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Document 62022CC0549

Conclusioni dell’avvocato generale A. M. Collins, presentate il 12 ottobre 2023.
X contro Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Centrale Raad van Beroep.
Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CE-Algeria – Previdenza sociale dei lavoratori migranti algerini e dei loro superstiti – Trasferimento di prestazioni in Algeria ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro debitore – Prestazione ai superstiti – Normativa nazionale che applica il principio del paese di residenza – Clausola di residenza che comporta una riduzione dell’importo della prestazione ai superstiti per i beneficiari residenti in Algeria.
Causa C-549/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:769

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 12 ottobre 2023 (1)

Causa C549/22

X

contro

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Relazioni esterne – Accordo euromediterraneo di associazione UE-Algeria – Articolo 68, paragrafo 4 – Effetto diretto – Ambito di applicazione personale – Coniuge superstite di un lavoratore di cittadinanza algerina occupato in uno Stato membro – Esportazione di una prestazione ai superstiti verso l’Algeria – Riduzione della prestazione – Discriminazione in base alla cittadinanza – Giustificazione oggettiva della riduzione che riflette le differenze nel costo della vita»






I.      Introduzione

1.        La ricorrente, X, risiede in Algeria. Poiché il suo coniuge defunto ha lavorato nei Paesi Bassi, X percepisce una prestazione ai superstiti erogata dalla Sociale verzekeringsbank (cassa di previdenza sociale, Paesi Bassi; in prosieguo: la «SVB»). I Paesi Bassi hanno adottato una normativa che ha ridotto l’importo della prestazione ai superstiti erogata a X, sulla base del fatto che il costo della vita in Algeria era inferiore al costo della vita in tale Stato membro. X ha contestato la suddetta riduzione dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi). Tale giudice chiede se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (in prosieguo: l’«accordo di associazione») (2), osti a siffatta riduzione.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

2.        L’articolo 68 dell’accordo di associazione prevede quanto segue:

«1.      Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L’espressione “previdenza sociale” copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo.

2.      Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità.

3.      Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità.

4.      Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

(...)».

3.        L’articolo 70 dell’accordo di associazione così dispone:

«1.      Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68.

2.      Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1».

B.      Diritto dei Paesi Bassi

4.        La decisione di rinvio individua come pertinenti le disposizioni di diritto nazionale indicate nel prosieguo.

5.        L’articolo 13, paragrafo 1, dell’Algemene Nabestaandenwet (legge sull’assicurazione generale per i superstiti; in prosieguo: l’«ANW») così dispone:

«Una persona si considera assicurata in conformità alle disposizioni della presente legge se:

a)      è residente;

b)      non è residente, ma è soggetta all’imposta sui salari in riferimento all’attività svolta nel quadro di un rapporto di lavoro nei Paesi Bassi o sulla piattaforma continentale».

6.        L’articolo 14, paragrafo 1, dell’ANW, per quanto qui interessa, prevede quanto segue:

«Il familiare superstite ha diritto alla prestazione ai superstiti se:

a)      ha un figlio non coniugato di età inferiore a 18 anni che non è membro del nucleo familiare di un’altra persona; oppure

b)      è inabile al lavoro».

7.        L’articolo 17, paragrafo 1, dell’ANW stabilisce quanto segue:

«La prestazione lorda ai superstiti è fissata in un importo tale per cui, dopo la deduzione dell’imposta sui salari e dei contributi previdenziali nazionali da trattenere su detto importo per una persona che non abbia ancora raggiunto l’età pensionabile, tenuto conto unicamente del credito generale d’imposta di cui all’articolo 22 della Wet op de loonbelasting 1964 [legge del 1964 relativa all’imposta sui salari], la prestazione netta ai superstiti è pari al 70% del salario minimo netto».

8.        L’articolo 17, paragrafo 3, dell’ANW così dispone:

«Per il familiare superstite residente al di fuori dei Paesi Bassi, di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, di un altro Stato parte dell’accordo SEE o della Svizzera, la prestazione lorda ai superstiti corrisponde a una percentuale dell’importo determinato ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 5, fissata mediante decreto ministeriale. La percentuale è fissata in modo tale da riflettere il rapporto tra il livello dei costi del paese di residenza del superstite e quello dei Paesi Bassi. Detta percentuale non eccede il 100%».

9.        L’articolo 32a, paragrafi 1 e 2, dell’ANW stabilisce quanto segue:

«1.      Il familiare superstite non ha diritto alla prestazione ai superstiti qualora non sia residente nei Paesi Bassi il giorno del decesso dell’assicurato. (…).

2.      Il paragrafo 1 non trova applicazione qualora il familiare superstite (...), il giorno del decesso dell’assicurato, risieda in un paese in cui può beneficiare, in virtù di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, di un diritto alla prestazione ai superstiti (...)».

III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.      Il 1º gennaio 2000 è entrata in vigore la Wet beperking export uitkeringen (legge sulla limitazione dell’esportazione di prestazioni previdenziali). Essa ha introdotto il principio di territorialità in diversi settori del diritto previdenziale. La regola principale prevede che il diritto a una prestazione non sussiste, o cessa di esistere, qualora il beneficiario risieda al di fuori dei Paesi Bassi o cessi di risiedere in tale Stato membro. È prevista un’eccezione nel caso in cui l’esportazione della prestazione sia disciplinata da un trattato internazionale con il paese di residenza del beneficiario, così da permettere l’effettuazione di controlli al fine di garantire la legittimità dell’erogazione delle prestazioni in questione. Non esiste un trattato del genere tra i Paesi Bassi e l’Algeria.

11.      Ai sensi di un regime transitorio, una prestazione ai superstiti acquisita da un beneficiario prima del 31 dicembre 1999 poteva essere esportata anche verso un paese con il quale i Paesi Bassi non avessero concluso siffatto trattato.

