, è classificato, ai sensi del paragrafo 2.117 del SEC 2010, come ente di previdenza e di assistenza sociale, al quale lo Stato fornisce notevoli contributi finanziari al fine di compensarne le perdite.
68. Ritengo che il paragrafo 20.39 del SEC 2010 confermi, in maniera inoppugnabile, che istituti di previdenza del tipo delle ricorrenti non fanno parte del sistema di sicurezza sociale. In base a detto paragrafo, non può configurarsi un sistema di sicurezza sociale se è privo di garanzia da parte dell’amministrazione pubblica sul livello delle pensioni dovute e il livello delle pensioni dipende dal rendimento delle attività degli istituti di previdenza.
69. Orbene, nella fattispecie in esame, il livello delle pensioni che gli istituti di previdenza ricorrenti devono erogare dipende dai risultati dell’attività di intermediazione da essi esercitata, vale a dire dal rendimento delle attività degli istituti di previdenza. Se i loro investimenti ottengono buoni risultati, essi saranno in grado di pagare prestazioni più elevate, e viceversa, in caso contrario. Le amministrazioni pubbliche non garantiscono il livello delle pensioni dovute.
70. Contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio, il paragrafo 17.43 (49) del SEC 2010 non osta a quanto sopra osservato. Ad avviso del suddetto giudice, la definizione dei sistemi pensionistici di sicurezza sociale contemplata al paragrafo 17.43 potrebbe avere carattere autonomo ed esaustivo, al punto che il concetto di amministrazione pubblica includerebbe persone giuridiche di diritto pubblico autonome rispetto all’unità primaria. Tale sarebbe il caso degli istituti di previdenza ricorrenti: essi dovrebbero essere inclusi nei sistemi pensionistici di sicurezza sociale, in quanto la legge prevede che i loro membri obbligatori siano affiliati al rispettivo FP, nonché in virtù dell’erogazione delle loro prestazioni in qualità di unità istituzionali riconosciute quali entità giuridiche indipendenti in un Land.
71. A mio avviso, tuttavia, i paragrafi 2.117 e 17.43 del SEC 2010 sono complementari e devono essere applicati congiuntamente tramite un’interpretazione armonizzata e coerente (50).
72. Il paragrafo 17.43 è collocato nel capitolo 17 del SEC 2010 e fa riferimento alle assicurazioni sociali, incluse le pensioni, ma va interpretato, ripeto, in combinato disposto (e coerentemente) con il paragrafo 2.117, il quale mira a identificare proprio le unità istituzionali classificabili come enti di previdenza e assistenza sociale(51).
73. Nell’applicare i criteri di cui al paragrafo 17.43 non possono essere tralasciate le condizioni stabilite dal paragrafo 2.117. La classificazione delle unità istituzionali non può essere effettuata prescindendo dai paragrafi del capitolo 2 del SEC 2010.
74. Il paragrafo 2.117 del SEC 2010 definisce il sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale, mentre il paragrafo 17.43 è una disposizione specifica, mirante ad operare una differenziazione all’interno di detto sottosettore. Il paragrafo 17.43 presuppone che tutti gli elementi della definizione del paragrafo 2.117 siano soddisfatti e integra quest’ultimo con la previsione di ulteriori caratteristiche al fine di distinguere tra loro i sistemi pensionistici di sicurezza sociale.
75. Ne deduco, dunque, che istituti di previdenza del tipo delle ricorrenti non possono essere classificati come enti di previdenza e assistenza sociale.
3. Amministrazioni pubbliche e istituti di previdenza per professionisti
76. Con la sesta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «amministrazioni pubbliche» di cui ai paragrafi 2.117, lettera b), e 17.43 del SEC 2010 designi unicamente l’«unità primaria interessata» oppure se includa anche «i fondi pensione costituiti su un fondamento legale, giuridicamente autonomi, a partecipazione obbligatoria, finanziati da contributi e che hanno il diritto di gestirsi autonomamente e una contabilità propria» (52).
77. A mio avviso, i paragrafi 2.117, lettera b), 17.43 e 20.39 del SEC 2010 non consentono di classificare come amministrazioni pubbliche gli istituti di previdenza ricorrenti, in quanto società finanziarie che gestiscono FP.
78. Condivido l’opinione della Bundesbank (Banca centrale) secondo la quale può essere considerata amministrazione pubblica l’autorità di regolazione per gli istituti di previdenza professionali, ma non questi ultimi ove abbiano piena autonomia e responsabilità nei confronti dei propri iscritti e operino come intermediari finanziari nella gestione dei propri FP.
