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Document 62022CA0601

Causa C-601/22, WWF Österreich e a.: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol – Austria) – Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein / Amt der Tiroler Landesregierung [Rinvio pregiudiziale – Validità ed interpretazione – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Allegato IV – Canis lupus (lupo) – Parità di trattamento degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 1 – Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus – Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata – Portata geografica – Determinazione del danno – Soluzione valida alternativa]

GU C, C/2024/5196, 2.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5196/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5196/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/5196

2.9.2024

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol – Austria) – Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein / Amt der Tiroler Landesregierung

(Causa C-601/22  (1) , WWF Österreich e a.)

(Rinvio pregiudiziale - Validità ed interpretazione - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 92/43/CEE - Articolo 12, paragrafo 1 - Regime di rigorosa tutela di talune specie animali - Allegato IV - Canis lupus (lupo) - Parità di trattamento degli Stati membri - Articolo 16, paragrafo 1 - Autorizzazione nazionale al prelievo di un esemplare di animale selvatico della specie canis lupus - Valutazione dello stato di conservazione delle popolazioni della specie interessata - Portata geografica - Determinazione del danno - Soluzione valida alternativa)

(C/2024/5196)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Umweltverband WWF Österreich, ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung, Naturschutzbund Österreich, Umweltdachverband, Wiener Tierschutzverein

Resistente: Amt der Tiroler Landesregierung

Dispositivo

1)

L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, in combinato disposto con l’allegato IV della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17.

2)

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la deroga concessa a norma di tale disposizione non deve pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni delle specie di cui trattasi nella loro area di ripartizione naturale, può essere valutata tenendo conto, alla luce dei dati disponibili, del livello della regione biogeografica, la quale supera i confini nazionali, unicamente qualora sia stato previamente accertato che tale deroga non pregiudica il mantenimento in tale stato di conservazione soddisfacente a livello del territorio locale e nazionale dello Stato membro interessato.

3)

L’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «grave danno», enunciata in tale disposizione, non comprende i danni indiretti futuri che non sono imputabili all’esemplare della specie animale oggetto della deroga concessa a norma di detta disposizione.

4)

L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2013/17, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito della determinazione dell’esistenza di un’«altra soluzione valida», a norma di tale disposizione, le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili, le altre soluzioni ipotizzabili, tenendo conto, in particolare, delle loro implicazioni economiche, senza che queste ultime siano determinanti, e bilanciandole con l’obiettivo generale di mantenimento o di ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie animale di cui trattasi.


(1)   GU C 441 del 21.11.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5196/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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