12.      Il 1º luglio 2012 è entrata in vigore la Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (legge sul principio del paese di residenza in materia di previdenza sociale) (in prosieguo: la «Wwsz»). Ai sensi della relazione di accompagnamento, la Wwsz mira a limitare l’esportazione o l’erogazione all’estero di prestazioni previdenziali al di fuori dell’Unione europea. A tal fine, essa ha modificato l’articolo 17, paragrafo 3, dell’ANW (3). La Wwsz mira a garantire che le prestazioni indicizzate al salario minimo dei Paesi Bassi, o che coprono determinate spese, siano conformi al costo della vita nel paese verso il quale sono esportate. Ai beneficiari che non risiedono nei Paesi Bassi, in un altro Stato membro, in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo o in Svizzera, è quindi erogata una prestazione pari a una percentuale dell’importo della prestazione ai superstiti che essi percepirebbero se risiedessero nei Paesi Bassi.

13.      Per i beneficiari residenti nei Paesi Bassi, l’importo massimo della prestazione ai superstiti è pari al 70% del salario minimo mensile previsto dalla legge nei Paesi Bassi. Per i beneficiari residenti in Algeria, l’importo della prestazione era pari al 60% del livello applicabile nei Paesi Bassi a partire dal 2013, e al 40% a partire dal 2016 (4). Tali percentuali sono intese a riflettere il costo della vita in Algeria rispetto a quello nei Paesi Bassi.

14.      Il defunto marito della ricorrente era un lavoratore dipendente nei Paesi Bassi. Ai sensi dell’ANW, la ricorrente aveva diritto a una prestazione ai superstiti dal 1º gennaio 1999. In applicazione del regime transitorio (5), a partire dal 1º gennaio 2000 detta prestazione è stata esportata verso l’Algeria, suo paese di residenza. Con decisione del 19 settembre 2018, la SVB ha informato la ricorrente che, con effetto dal 1º gennaio 2013, la sua prestazione ai superstiti sarebbe stata ridotta in funzione del costo della vita in Algeria. Nel suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, X sostiene di non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di tale riduzione.

15.      Secondo una giurisprudenza costante del giudice del rinvio, la riduzione di una prestazione discendente dall’applicazione del principio del paese di residenza costituisce una restrizione all’esportazione di tale prestazione. La SVB sostiene che l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non osta a siffatta restrizione, poiché esso non contiene un obbligo chiaro e preciso di permettere l’esportazione di prestazioni. L’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, dunque, è privo di effetto diretto. Tale posizione sarebbe conforme all’articolo 70 dell’accordo di associazione, ai sensi del quale l’articolo 68 di quest’ultimo si limita ad enunciare principi generali la cui applicazione è demandata al consiglio di associazione, il quale non ha ancora proceduto in tal senso.

16.      Il giudice del rinvio osserva che l’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione è rilevante ai fini dell’esportazione di prestazioni verso l’Algeria e altri paesi con i quali l’Unione europea ha stipulato accordi contenenti una clausola analoga (6). Tale giudice osserva inoltre che la normativa dei Paesi Bassi che adegua il livello della prestazione ai superstiti al costo della vita nel paese in cui risiede il beneficiario potrebbe essere incompatibile con siffatte clausole. Esso ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un superstite residente in Algeria di un lavoratore deceduto che vuole esportare la sua prestazione in Algeria.

In caso affermativo,

2)      Se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, in considerazione della sua formulazione, del suo obiettivo e della sua natura, debba essere interpretato nel senso che esso è direttamente applicabile, cosicché persone alle quali questa disposizione si applica hanno il diritto di invocarlo direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri, al fine di ottenere la disapplicazione di disposizioni di diritto nazionale ad esso contrarie.

In caso affermativo,

3)      Se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione del principio del paese di residenza, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, [dell’ANW], che determina una restrizione dell’esportazione verso l’Algeria della prestazione ai superstiti».

17.      La SVB, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e hanno risposto ai quesiti scritti e orali posti dalla Corte all’udienza del 28 giugno 2023.

IV.    Analisi

A.      Osservazioni delle parti

18.      La SVB sostiene che l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione ha lo scopo di garantire che le restrizioni valutarie non ostacolino il trasferimento di pensioni e rendite da parte dei «lavoratori». Per effetto del riferimento esplicito ai «lavoratori», i familiari di un lavoratore, ad esempio una vedova o un vedovo, non rientrano nell’ambito di applicazione personale di tale disposizione.

19.      Secondo la SVB, l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non ha effetto diretto in quanto non impone agli enti responsabili dell’erogazione di pensioni o rendite un obbligo chiaro e preciso di trasferire l’importo totale di una prestazione al coniuge superstite di un lavoratore, residente in Algeria. Dall’articolo 70 dell’accordo di associazione discende che sono necessarie ulteriori misure attuative al fine di dare effetto all’articolo 68, paragrafo 4. Anche nel caso in cui quest’ultima disposizione avesse effetto diretto, né il suo testo, né il suo contesto osterebbero a un adeguamento dell’importo di una prestazione ai superstiti al fine di riflettere il minor costo della vita in Algeria rispetto ai Paesi Bassi. Il governo dei Paesi Bassi condivide tale posizione (7).

20.      A sostegno della loro tesi secondo cui l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione è privo di effetto diretto, la SVB e il governo dei Paesi Bassi richiamano l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (8), intitolato «Abolizione delle clausole di residenza». Esso stabilisce che «[f]atte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice» (9). La SVB sostiene che la suddetta disposizione è analoga alla revoca delle clausole di residenza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (in prosieguo: la «decisione n. 3/80») (10). La SVB e il governo dei Paesi Bassi sostengono che l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non può essere equiparato a una revoca delle clausole di residenza, poiché esso è redatto in termini diversi e più ambigui.

21.      In udienza, la SVB e il governo dei Paesi Bassi hanno sostenuto che l’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione non trova applicazione nei confronti di un beneficiario residente in Algeria, poiché sia il testo di tale disposizione, sia la giurisprudenza della Corte indicano che essa si applica esclusivamente in un contesto interno all’Unione europea. In ogni caso, l’articolo 17, paragrafo 3, dell’ANW non opera discriminazioni in base alla cittadinanza, né direttamente, né indirettamente, poiché il costo della vita per i residenti nei Paesi Bassi e per i residenti in Algeria non è analogo. È quindi corretto trattare queste due categorie di persone in modo diverso.