79. Inoltre, come già esposto supra, il paragrafo 20.39 del SEC 2010 stabilisce che un istituto di previdenza, pur istituito dalle autorità pubbliche, non è un sistema di sicurezza sociale se è privo di garanzia da parte dell’amministrazione pubblica sul livello delle pensioni dovute.
80. Nemmeno il paragrafo 20.10 del SEC 2010 si oppone alla soluzione da me proposta, poiché, in base alle informazioni fornite alla Corte, gli istituti di previdenza ricorrenti non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato e non possono pertanto essere considerati quali unità fuori bilancio.
81. Lo stesso può dirsi del paragrafo 20.12 del SEC 2010, nella parte in cui dispone che «[i] sistemi di sicurezza sociale [devono riguardare] l’intera collettività o ampie fasce della stessa [e] sono imposti e controllati dalle amministrazioni pubbliche» (53). Gli istituti di previdenza ricorrenti, al contrario, riguardano una parte limitata e circoscritta di lavoratori autonomi (liberi professionisti) e, ribadisco, le amministrazioni pubbliche non esercitano alcun controllo sugli stessi.
82. In sintesi, sono incline a classificare i suddetti istituti di previdenza come FP piuttosto che come enti di previdenza e assistenza sociale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2018/231 e dell’allegato A, paragrafi da 2.105 a 2.110, del regolamento n. 549/2013.
E. Prima, seconda e terza questione pregiudiziale
83. La prima, la seconda e la terza questione pregiudiziale vertono sulla classificazione delle unità istituzionali a seconda che svolgano o meno un’attività commerciale.
84. L’idea che gli istituti di previdenza ricorrenti non facciano parte del sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314), rientrante nel settore delle amministrazioni pubbliche (S.13), e forniscano servizi di intermediazione finanziaria in quanto FP, implica che essi svolgano un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita.
85. Tuttavia, al fine di chiarire i dubbi sollevati con le prime tre questioni pregiudiziali, mi sembra opportuno illustrare le ragioni per cui i suddetti istituti di previdenza svolgono un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, secondo la terminologia adoperata dal SEC 2010. Ciò è altresì imposto dall’obiettivo cui mira l’applicazione del SEC 2010.
86. Il criterio binario (beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita) delineato dal SEC 2010 può trovare senz’altro applicazione alla produzione per così dire «classica» di beni e servizi. Riguardo alle entità di intermediazione finanziaria è opportuna, invece, una valutazione complessiva degli indicatori di cui al SEC 2010.
87. Ai sensi del paragrafo 2.55 del SEC 2010, «il settore delle società finanziarie (S.12) è costituito dalle unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre servizi finanziari» (54).
88. A parere del giudice del rinvio, è pacifico che gli istituti di previdenza ricorrenti rispondano alla prima e alla terza delle suddette tre condizioni: essi sono enti di diritto pubblico e prestano servizi di intermediazione finanziaria, derivanti dalla mutualizzazione dei rischi e dalle esigenze sociali dei loro assicurati (55).
89. I dubbi sollevati dal giudice del rinvio si incentrano pertanto sulla seconda condizione, ossia sul fatto che gli istituti di previdenza ricorrenti siano produttori di beni e servizi destinabili alla vendita. Nel formulare tali perplessità, detto giudice fa riferimento alla presenza o meno di taluni indicatori quantitativi (prima e seconda questione) o qualitativi (terza questione) che caratterizzano la produzione di beni e servizi destinabili alla vendita nel SEC 2010.
90. Tuttavia, come rileva la BCE (56), tale approccio è incompleto: i summenzionati indicatori non stabiliscono una classificazione delle unità istituzionali come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, uno status che deriva, in sostanza, dall’attività principale esercitata da dette unità. Solo una valutazione complessiva della loro attività consente di giungere a risultati plausibili nell’ambito del SEC 2010.
1. Produzione di beni e servizi destinabili alla vendita nel SEC 2010
91. I criteri generali per differenziare i produttori e la produzione di beni e servizi destinabili e non destinabili alla vendita sono contemplati dai paragrafi da 3.16 a 3.26 del SEC 2010. Il giudice del rinvio si sofferma, in particolare, sull’interpretazione del paragrafo 3.19.