22.      La Commissione sostiene che nell’ambito di applicazione personale dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione rientra il coniuge di un lavoratore, residente in Algeria, che desideri esportare la sua prestazione ai superstiti verso tale Paese. Tale interpretazione sarebbe conforme all’obiettivo e al contesto dell’accordo di associazione. Sebbene l’articolo 68, paragrafo 4, dall’accordo di associazione sia sufficientemente chiaro e preciso per produrre un effetto diretto, dall’espressione «ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori» la Commissione deduce che tale disposizione non osta al trasferimento di una prestazione ai superstiti a un tasso ridotto, al fine di riflettere il costo della vita inferiore in Algeria. In udienza, la Commissione ha precisato di ritenere che l’ANW possa svantaggiare più cittadini algerini che cittadini dei Paesi Bassi, ma che una siffatta disparità di trattamento è oggettivamente giustificata, e non è quindi vietata dall’accordo di associazione.

B.      Valutazione

23.      Con le sue tre questioni, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 68, paragrafo 4 dell’accordo di associazione. La prima questione riguarda l’ambito di applicazione personale di tale disposizione, in particolare la circostanza se essa si applichi al coniuge superstite di un lavoratore, residente in Algeria; la seconda questione mira a stabilire se tale disposizione abbia effetto diretto; infine, con la terza questione si chiede se la suddetta disposizione osti alla riduzione di una prestazione ai superstiti al fine di riflettere il costo della vita in Algeria.

24.      Prima di affrontare tali questioni, occorre esaminare due problemi di carattere generale. Il primo riguarda l’impatto della decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione costituito dall’[accordo di associazione] per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in prosieguo: la «decisione 2010/699 del Consiglio») (11). Il secondo concerne l’argomento della SVB secondo cui lo scopo dell’articolo 68, paragrafo 4, è circoscritto alla soppressione di restrizioni valutarie.

1.      Impatto della decisione 2010/699 del Consiglio

25.      L’articolo 94 dell’accordo di associazione conferisce al consiglio di associazione, composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra il potere di adottare decisioni allo scopo di realizzare gli obiettivi dell’accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo (12).

26.      Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, terzo comma, dell’accordo di associazione, le disposizioni di tale articolo non possono avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa dell’Unione basata sull’articolo 42 TCE (13), se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 dell’accordo di associazione, vale a dire mediante disposizioni di applicazione adottate dal consiglio di associazione.

27.      Il 21 ottobre 2010 è stata adottata la decisione 2010/699 del Consiglio. Essa enuncia la posizione che l’Unione europea intende adottare in seno al consiglio di associazione ai fini dell’applicazione degli articoli da 68 a 71 dell’accordo di associazione (14). Il progetto di decisione di applicazione definisce termini chiave quali «lavoratore», «familiare», «prestazioni» e «prestazioni esportabili». L’articolo 4, paragrafo 1, del progetto di decisione di applicazione, che dà attuazione all’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, è intitolato «Revoca delle clausole di residenza» e prevede quanto segue:

«Le prestazioni esportabili a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, punto i), alle quali le persone di cui all’articolo 2, lettere a) e c) hanno diritto, non sono oggetto di riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda, i) ai fini di una prestazione a norma della legislazione di uno Stato membro, nel territorio dell’Algeria; o ii) ai fini di una prestazione a norma della legislazione dell’Algeria, nel territorio di uno Stato membro».

28.      Ci si chiede quale sia l’eventuale impatto di tali disposizioni del progetto di decisione di applicazione sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione.

29.      La decisione 2010/699 del Consiglio è stata adottata sulla base dell’articolo 79, paragrafo 2, lettera b), TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, dello stesso, il quale detta norme in merito all’adozione di decisioni per stabilire la posizione che l’Unione europea può adottare in un organo istituito da un accordo con Stati terzi. Ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, «[l]a decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi». La Corte ha statuito che siffatte decisioni vincolano gli Stati membri quando negoziano i termini di una decisione finale di applicazione (15).

30.      L’articolo 1 della decisione 2010/699 del Consiglio stabilisce che la posizione che l’Unione europea adotterà nell’ambito del Consiglio di associazione in merito all’applicazione dell’articolo 70 dell’accordo di associazione si basa sul progetto di decisione di applicazione ad essa accluso. L’espressione «si basa sul» indica che la posizione dell’Unione europea può differire, in taluni aspetti, dal progetto di decisione di applicazione. In considerazione del fatto che la decisione 2010/699 del Consiglio è stata adottata da oltre un decennio, tale ipotesi è plausibile.

31.      L’articolo 11 del progetto di decisione di applicazione stabilisce che la decisione non fa acquisire alcun diritto per il periodo precedente la data della sua entrata in vigore. Come rilevato al paragrafo 25 delle presenti conclusioni, il progetto di decisione di applicazione non è vincolante fino alla sua adozione da parte del legislatore competente, vale a dire il consiglio di associazione (16).

32.      Alla luce di quanto precede, ritengo che non si possa presumere che l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione abbia lo stesso significato dell’articolo 4, paragrafo 1, del progetto di decisione di applicazione, poiché detta presunzione aggirerebbe il processo legislativo e ne pregiudicherebbe l’esito (17). Tutt’al più, il progetto di decisione di applicazione può fornire indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, ma non può prevalere sui termini nei quali la disposizione in questione è redatta (18). Tale osservazione vale anche per la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare nell’ambito del Consiglio di associazione costituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, menzionata nella decisione di rinvio (19).

2.      Scopo dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione

33.      La SVB sostiene che l’obiettivo di tale disposizione è circoscritto alla soppressione delle restrizioni valutarie nel contesto del trasferimento di pensioni e rendite.