92. Ai sensi del paragrafo 1.37 del SEC 2010, un’attività è considerata attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita se i relativi beni e servizi sono scambiati alle condizioni indicate in detto paragrafo, relative a venditori, acquirenti e all’esistenza di un mercato in cui gli uni e gli altri interagiscono (57).
93. La produzione di beni e servizi destinabili alla vendita comprende, inter alia, «i prodotti venduti a prezzi economicamente significativi», ai quali fa riferimento il paragrafo 3.19 del SEC 2010 (58). Tali sono i prezzi «che producono un effetto considerevole sui quantitativi di prodotti che i produttori sono disposti a fornire e sui quantitativi di prodotti che gli acquirenti sono pronti ad acquistare».
94. A loro volta, si hanno prezzi economicamente significativi se sono adempiute due condizioni: a) il produttore è incentivato a adeguare l’offerta con lo scopo di realizzare un profitto a lungo termine o, come minimo, di coprire i costi di capitale e gli altri costi, e b) i consumatori sono liberi di acquistare o di non acquistare e operano la loro scelta sulla base dei prezzi praticati.
95. In considerazione del fatto che non sempre è possibile verificare il rispetto di entrambe le suddette condizioni, il paragrafo 3.19 del SEC 2020 adotta un criterio quantitativo basato sulla copertura di almeno il 50% dei costi con le vendite della rispettiva unità istituzionale (59).
96. Il paragrafo 2.40 del SEC 2010, stabilisce che «[l]a distinzione tra beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita e pertanto, per gli organismi del settore pubblico, la loro classificazione nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle società dipendono dai criteri elencati al paragrafo 1.37».
97. Quest’ultimo paragrafo (1.37), a sua volta, fa parte del capitolo 1 dell’allegato A, che fornisce un quadro di sintesi dei concetti e dei principi del SEC 2010. Pertanto, le condizioni richieste da detto paragrafo devono essere integrate dagli indicatori contemplati dai pertinenti capitoli del SEC 2010.
2. Applicazione dei suddetti criteri agli istituti di previdenza ricorrenti
98. Ammetto che i criteri distintivi della produzione di beni e servizi destinabili e non destinabili alla vendita, come definiti dai paragrafi da 3.16 a 3.26 e 1.37 del SEC 2010, non sono agevolmente applicabili a società finanziarie quali gli istituti di previdenza ricorrenti.
99. Il giudice del rinvio è consapevole di tale difficoltà (60) allorché pone l’accento sul paragrafo 3.19 del SEC 2010. Pur riconoscendo, da un lato, che, nella presente fattispecie, è adempiuta la prima delle sue condizioni (vale a dire, il produttore è incentivato a adeguare l’offerta, come minimo con lo scopo di coprire i costi), dall’altro lato, non sarebbe soddisfatta la seconda (ossia: i consumatori sono liberi di acquistare o di non acquistare e operano la loro scelta sulla base dei prezzi praticati).
100. Secondo la sua interpretazione del paragrafo 3.19 del SEC 2010, tale disposizione richiederebbe, in linea di principio, che tutti i consumatori siano liberi di acquistare o di non acquistare la totalità dei prodotti offerti e di operare la loro scelta sulla base dei prezzi praticati. Tale non sarebbe il caso degli istituti di previdenza ricorrenti, le cui prestazioni sono riservate ai professionisti obbligati ad aderirvi e a coloro che, a condizioni tassative, possono iscriversi su base volontaria. Nemmeno i contributi versati da questi ultimi risultano da un’interazione tra domanda e offerta in condizioni di mercato (61).
101. Il giudice del rinvio sembra pertanto orientato a negare (contrariamente al giudice di primo grado) (62) che il criterio quantitativo del 50% (paragrafo 3.19 in fine del SEC 2010) sia sufficiente ai fini di una classificazione come produttore di beni e servizi destinabili alla vendita. Detta classificazione esigerebbe, in ogni caso, la compresenza dei due elementi della nozione di prezzi economicamente significativi [paragrafo 3.19, lettere a) e b), del SEC 2010] (63).
102. Infine, a parere del giudice del rinvio, il paragrafo 1.37 sarebbe in linea con il paragrafo 3.19, lettera b), del SEC 2010, nello specificare le condizioni dello scambio tra venditori e acquirenti, nonché la necessaria esistenza di un mercato effettivo al quale essi hanno accesso e sul quale dispongono di informazioni. Tuttavia, il paragrafo 1.37 precisa che un mercato effettivo può operare anche se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte, una statuizione che non consente a detto giudice di desumere con certezza «quali debbano essere la natura e l’intensità delle restrizioni all’accesso o degli obblighi di acquisto al fine di escludere la sussistenza di prestazioni destinabili alla vendita e prezzi economicamente significativi» (64).