34.      L’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non dichiara espressamente tale obiettivo. Si pone la questione se l’interpretazione della SVB possa essere supportata da un’analisi contestuale. L’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo di associazione statuisce che l’accordo si prefigge, in particolare, l’obiettivo di intensificare gli scambi e favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti contraenti. Il titolo VI di tale accordo è intitolato «Cooperazione sociale e culturale». Il suo capitolo 1 si occupa dei diritti dei lavoratori. Le sue disposizioni riguardano il settore della circolazione dei lavoratori, della parità di trattamento e dell’integrazione sociale dei cittadini algerini e dell’Unione che soggiornano legalmente nel territorio dello Stato ospitante, e mirano a realizzare progressi in tali settori (20).

35.      L’articolo 67, paragrafo 1, stabilisce che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai propri cittadini. L’articolo 67, paragrafo 3, impone un obbligo reciproco all’Algeria.

36.      Per effetto dell’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione, i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati. La previdenza sociale include specificamente le prestazioni di reversibilità. L’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione fa espressamente salve le disposizioni dei paragrafi seguenti dell’articolo 68.

37.      L’articolo 68, paragrafo 2, dell’accordo di associazione stabilisce che detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite, comprese le prestazioni di reversibilità. L’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione fa riferimento al libero trasferimento in Algeria delle pensioni e delle rendite di «reversibilità». L’articolo 68, paragrafo 5, impone obblighi reciproci all’Algeria nei confronti dei cittadini degli Stati membri.

38.      Ne consegue che gli articoli 67 e 68 del capitolo 1 del titolo VI dell’accordo di associazione si concentrano sulla circolazione dei lavoratori e sulla parità di trattamento degli stessi rispetto ai cittadini degli Stati membri, come confermato dalla proposta di decisione del Consiglio sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Algeria e dell’Unione europea e dal progetto di decisione di applicazione (21). Il capitolo 1 del titolo IV dell’accordo di associazione riguarda i pagamenti correnti e la circolazione dei capitali. Sarebbe lecito attendersi che tale capitolo contenga disposizioni che impongono la revoca delle restrizioni valutarie.

39.      Inoltre, l’esclusione delle prestazioni speciali a carattere non contributivo contenuta nell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione sarebbe priva di logica se l’unico obiettivo di tale disposizione fosse circoscritto alla soppressione delle restrizioni valutarie. Tali prestazioni sono state escluse dall’applicazione della revoca delle clausole di residenza di cui al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (22) e al regolamento n. 883/2004 (23). Tale circostanza rappresenta un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui l’accordo di associazione disciplina tutte le questioni relative alla trasferibilità delle pensioni e delle rendite alla luce del luogo di residenza del beneficiario, e non si limita alla soppressione delle restrizioni valutarie. In tale contesto, è altresì rilevante il fatto che né la proposta di decisione del Consiglio sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Algeria e dell’Unione europea, né il progetto di decisione di applicazione facciano esplicito riferimento alla soppressione delle restrizioni valutarie.

40.      Alla luce di quanto precede, non è plausibile che lo scopo dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione sia circoscritto alla soppressione di restrizioni valutarie per quanto attiene alle pensioni o alle rendite trasferite in Algeria.

3.      Prima questione: se il superstite di un lavoratore rientri nell’ambito di applicazione personale dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione

41.      Il giudice del rinvio chiede se nel termine «lavoratori», di cui all’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, rientri il coniuge superstite di un lavoratore, quale la ricorrente.

42.      Come risulta dalla decisione di rinvio, le parti del procedimento principale ritengono che la prestazione in questione rientri nell’ambito di applicazione materiale dell’articolo 68 dell’accordo di associazione. Esse ritengono altresì che non si tratti di una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 4, di tale accordo.

43.      Le prestazioni e le pensioni ai superstiti perseguono due obiettivi principali. In primo luogo, esse proteggono le vedove o i vedovi dal rischio di povertà, compensando forti cali, a livelli minimi assoluti, delle disponibilità economiche. È questo l’obiettivo principale della prestazione ai superstiti di cui trattasi. In secondo luogo, esse contribuiscono a predisporre un’assicurazione contro una diminuzione delle disponibilità economiche rispetto alla situazione esistente prima del decesso del coniuge, così come le pensioni di vecchiaia contribuiscono a evitare un forte calo del reddito al momento del pensionamento. Tali obiettivi di garanzia di consumi più stabili mirano quindi a preservare il tenore di vita dei beneficiari.

44.      Per loro natura, la qualifica di superstite e le prestazioni ai superstiti sorgono al momento del decesso di un lavoratore e spettano a un superstite. Poiché l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione menziona la libera trasferibilità delle pensioni e delle rendite di reversibilità, tale disposizione sarebbe privata del suo effetto utile se i superstiti di lavoratori aventi diritto alle prestazioni ai superstiti fossero esclusi dal suo ambito di applicazione personale. Sarebbe inoltre illogico se il diritto di trasferire le suddette prestazioni in Algeria spettasse unicamente ai lavoratori, dato che essi possono godere del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai fini delle pensioni e le rendite di reversibilità ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, dell’accordo di associazione (24).

45.      La possibilità di trasferire le pensioni o le rendite di vecchiaia o d’invalidità in Algeria è particolarmente rilevante per i lavoratori pensionati di cittadinanza algerina o per i loro coniugi superstiti. La libera trasferibilità può incentivare i lavoratori di cittadinanza algerina ad accettare un impiego in uno Stato membro. Lo stesso vale per il coniuge vedovo di un lavoratore, il quale nutre l’aspettativa di poter trasferire la prestazione ai superstiti in Algeria. Un’interpretazione ai sensi della quale il coniuge superstite di un lavoratore rientra nell’ambito di applicazione personale dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione promuove, quindi, la circolazione dei lavoratori.

46.      Sebbene l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non imponga espressamente requisiti relativi al paese di residenza del beneficiario, non vi è alcun dubbio che la possibilità di trasferire pensioni o rendite «in Algeria» riguardi la situazione del superstite di un lavoratore di cittadinanza algerina il quale abbia diritto a una prestazione ai superstiti in uno Stato membro e trasferisca la propria residenza in Algeria. Non vi è alcun’altra spiegazione plausibile per l’impiego di tali termini nella suddetta disposizione.