103. Dal canto mio, ritengo che un’interpretazione isolata dei due paragrafi in esame (3.19 e 1.37 del SEC 2010), come quella fornita dal giudice del rinvio, sarebbe probabilmente corretta qualora non si tenesse conto delle restanti norme contenute nel SEC 2010 stesso. Queste ultime consentono di superare l’apparente antinomia tra i suddetti due paragrafi e gli altri paragrafi, non meno rilevanti, contemplati dalla normativa di cui trattasi.
104. In effetti, mi sembra inadeguata l’applicazione isolata e rigida del criterio «prezzi economicamente significativi» o delle condizioni di cui al paragrafo 1.37 del SEC 2010 alle entità che prestano servizi di intermediazione finanziaria. Per classificare tali entità come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, ribadisco che è determinante la valutazione complessiva (65) della loro attività principale, nella quale si esprime il loro comportamento economico.
105. Come esposto supra, gli istituti di previdenza ricorrenti costituiscono unità istituzionali incluse, in base al paragrafo 2.55 del SEC 2010, nel settore delle «società finanziarie», la cui funzione principale consiste nella produzione di servizi finanziari. Il paragrafo 2.69 del SEC 2010 identifica quali intermediari finanziari, in particolare, le imprese di assicurazione e gli FP.
106. Ne consegue che, per stabilire se gli istituti di previdenza ricorrenti siano produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, è necessario compiere una valutazione finale armonizzando, ove possibile, i criteri generali fissati dai paragrafi da 3.16 a 3.26 e 1.37 del SEC 2010 con i suoi paragrafi da 2.55 a 2.62, da 20.32 a 20.34 e 20.38, riguardanti specificamente l’attività di intermediazione finanziaria e gli FP in quanto intermediari finanziari.
107. Per agevolare una siffatta valutazione, la Corte potrebbe fornire al giudice del rinvio una serie di criteri interpretativi, che elencherò nel prosieguo.
108. In primo luogo, il nesso giuridico (su base volontaria o a titolo obbligatorio) tra l’unità istituzionale e i suoi affiliati è irrilevante ai fini del quesito se i servizi di intermediazione finanziaria erogati dagli istituti di previdenza ricorrenti costituiscano un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita. È determinante non l’obbligo, incombente sulla grande maggioranza degli iscritti, di contrattazione dei servizi erogati dai suddetti istituti di previdenza, bensì l’attività principale che questi ultimi esercitano, vale a dire l’intermediazione finanziaria (66).
109. In secondo luogo, ai fini della qualificazione della loro attività di intermediazione finanziaria come attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita, non è significativo il fatto che gli istituti di previdenza ricorrenti non siano autorizzati a distribuire utili, da destinare al versamento delle prestazioni ai loro iscritti. Il paragrafo 2.107 considera proprio gli FP come società finanziarie aventi lo scopo di erogare ai propri iscritti prestazioni in caso di pensionamento, decesso o invalidità.
110. In terzo luogo, l’intermediazione finanziaria è un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita quando gli FP agiscono per raggiungere la massima utilità date le loro risorse limitate, acquistando i prodotti che meglio soddisfano le loro esigenze al prezzo offerto (paragrafo 1.37, punto 2 del SEC 2010). Detto indicatore è soddisfatto quando gli intermediari finanziari, quali gli istituti di previdenza ricorrenti, si espongono al rischio assumendo le passività per conto proprio (paragrafo 20.33 del SEC 2010), senza la garanzia da parte dell’amministrazione pubblica sul livello delle pensioni dovute, che dipende dal rendimento delle attività (paragrafo 20.39 del SEC 2010) (67).
111. In quarto luogo, conformemente al paragrafo 1.37, punto 3, del SEC 2010, l’intermediazione finanziaria sarebbe un’attività di produzione di beni e servizi destinabili alla vendita qualora si avesse un mercato effettivo al quale i venditori e i compratori abbiano accesso, disponendo di informazioni su di esso; un mercato effettivo può operare anche se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte.
112. Nel compiere una siffatta valutazione, è parimenti irrilevante il fatto che l’intermediario finanziario possa avere quali consumatori dei propri servizi soltanto un gruppo limitato di clienti (nel caso degli istituti di previdenza, coloro che esercitano la professione interessata) e non sia autorizzato a prestare detti servizi a qualsiasi consumatore disposto a versare i contributi. Inoltre, secondo il paragrafo 2.107 del SEC 2010, i partecipanti agli FP sono i dipendenti di un’impresa o di un gruppo di imprese, i dipendenti di un comparto o di una branca e le persone che esercitano la medesima professione.
113. Dall’applicazione del criterio quantitativo del 50% (paragrafo 3.19, ultima frase, del SEC 2010) non emerge se gli FP svolgano o meno un’attività commerciale. Ciò può desumersi dal paragrafo 20.34 del SEC 2010: «[l]’applicazione del criterio quantitativo del test per la distinzione tra produttore di beni e servizi destinabili alla vendita o non destinabili alla vendita alle società pubbliche operanti nell’intermediazione finanziaria o nella gestione di attività in generale non è pertinente, poiché i loro utili derivano sia da redditi da capitale che da guadagni in conto capitale». Nella fattispecie in esame, il test del 50% di cui al paragrafo 3.19, ultima frase, del SEC 2010 non sembra convincente(68).
114. Ai sensi del paragrafo 2.55, ultima frase, del SEC 20210, nel settore delle società finanziarie (S.12) «[s]ono comprese anche le unità istituzionali che prestano servizi finanziari allorché la maggior parte delle loro attività o delle loro passività non è negoziata in mercati aperti». Tale è il caso degli FP degli istituti di previdenza ricorrenti, che, di norma, operano in mercati regolamentati.
115. Infine, l’intermediazione finanziaria svolta dagli istituti di previdenza ricorrenti non può essere qualificata come produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita fornita gratuitamente o a prezzi economicamente non significativi.
116. Come si evince dal paragrafo 3.23 del SEC 2010, la produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita è motivata dal fatto che è tecnicamente impossibile far pagare ai singoli individui la fruizione di servizi collettivi in quanto il consumo di tali servizi non può essere monitorato e controllato. La produzione di servizi collettivi è organizzata dalle unità delle amministrazioni pubbliche e finanziata con fondi diversi dagli introiti dalle vendite, segnatamente con imposte o altre entrate delle amministrazioni pubbliche. L’intermediazione finanziaria svolta dagli istituti di previdenza ricorrenti mira, invece, a garantire agli assicurati l’erogazione delle rispettive prestazioni (nel caso di pensionamento, morte o invalidità), tramite l’investimento dei contributi versati da questi ultimi in attività finanziarie al fine di conseguire profitti per far fronte alle suddette prestazioni, oltre alle spese amministrative. Dette prestazioni non sono finanziate con imposte o altre entrate delle amministrazioni pubbliche.
117. In sintesi, per stabilire se istituti di previdenza quali le ricorrenti siano produttori di beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita, è necessario compiere una valutazione complessiva tenendo conto dei criteri generali di cui ai paragrafi da 3.16 a 3.26 e 1.37 del SEC 2010, nonché dei paragrafi da 2.55 a 2.62, da 20.32 a 20.34 e 20.38 del SEC 2010 relativi all’attività di intermediazione finanziaria.
V. Conclusione
118. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di rispondere al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) come segue:
«L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione e le disposizioni dei paragrafi di cui all’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea
devono essere interpretati nel senso che
costituiscono fondi pensione soggetti all’obbligo di segnalazione statistica, e non enti di previdenza e assistenza sociale, gli istituti di previdenza per professionisti creati da organismi di diritto pubblico e aventi un sistema di iscrizione obbligatoria per i membri di determinate professioni liberali, allorché tali entità esercitano un’attività di intermediazione finanziaria per il pagamento di prestazioni in caso di pensionamento, morte o invalidità dei propri iscritti, finanziano i propri costi operativi tramite i contributi versati da questi ultimi, il cui ammontare è fissato dalle stesse entità, si amministrano in autonomia, sono responsabili della propria gestione finanziaria e non godono del supporto dello Stato per il pagamento delle prestazioni ai propri iscritti».
1 Lingua originale: lo spagnolo.
2 Regolamento della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2018, sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione (BCE/2018/2) (GU 2018, L 45, pag. 3; rettifica in GU 2019, L 132, pag. 47).
3 Si tratta di entità che garantiscono ai propri iscritti (professionisti) prestazioni previdenziali in caso di invalidità professionale, pensionamento e morte.