47.      Infine, l’osservazione della SVB secondo cui l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione esige che il superstite risieda in uno Stato membro, in quanto l’articolo 68, paragrafo 1, di tale accordo fa riferimento ai lavoratori di cittadinanza algerina occupati in uno Stato membro e «i loro familiari conviventi», non è persuasivo, poiché priverebbe i termini «beneficiano del libero trasferimento in Algeria», di cui all’articolo 68, paragrafo 4, del loro significato ordinario e spoglierebbe detta disposizione del suo effetto utile.

48.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di interpretare l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione nel senso che il coniuge superstite di un lavoratore algerino, residente in Algeria, rientra nell’ambito di applicazione personale di detta disposizione.

4.      Seconda questione: se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione abbia efficacia diretta

49.      Secondo una giurisprudenza costante, una disposizione di un accordo tra l’Unione e un paese terzo ha efficacia diretta qualora imponga un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione o i cui effetti non sono subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore. A tal fine è necessario esaminare il testo della disposizione, nonché l’oggetto e la natura dell’accordo, compreso il suo scopo (25).

50.      Nei paragrafi da 34 a 40 delle presenti conclusioni si spiega che l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione impone agli Stati membri l’obbligo di consentire il libero trasferimento delle pensioni e delle rendite di reversibilità. Nei paragrafi da 41 a 48 delle presenti conclusioni si dimostra che l’unica interpretazione plausibile di tale disposizione è che il coniuge superstite di un lavoratore di cittadinanza algerina, residente in Algeria, rientra nel suo ambito di applicazione personale. Conformemente al testo dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, tale persona deve quindi poter trasferire liberamente in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, qualsiasi pensione e rendita di reversibilità.

51.      All’espressione «beneficiano del libero trasferimento (...), ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori» deve essere attribuito il suo significato ordinario. Beneficiare del libero trasferimento significa che il trasferimento deve avvenire senza vincoli o controlli. Gli Stati membri non possono, quindi, ostacolare il beneficiario che intenda trasferire una pensione o una rendita, né imporgli vincoli materiali a tal riguardo.

52.      È altresì chiaro, tuttavia, che l’espressione «ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro (...) debitore» condiziona la libera trasferibilità delle pensioni e delle rendite cui si riferisce. Essa attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità, nel senso che permette loro di adottare normative per adeguare il livello della pensione o della rendita trasferibile in Algeria (26).

53.      Secondo la SVB, l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non può avere efficacia diretta, in quanto non impone alcun obbligo in capo alle autorità competenti degli Stati membri. L’articolo 67, paragrafo 1, prevede che «[o]gni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina (...) un regime caratterizzato (...) dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini». Dall’ambito di applicazione materiale dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione risulta che, così come accade per l’articolo 67, paragrafo 1, dello stesso accordo, gli Stati membri sono tenuti ad attuare tale disposizione e a garantire che le loro autorità competenti la rispettino (27) Ritengo quindi che l’argomento della SVB a tal riguardo non sia persuasivo.

54.      La SVB e il governo dei Paesi Bassi sostengono che, poiché le revoche delle clausole di residenza di cui all’articolo 7 del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3/80 sono più chiare e precise rispetto a quella di cui all’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, quest’ultima disposizione non può avere efficacia diretta. Neppure tale argomento mi convince. La circostanza che altre disposizioni siano redatte in modo diverso non può incidere sulla questione se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione imponga un obbligo chiaro e preciso.

55.      Secondo una giurisprudenza costante, il fatto che l’articolo 70 dell’accordo di associazione stabilisca che, dopo l’entrata in vigore dell’accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68 non osta all’efficacia diretta dell’articolo 68, paragrafo 4 (28). Anche gli argomenti della SVB a tal riguardo non sono, quindi, persuasivi.

56.      Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che, alla luce del testo dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, interpretato nel contesto in cui si inserisce, detta disposizione ha efficacia diretta, sicché le persone alle quali si applica hanno il diritto di invocarla direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri.

5.      Terza questione: se l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione osti alla riduzione di una prestazione ai superstiti al fine di riflettere la circostanza che il costo della vita in Algeria è inferiore al costo della vita nei Paesi Bassi.

57.      La terza questione pone l’accento sull’espressione «ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori» di cui all’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione. Tale espressione indica che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità al fine di adeguare il livello delle pensioni e delle rendite al momento del loro trasferimento in Algeria (29).

58.      L’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione stabilisce il principio secondo cui le pensioni e le rendite sono liberamente trasferibili in Algeria. Come rilevato al paragrafo 51 delle presenti conclusioni, beneficiare del libero trasferimento significa che gli Stati membri non possono ostacolare un beneficiario che intenda trasferire una pensione o una rendita, né imporgli vincoli materiali a tal riguardo.

59.      Se gli Stati membri potessero ridurre una pensione o una rendita a un importo nominale al momento del suo trasferimento, l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione sarebbe privato della sua finalità e del suo effetto utile (30), e il conseguimento dello scopo dell’accordo di associazione di agevolare progressivamente la circolazione dei lavoratori ne risulterebbe compromesso (31). Anche la libera trasferibilità delle pensioni e delle rendite può contribuire al miglioramento del tenore di vita in Algeria. Si tratta di una considerazione pertinente, poiché nel secondo considerando dell’accordo di associazione si dichiara che l’Unione e i suoi Stati membri desiderano instaurare relazioni basate, in particolare, sulla solidarietà e sulla partecipazione allo sviluppo.

60.      È tuttavia importante riconoscere che l’oggetto e lo scopo dell’accordo di associazione sono molto più limitati rispetto a quelli degli articoli da 45 a 48 TFUE, che disciplinano la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea. Secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che le disposizioni di un accordo siano redatte in termini simili a quelli delle norme contenute nei trattati dell’Unione non giustifica la trasposizione della giurisprudenza applicabile in un contesto interno all’Unione europea alle disposizioni di tale accordo (32). L’obiettivo enunciato all’articolo 48 TFUE trova la sua espressione concreta, all’interno dell’Unione, in particolare, nell’articolo 7 del regolamento n. 883/2004 (33), il quale non trova applicazione nel contesto in esame (34) ed è espressamente escluso dall’articolo 68, paragrafo 1, terzo comma, dell’accordo di associazione. È altresì rilevante il fatto che il consiglio di associazione non abbia adottato misure di applicazione che includano una revoca delle clausole di residenza analoga a quella di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3/80. Di conseguenza, le conclusioni che la Corte ha tratto nella giurisprudenza relativa all’interpretazione di tali disposizioni (35) non trovano applicazione nel caso in esame, dovendosi invece tener conto del testo dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione e del contesto nel quale esso si inserisce.

61.      L’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione deve essere interpretato alla luce dell’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso, ai sensi del quale i lavoratori di cittadinanza algerina godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati. In udienza, le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi sulla questione se il diritto nazionale applicabile crei una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza vietata dall’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione. Secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento in base alla cittadinanza richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti giustificato (36).

62.      Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’ANW, se un superstite si trasferisce in Algeria, l’importo percepito a titolo di prestazione ai superstiti è adeguato mediante l’applicazione di una riduzione percentuale. Tale adeguamento incide su coloro che risiedono in Algeria, indipendentemente dal fatto che possiedano la cittadinanza algerina o dei Paesi Bassi, o entrambe. Da questo punto di vista, non vi è disparità di trattamento.

63.      Tenuto conto del fatto che l’obiettivo della normativa nazionale è garantire ai superstiti un reddito di base per provvedere al loro sostentamento, e che occorre esaminare la comparabilità di situazioni, in particolare, alla luce dell’oggetto della normativa che introduce la disparità di trattamento (37), è lecito sostenere, come hanno fatto la SVB e il governo dei Paesi Bassi in udienza, che i beneficiari residenti in Algeria non si trovano in una situazione analoga a quella dei beneficiari residenti nei Paesi Bassi, e che, quindi, non sussiste alcuna discriminazione diretta o indiretta.

64.      Tuttavia, come osservato dalla Commissione, la riduzione della prestazione, se considerata in termini monetari assoluti, costituisce una disparità di trattamento tra coloro che continuano a risiedere nei Paesi Bassi e coloro che risiedono o si trasferiscono in Algeria. Sebbene la normativa nazionale non operi alcuna distinzione in base alla cittadinanza, nella pratica essa è idonea a incidere soprattutto sui cittadini algerini, poiché è più probabile che a risiedere in Algeria siano superstiti di lavoratori di cittadinanza algerina aventi diritto alla prestazione in questione, e non cittadini dei Paesi Bassi. Ciò determina una discriminazione indiretta in base alla cittadinanza, salvo che la misura sia giustificata da considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza dei lavoratori interessati, e sia adeguatamente commisurata a uno scopo legittimo (38).

65.      In ogni caso, non sono convinto che l’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione si applichi al trasferimento di pensioni e rendite a beneficiari residenti in Algeria e che, pertanto, esso vieti, in tale contesto, discriminazioni dirette o indirette fondate sulla cittadinanza. In primo luogo, l’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione riguarda la parità di trattamento dei lavoratori di cittadinanza algerina occupati nel territorio degli Stati membri e dei loro familiari conviventi. Sulla base del suo testo e della giurisprudenza della Corte (39), tale disposizione vieta ogni discriminazione in base alla cittadinanza all’interno degli Stati membri. In secondo luogo, detta disposizione fa espressamente salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, tra le quali figura l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione. È quindi ragionevole interpretare l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione nel senso che pone una condizione al diritto alla parità di trattamento di cui all’articolo 68, paragrafo 1, dello stesso accordo. In terzo luogo, l’ambito di applicazione personale dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione è circoscritto ai lavoratori di cittadinanza algerina e ai loro coniugi superstiti. Tale disposizione non menziona i cittadini degli Stati membri. Infatti, essa concede ai primi un privilegio che gli Stati membri non sono tenuti a concedere ai propri cittadini.

66.      Al fine di risolvere la questione sollevata ai paragrafi da 57 a 60 delle presenti conclusioni, vale a dire in che modo il diritto di un lavoratore di cittadinanza algerina di trasferire liberamente una pensione o una rendita in Algeria possa essere conciliato con il diritto degli Stati membri di fissare i tassi di tali pensioni e rendite al momento del loro trasferimento, ritengo necessario valutare se l’articolo 17, paragrafo 3, dell’ANW sia oggettivamente giustificato e verificare se esso pregiudichi la sostanza stessa del diritto di libero trasferimento che l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione attribuisce ai lavoratori di cittadinanza algerina e ai loro familiari superstiti residenti in Algeria, rendendo l’esercizio di tale diritto impossibile o eccessivamente difficile (40).

67.      Come risulta dalla decisione di rinvio, tutti i residenti dei Paesi Bassi sono assicurati ai fini dell’ANW. Una prestazione ai superstiti spetta al superstite di un assicurato qualora risieda nei Paesi Bassi il giorno del decesso dell’assicurato. Il superstite deve avere un’età inferiore all’età pensionabile e i) avere un figlio non coniugato di età inferiore a 18 anni che non sia membro del nucleo familiare di un’altra persona, oppure ii) essere inabile al lavoro. Il governo dei Paesi Bassi ha spiegato in udienza che il livello della prestazione non dipende dal valore dei contributi versati dal lavoratore. Com’è stato altresì confermato in udienza, il livello della prestazione è adeguato al fine di riflettere l’evoluzione dei redditi del beneficiario. L’importo massimo è pari al 70% del salario minimo mensile netto nei Paesi Bassi. La prestazione è adeguata al fine di tenere conto dell’evoluzione del salario minimo il quale, a sua volta, è regolarmente aggiornato per riflettere, in particolare, il tasso di inflazione nei Paesi Bassi, segnatamente l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi (41).