4 Ad essi verrà fatto riferimento, nel prosieguo, quali «istituti di previdenza ricorrenti».
5 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU 2013, L 174, pag. 1).
6 V., e multis, quelle dell’11 settembre 2019, FIG e FISE (C-612/17 e C-613/17, EU:C:2019:705; in prosieguo: la «sentenza FIG e FISE»), e del 13 luglio 2023, Ferrovienord (C‑363/21 e C‑364/21, EU:C:2013:563; in prosieguo: la «sentenza Ferrovienord»).
7 Legge del Land della Baviera in materia di regime pubblico di previdenza (in prosieguo: il «VersoG»), nella versione del 16 giugno 2008 (BayGVBl., pag. 371), come modificata, da ultimo, dall’articolo 32 a, paragrafo 18, della legge del 10 maggio 2022 (BayGVBl., pag. 182).
8 Articolo 30, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 33 e seguenti del VersoG.
9 Stabiliti nell’articolo 30, paragrafo 2, del VersoG. Tra tali casi figurano lo svolgimento di un’attività transitoria o con un numero minimo di ore di lavoro, oppure l’iscrizione ad altro ente previdenziale.
10 Articolo 30, paragrafo 3, del VersoG,
11 Articolo 10, paragrafi 2 e 3, del VersoG.
12 Articolo 31, paragrafo 4, del VersoG. È pacifico che ciascuna entità versi più del 50% delle proprie prestazioni a titolo di prestazioni obbligatorie a favore dei membri obbligatori.
13 Legge del Land della Sassonia, del 24 maggio 1994, in materia di Ordini delle professioni sanitarie (SächsGVBl., pag. 935), modificata da ultimo dall’articolo 18 della legge del 21 maggio 2021 (SächsGVBl., pag. 578). In prosieguo: il «SächsHKaG».
14 Statuto del Fondo pensioni delle professioni mediche del Land della Sassonia, nella versione del 28 giugno 2008 (ÄBS 10/2008, pag. 515), come risulta, da ultimo, dalla sesta modifica statutaria del 19 giugno 2021 (ÄBS 09/2021, pag. 18). In prosieguo: lo «Statuto».
15 V. articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 1, del SächsGVB, e articolo 1 dello Statuto.
16 V. articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2, del SächsHKaG, in combinato disposto con gli articoli 1 e 9 e seguenti dello Statuto.
17 ECB, Assets and liabilities of pension funds, disponible sur https://data.ecb.europa.eu/publications/financial-corporations/3030657.
18 Gli FP sono tra i maggiori investitori nei mercati internazionali dei capitali. I loro investimenti sono diversificati in termini di strumenti finanziari, settori e ubicazione geografica. Altrettanto rilevante è il loro ruolo nel finanziamento delle amministrazioni pubbliche e delle società non finanziarie nell’area dell’euro, tramite investimenti in titoli di debito, nonché azioni e quote.
19 Regolamento del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU 1998, L 318, pag. 8).
20 In gergo statistico, si tratta di persone fisiche o giuridiche obbligate a fornire determinate informazioni.
21 Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2008/9) (GU 2008, C 251, pag. 1).
22 Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU 2009, L 269, pag. 1).
23 Gli stessi obblighi erano stati anteriormente imposti alle imprese di assicurazione dal regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU 2015, L 366, pag. 36).
24 Ad esempio, le assicurazioni private sulla vita e sulla pensione, il regime pensionistico statale per i dipendenti pubblici e i regimi pensionistici gestiti dal datore di lavoro.
25 Si tratta di medici, farmacisti, architetti, notai, avvocati, consulenti fiscali, veterinari, commercialisti, dentisti e ingegneri.
26 Rapporto annuale della Bayerische Versorgungskammer 2022, pag. 12, consultabile su BVK_2022_JB_EN_www_240523.pdf e sul sito web della Sächsische Ärzteversorgung https://www.saev.de/en/index.html. Nelle sue osservazioni, la BCE espone che il bilancio di tutti gli FP dell’area dell’euro è pari a EUR 3 123 miliardi.