68.      Da quanto precede risulta che l’obiettivo della prestazione ai superstiti è garantire a un superstite, che non abbia ancora maturato il diritto a una pensione di vecchiaia e che sia responsabile per un figlio minore o meno in grado di lavorare a causa di una disabilità, l’erogazione di un reddito di base adeguato al costo della vita. Ai sensi della legislazione nazionale, qualora un superstite si trasferisca in Algeria, la prestazione ai superstiti è adeguata al fine di riflettere il costo della vita inferiore in tale paese (42). Un beneficiario residente in Algeria e un beneficiario residente nei Paesi Bassi percepiscono, quindi, un livello di reddito comparabile in termini di potere d’acquisto nei rispettivi paesi. Conformemente all’obiettivo della legislazione nazionale, ciascuno di essi percepisce un reddito destinato a garantire la capacità di sopperire ai propri bisogni essenziali.

69.      In linea di principio, una riduzione del 60% di una pensione o di una rendita al momento del trasferimento in un paese terzo pone in capo al beneficiario un vincolo materiale. Nelle circostanze del caso di specie, tuttavia, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, risulta che, ai sensi dell’ANW, il beneficiario ha il diritto e l’aspettativa di percepire un reddito di base che rifletta il costo della vita nel suo paese di residenza. Non è quindi irragionevole né inatteso che la prestazione in questione possa essere adeguata per riflettere il costo della vita inferiore in un determinato paese terzo. A mio avviso, tale considerazione rappresenta un criterio oggettivo idoneo a giustificare la restrizione in questione che, peraltro, non è vietata dall’articolo 68, paragrafo 1, dell’accordo di associazione, né da alcuna altra disposizione di tale accordo, e che, nelle specifiche circostanze in esame, non pregiudica la sostanza stessa del diritto di libero trasferimento che l’articolo 68, paragrafo 4, attribuisce ai lavoratori di cittadinanza algerina o ai loro familiari superstiti.

70.      Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare che, tenuto conto del fatto che l’oggetto e l’obiettivo dell’accordo di associazione sono più limitati rispetto a quelli di cui agli articoli da 45 a 48 TFUE, l’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione non osta all’adeguamento di una prestazione ai superstiti che mira a fornire ai beneficiari un reddito di base adeguato al costo della vita, purché l’adeguamento rifletta in modo accurato le differenze nel costo della vita. Tale risultato realizza un equilibrio adeguato tra il diritto di libero trasferimento delle pensioni e delle rendite in Algeria e la discrezionalità di cui godono gli Stati membri nel fissare i tassi applicabili al trasferimento.

C.      Conclusione

71.      Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi) nei seguenti termini:

L’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra, deve essere interpretato nel senso che:

1)      nel suo ambito di applicazione personale rientra il superstite, residente in Algeria, di un lavoratore di cittadinanza algerina; e

2)      esso ha efficacia diretta, sicché le persone alle quali si applica hanno il diritto di invocarlo direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri; e

3)      esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale la prestazione ai superstiti, il cui importo è determinato con riferimento al costo della vita in uno Stato membro e che mira a fornire ai beneficiari un reddito di base, è adeguata al fine di riflettere il costo della vita inferiore in Algeria.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      GU 2005, L 265, pag. 2. L’accordo di associazione è stato firmato il 22 aprile 2002. Esso è entrato in vigore il 1º settembre 2005.


3      Il paragrafo 8 delle presenti conclusioni tiene conto di tale modifica.


4      Articolo 1 del Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 (regolamento del 2012 sul principio del paese di residenza in materia di previdenza sociale) e allegato di tale regolamento.


5      V. paragrafo 11 delle presenti conclusioni.


6      V. articolo 65, paragrafo 4, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU 1998, L 97, pag. 2); articolo 65, paragrafo 4, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (GU 2000, L 70, pag. 2); e articolo 64, paragrafo 1, secondo trattino, dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (GU 2000, L 147, pag. 3).


7      Il governo dei Paesi Bassi non si pronuncia sulla prima questione.


8      GU 2004, L 166, pag. 1.


9      Ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, l’articolo 7 di detto regolamento non si applica alle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo elencate nell’allegato X di tale regolamento. Nel caso dei Paesi Bassi, le prestazioni elencate sono quelle erogate ai sensi della Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten van 24 april 1997 (Wet Wajong) (legge di sostegno al lavoro e all’occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997) e della Toeslagenwet van 6 november 1986 (TW) (legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986).


10      GU 1983, C 110, pag. 60. L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione in parola così dispone: «Salvo quanto diversamente disposto dalla presente decisione, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, nonché le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, acquisite in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede in Turchia o nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite».


11      GU 2010, L 306, pag. 14.


12      Articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/2007 del Consiglio di associazione UE-Algeria, del 24 aprile 2007, relativa all’adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione (GU 2007, L 111, pag. 74).


13      Il regolamento n. 883/2004, che coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di garantire l’esercizio effettivo del diritto di libera circolazione delle persone, è stato adottato sulla base dell’articolo 42 TCE, l’attuale articolo 48 TFUE.


14      V. il progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla decisione 2010/699 del Consiglio (in prosieguo: il «progetto di decisione di applicazione»).


15      V., per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Commissione/Germania (C‑620/16, EU:C:2019:256, punto 78).


16      V. anche il preambolo e l’articolo 13 del progetto di decisione di applicazione.


17      V., per analogia, sentenza del 26 maggio 2011, Akdas e a. (C‑485/07, EU:C:2011:346, punto 91).


18      V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.


19      COM(2007) 790 def. del 12 dicembre 2007 (in prosieguo: la «proposta di decisione del Consiglio sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dell’Algeria e dell’Unione europea»).


20      L’accordo di associazione è stato preceduto dall’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU 1978, L 263, pag. 2), entrato in vigore il 1º novembre 1978. L’accordo in parola conteneva disposizioni analoghe in materia di rapporti di lavoro, segnatamente gli articoli 38 e 39 del titolo III, intitolato «Cooperazione nel settore della manodopera». L’articolo 39, paragrafo 4, che corrisponde all’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, prevedeva quanto segue: «Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d’anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d’invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale». L’unica differenza sostanziale tra i due articoli è l’esclusione delle prestazioni speciali a carattere non contributivo dall’ambito di applicazione dell’articolo 68, paragrafo 4, dell’accordo di associazione.