27 Allegato A, paragrafo 1.01, del regolamento n.º549/2013.
28 Sentenza Ferrovienord, punto 64.
29 Sentenza Ferrovienord, punto 65.
30 Allegato A, paragrafo 1.25, del regolamento n. 549/2013.
31 Sentenza FIG e FISE, punti 58 e 97.
32 Sentenze FIG e FISE, punto 37, e del 28 aprile 2022, SeGec e a. (C-277/21, EU:C:2022:318), punto 28.
33 Definita, in sostanza, dall’allegato A, paragrafi 1.57 e 2.12, del regolamento n. 549/2013. Le unità istituzionali, ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.01, seconda frase, sono entità economiche che possono essere proprietarie di attività, possono assumere passività, nonché esercitare attività economiche e realizzare operazioni con altre entità. Un’unità istituzionale è caratterizzata da autonomia di decisione nell'esercizio della propria funzione principale e se dispone di una contabilità completa o è in grado di tenere una contabilità completa (allegato A, paragrafo 2.12).
34 A detti settori, che costituiscono l’intera economia nazionale, si aggiunge un sesto settore istituzionale, quello del «resto del mondo», che riflette il rapporto delle unità non residenti con i cinque settori nazionali.
35 Nel prosieguo, i riferimenti specifici alle voci del SEC 2010 devono essere intesi come fatti al suo allegato A (che eviterò di menzionare per non ripetermi).
36 All’udienza è stato discusso se gli istituti di previdenza ricorrenti potessero essere classificati come istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15), soluzione non accolta dai suddetti istituti di previdenza (né dalla BCE). Nella misura in cui essi svolgono attività di intermediazione finanziaria sui mercati dei capitali per conseguire profitti, destinati quindi al pagamento delle prestazioni agli assicurati e a far fronte alle spese amministrative, non rientrano nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro. Detto settore comprende sindacati, organizzazioni professionali o di categoria, associazioni di consumatori, partiti politici, chiese o società religiose, circoli sociali, culturali, ricreativi e sportivi; nonché organismi di beneficenza, di assistenza e di aiuto finanziati mediante trasferimenti volontari in denaro o in natura effettuati da altre unità istituzionali.
37 Sentenza FIG e FISE, punto 34.
38 «Una società o quasi‑società finanziaria che svolge come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). Un fondo pensione, come un sistema di assicurazione sociale, fornisce reddito ai pensionati e può fornire prestazioni in caso di morte o di invalidità».
39 Paragrafo 2.107, prima frase, del SEC 2010.
40 Paragrafo 2.107, seconda frase, del SEC 2010.
41 Paragrafo 2.108 del SEC 2010.
42 Paragrafo 2.109 del SEC 2010.
43 Il fatto che gli istituti di previdenza per i professionisti siano persone giuridiche di diritto pubblico non osta a che siano considerati come FP, secondo quanto previsto dal paragrafo 2.109 del SEC 2010. Non è necessario che l’FP sia un’entità privata. Può essere di natura pubblica, ma deve disporre di autonomia organizzativa e gestionale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria.
44 L’ultima frase del paragrafo 2.117 del SEC 2010 aggiunge che, di norma, non esiste alcun legame diretto tra l’importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto.
45 La grande maggioranza dei professionisti iscritti a ciascuna delle istituti istituti di previdenza ricorrenti è soggetta a un obbligo legale di affiliazione per il fatto di esercitare la propria professione nei Länder della Baviera o della Sassonia.
46 Affinché un’unità istituzionale possa essere inclusa nel sottosettore S.129 come FP, non occorre che tutte le prestazioni fornite ai suoi membri trovino fondamento in un obbligo contrattuale di assicurazione. Ai sensi del paragrafo 2.117 del SEC 2010, un’entità istituzionale può essere un FP, sebbene l’obbligo di iscrizione derivi dalla legge e non da un contratto. L’affiliazione può peraltro essere in parte a titolo obbligatorio e in parte su base volontaria. I membri obbligatori che hanno cessato di essere affiliati ad una cassa di previdenza per professionisti possono restare membri volontari, conformemente allo statuto dell’ente stesso, al fine di acquisire diritti pensionistici versando gli stessi contributi dei membri a titolo obbligatorio.
47 In particolare, agiscono senza scopo di lucro e devono utilizzare le proprie risorse e il proprio patrimonio unicamente nell’adempimento della loro funzione previdenziale, oltre a far fronte alle spese amministrative, comprese le retribuzioni dei dipendenti e degli aventi diritto alle prestazioni pensionistiche.
48 Ordinanza di rinvio pregiudiziale, punto 30.
49 Riportato al paragrafo 10 delle presenti conclusioni.
50 V., mutatis mutandis, sentenza FIG e FISE, punti 37 e 38.
51 Il paragrafo 2.117 fa parte del capitolo 2 del SEC 2010, che descrive le unità istituzionali utilizzate per misurare l’economia e delinea le modalità di classificazione, a fini di analisi, di tali unità in settori e in altri insiemi (SEC 2010, paragrafo 1.03).
52 A parere del giudice del rinvio, la nozione potrebbe comprendere altre unità dell’amministrazione pubblica o perfino enti amministrativi autonomi rispetto all’unità principale in quanto enti di assicurazione pensionistica obbligatoria, che consentono ai propri iscritti di essere esenti dall’assicurazione pensionistica obbligatoria e sono volti a garantire un regime di pensione autogestito per determinati gruppi professionali, in funzione del loro livello di contribuzione e di prestazioni, senza essere controllati dalle amministrazioni pubbliche. In tal senso potrebbe deporre il paragrafo 20.39 del SEC 2010, che presuppone che le prestazioni possano essere gestite anche da «un’unità istituzionale separata».
53 Ivi viene altresì precisato che «[u]n ente di previdenza e assistenza sociale è considerato un’unità istituzionale se è organizzato separatamente dalle altre attività delle unità delle amministrazioni pubbliche, detiene separatamente le proprie attività e passività ed effettua operazioni finanziarie per conto proprio».
54 Il paragrafo 2.55 del SEC 2010 aggiunge che «[t]ali unità istituzionali comprendono tutte le società e quasi‑società la cui funzione principale consiste: a) nel prestare servizi di intermediazione finanziaria (intermediari finanziari) e/o b) nell’esercitare attività finanziarie ausiliarie (ausiliari finanziari). Sono comprese anche le unità istituzionali che prestano servizi finanziari allorché la maggior parte delle loro attività o delle loro passività non è negoziata in mercati aperti». Ai sensi del successivo paragrafo 2.56, «[l]’intermediazione finanziaria è l’attività con la quale un’unità istituzionale acquista attività finanziarie e assume passività per conto proprio effettuando operazioni finanziarie sul mercato».
55 Ordinanza di rinvio, punti 11 e 12.
56 Punto 33 delle sue osservazioni scritte.
57 «1) [I] venditori agiscono per massimizzare i loro profitti sul lungo periodo e a tale scopo vendono beni e servizi liberamente sul mercato a chiunque sia disposto a pagare il prezzo richiesto; 2) gli acquirenti agiscono per raggiungere la massima utilità date le loro risorse limitate, acquistando i prodotti che meglio soddisfano le loro esigenze al prezzo offerto; 3) si ha un mercato effettivo allorché i venditori e i compratori hanno accesso al mercato e dispongono di informazioni su di esso. Un mercato effettivo può operare anche se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte».
58 Paragrafo 3.18, lettera a), del SEC 2010.
59 «(…) Per configurarsi come un produttore di beni e servizi destinabili alla vendita, l’unità deve coprire con le vendite almeno il 50% dei suoi costi su un periodo di vari anni».
60 Ordinanza di rinvio nella causa C‑758/22, punto 14.
61 Ordinanza di rinvio nella causa C‑758/22, punto 16.
62 Il giudice di primo grado considerava sufficiente per dichiarare la sussistenza di prezzi economicamente significativi (e, conseguentemente, la considerazione degli istituti di previdenza ricorrenti come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) il fatto che almeno la metà dei loro costi fosse coperta dalla riscossione dei contributi, anche qualora non fossero soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3.19, lettere a) e b), del SEC 2010.
63 Ordinanza di rinvio nella causa C-758/82, paragrafi 17, 18 e 19.
64 Ordinanza di rinvio nella causa C-758/22, punto 15.
65 Sentenze FIG e FISE, punti 34, 65 e 70, e del 28 aprile 2022, SeGec e a. (C‑227/21, EU:C:2022:318), punto 26.
66 Il paragrafo 2.33 del SEC 2010 dispone che «[l]e unità istituzionali sono raggruppate in settori a seconda della tipologia di produttori cui appartengono e in base alla loro funzione e attività principale, considerate indicative del loro comportamento economico».
67 Se un’unità finanziaria pubblica gestisce delle attività, ma non si espone al rischio assumendo le passività per conto proprio verrebbe classificata nel settore delle amministrazioni pubbliche piuttosto che nel settore delle società finanziarie (paragrafo 20.33 del SEC 2010).
68 Ordinanza di rinvio, punto 19.