21      V. sezione della relazione a tale proposta intitolata «Valutazione d’impatto»: «[l]’obiettivo degli articoli [da 67 a 71] nel settore della sicurezza sociale è quello di permettere al lavoratore proveniente dal paese associato in questione di fruire di alcune prestazioni di sicurezza sociale previste dalla legislazione dello Stato membro alla quale è o è stato soggetto».


22      GU 1971, L 149, pag. 2; v. articolo 4, paragrafo 2 bis, articolo 10 bis, paragrafo 1, e allegato II bis del suddetto regolamento, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1). Il regolamento n. 1408/71 si applicava ai cittadini di paesi terzi in forza del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2003, L 124, pag. 1).


23      V. articoli 7 e 70, nonché allegato X di tale regolamento, che si applica ai cittadini di paesi terzi in forza del regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).


24      V., per analogia, sentenza del 5 aprile 1995, Krid (C‑103/94, EU:C:1995:97, punto 40).


25      V., ad esempio, sentenze del 5 aprile 1995, Krid (C‑103/94, EU:C:1995:97, punti da 21 a 24 e giurisprudenza ivi citata), e del 16 giugno 1998, Racke (C‑162/96, EU:C:1998:293, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).


26      Può essere utile sottolineare, anzitutto, che nella versione in lingua neerlandese di tale espressione si utilizza il termine «koers», che è quasi immancabilmente utilizzato per designare un tasso di conversione, come nel caso dei «wisselkoers» (tassi di cambio) o del valore di mercato di azioni e titoli negoziati in borsa. Altre versioni linguistiche seguono più da vicino la versione inglese, utilizzando il termine equivalente a «tasso», nel senso di importo, tariffa o prezzo.


27      I considerando dell’accordo di associazione esprimono il desiderio degli Stati membri di impegnarsi al fine di conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni dell’accordo.


28      V., per analogia, sentenze del 31 gennaio 1991, Kziber (C‑18/90, EU:C:1991:36, punto 19); del 5 aprile 1995, Krid (C‑103/94, EU:C:1995:97, punti da 21 a 24 e giurisprudenza ivi citata); e ordinanza del 13 giugno 2006, Echouikh (C‑336/05, EU:C:2006:394, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).


29      V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni. Condivido la giurisprudenza del giudice del rinvio menzionata al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, ai sensi della quale una riduzione dell’importo di una pensione o di una rendita costituisce una restrizione alla sua esportazione.


30      V., per analogia, sentenze del 31 gennaio 1991, Kziber (C‑18/90, EU:C:1991:36, punto 18) e dell’8 maggio 2003, Deutscher Handballbund (C‑438/00, EU:C:2003:255, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


31      V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni. Non mi convince l’argomento del governo dei Paesi Bassi secondo cui, in tale contesto, l’accordo di associazione ha per oggetto e per scopo l’eliminazione di ostacoli amministrativi.


32      V., ad esempio, sentenze del 9 febbraio 1982, Polydor e RSO Records (270/80, EU:C:1982:43, punti 14 e 15) e del 12 novembre 2009, Grimme (C‑351/08, EU:C:2009:697, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


33      Sentenza del 19 settembre 2013, Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, punti 51 e 52 e giurisprudenza ivi citata).


34      A differenza della situazione che caratterizzava, ad esempio, le circostanze di cui alla sentenza del 21 marzo 2018, Klein Schiphorst (C‑551/16, EU:C:2018:200, punti 28 e 29).


35      V. sentenze del 2 marzo 1999, Eddline El-Yassini (C‑416/96, EU:C:1999:107, punto 61); del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia (C‑361/13, EU:C:2015:601, punto 32); e del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari) (C‑328/20, EU:C:2022:468, punti 43, 46, 47 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata). Le summenzionate sentenze confermano che l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esige una rigorosa equivalenza tra l’importo delle prestazioni familiari erogate da uno Stato membro ai lavoratori i cui familiari risiedono in tale Stato membro e di quelle erogate ai lavoratori i cui familiari risiedono in un altro Stato membro. Differenze nel potere d’acquisto non possono giustificare l’erogazione di prestazioni di importo diverso alle persone che rientrano nella prima di tali categorie.


36      V., ad esempio, e per analogia, sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match (C‑210/03, EU:C:2004:802, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).


37      V., per analogia, sentenza del 18 novembre 2010, Kleist (C-356/09, EU:C:2010:703, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).


38      V., per analogia, sentenze del 14 febbraio 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, punti da 26 a 29 e 39 nonché giurisprudenza ivi citata) e del 23 maggio 1996, O’Flynn (C‑237/94, EU:C:1996:206, punti da 18 a 23 e giurisprudenza ivi citata).


39      V., per analogia, la giurisprudenza citata alla nota 28 delle presenti conclusioni; sentenza del 20 marzo 2001, Fahmi e Esmoris Cerdeiro-Pinedo Amado (C‑33/99, EU:C:2001:176, punti da 56 a 58 e giurisprudenza ivi citata); e ordinanza del 17 aprile 2007, El Youssfi (C‑276/06, EU:C:2007:215, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).


40      V., per analogia, sentenza del 27 settembre 2001, Gloszczuk (C‑63/99, EU:C:2001:488, punto 56).


41      Secondo le informazioni disponibili sul sito Internet della SVB, nel corso dei primi sei mesi del 2023 l’importo netto massimo di tale prestazione era pari a circa EUR 1 000 mensili.


42      Dalla decisione di rinvio non emergono indicazioni che la riduzione in questione non rifletta accuratamente la differenza del costo della vita nei Paesi Bassi e in Algeria. Gli indici dei costi variano a seconda della fonte consultata. Secondo Worlddata, i Paesi Bassi si sono recentemente classificati al 23º posto, con un indice di costo (rispetto agli Stati Uniti d’America) pari a 90,0, mentre l’Algeria occupa l’87º posto, con un indice di costo pari a 28,8.

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